La procreazione medicalmente assistita (PMA) rappresenta un campo complesso e in continua evoluzione, che interseca profondamente aspetti legali, etici, medici, psicologici e sociali. In Italia, la regolamentazione di tali pratiche è stata al centro di numerosi dibattiti e interventi giurisprudenziali, specialmente per quanto riguarda la fecondazione eterologa e i requisiti di accesso. Questo articolo esplora le molteplici dimensioni della fecondazione assistita, analizzando il contesto normativo italiano, le implicazioni etiche legate al "diritto al figlio," le dinamiche psicologiche della genitorialità e specifici casi giurisprudenziali che hanno segnato il percorso di tale disciplina.
Il Quadro Normativo e i Conflitti Costituzionali della Fecondazione Assistita in Italia
La legge di riferimento in Italia per la procreazione medicalmente assistita è la l.n. 40/2004. Tale legge, come ridisegnata in esito agli interventi della Corte costituzionale, oggi ammette il ricorso alla fecondazione, compresa quella eterologa, nei casi in cui sia diagnosticata una causa di sterilità, assoluta e irreversibile, di uno o entrambi i partner, come documentata da apposito certificato medico (decreto del Ministero della Salute 1° luglio 2015). Si traccia, dunque, un confine tra sterilità “patologica” e “fisiologica”: le tecniche sono ammesse per le coppie eterosessuali affette da incapacità riproduttiva (Corte Cost. n. 162/2014) o portatrici di malattie genetiche trasmissibili.
In passato, la Consulta ha già avuto modo di affermare che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale della l.n. 40/2004, nella parte in cui limitano l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie di sesso diverso, sanzionando, di riflesso, l’applicazione alle coppie omosessuali (Corte Cost. n.). Sul punto, anche la Corte di Strasburgo ha confermato che non si ravvisa alcuna violazione rilevante agli effetti degli artt. 8 e 14 della Convenzione, nella legge nazionale che precluda l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali, assegnando all’istituto una finalità terapeutica, al servizio dell’esigenza di genitorialità delle coppie eterosessuali sterili (Corte E.D.U., 15 marzo 2012, Gas e Dubois c.).
Tuttavia, il dibattito è lungi dall'essere concluso. Con una sentenza del Tribunale di Firenze, è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della l.n. L’eccezione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento cautelare ante causam, promosso da una donna di quarant’anni contro il centro che le aveva negato l’accesso all’inseminazione artificiale, con donatore anonimo. La ricorrente, in via principale, chiedeva di disapplicare la norma, per contrasto con gli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU, in subordine, ne eccepiva l’illegittimità, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost. Con l’art. 3 Cost., si argomentava che la norma generasse un’irragionevole disparità di trattamento tra categorie di soggetti, a seconda che si tratti di coppie o di single, posto che l'ordinamento italiano tutela, a più livelli, anche la famiglia monogenitoriale. Ad esempio, la legislazione ammette l’adozione in casi particolari da parte di persone singole, in base all’art. 44, comma 3, della l.n. 184/1983; la normativa riconosce, inoltre, il diritto della donna all’impianto dell’embrione crioconservato, fecondato col consenso del compagno separato o deceduto (Cass. civ. n. n.).

Un’ulteriore disparità di trattamento, sempre in riferimento all’art. 3 Cost., è stata ravvisata a seconda delle risorse economiche e della possibilità di accedere alle risorse del cosiddetto “turismo procreativo.” L'ordinamento italiano riconosce il rapporto col figlio concepito e nato all’estero, in esito a fecondazione assistita, a prescindere se la madre sia coniugata o convivente (Cass. civ. n. 23319/2021; Cass. civ. n. 14878/2017; Cass. civ. n.). La questione rileva specificamente rispetto alla situazione degli aspiranti genitori single, ma è ovvio che la decisione potrebbe avere un impatto, aprendo indirettamente una breccia, anche in relazione alla posizione, inscindibilmente connessa, delle coppie omosessuali. Vedremo, dunque, se i tempi sono maturi per una decisione di segno contrario.
