Frode Alimentare nel Settore Caseario: Latte in Polvere, Normativa e Contenziosi

L'industria alimentare, e in particolare quella lattiero-casearia, è un settore in costante evoluzione, ma anche soggetto a rigorose normative volte a garantire la qualità dei prodotti e la trasparenza per i consumatori. In questo contesto, l'utilizzo del latte in polvere nella preparazione dei formaggi e di altri prodotti caseari rappresenta un tema di particolare rilevanza, che ha generato un acceso dibattito tra legislazioni nazionali, direttive europee e preoccupazioni per la tutela del consumatore. In Italia, la questione è regolamentata da una normativa storica che ne vieta l'impiego, ma questa posizione è stata oggetto di contestazione a livello comunitario, portando a procedure di infrazione e a discussioni sull'armonizzazione delle regole nel mercato unico europeo. La complessità della materia è accentuata dalla necessità di bilanciare la libera circolazione delle merci con la protezione delle specificità produttive e la salvaguardia dell'informazione al consumatore.

La Normativa Italiana: Un Divieto Storico e Le Sue Radici

In Italia, la legislazione in materia di utilizzo del latte in polvere nei prodotti caseari ha radici profonde, risalenti a diversi decenni fa. Nello specifico, nei prodotti caseari non si può utilizzare la nozione di "freschezza" qualora questi siano realizzati con latte in polvere. Questa disposizione è espressamente indicata dalla Legge 11 aprile 1974, n. 138, nota anche come "Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana". Questa legge vieta l'utilizzo di polvere di latte per produrre formaggi, yogurt e latte alimentare ai caseifici situati sul territorio nazionale, stabilendo un divieto chiaro e perentorio.

L'Art. 1 della suddetta legge elenca esplicitamente le categorie di prodotti per cui vige il divieto. In particolare, non è ammessa la commercializzazione o la cessione, né l'utilizzo di latte cui sia aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati, così come latte (liquido, c.d. "ricostituito") e prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 1. Il divieto si estende anche alle bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 1. Questa ampia portata del divieto ha lo scopo di preservare la genuinità e la percezione di freschezza dei prodotti lattiero-caseari italiani, differenziandoli da quelli che potrebbero avvalersi di materie prime ricostituite.

Tuttavia, la stessa legge prevede alcune eccezioni ben definite. È escluso dal divieto di cui al primo comma il latte liquido ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo “granulare e a solubilità istantanea” e che sia destinato al consumo alimentare immediato dell’utente. Questa eccezione è strettamente condizionata: il suddetto prodotto deve essere distribuito tramite apparecchiature automatiche e semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga al momento stesso in cui l’utente si serve dell’apparecchiatura. Inoltre, è imposta una limitazione quantitativa per singola erogazione: la dose massima di bevanda fornita per ogni singola erogazione non può superare i 150 centilitri. Queste restrizioni mirano a circoscrivere l'uso del latte ricostituito a contesti specifici, dove la sua natura è evidente e non può ingenerare confusione sulla "freschezza" del prodotto.

La legge italiana non si limita a vietare, ma impone anche obblighi specifici a chi opera nel settore. L'Art. 2 della L. 138/1974 stabilisce che è fatto obbligo a chi importa latte in polvere di comunicare, all’atto dello sdoganamento, alla dogana e, a mezzo lettera raccomandata, all’istituto di vigilanza del Ministero dell’agricoltura e delle foreste competenti per territorio, la destinazione, ad uso zootecnico o ad uso alimentare umano, del latte stesso. Questa previsione è fondamentale per consentire alle autorità di monitorare la filiera e prevenire l'uso improprio del latte in polvere destinato ad altri scopi.

