Il tema dell’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) rappresenta da decenni uno dei nodi etici, sociali e giuridici più complessi e controversi della modernità. Definire l'aborto significa scontrarsi con visioni del mondo inconciliabili: da un lato, chi lo considera un atto tragico che sopprime una vita potenziale, identificandolo con il concetto di crimine contro la vita; dall’altro, chi lo inquadra come un diritto fondamentale all'autodeterminazione della donna e una necessaria misura di civiltà per sottrarre la pratica alla clandestinità e ai rischi sanitari. Il dibattito, spesso polarizzato tra spinte laiche e resistenze dottrinali, ha attraversato secoli di trasformazioni, riflettendo le mutazioni profonde dell'immagine della donna nella società e della concezione stessa di "soggetto di diritto".

L’excursus storico: dal diritto privato alla tutela dello Stato
Nel corso della storia, il concetto di aborto ha subito influenze di tipo etico, religioso e sociale che hanno dato luogo inevitabilmente a «riflessi giuridici» diversi sia in ambito civile che penale. Ripercorrendo un breve excursus storico, vediamo come nella Roma repubblicana, l'aborto procurato fosse considerato una «questione di diritto privato», di competenza del Censore dei buoni costumi. Alla pratica abortiva, per il diritto romano, non si riteneva applicabile la nozione di reato, perché partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur: veniva considerato semplicemente un atto turpe e immorale, comunque largamente praticato, soprattutto dalle donne delle classi più alte, tanto da divenire in epoca imperiale una «moda estetica» ad uso delle matrone. È pertanto chiaro come le leggi romane accordassero una scarsa protezione al nascituro, e se proprio l'aborto veniva perseguito come reato, in qualche luogo, era solo in rispetto del diritto del padre alla progenie.
A Roma le cose non cambiarono nemmeno durante i primi tempi dell'Impero. Si è dovuto attendere fino all'epoca di Settimio Severo e di Antonino per poter parlare di aborto in termini di illecito - ma si richiedeva pur sempre una denuncia da parte del marito! - quale vero e proprio delitto assimilato al veneficium (letteralmente «avvelenamento», «maleficio»), e represso di regola coi lavori forzati, col bando e la pena pecuniaria, e con la pena capitale quando avesse cagionato la morte della gestante. Di fatto per lungo tempo, si punì l'interruzione della gravidanza solo per le donne coniugate e non per le nubili: concretamente al concepimento i romani riconobbero solo un'aspettativa di diritto.
Per il diritto Giustinianeo, l'uomo diviene soggetto di diritto dopo il parto, solo con l'avvento del Cristianesimo, la concezione dell'uomo muta e con essa anche il concetto di aborto. Se gli uomini sono tutti uguali e dotati della stessa dignità, non si concepisce più la soppressione di un essere umano anche se in divenire, perché significherebbe privare la società di una individualità. È a questo punto che si comincia ad inquadrare il delitto di aborto e a considerarlo, nei primi tempi, anche più grave dell'omicidio. La Chiesa si occupò dell'aborto - considerato gravissimus facinus - nel corso dei secoli, mai privandolo della qualifica di delitto, ma attenuando la pena e soprattutto cercando di stabilire il momento nel quale il feto veniva animato: si iniziarono ad applicare alla pratica abortiva delle scriminanti e delle attenuanti, come la causa d'onore o la miseria della donna. Con le leggi dei Longobardi, l'aborto fu definitivamente considerato delitto, in quanto omicidio di una creatura contenuta nel ventre della madre, e punito con l'obbligo del colpevole di pagare la metà del prezzo della donna, che era stata costretta ad abortire senza il suo consenso.
