La corretta applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) alle cessioni di animali vivi rappresenta una materia di costante interesse per gli operatori economici, in particolare per coloro che operano nel settore agricolo e faunistico-venatorio. Le normative fiscali, spesso soggette a interpretazioni e modifiche, richiedono un'attenta disamina per garantire la conformità e ottimizzare la gestione degli oneri fiscali. Questo articolo si propone di esplorare le diverse aliquote IVA applicabili agli animali vivi, analizzando le specifiche casistiche e le recenti evoluzioni legislative, con un focus particolare sulle cessioni effettuate nei confronti delle imprese agricole che svolgono attività connesse di tipo faunistico-venatorio.
La Base Imponibile IVA e la Classificazione degli Animali Vivi
La determinazione della base imponibile IVA per le cessioni di animali vivi è un passaggio preliminare fondamentale. Essa si basa sul valore della transazione, tenendo conto di eventuali contributi amministrativi, come quello di 2 euro introdotto per coprire le spese collegate alle importazioni da Paesi extra-UE, e dei criteri di determinazione nelle permute e nelle dazioni in pagamento. La corretta classificazione degli animali secondo i codici della Nomenclatura Combinata (NC) riveste un'importanza cruciale per l'applicazione dell'aliquota IVA pertinente.

Aliquote Agevolate per l'Alimentazione Umana
Una delle disposizioni chiave in materia di IVA sugli animali vivi è quella che prevede un'aliquota agevolata al 10% per le cessioni di animali vivi destinati all'alimentazione umana. Questa agevolazione si applica a una vasta gamma di animali, tra cui conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e rane, come specificato al n. 7 della Tabella A, parte III, del Decreto IVA. In questi casi, la destinazione finale del prodotto è il fattore determinante per l'applicazione dell'aliquota ridotta.
Tuttavia, è importante distinguere queste cessioni da quelle destinate ad altri scopi. Ad esempio, le cessioni di lepri, pernici grigie (starne) e fagiani destinati al ripopolamento, pur potendo sembrare correlate all'attività venatoria, non beneficiano dell'aliquota del 10% in quanto la destinazione primaria non è l'alimentazione umana diretta. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 392, ha chiarito che, sebbene la Corte di Cassazione abbia in passato sostenuto che tali animali, a seguito dell'abbattimento, siano comunque destinati all'alimentazione umana, l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria rimane ferma sulla destinazione immediata.
Il Trattamento Fiscale degli Animali Morti Congelati e degli Insetti Vivi
Le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate si estendono anche al trattamento fiscale applicabile agli animali morti congelati e agli insetti vivi destinati all'alimentazione di rettili e rapaci. Per quanto concerne gli animali morti congelati (come ratti, conigli, quaglie e pulcini), l'aliquota IVA del 10% può essere applicata in base al n. 19) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA. Questa disposizione riguarda i "prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15)", a condizione che non siano destinati all'alimentazione umana e che ciò sia specificatamente dichiarato nell'imballaggio o nella bolla di accompagnamento.
Per gli insetti vivi, come grilli, locuste e tarme della farina, destinati anch'essi all'alimentazione di rettili e rapaci, la situazione è diversa. Sulla base della classificazione fornita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), questi vanno classificati come "Altri animali vivi" (Voce 0106), più specificatamente al codice NC 01064900 ("Insetti", --"altri"). Poiché l'aliquota IVA ridotta al 10% si applica solo ai beni e servizi tassativamente elencati nella Tabella A, parti II, II-bis e III, e la classificazione degli insetti vivi non rientra nelle casistiche previste per l'alimentazione umana, questi sconteranno l'aliquota IVA ordinaria del 22%.