Fecondazione Artificiale Coniugale (IAC) o Omologa: Aspetti Medici e Tecnici
L'inseminazione artificiale coniugale (IAC) o l'inseminazione artificiale omologa (HAI) è un tipo di inseminazione artificiale in cui viene utilizzato lo sperma del partner o del marito. L'IAC è una delle tecniche di riproduzione assistita più semplici e meno invasive disponibili, e per questo motivo il suo costo è relativamente basso, oscillando circa tra i 600 e i 1000 euro per ciclo, escludendo il costo dei farmaci per la stimolazione ovarica e la preparazione dell'endometrio, che può comportare un costo aggiuntivo di circa 100-600 euro.
Procreazione Assistita: E se non riesci ad avere figli? (FIVET e IUI) | #TELOSPIEGO
Requisiti e Indicazioni
In generale, l'inseminazione artificiale tramite matrimonio è raccomandata per le giovani coppie con una lieve causa di infertilità che, dopo un anno di sesso non protetto, non hanno ancora raggiunto la gravidanza. Affinché il trattamento abbia successo, si raccomanda che la donna non abbia più di 36 anni e che la sua riserva ovarica sia buona. Inoltre, è essenziale che le tube di Falloppio siano permeabili e che lo sperma del maschio sia di qualità accettabile.
Le indicazioni più comuni dell'IAC includono:
- Donne con disturbi del ciclo mestruale e problemi di anovulazione, come nella sindrome dell'ovaio policistico (PCOS).
- Endometriosi lieve o moderata.
- Sterilità femminile dovuta al fattore cervicale.
- Impossibilità di depositare sperma nella vagina, a causa di condizioni come vaginismo, disfunzione erettile, eiaculazione retrograda, ecc.
- Fattore maschile lieve, come oligozoospermia o astenozoospermia.
- Sterilità immunitaria, con presenza di anticorpi anti-sperma o allergia allo sperma.
- Sterilità di origine sconosciuta.
- Coppie serodiscordanti.
In caso di coppie sierodiscordanti, se uno dei partner è affetto da HIV, è necessario adottare una serie di misure preventive e le tecniche di riproduzione assistita devono essere eseguite in un centro specializzato che disponga di un laboratorio separato per i campioni infettivi. Se l'uomo è il portatore dell'HIV, lo sperma deve essere lavato per garantire che non ci sia pericolo di infezione della malattia durante la gravidanza, sia per la madre che per il bambino. Se è la donna che ha l'HIV, è necessario fare un esame del sangue per vedere la carica virale e il numero di linfociti CD4 disponibili. Se la carica virale è bassa o non rilevabile e i linfociti sono elevati, allora la CAI può essere fatta. La donna dovrà assumere farmaci antiretrovirali e avere un follow-up attento e specializzato per tutta la gravidanza.
Il Processo e i Tassi di Successo
La procedura dell'inseminazione artificiale è relativamente semplice e consiste in diverse fasi. Si inizia con una stimolazione ovarica controllata, una leggera stimolazione per sviluppare solo uno o due follicoli ovarici. Il giorno dell'inseminazione artificiale, l'uomo fornisce un campione di sperma ottenuto con la masturbazione. Questo campione viene poi elaborato in laboratorio per la capacitazione dello sperma, rimuovendo il plasma seminale e mantenendo solo lo sperma mobile progressivo. Circa 36 ore prima dell'inseminazione, alla donna viene somministrato un farmaco per indurre l'ovulazione. Infine, il giorno dell'inseminazione, lo sperma condensato della coppia viene introdotto nell'utero della donna con una cannula per l'inseminazione.
Essendo uno dei più semplici trattamenti di riproduzione assistita, anche i tassi di successo dell'inseminazione artificiale non sono molto elevati. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dalla Società Spagnola di Fertilità (SEF) con i risultati dei centri spagnoli di riproduzione assistita per il 2016, i tassi di successo della IAC sono stati: tasso di gravidanza del 13%, tasso di parto del 10%, tasso di natalità unico del 90.5%, tasso di natalità multiplo del 9.5% e tasso di aborto del 18.5%.