Le violazioni della Legge 138/1974 comportano severe sanzioni amministrative, come dettagliato nell'Art. 3. Le multe variano in base alla gravità e alla tipologia dell'infrazione. Ad esempio, è prevista una sanzione da € 516 a € 1.032 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 1. La medesima sanzione di € 0,26 al chilogrammo si applica per la detenzione di prodotti di cui all’ultimo comma dell’art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1269. Le sanzioni aumentano significativamente qualora le infrazioni riguardino latte in polvere che ha beneficiato dell’aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico: in questo caso, la sanzione va da € 1.032 a € 1.549. Ulteriori violazioni, in particolare quelle relative agli obblighi di comunicazione degli articoli 4 e 5, prevedono multe da € 1.549 a € 2.582.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, colui che ha beneficiato dell’aiuto comunitario è, altresì, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell’importo pari a tre volte quello dell’aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere tal quale o contenuti nei mangimi composti, destinati alla preparazione dei prodotti per l’alimentazione umana, diversi da quelli indicati alle lett. a), b) e c) dell’art. 1. L'Art. 4 stabilisce le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative, con ingiunzione da parte del prefetto e la possibilità di opposizione giudiziaria. Nel procedimento di opposizione, l’opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall’art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile. L’opposizione si propone mediante ricorso. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l’osservanza delle norme del testo unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Nei casi in cui il trasgressore si avvalga della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e negli altri casi in cui venga applicata una sanzione amministrativa, il prefetto dispone la vendita del prodotto per gli usi consentiti. L'Art. 5 prevede anche misure accessorie, come la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori a spese del trasgressore.

Tavola delle sanzioni Legge 138/74

L'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell’agricoltura e delle foreste, che la esercita anche attraverso i propri istituti di vigilanza e secondo le disposizioni contenute nel capo VIII del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033. La legge ha, inoltre, abrogato le norme della L. 29 novembre 1965, n. 1269, consolidando il quadro normativo in materia. È interessante notare che, per questa legge, non sembrano applicabili gli aumenti previsti dagli artt. 113 e 114 L.689/81, trattandosi di illeciti considerati originariamente violazioni amministrative, sebbene su questo punto esistano pareri discordanti, con la tesi della non applicabilità che sembra prevalere.

Il Contenzioso Europeo: Scontro tra Legislazioni e il Principio del Mutuo Riconoscimento

La rigorosa normativa italiana sul divieto di utilizzo del latte in polvere ha generato un acceso confronto con i principi del diritto dell'Unione Europea, in particolare con quello della libera circolazione delle merci e del mutuo riconoscimento. La Commissione dell’Unione Europea ha fatto un passo avanti nella procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, registrata con il numero 20144170. Il 29 maggio 2015, è stata inviata una lettera di messa in mora alla Repubblica Italiana, avente ad oggetto un «Ban of use of condensed or powdered milk for manufacturing of dairy products». Questa missiva, che il Ministro Maurizio Martina ha definito "una diffida", ha rappresentato un avvertimento al Governo italiano affinché ponesse fine al divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari, previsto storicamente dalla legge nazionale.

Per il diritto comunitario, la legge nazionale italiana è considerata contraria all'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che disciplina le procedure di infrazione. Il "ban" italiano è l'unico del genere in vigore in Italia, contenuto nell’art. 1 della L. 11 aprile 1974, n. 138, che vieta, tra l'altro, di commercializzare o cedere, o utilizzare, latte cui sia aggiunto latte in polvere o altri latti conservati.

Mappa dell'Unione Europea con Italia evidenziata

La rilevanza europea di questa questione emerge nella misura in cui tale prassi di fabbricazione è consentita in altri Paesi dell’Unione. Non occorre che in altri Stati membri vi siano norme che consentano espressamente l’uso di dette materie prime; se nel resto d’Europa vi sono Paesi la cui legislazione non vieta (dunque consente) di usare latte ricostituito come ingrediente, ciò genera una “disparità fra legislazioni”. Questa disparità, a sua volta, genera gli stessi effetti di una restrizione quantitativa, vietata dall’art. 34 del TFUE, che sancisce il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e di misure di effetto equivalente tra Stati membri.

