La Responsabilità e la Sicurezza Stradale: Dalle Ritenute per Bambini all'Investimento di Pedoni

La sicurezza sulle strade è una priorità assoluta, e la legislazione italiana, attraverso il Codice della Strada e il Codice Civile, stabilisce un quadro normativo dettagliato per tutelare tutti gli utenti, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili come i bambini. Questo articolo esplora le responsabilità dei conducenti e le norme che regolano il trasporto dei minori, nonché le implicazioni legali in caso di incidenti che coinvolgono pedoni, fornendo un'analisi approfondita delle disposizioni vigenti e delle loro interpretazioni giurisprudenziali.

La Sicurezza dei Bambini a Bordo dei Veicoli: Un Obbligo Ineludibile

Il Codice della Strada italiano pone la sicurezza a bordo come uno dei pilastri fondamentali della circolazione. L’articolo 172 disciplina in modo puntuale chi deve allacciare le cinture, come devono essere trasportati i minori, quali caratteristiche devono avere i seggiolini omologati e quando è necessario dotarsi di dispositivi antiabbandono. L’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini è, infatti, uno degli obblighi cardine della sicurezza a bordo previsti dal Codice della Strada.

Bambini in auto con sistemi di ritenuta

L'Obbligo Generale delle Cinture di Sicurezza e dei Sistemi di Ritenuta per Bambini

Il punto di partenza è l’obbligo generale stabilito dall’articolo 172 del Codice della Strada, che impone al conducente e ai passeggeri di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia quando il veicolo ne è dotato. Questo obbligo si estende ai veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza. Essi hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.

Per i bambini, il Codice della Strada prevede una disciplina ancora più rigorosa, sempre all’interno dell’articolo 172. I minori di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. L'articolo 172 del Codice della Strada Italiano regolamenta in materia di trasporto dei bambini in auto, sancendone l'obbligatorietà fino ai 150 cm di altezza (circa 12 anni di età). È importante ricordare che la legge è chiara al riguardo: “I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato”.

Il Codice non si limita a imporre l’uso delle cinture, ma attribuisce al conducente un ruolo di garanzia rispetto all’efficienza dei dispositivi di ritenuta. Lo stesso articolo 172 stabilisce, infatti, che il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1. Ciò significa che non è sufficiente che le cinture esistano: devono essere funzionanti, non manomesse, correttamente installate e utilizzabili da tutti gli occupanti. La responsabilità del conducente si estende anche al controllo periodico dell’efficienza dei sistemi di ritenuta. Questo implica che, oltre alla corretta installazione iniziale, è necessario verificare nel tempo lo stato delle cinture del seggiolino, dei punti di ancoraggio e di eventuali basi o sistemi di fissaggio, per assicurarsi che non vi siano usure, danneggiamenti o montaggi non conformi.

La disciplina sulle cinture si inserisce nel più ampio principio di sicurezza generale della circolazione, secondo cui tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e da salvaguardare la sicurezza stradale. Questo principio informatore, fissato dall’articolo 140, fa da cornice a tutti gli obblighi di comportamento, compreso quello di utilizzare correttamente i dispositivi di ritenuta.

Dispositivi Antiabbandono: Una Tutela Aggiuntiva per i Più Piccoli

Un capitolo specifico dell’articolo 172 del Codice della Strada è dedicato ai dispositivi antiabbandono, introdotti per prevenire il rischio che un bambino venga lasciato inavvertitamente a bordo del veicolo. Il comma 1-bis stabilisce che il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con l’entrata in vigore della legge sui dispositivi anti abbandono, l'articolo 172 del Codice della Strada prevede anche l’obbligo di dotarsi di un dispositivo anti abbandono se si trasportano in auto bambini di età inferiore ai 4 anni. Il Codice della Strada, in questo contesto, non entra nel dettaglio delle soluzioni tecniche, ma richiede che il dispositivo risponda a requisiti definiti a livello regolamentare, proprio per garantire un livello minimo di affidabilità e di efficacia dell’allarme.

È importante sottolineare che l’obbligo di utilizzo del dispositivo antiabbandono grava sul conducente, in quanto soggetto che ha il controllo del veicolo e che decide le modalità di trasporto del minore. La norma non distingue tra tragitti brevi o lunghi, né tra aree urbane o extraurbane: ciò che rileva è la presenza a bordo di un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato con un sistema di ritenuta. La previsione dei dispositivi antiabbandono si inserisce nella logica generale di prevenzione dei rischi per i minori trasportati in auto, accanto alle regole su seggiolini, cinture e posizionamento a bordo. In questo quadro, il rispetto dell’obbligo non ha solo una valenza formale, ma contribuisce a ridurre situazioni di pericolo che possono derivare da distrazioni o dimenticanze del conducente.