Uno dei fattori più importanti che determinano il successo dell'inseminazione artificiale è l'età della donna: più giovane è la donna, più alto è il tasso di gravidanza e il tasso di parto. Se si ottiene un risultato negativo con il primo ciclo di IAC, è consigliabile eseguire un altro ciclo per aumentare la probabilità di successo, poiché gli IAC hanno un tasso di gravidanza cumulativo del 50-60% dopo 4 tentativi. Come afferma il Dott. Gorka Barrenetxea, "Nelle inseminazioni artificiali c'è un tasso di successo cumulativo, può essere del 60% nelle inseminazioni coniugali, può essere dell'80% nelle inseminazioni di sperma di donatori, dopo 4 o 6 tentativi." Egli sottolinea che è fondamentale informare la donna che le possibilità di gravidanza per ciclo sono specifiche, ma che in più tentativi la probabilità cumulativa aumenta. Tuttavia, un quinto ciclo di inseminazione non è raccomandato perché i tassi di gravidanza non aumentano più. Queste coppie dovranno ricorrere alla fecondazione in vitro (FIVET) per avere maggiori possibilità di diventare genitori.
Un punto cruciale è che non è possibile fare un'inseminazione artificiale senza il consenso del coniuge. Se la donna è sposata, è necessario il consenso suo e del marito per poter effettuare il trattamento di riproduzione assistita, sia che si tratti di inseminazione artificiale che di fecondazione in vitro. L'unico caso in cui il consenso dell'uomo non sarebbe richiesto sarebbe se fossero separati e lei utilizzasse lo sperma del donatore, poiché egli non sarebbe considerato il padre legale del bambino e non avrebbe alcuna responsabilità nei suoi confronti.
Il Caso Giuridico del Disconoscimento di Paternità e il Segreto Professionale
Il tema del consenso e delle sue implicazioni legali e sociali trova drammatica evidenza in casi giudiziari specifici. La Corte di Cassazione, con la sentenza 11644, ha fornito importanti chiarimenti riguardo al disconoscimento di paternità in seguito a fecondazione eterologa. Nel caso in cui a una coppia sposata nasca un figlio con la fecondazione eterologa, senza che a tale pratica di inseminazione - peraltro un tempo vietata in Italia - il marito abbia dato il suo consenso, l'uomo ha un anno di tempo per azionare le procedure del disconoscimento di paternità a partire dal momento in cui viene a sapere che il bambino non è stato generato da lui. Se lascia passare tale termine, deve rassegnarsi a essere padre a tutti gli effetti del figlio nato, a sua insaputa, da seme altrui.
La pronuncia della Corte di Cassazione è scaturita da un caso emblematico. Roberto B. aveva promosso azione di disconoscimento della figlia G., nata in costanza di matrimonio dalla moglie C.B. Il giudizio si è concluso con la declaratoria di inammissibilità dell’azione per intervenuta decadenza, rilevata dai giudici di merito e confermata dalla Corte di cassazione. L'attore, premesso che la coppia, non riuscendo inizialmente a concepire prole, si era inutilmente sottoposta a tentativi di inseminazione artificiale omologa, assumeva che, essendosi smesso di provare di ricorrere alla fecondazione assistita una volta sopravvenuta la scoperta che la moglie era incinta, successivamente alla nascita della bambina si erano verificati una serie di episodi che lo avevano indotto a sospettare, in misura sempre maggiore, di non essere il padre della stessa.
Ed invero la signora, dopo la separazione personale nel 2004, gli aveva rappresentato - nella comparsa di risposta di un giudizio civile - di essersi sottoposta a cure ormonali per concepire la figlia. Aggiungeva l’esponente che, dopo aver partorito un figlio nell’ambito della sua nuova relazione affettiva, la signora C., nel dicembre del 2005, aveva cominciato a propalare la notizia che la bambina era nata a seguito di inseminazione artificiale eterologa. B., essendosi quindi sottoposto nell’ottobre del 2006 ad accurati accertamenti sanitari, aveva ottenuto un responso di "severissima infertilità." C.B., costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda e comunque eccepiva l’intervenuta decadenza dell’attore dalla proposizione dell’azione di disconoscimento, assumendo che egli da tempo era consapevole della propria infertilità, tanto che entrambi i coniugi avevano eseguito un programma di fecondazione assistita, al cui esito negativo aveva fatto seguito un tentativo, andato a buon fine, di inseminazione artificiale eterologa. Il giudice civile di legittimità ha ritenuto che, pur in difetto di prova del consenso del B. alla inseminazione artificiale eterologa, tuttavia era stato dimostrato che l’attore avesse avuto piena conoscenza del ricorso a tale pratica, da parte della moglie, almeno dal 2005, sicché era decorso l’anno entro cui poteva promuovere l’azione di disconoscimento.