La Nuova Aliquota IVA del 5% per la Compravendita di Cavalli Vivi
Una delle modifiche più significative in materia di IVA sugli animali vivi è intervenuta con la conversione in legge del Decreto Fiscale (Decreto Omnibus), che ha introdotto una nuova aliquota IVA del 5% per la compravendita di cavalli vivi. Questa agevolazione fiscale è stata strutturalmente assorbita nel Testo Unico dell'IVA, specificamente nella Tabella A, parte II-bis, che elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota ridotta.
Il nuovo numero 1-octies della Tabella A, parte II-bis, prevede l'applicazione dell'aliquota del 5% ai "cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della nascita". Inizialmente, il decreto fiscale faceva riferimento a cessioni che avvenivano entro diciotto mesi dalla nascita. Con la legge di conversione, il termine è stato esteso, offrendo un periodo più ampio per beneficiare dell'agevolazione.
È importante distinguere questa nuova disciplina da quella preesistente. Il n. 1) della parte III della Tabella A dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sulle cessioni di cavalli vivi "destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari". Pertanto, se la cessione ha per oggetto cavalli destinati all'alimentazione, si applica l'aliquota del 10%. Se, invece, i cavalli sono destinati a finalità diverse da quelle alimentari (ad esempio, cavalli da competizione), si applica l'aliquota ordinaria del 22%, a meno che non rientrino nella nuova agevolazione del 5% con i relativi vincoli temporali.
Per gli allevatori che applicano il regime speciale per il settore dell'agricoltura (art. 34 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633), la percentuale di compensazione applicata sulle cessioni di cavalli vivi non destinati all'alimentazione umana è del 7,3%. Questo genera un credito IVA che può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.

La Disciplina IVA per il Settore Faunistic-Venatorio
La questione dell'IVA applicabile alle cessioni di animali vivi nel settore faunistico-venatorio è stata oggetto di specifici chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, la risposta a interpello n. 6 dell'8 ottobre 2024 ha affrontato il caso delle cessioni di fauna selvatica effettuate nei confronti di imprese agricole che svolgono attività connesse di tipo faunistico-venatorio.
In linea generale, gli animali vivi destinati all'attività venatoria, sebbene rientrino nella tabella A, parte prima, punto 4), insieme ad altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta, non beneficiano dell'aliquota IVA del 10%. Questo perché la destinazione primaria non è l'alimentazione umana. Di conseguenza, per la cessione di tali animali vivi da parte di produttori agricoli destinati all'attività venatoria, non può trovare applicazione il regime IVA agricolo ex art. 34 del d.p.r. 633/72, in quanto non sono previste le percentuali di compensazione necessarie.
Ciò implica che, in assenza di specifiche disposizioni agevolative, le cessioni di animali vivi per attività venatoria sono soggette all'aliquota IVA ordinaria del 22%. L'interpretazione letterale della norma, infatti, pone l'accento sulla destinazione finale del bene.
Regime Speciale e Contabile Imprenditore Agricolo ed anche Fatturazione e versamento IVA - Tutorial
Modifiche Legislative e Proroghe
Il panorama normativo relativo all'IVA è in continua evoluzione. Le modifiche legislative riguardano spesso aspetti specifici, come il contributo amministrativo sulle piccole spedizioni provenienti da Paesi extra-UE, i criteri di determinazione della base imponibile IVA nelle permute e nelle dazioni in pagamento, e la disciplina del nuovo iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali.
Inoltre, è importante tenere conto delle proroghe disposte da provvedimenti legislativi come il Decreto Milleproroghe 2026, convertito nella Legge n. 26/2026. Tali proroghe possono interessare vari aspetti fiscali e amministrativi, influenzando indirettamente anche le operazioni connesse alla cessione di animali vivi.
Un altro aspetto rilevante è la riduzione dei termini di accertamento per i soggetti passivi IVA che assicurano la tracciabilità dei pagamenti relativi a operazioni di importo superiore a 500 euro. Questa misura, sebbene non direttamente legata alla tipologia di beni ceduti, incide sull'ambito di applicazione delle norme fiscali e sulla gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
Aspetti Chiave da Ricordare
- Destinazione d'uso: La destinazione finale dell'animale vivo è il fattore principale per determinare l'aliquota IVA.
- Alimentazione umana: Aliquota agevolata al 10% per animali destinati al consumo umano.
- Attività venatoria: In assenza di specifiche disposizioni, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.
- Cavalli vivi: Nuova aliquota del 5% per finalità diverse da quelle alimentari, con vincoli temporali specifici.
- Animali morti congelati: Aliquota del 10% se non destinati all'alimentazione umana e correttamente dichiarati.
- Insetti vivi: Aliquota ordinaria del 22% se destinati all'alimentazione di rettili e rapaci.
- Regime agricolo: Possibilità di applicare la percentuale di compensazione per gli allevatori.
La complessità della materia richiede un costante aggiornamento normativo e una scrupolosa attenzione ai dettagli per garantire una corretta applicazione dell'IVA alle cessioni di animali vivi, tutelando al contempo gli interessi economici degli operatori del settore.