Fin qui, la vicenda parrebbe l’ennesimo capitolo di una ripetitiva applicazione del principio del mutuo riconoscimento, consolidato dalla storica sentenza "Cassis de Dijon" della Corte di giustizia CEE del 20 febbraio 1979, causa C-120/78, Rewe Zentrale. Questo principio stabilisce che un prodotto legalmente fabbricato e commercializzato in uno Stato membro dovrebbe poter essere commercializzato in qualsiasi altro Stato membro, a meno che non esistano "esigenze imperative" di interesse generale che giustifichino una restrizione.

I prodotti lattiero-caseari sono solo gli ultimi di una lunga serie di alimenti per i quali si è posto un problema del genere. Ci si può limitare anche solo esemplificativamente - ma è già significativo - a ricordare birra, pasta, aceto, yogurt, e infine cioccolato, con controversie che coinvolsero Italia, Germania, Francia e Spagna. I casi appena citati hanno molti aspetti in comune tra loro, e in parte anche con quello attualmente all’esame della Commissione europea. Secondo la Commissione, riprendendo i punti-chiave della sentenza "Cassis de Dijon" (Comunicazione sulle conseguenze della sentenza Cassis de Dijon, in GUCE, C 256 del 03.10.1980), «le normative tecniche e commerciali [nazionali] non possono creare ostacoli se non quando siano necessarie per soddisfare esigenze imperative e perseguano un obiettivo di interesse generale, di cui esse costituiscono la garanzia essenziale. Tale obiettivo dev’essere di natura tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce una delle regole fondamentali della Comunità».

Contro alcune “approssimazioni informative” rinvenibili sulla rete internet, occorre chiarire che nessuno sarà obbligato a produrre formaggi utilizzando latte in polvere. Come sempre accade in questi casi, più che di un obbligo positivo, si tratta di un “divieto di vietare”. La constatazione che il divieto italiano in questione non trova riscontro in altri Paesi UE, applicando il principio del mutuo riconoscimento, dovrebbe semplicemente condurre ad un obbligo di disapplicazione della legge n. 138/74 al prodotto importato, analogamente a quanto accadde per pasta, birra, ecc.

Riprendendo l’esempio della pasta, la Corte non toccò le norme sulla produzione, contenute nella l. 4 luglio 1967, n. 580, poiché «il diritto comunitario non esige che il legislatore abroghi la legge per quanto attiene ai produttori di pasta stabiliti sul territorio italiano» (così la sentenza del 14 luglio 1988, causa 90/86, Zoni). La “discriminazione a rovescio” che ne derivò per i produttori nazionali rimase - com’è noto - irrilevante per il diritto dell’UE, secondo il costante insegnamento dei Giudici di Lussemburgo. Fu la Corte costituzionale italiana (sentenza n. 443/1997) a dichiarare «l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (…), nella parte in cui non prevede che alle imprese aventi stabilimento in Italia è consentita, nella produzione e nella commercializzazione di paste alimentari, l’utilizzazione di ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario, nel territorio della Comunità europea», sul presupposto che la situazione conseguente al rispetto del diritto comunitario contrastasse con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. Oggi le discriminazioni a rovescio, se riguardanti “cittadini italiani”, sono espressamente vietate anche dall’art. 32, comma 1, lett. i), della l. 24 dicembre 2012, n. 234.