Eccezioni e Casistiche Particolari per il Trasporto dei Minori

Nonostante l'obbligo generale, il Codice della Strada prevede alcune eccezioni e casistiche particolari per il trasporto dei minori, dettate da specifiche condizioni o dalla tipologia del veicolo.

Veicoli Pubblici e a Noleggio: Una disciplina particolare riguarda i bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente. In questi casi, l’articolo 172 consente che i minori non siano assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. Nel caso di autovetture adibite al servizio pubblico di trasporto (per esempio su un taxi o noleggio con conducente), i bambini con statura inferiore a 1.50 metri possono circolare, non trattenuti da appositi sistemi di ritenuta, solo sul sedile posteriore e sempre accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni.

Airbag Frontali e Seggiolini Rivolti all'Indietro: La norma interviene anche su un aspetto cruciale di sicurezza tecnica: il divieto di trasportare bambini utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. Si ricorda, inoltre, il divieto di trasporto di bambini utilizzando i seggiolini previsti rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag (salvo che questo non si possa disinserire) in quanto l'azionamento di quest'ultimo può provocare gravissime lesioni.

Veicoli M2 ed M3 (Autobus e Minibus): Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video. Per i bambini di età inferiore ai 3 anni non c’è nessun obbligo: essi possono liberamente scorrazzare nel minibus senza essere assicurati ad alcun dispositivo, se i seggiolini auto non sono previsti o presenti su autobus o minibus.

Veicoli Senza Cinture di Sicurezza Originarie: Una seconda eccezione riguarda i veicoli che fin dall'origine non hanno installate le cinture di sicurezza (per esempio alcune auto d'epoca). Su queste vetture è vietato trasportare i bambini di età inferiore a 3 anni. Gli altri (dai 3 anni in su) possono essere invece portati sul sedile posteriore, senza particolari prescrizioni, e sul sedile anteriore solo se hanno superato 1,50 metri di altezza. Tuttavia, è bene precisare che queste soluzioni non salvano, ovviamente, la vita in caso di incidente. La stessa norma precisa che, sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta, i bambini fino a tre anni non possono viaggiare, mentre quelli di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 metri.

Trasporto su Autocarri: L’Articolo 82 del Codice della Strada sancisce l’impossibilità di far viaggiare i bambini su autocarri, definiti come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse”. Di norma, solo in caso di minori impiegati legalmente in attività lavorative complementari al trasporto, essi possono prendere posto su questi veicoli.

Trasporto su Motocicli e Ciclomotori: L'articolo 170 del Codice della Strada prevede anche il divieto di trasportare bambini di età inferiore ai 5 anni su ciclomotori e motocicli. Il divieto è sempre attivo, per motocicli e ciclomotori a due ruote, anche se il bambino è seduto in maniera corretta e su dispositivo omologato di adattamento del sedile. È consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino ad otto anni di età purché opportunamente assicurato ad uno specifico seggiolino; tale seggiolino deve essere composto da sedile, schienale e braccioli oltre che da un sistema di sicurezza che prevede bretelle o cinture di contenimento e una struttura di protezione per i piedi.

Trasporto su Risciò: Per quanto riguarda i cosiddetti ''risciò'', velocipedi appositamente costruiti e omologati per il trasporto di più persone, è ammesso il trasporto di quattro persone adulte compreso il conducente, e contemporaneamente non più di due bambini fino a dieci anni di età. Anche in questo caso l'art. 182 c. 7 e 10 del C.d.S. prevede una sanzione amministrativa.

Esclusioni per Patologie: Esistono anche eccezioni di natura medica. Le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta, sono esentate dall'obbligo.

Tipi di seggiolini auto

Omologazione e Scelta dei Seggiolini

Il Codice della Strada non entra nel dettaglio delle singole tipologie di seggiolini disponibili sul mercato, ma stabilisce alcuni criteri fondamentali che devono guidare la scelta e l’installazione. In primo luogo, l’articolo 172 del Codice della Strada richiede che i sistemi di ritenuta per bambini siano adeguati al peso del minore e di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

Per sistema di ritenuta la Legge intende "un dispositivo di sicurezza che limita i danni in caso di urti e collisioni." Questo vuol dire che i bambini possono essere trasportati sugli autoveicoli rispettando specifiche condizioni determinate dal tipo di autoveicolo, dalle caratteristiche strutturali dello stesso, dai dispositivi di sicurezza presenti e dall’impiego cui il veicolo è destinato. In base alla tipologia dei veicoli sono previste differenti disposizioni in merito ai sistemi di ritenuta, sia per bambini che per gli adulti.