Questo caso si intreccia anche con la questione della rivelazione del segreto professionale. In un procedimento penale collegato, un ginecologo, psicoterapeuta e sessuologo, era stato accusato di rivelazione di segreto professionale e diffamazione aggravata per aver rilasciato, su richiesta della moglie C.B. e senza il consenso del marito B.R., un certificato medico che forniva un resoconto della scarsa fertilità del B., del ricorso suo e della allora moglie convivente C.B. alla inseminazione artificiale e del percorso di fecondazione assistita praticato dal B. e dalla moglie. Il reato di rivelazione del segreto professionale postula tra l’altro la sussistenza di una “rivelazione” del segreto e l’assenza di giusta causa. Dunque non si ha rivelazione, e quindi violazione del segreto, nel caso di comunicazione della notizia a chi già la conosceva. La Corte di Cassazione sez. V Penale, nella sentenza 26 novembre 2020 - 7 gennaio 2021, n. 318, ha sottolineato come la notizia sulla infertilità del B. non fosse più segreta poiché era stato lui stesso a divulgarla allorché intraprese l’azione di disconoscimento della paternità, rivelando lui per primo la propria infertilità con la certificazione posta a sostegno della domanda. Il rilascio del certificato da parte del medico era finalizzato alla produzione nel giudizio di disconoscimento della paternità, a tutela degli interessi superiori della figlia minore della coppia, un elemento che la difesa invocava come “giusta causa”.
La Cassazione, pur condannando il marito Roberto B. a essere padre, lo ha esonerato dalle spese processuali per riguardo alla «complessità dei temi trattati e all'assenza di precedenti nel senso della decisione adottata». Questa decisione ha introdotto un principio importante e nuovo, che prende atto che i tempi mutati e le nuove tecnologie consentono di dare la prevalenza alla ricerca della verità sulle proprie origini (favor veritatis) rispetto al diritto a mantenere lo stato di figlio legittimo (favor legitimationis). Per cui di tale nuovo orientamento, più in linea con i tempi, possono giovarsi anche i padri animati da sospetti sull'origine della prole nata in provetta, a condizione, però, che mettano mano alla causa di disconoscimento entro i dodici mesi successivi al tremendo dubbio. Ossia entro lo stesso lasso di tempo fissato pure nel caso di figli concepiti in maniera `tradizionale´ dei quali, però, si sospetta un dna infedele. E questo vale «soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui non risulti un consenso preventivo del coniuge all'inseminazione».
Dalla Fisiologia alla Filosofia: Il "Diritto al Figlio" e le Sue Implicazioni Etiche
La decisione della Corte Costituzionale che, lo scorso 9 aprile, ha dichiarato illegittimo il divieto di fecondazione eterologa in Italia, previsto dall’articolo 4 comma 3 Legge 40/2004, ha sollevato interrogativi profondi. Il nucleo essenziale delle motivazioni, secondo Giuliano Guzzo, è nell'affermazione che «diventare genitori e formare una famiglia che abbia dei figli» è «espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi». Questo principio, seppur accogliendo le aspirazioni di molti, solleva il dubbio inquietante che il figlio possa essere considerato un oggetto, piuttosto che un soggetto.
Già l’ammissione, da parte del nostro ordinamento, al ricorso della pratica della fecondazione extracorporea, purtroppo, alimentava questo sospetto. Un sospetto che la Consulta non solo conferma pienamente, ma persino aggrava stabilendo come «la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile» riguardi «la sfera più intima ed intangibile della persona umana». Le palesi contraddizioni della Legge 40 hanno certamente favorito un verdetto del genere - basti dire che la norma, che pure vietava la fecondazione eterologa, all’articolo 9 riconosceva il titolo di figlio legittimo a quello concepito all’estero con questa stessa tecnica -; tuttavia, il ragionamento articolato dalla Corte Costituzionale, a quanto pare, si basa sull’ipotesi che il figlio, almeno prima della nascita, non sia persona. Perché se così non fosse, se fosse considerato persona, evidentemente non potrebbe - al pari di ogni altra persona - essere oggetto di alcun genere di rivendicazione o richiesta altrui.