Evidenziati gli elementi in comune con i precedenti sopra citati, è forse più interessante esaminare - sia nelle ragioni che nelle implicazioni - le peculiarità della recente vicenda dei formaggi: ciò che appare interessante non è, infatti, l’applicazione dei (soliti) principi quanto, anzitutto, il ricorso ad una procedura di infrazione. In realtà, anche nel caso del cioccolato la Commissione aveva optato per “denunciare” le leggi interne in contrasto con la libera circolazione delle merci e col mutuo riconoscimento. Ma mentre in tutti gli altri casi, analogamente vertenti su imposizioni o divieti di denominazioni, la scelta dell’UE era stata di lasciare alla Corte di giustizia una funzione regolatrice del mercato, nel caso del cioccolato un motivo giuridico per ricorrere alla procedura di infrazione era difficilmente individuabile, se non sul piano pratico. L’armonizzazione per via giurisprudenziale richiede uno scontro diretto fra produttore (o importatore) e Stato membro, provvedimenti restrittivi e/o sanzioni, un contenzioso, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e una sentenza che di fatto comporta la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta contrastante con il diritto dell’Unione, con incognite, limiti di efficacia notevoli, e con il rischio che altre autorità nazionali facciano nuovamente applicazione (vietata) della stessa norma interna, con ulteriore contenzioso, e così via.

Con riguardo all’odierna vicenda dei formaggi, si potrebbero formulare rilievi solo in parte analoghi. Non sembra tutto sommato importante, a tal fine, il fatto che l’art. 1 della l. n. 138/1974 vieti anche “latti conservati” o “concentrati”. Vero è, piuttosto, che nel caso dei formaggi si tratta di un divieto esistente sin dal 1974, e che in oltre 40 anni mai è stato disapplicato, né oggetto di pronunce della Corte che ne abbiano chiarito la necessità di disapplicazione. Sicché, forse, con riguardo alla legge n. 138/74, l’intervento della Commissione europea con una procedura di infrazione per violazione del diritto comunitario, e del principio della libera circolazione delle merci e del mutuo riconoscimento, è stato un passo inevitabile per superare un'anomalia legislativa persistente nel tempo.

La lettera di messa in mora di queste ore non significa ancora una multa per le finanze italiane: alla sanzione in denaro si arriverà solo nel momento in cui si andasse fino alla Corte di Giustizia sulla vicenda. I tempi sono dunque lunghi; attualmente, il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese sale a 98 casi, di cui 75 per violazione del diritto dell'Unione e 23 per mancato recepimento di direttive. L'Italia è quindi "sorvegliata speciale" per violazione del diritto dell'Unione. Il Ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, ha spostato la questione dal problema del latte in polvere a quello delle etichette e della «trasparenza delle informazioni da dare ai consumatori», ricordando che la produzione dei formaggi DOP è già protetta da una normativa della Commissione Europea che proibisce l’utilizzo di «materie prime diverse da quelle previste dai disciplinari», cioè di latte in polvere.

Latte in Polvere: Aspetti Economici e Implicazioni per la Produzione

L'impiego del latte in polvere nella produzione casearia non è solo una questione legale e normativa, ma anche economica, con significative implicazioni per l'intera filiera produttiva. L'eliminazione del divieto non imporrà alcun metodo di produzione: semplicemente, consentirà di importare e distribuire in Italia formaggi prodotti senza latte fresco, e renderà facoltativo utilizzare latte ricostituito nelle produzioni dei caseifici italiani.

Il rischio, semmai, è che siano le leggi economiche a imporre de facto l’uso di latte in polvere. Il suo costo, infatti, si aggira mediamente attorno ad 1/5 del costo del latte fresco. Questa differenza di prezzo è un fattore determinante che potrebbe spingere molti produttori a optare per la materia prima più economica, specialmente in un mercato competitivo.

Non è affatto detto che tutto il latte in polvere sia di qualità (chimica e nutrizionale) inferiore; anzi, secondo taluno può essere vero il contrario. La qualità del latte in polvere può variare notevolmente a seconda dei processi di produzione e della qualità del latte fresco di origine. Tuttavia, la percezione comune e le aspettative dei consumatori sono spesso orientate verso il latte fresco, considerato più genuino e di maggiore qualità.

Su questi presupposti, immaginare una rapida estensione all’Italia dell’utilizzo massiccio di latte in polvere come ingrediente di molti formaggi non è difficile. Questa previsione, tuttavia, esclude i formaggi DOP e IGP, che non verranno toccati dall’eventuale modifica normativa. Per essi, infatti, resteranno in vigore le più rigide prescrizioni dei disciplinari di produzione, i quali specificano tassativamente le materie prime utilizzabili, generalmente solo latte fresco proveniente da aree geografiche delimitate.