I seggiolini auto per essere a norma devono avere l'omologazione, da ottenere superando una serie di test che attestano il rispetto dei requisiti richiesti dalla ECE R129. La ECE R129 è l'unica normativa attualmente in vigore che stabilisce i criteri di omologazione per i seggiolini auto in Europa. Gli estremi di omologazione e la classe di peso devono essere iscritti obbligatoriamente e in maniera ben visibile sull'etichetta di omologazione del seggiolino auto. Ad esempio, un contrassegno di omologazione di ultimo tipo indica: "18 Kg" che specifica il massimo peso per il quale il seggiolino è stato progettato; "1" che definisce il paese che ha rilasciato l'omologazione (Germania, mentre l'Italia è identificata dal numero 3); e una serie di numeri come "02. 30 10 27" dove la prima serie, se comincia con "02", indica che il seggiolino è omologato secondo la precedente normativa, mentre se comincia con "03" segue l'ultima direttiva comunitaria, pertanto risponde a standard di sicurezza migliori. La seconda serie di numeri, invece, rappresenta il numero progressivo di produzione dal rilascio dell'omologazione.

Ci sono diverse tipologie di installazione di un dispositivo di ritenuta; in linea di massima queste sono le principali: tramite base auto, con cinture di sicurezza o utilizzando gli agganci Isofix. Tutto dipende dalla categoria di appartenenza del seggiolino (per quale fascia di età/altezza del bambino è indicato) e ovviamente dal modello. Infine, è utile ricordare che i sistemi di ritenuta per bambini rientrano tra i dispositivi soggetti a controlli di conformità al tipo omologato, secondo quanto previsto dall’articolo 77, che include espressamente i dispositivi di ritenuta e le cinture di sicurezza tra i componenti per i quali è richiesta l’omologazione. Chi produce o commercializza sistemi non conformi o privi di omologazione può essere destinatario di specifiche sanzioni amministrative, con possibilità di sequestro e confisca dei componenti.

Sanzioni per la Mancata Osservanza delle Norme

Il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei bambini in auto e sull'uso delle cinture di sicurezza comporta specifiche sanzioni. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332. Il mancato uso dei seggiolini o degli adattatori è punito con la sanzione amministrativa da 83,00 euro a 333,00 euro e con la decurtazione di 5 punti patente al guidatore.

Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Questo significa che l’adulto che ha in custodia il bambino non può ritenersi esonerato dall’obbligo di vigilare sul corretto utilizzo del seggiolino o delle cinture, anche se non è alla guida. Se sul veicolo è invece presente un genitore o un adulto che esercita la patria potestà sul bambino, la sanzione viene applicata a lui e nessun punto viene tolto al conducente.

Inoltre, per chi altera o ostacola il normale funzionamento dei dispositivi di ritenuta, è prevista una distinta sanzione amministrativa. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 167.

Un ulteriore elemento di rilievo è la sanzione accessoria della sospensione della patente. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Infine, chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464.

I controlli sul rispetto dell’obbligo di utilizzo delle cinture, dei sistemi di ritenuta per bambini e dei dispositivi antiabbandono rientrano tra i compiti degli organi di polizia stradale, cui spetta la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione. Nel corso dei normali servizi di vigilanza, gli agenti possono verificare se gli occupanti del veicolo indossano correttamente le cinture, se i bambini sono assicurati con sistemi omologati adeguati e se, nei casi previsti, è presente e attivo il dispositivo di allarme antiabbandono.

Corso seggiolini auto: normative e dispositivo antiabbandono. Come comportarsi?

La Responsabilità in Caso di Investimento di Pedoni, Specialmente Minori

Al di là delle norme sulla sicurezza a bordo, il Codice della Strada e il Codice Civile delineano le responsabilità del conducente in caso di incidente, in particolare quando vengono coinvolti pedoni. Secondo i dati dell’Istat relativi all’anno 2022, in Italia è stato rilevato un aumento, rispetto al 2021, del numero di incidenti stradali nei quali sono state rilevate lesioni a persone (81.437, +24,7%). Questi dati evidenziano l’importanza di adottare misure di prevenzione e sicurezza per proteggere la vita di tutti gli utenti della strada.

Il Quadro Normativo: Articolo 2054 del Codice Civile

Secondo l’art. 2054 del Codice Civile, il conducente che investe un pedone è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l’incidente. L'articolo 2054 stabilisce che "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno". Questo articolo stabilisce dunque la responsabilità oggettiva del conducente di un veicolo per i danni arrecati a terzi dal veicolo stesso. In altre parole, il conducente del veicolo è responsabile per i danni che il veicolo provoca.