Il concetto di “diritto al figlio” è stato definito come un assurdo logico prima che giuridico. Stabilire che le coppie sterili abbiano diritto di vedere soddisfatte le proprie aspirazioni pena l’essere discriminate da quelle con figli equivale ad affermare che il cittadino single abbia “diritto al marito” o “diritto alla moglie”, altrimenti avrebbe titolo per sentirsi discriminato rispetto al cittadino felicemente sposato: un’evidente follia. Vi è inoltre un profilo problematico ulteriore: se - sia pure col pretesto del diritto alla salute e della conseguente cura della sterilità che però, per la cronaca, con la fecondazione extracorporea (neppure eterologa) non viene curata - riconosciamo alla coppia il “diritto al figlio”, per quale ragione limitiamo la scelta dell’aborto alla sola autodeterminazione della donna? La contraddizione è lampante: si attribuisce alla coppia il diritto di concepire il figlio, ma si limita alla donna la scelta di non accoglierlo prima della nascita. L'impressione è che, a seconda delle situazioni, si privilegino i più vari interessi - quelli della coppia, quelli della coppia sterile, quelli della donna che non se la sente di portare a termine una gravidanza, ecc. - salvo quello di colui che rimane il soggetto debole, ovvero, il figlio.
L'Evoluzione della Paternità e la Genitorialità: Una Prospettiva Psicologica e Sociologica
La nascita di un figlio, sia essa frutto di un percorso naturale o di tecniche di fecondazione assistita, innesca una profonda trasformazione nelle vite degli individui e della coppia. Sicuramente qualcosa è cambiato nei modi di vivere la paternità, almeno nell'esperienza clinica. Quotidianamente, si osservano padri che, alle prese con la gravidanza della propria partner, entrano in “crisi”, hanno delle difficoltà, chiedono un aiuto psicologico e qualche volta anche un ausilio medico. Questa sensibilità clinica mutata pone l'accento sull'unicità e irripetibilità dell'esperienza individuale (approccio ideografico), piuttosto che sull'individuazione di dimensioni generali e ricorrenze statistiche (approccio nomotetico). Come osservava Mair già negli anni '70, la psicologia dovrebbe interessarsi principalmente alla definizione e all’elaborazione dell’esperienza e dell’azione individuali, riconoscendo la natura irrimediabilmente interpersonale del sistema che permette ad ogni persona di organizzare e dare un senso a se stessa e al mondo che la circonda.
L'epistemologia che orienta le prassi cliniche, psicoterapeutiche e mediche, infatti, assume una rappresentazione dell’umano che non riduce l’individuo a una sorta di “macchina biologica” da riparare. Questo, proprio perché si ritiene che la sessualità e la riproduzione umana, oltre ad avere implicazioni di carattere bio-medico, siano soprattutto “qualcosa per qualcuno,” ossia non possono essere mai disgiunte dai significati che le persone attribuiscono alle loro esperienze.
Le narrazioni di senso comune, con cui solitamente si ritrae l’evento della nascita di un bebè, ci raccontano sempre di qualcosa di fausto, felice, lieto, gradevole e soprattutto spensierato. Questo, proprio perché lo sbocciare di una nuova vita è aprioristicamente connotato di significati positivi, che rimandano al dono, all’inizio di un ciclo, al rinnovamento, ad un atto d’amore divino ed umano, ecc. Significati che codificano rituali, ruoli e copioni a cui tutti gli attori sociali chiamati in causa dalla venuta al mondo di una creatura e dalla sua attesa si devono attenere, per mantenere assolutamente coerente la ribalta e non permettere nessun tipo di messa in discussione della matrice sociale da cui si genera il senso del nascere. In definitiva, il retroscena deve in tutti i modi essere occultato, non solo a livello della rappresentazione collettiva e pubblica, ma anche a livello della consapevolezza personale. Ogni cultura, questo è ovvio, ha le proprie liturgie - attraverso le quali cerca di esorcizzare le difficoltà della nascita - e definisce i riti di passaggio che ammettono ad un nuovo status i membri di quella cultura e di quel gruppo sociale, compresi i modi con cui ingabbiarli in specifici ruoli: quello di padre e quello di madre.