La codificazione moderna: dallo Zanardelli al Codice Rocco
Passando alla disciplina dell'aborto nei codici più recenti, nel Codice Zanardelli del 1889 l'aborto veniva classificato tra i delitti contro la persona. La ratio del codice era quella di evidenziare la tutela penalistica non solo nei confronti della madre, che può essere una donna nubile, ma anche del feto, difendendo la vita dell'uomo sin dalla fecondazione. I compilatori avevano previsto delle pene maggiori per chi esercitava un'arte o una professione sanitaria, mentre era prevista l'applicazione dell'attenuante in caso di causa d'onore. La nuova disciplina era dunque caratterizzata da una forte repressione dell'aborto e l'oggetto della tutela era costituito non tanto dall'esistenza del nascituro quanto, piuttosto, dall'interesse sociale al normale svolgimento della vita intrauterina, dato che tale tutela era utile e necessaria al mantenimento e allo sviluppo della popolazione dello Stato.
Decisamente diversa fu la classificazione data in epoca fascista dal Codice Rocco del 1930. Mentre nel Codice Zanardelli il legislatore collocava il reato tra i delitti contro la persona, nel Codice Rocco la disciplina relativa all'interruzione della gravidanza era contenuta nel libro II, titolo X, sotto la rubrica «delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe». L'oggetto della tutela penale veniva riconosciuto nel cosiddetto patrimonio demografico dello Stato. Fu per personale iniziativa del guardasigilli Alfredo Rocco che si ricomprese l'aborto come delitto in un titolo speciale, sulla base della considerazione che «… l'aborto procurato, attentando alla maternità quale fonte perenne degli individui e della specie, costituisce in realtà un'offesa alla vita della razza e così della nazione e dello Stato». Il legislatore individuò nella gravidanza non un bene individuale, ma un bene pubblico, un valore sociale e collettivo inserito nella politica demografica e razziale perseguita dal fascismo.
Il Codice Rocco
L’epoca contemporanea e la L. 194/1978
L’interruzione volontaria di gravidanza non è un’opinione nel nostro Paese, è un diritto. Sicuramente è un tema sul quale possono esserci le opinioni più svariate, contraddizioni, come per tutti gli argomenti che coinvolgono l’essere umano da vicino, ma la sua esistenza come diritto non può essere messa in discussione. La L.194/1978 è rubricata “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza”. L’articolo 1 recita: “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.”
Come è evidente, lo Stato afferma in modo molto chiaro la necessità di garantire nel nostro Paese il diritto a procreare avendo come fondamenta l’informazione e la scelta consapevoli, ma non incentiva o incoraggia l’aborto. Oltre all’aborto volontario, esistono anche l’aborto terapeutico e l’aborto spontaneo. La L.194 affianca dunque due esigenze: la tutela della donna come madre nella sua funzione sociale e la tutela della vita umana dal momento in cui si possa definire tale, bilanciando al contempo il diritto della donna che decide di non essere madre per le motivazioni più svariate: economiche, sociali, di salute, o perché vittima di violenza. Permettere l’IVG e incentivarla sono, però, due concetti differenti. Va ricordato che dopo una prima fase di assestamento, il numero totale degli aborti è diminuito drasticamente tra il 1982 e il 2016 (- 74,4%).
Il dibattito sull’obiezione di coscienza e l’etica medica
Il tema dell’obiezione di coscienza rappresenta un punto critico dove si scontrano libertà individuale e diritto alla prestazione sanitaria. Il ginecologo che si appella all’obiezione di coscienza si rifiuta di somministrare pratiche abortive, motivando tale scelta con l’etica o la moralità religiosa. Tuttavia, l'art. 9 della L.194 precisa che l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario dal compimento delle procedure specificamente dirette a determinare l’interruzione, ma non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. Nel 2016, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha condannato l’Italia per aver violato il diritto alla salute delle donne a causa delle notevoli difficoltà nell’accesso ai servizi, legate alla ingente quantità di medici obiettori.
Accanto a chi motiva la scelta su base religiosa, esiste una componente di medici che aderisce all'obiezione per motivi di carriera o remunerazione, rendendo il quadro complesso. Poiché l'aborto è un'operazione semplice, spesso non gratificante, e la pratica non può essere svolta privatamente, la disponibilità di medici non obiettori nelle strutture pubbliche diviene la cartina di tornasole della reale applicabilità della legge. Lo Stato si incaglia nel tentativo di garantire il diritto all'IVG rispettando contemporaneamente la libertà di coscienza, un equilibrio che rimane precario e oggetto di costante monitoraggio.
