Lacune normative e tutela giuridica del concepito nell’ordinamento italiano

L’ordinamento giuridico italiano si trova da decenni al centro di un complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale riguardante la natura giuridica del concepito. Il punto di partenza imprescindibile è l’articolo 1 del codice civile, che recita: “La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”. Questa norma, che definisce la soggettività come un attributo che sorge con il distacco del feto dal grembo materno e il compimento dell’atto respiratorio, funge da pilastro per la distinzione tra capacità giuridica in senso stretto e tutela di interessi prenatali.

rappresentazione concettuale del ciclo vitale e della soggettività giuridica

La condizione del concepito tra capacità e aspettativa

La nozione di capacità giuridica, sconosciuta al diritto romano e al diritto comune, è stata introdotta dal legislatore del 1942 per indicare la posizione generale del soggetto in quanto destinatario di effetti giuridici. Tuttavia, la tradizionale concezione che vede nella nascita il momento di inizio di una nuova soggettività si contrappone oggi a questioni bioetiche di estrema rilevanza, che interrogano l’ordinamento sulla tutela della vita prenatale.

Dal punto di vista giuridico, il concepito è l’essere umano che vive nel ventre materno. Sebbene il codice civile non gli riconosca capacità giuridica piena, esso prevede riserve di diritti: non si attribuisce, cioè, al momento, alcun diritto a un soggetto che ancora non esiste, ma in vantaggio di questo soggetto futuro si conservano quei diritti che, se fosse già nato, acquisterebbe immediatamente. Questa è una capacità giuridica subordinata all’evento della nascita, con la quale soltanto il soggetto assume la qualifica di persona.

Profili successori e liberalità

Il riconoscimento della rilevanza giuridica del concepito trova espressione in ambiti patrimoniali consolidati. L’articolo 462 del codice civile stabilisce che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Tale disposizione ha natura eccezionale e viene ricostruita come una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona con la nascita.

Allo stesso modo, la donazione può essere fatta a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti (art. 784 c.c.). L’accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, è regolata dagli articoli 320 e 321 c.c., che prevedono l’intervento dei genitori o di un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice tutelare.

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Evoluzione giurisprudenziale: il danno da nascita malformata

Il tema della titolarità di diritti in capo a chi non è ancora nato si ripropone con forza in ambito risarcitorio. La giurisprudenza ha affrontato il caso del danno da nascita malformata, legato all’omessa o errata diagnosi prenatale. La sentenza n. 16754 del 2 ottobre 2012 ha segnato un punto di svolta, riconoscendo al nato il diritto al risarcimento del danno iure proprio per essere nato non sano, in quanto l’errore medico ha impedito alla madre l’esercizio del diritto di interruzione della gravidanza.

Tuttavia, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25767 del 2015, hanno mutato rotta, stabilendo che la legittimazione del nato a chiedere il risarcimento viene acquisita solo dopo la nascita, poiché il concepito non è un soggetto di diritto ma oggetto di tutela. L’onere probatorio, in questo contesto, ricade sulla gestante, che deve dimostrare che, se correttamente informata, avrebbe esercitato il diritto di autodeterminazione previsto dalla legge 194/1978.

Bilanciamento di interessi e legge 194/1978

La legge n. 194 del 1978 rappresenta il fulcro della disciplina sull’interruzione volontaria di gravidanza. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 1975, ha chiarito che il concepito è titolare di una posizione soggettiva meritevole di protezione, che trova legittimazione negli articoli 2 e 31 della Costituzione. Tuttavia, tale tutela non può prevalere in modo assoluto sul diritto alla salute della madre, tutelato dall’articolo 32 della Costituzione.

Il divieto di pratiche eugenetiche, ripreso dalla legge 40/2004, si inserisce in questo quadro di bilanciamento. La giurisprudenza ha più volte ribadito che riconoscere un "diritto a non nascere" significherebbe ammettere una forma di eugenesi prenatale in netto contrasto con i principi di solidarietà e di indisponibilità del corpo umano. Pertanto, la soggettività del concepito resta una "soggettività condizionata", in cui la nascita funge da condicio sine qua non per l’esercizio pieno dei diritti in attesa.

schema del bilanciamento tra diritti della madre e tutele del nascituro

Complessità del quadro normativo internazionale

Il dibattito non è confinato ai confini nazionali. A livello internazionale, la Convenzione di Oviedo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea pongono l’accento sulla dignità umana e sul divieto di clonazione o pratiche eugenetiche. Molte legislazioni straniere, come quella irlandese con l’ottavo emendamento (storicamente) o le costituzioni di alcuni paesi latinoamericani (come Ecuador o Guatemala), hanno adottato approcci più rigidi, garantendo la vita dal concepimento. In Italia, invece, la dottrina continua a oscillare tra tesi che vedono il concepito come soggetto di diritto in potenza e tesi che lo considerano un bene giuridico protetto, evitando di equipararlo tout court alla persona nata, in ossequio alla lettera dell’articolo 1 del codice civile.

In definitiva, il concepito nell’ordinamento italiano è un soggetto giuridico "in divenire". Sebbene la personalità giuridica resti subordinata alla nascita, il diritto ha costruito una rete di protezioni che guarda al nascituro non come a un oggetto passivo, ma come a un portatore di interessi e diritti futuri, già inserito nel sistema di garanzie costituzionali attraverso il filtro della salute e della dignità della madre.

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