Con la nascita di un bambino, i membri di una coppia non solo cambiano status, diventando madre e padre, nonché assumendo su se stessi le prescrizioni implicite o esplicite socialmente assegnate a quel ruolo, ma si trasformano diventando una famiglia. La dimensione storica e culturale che sovrasta e costruisce l’identità maschile - le sue rappresentazioni, i suoi ruoli e i suoi correlati psicologici - è soggetta a mutamenti molto più lenti di quelli sociali, che invece obbediscono alle accelerazioni e ai più rapidi cambiamenti politico-economici, tecnico-scientifici e di costume. Questa diversa velocità di cambiamento mette a disposizione degli uomini un materiale semantico spesso incoerente e contraddittorio a cui attingere nella produzione dei propri costrutti biografici, dando così luogo a processi di costruzione identitaria fragili e conflittuali.

La cultura e la società non solo influiscono sulla formazione dell’identità, ma vincolano e caratterizzano il modo in cui la persona parla di se stessa con gli altri membri dello stesso contesto culturale. L’essere umano, essendo quasi totalmente privo di “istinti” per quanto riguarda l’organizzazione e la costruzione delle proprie azioni, deve venire culturalmente condizionato, in modo che il suo agire sia razionalmente orientato verso gli scopi socialmente previsti e socialmente accettati come validi e venga così a coordinarsi con quello degli altri, nell’insieme del sistema sociale. La lingua, il sistema simbolico di comunicazione, è la forma tipica che la dimensione simbolica e culturale degli esseri umani assume socialmente. È proprio nell’apparire della lingua che si può individuare il momento di trapasso tra l’animale e l’umano.
Mentre il bisogno istintivo, come fatto di natura, è al di fuori della storia e della sua dialettica (la cultura), il problema fa sì che l’essere umano sia essenzialmente un animale storico (culturale) e possa mutare i suoi tipi di risposta in relazione al mutare delle situazioni di vita. La paternità solleva tutta una serie di quesiti che riconducono alla propria infanzia, alla qualità dell’esperienza che si è avuta con il proprio genitore, al modo di costruire il proprio ruolo genitoriale, alla propria capacità di anticiparne le funzioni, le relazioni e i compiti.
A livello sociale, si rileva sempre più spesso la tendenza ad una nuova concezione del ruolo del padre. In prevalenza si assiste ad una maggiore condivisione dei compiti familiari, ma sono sempre più frequenti le notizie di uomini che rinunciano ad impegni professionali per essere più presenti accanto ai loro figli. Questi cambiamenti “concettuali” della figura paterna trovano sicuramente la loro origine nel processo di ridefinizione dei ruoli intra-familiari che le donne hanno promosso negli ultimi trenta anni. In pratica, la donna ha favorito la consapevolezza che il ruolo materno è un’esperienza distinta ma non esclusiva del genere femminile, per cui il padre può partecipare all’accudimento del bambino senza vedere messa in discussione la sua immagine maschile e il suo potere familiare.
Lo stesso termine “genitorialità” indica un concetto il cui significato, in questi ultimi anni, ha subito un processo di costante e continua evoluzione. Secondo una prospettiva più psicologica la genitorialità si configura come una parte fondante dell’identità di ogni persona. Essa si costituisce come un processo di significazione che inizia a formarsi nell’infanzia, quando a poco a poco interiorizziamo i comportamenti, i messaggi verbali e non-verbali, le aspettative, i desideri, le fantasie dei nostri genitori. Ognuno di noi possiede un “Genitore Interno” che è formato da tutte le interazioni con le figure adulte significative che si sono occupate di noi. Un modo per capire la complessità e la vastità di ciò che definiamo genitorialità è analizzare le sue funzioni o meglio i suoi modi di esprimersi. Possiamo così in modo semplicistico e sintetico rilevare una funzione protettiva, affettiva, regolativa, normativa, predittiva, rappresentativa e significante.