Prospettive etico-religiose: la sacralità della vita
Parallelamente al piano giuridico, il dibattito si nutre di posizioni dottrinali profonde. Alcuni esponenti ecclesiastici sollevano questioni riguardanti il destino dei feti abortiti, richiamando la dottrina del Limbo o ponendo l'accento sulla negazione della visione beatifica di Dio. Tali riflessioni, sebbene lontane dalla laicità dello Stato, influenzano significativamente il dibattito pubblico e la percezione dell'aborto come "crimine contro la vita". Il Papa, ad esempio, ha sottolineato in più occasioni la gravità morale dell'aborto, definendolo un crimine che nessuna legge umana può legittimare, ponendolo sullo stesso piano di altre questioni bioetiche complesse come l'eutanasia.
Queste posizioni mettono in risalto la distanza esistente tra la visione cattolica - che identifica l'inizio della vita e l'infusione dell'anima con il concepimento - e la visione secolare che cerca di fornire alle cittadine e ai cittadini ogni strumento possibile per formarsi un’opinione libera e per scegliere, a propria discrezione, come autodeterminarsi. In questo senso, liberare il campo da giudizi valoriali e morali è considerato il passo necessario per garantire che la scelta della donna, legittima in uno Stato di diritto, venga rispettata indipendentemente dalla condivisione o meno delle sue motivazioni.
L’impatto sociale: prevenzione ed educazione
Una parte essenziale del dibattito, spesso oscurata dalle polemiche ideologiche, è la prevenzione. La necessità di una maggior diffusione dei mezzi contraccettivi e di un'educazione sessuale basata su informazioni scientifiche corrette è un punto su cui convergono molte associazioni. L'ignoranza sul tema - come la persistenza di falsi miti - contribuisce al verificarsi di gravidanze indesiderate. Il mondo è interconnesso: basta avere una connessione a Internet per accedere a qualsiasi tema, ma il problema, in questo caso, è la diffusione di fake news.
La sfida per le istituzioni rimane quella di fornire strumenti di formazione che permettano una scelta consapevole. Il valore sociale della maternità, citato dalla L.194, non deve tradursi in una pressione psicologica sulla donna, ma in un sostegno concreto affinché la maternità sia sempre una scelta libera e non una necessità dettata dalla miseria o dall'assenza di tutele statali. In questo senso, la questione dell'aborto si intreccia con le politiche di welfare: lo Stato, inteso laicamente, deve garantire che, qualora la scelta di interrompere la gravidanza sia dovuta a motivi ovviabili tramite sostegno statale, la donna trovi soluzioni alternative dignitose, permettendole al contempo, qualora non vi fossero altre strade, di effettuare l’IVG in condizioni sanitarie sicure.

Riflessioni finali sulla contemporaneità
Oggi, il dibattito sull'aborto si inserisce in un contesto più ampio di diritti civili. La questione della maternità surrogata, il riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali e il fine vita sono temi che occupano lo spazio pubblico in modo analogo, creando frizioni tra interpretazioni laiche e istanze conservatrici. La "Vandea" dei movimenti pro-life, che si impegna a sostenere anche in sede legale i sindaci o i funzionari che si rifiutano di dare applicazione alle leggi (dalle unioni civili all'aborto), mostra quanto il tema sia ancora lontano da una risoluzione pacifica e condivisa.
L'evoluzione della società italiana mostra una tendenza verso l'autodeterminazione, ma il percorso resta costellato da resistenze burocratiche e retaggi culturali. La vera sfida, per uno Stato moderno, rimane quella di trasformare un fenomeno che è sempre esistito - e che verrebbe praticato clandestinamente in mancanza di regolamentazione - in un servizio pubblico gestito con rigore, trasparenza e rispetto, sottraendo la donna a rischi speculativi o a condizioni di insicurezza. La tenacia di figure come Barbara Haering e la costante mobilitazione delle associazioni laiche dimostrano che il dibattito non è un capitolo chiuso, ma un cantiere aperto, dove la responsabilità etica si intreccia indissolubilmente con la conquista dei diritti civili.