L’articolo 2054 prevede, tuttavia, delle eccezioni alla responsabilità oggettiva del conducente. In particolare, la responsabilità di chi guida il veicolo non sussiste se egli prova di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno. Inoltre, la responsabilità del conducente può essere limitata o esclusa in alcune ipotesi. Per dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’investimento, il conducente deve adottare tutte le cautele esigibili, a partire da una velocità del veicolo adeguata allo stato dei luoghi.

La presunzione di colpa a carico del conducente è molto forte. La Corte di Cassazione Civile ha più volte ribadito che, qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento). In tale situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi, secondo la disciplina dell’art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua resistenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura.

La Condotta del Conducente e la Prevenzione degli Incidenti

Per evitare di essere dichiarato responsabile, in caso di investimento di un pedone, il conducente deve adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare l’incidente. Inoltre, il conducente deve essere pronto a reagire a situazioni impreviste, come può essere proprio l’apparizione improvvisa di un pedone sulla strada. Particolare attenzione deve essere rivolta in presenza di bambini. Per quanto riguarda l’investimento di un bambino, il conducente deve prestare particolare attenzione nei tratti urbani, nei pressi di veicoli parcheggiati e ai margini della strada, dove possono trovarsi bambini. Pertanto, per ridurre la propria responsabilità in caso di investimento di un bambino, il conducente deve dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare l’incidente. Di contro restano tutte le norme previste dall’articolo 190 del Codice della Strada che regolano la condotta dei pedoni.

Segnaletica stradale per la sicurezza dei pedoni

La Valutazione della Responsabilità e il Ruolo del Pedone

Nel determinare la responsabilità in un incidente, la valutazione della dinamica è cruciale. In primo luogo, viene valutata attentamente la dinamica dell’incidente, ovvero come si sono esattamente svolti i fatti. Le testimonianze sono un elemento cruciale per determinare la responsabilità in caso di incidente. Tuttavia, è importante valutare attentamente la credibilità delle diverse testimonianze, in quanto possono influenzare significativamente l’esito del caso. Inoltre, nella valutazione della responsabilità, può essere presa in considerazione la condotta delle parti coinvolte prima dell’incidente, ad esempio la velocità del conducente, l’attenzione prestata alla guida e il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Se il conducente non riesce a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’investimento, sarà ritenuto responsabile in via civile. Tuttavia, il giudice può valutare la concorrente responsabilità di entrambe le parti in ragione di una percentuale valutata secondo il caso concreto, tenendo conto della rispettiva condotta. In tal senso è intervenuta recentemente la Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 517/23 del 29.03.2023. Nella sentenza si ribadisce come il fatto di aver accertato il comportamento colposo di un pedone che è stato investito da un veicolo non sia sufficiente per poter affermare che esclusivamente il pedone sia responsabile di quanto accaduto. I giudici hanno infatti affermato che è comunque necessario che il conducente del veicolo vinca la presunzione di colpa che il già citato articolo 2054 del Codice Civile pone a suo carico. Il conducente dovrà quindi essere in grado di dimostrare di aver fatto tutto quanto fosse nelle sue possibilità per evitare l’investimento.

È fondamentale sottolineare che, in caso di investimento di un bambino, la condotta anomala del bambino, come nel caso in cui attraversi la strada senza dare la mano alla madre, non influenza automaticamente la responsabilità del conducente in senso assoluto. La presunzione di responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c. impone a quest'ultimo un onere probatorio particolarmente gravoso, che va oltre la semplice dimostrazione della condotta colposa del pedone.

Conseguenze Legali: Risarcimento e Responsabilità Penale

Le conseguenze di un investimento possono essere sia civili che penali. Se il conducente non riesce a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’investimento, dovrà risarcire il danno ai genitori del bambino.

In caso di investimento di minore è purtroppo possibile che le conseguenze di un incidente possano rivelarsi di natura penale. Se sono state causate lesioni alla vittima o se si è verificato un caso di omicidio stradale, così come previsto dal Codice Penale all’articolo 589 bis, il conducente potrebbe affrontare accuse penali. Per questo i tempi di prescrizione potrebbero essere superiori ai due anni previsti dal Codice Civile. Questo significa che se in un incidente stradale si dovessero riscontrare delle responsabilità penali, allora i termini di prescrizione per la richiesta di risarcimento danni non saranno più di due anni come da art 2947 del CC.

Giustizia e bilancia della legge

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