Il Presidente del Settore lattiero-caseario di Fedagri-Confcooperative e Presidente del Consorzio di tutela Grana Padano, Cesare Baldrighi, ha sottolineato che “Noi ci troviamo all'interno di una legislazione comunitaria che permette l'utilizzo della polvere di latte per i prodotti lattiero caseari: formaggi e quindi anche yogurt”. Ha poi proseguito affermando che “La legislazione della Comunità Europea lo permette, la legislazione nazionale lo vieta. Questo crea due storture nel nostro mercato”.

La prima “stortura” è legata all'industria di trasformazione, che si trova in uno svantaggio competitivo nei confronti dell'industria che si trova fuori dall'Italia e che invece può usare questa tecnologia. L'utilizzo del latte in polvere è ammesso in tutta la comunità europea. Baldrighi ha anche evidenziato che in Italia si consumano circa 100 milioni di quintali di latte o equivalenti importati dalla comunità e potenzialmente prodotti con questa tecnologia. Questa situazione mette i produttori italiani in una posizione di debolezza, costretti a utilizzare una materia prima più costosa rispetto ai concorrenti europei.

Come (e quale) latte scegliere

La Questione Cruciale dell'Etichettatura e l'Informazione al Consumatore

La L. n. 138 del 1974 ha, rispetto alle altre vicende sopra ricordate, un elemento estrinseco di totale discontinuità: essa disciplina una categoria di prodotti che l’ordinamento dell’UE assoggetta a un regime di etichettatura differenziale e semplificato. L’Art. 19 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, esenta infatti dall’obbligo di elencare gli ingredienti «i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati», salvo che siano aggiunti ingredienti non derivati del latte.

Questa esenzione normativa è al centro del dibattito sulla trasparenza per il consumatore. Senza questa esenzione, l’abrogazione del divieto di utilizzare latte in polvere non si tradurrebbe in una carenza informativa del consumatore. Gli ingredienti, infatti, essendo “alimenti” ex art. 2, Regolamento (CE) n. 178/2002, andrebbero riportati nell’elenco rispettando l’allegato VI, parte A, del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Ma l’obbligo di indicare gli ingredienti, per i formaggi, è l’eccezione, sicché quel principio più volte ripetuto dalla Corte di giustizia, secondo il quale l’esigenza imperativa della trasparenza del mercato può essere tutelata «semplicemente prevedendo l’obbligo di apporre un’etichetta appropriata, che specifichi le caratteristiche del prodotto venduto», diviene strumento inutilizzabile.

Tanto che - si potrebbe affermare, estremizzando - se il principio Cassis de Dijon riconosce come unica tutela (adeguata e proporzionata) delle “esigenze imperative” un’etichettatura sufficientemente informativa, l’art. 19 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 nei fatti la preclude. Ciò significa che, anche se il divieto italiano venisse rimosso, il consumatore potrebbe non essere adeguatamente informato sull'utilizzo di latte in polvere nei formaggi a causa di questa specifica esenzione.

Ovviamente, sembra difficile ipotizzare una via giurisdizionale per risolvere il problema, essendo ampiamente decorsi i termini di impugnazione del regolamento UE. Occorrerebbe che uno Stato sanzionasse come ingannevole la condotta di chi si avvalga della facoltà di non elencare gli ingredienti, che si affrontasse un giudizio di opposizione, all’interno del quale sarebbe immaginabile un rinvio pregiudiziale di validità, per ottenere dalla Corte di giustizia la declaratoria di contrasto fra l’art. 19 del regolamento n. 1169/2011 e, ad esempio, l’art. 34 TFUE.

In realtà, forse più efficace sarebbe avvalersi del par. 2 del medesimo art. 19. Vi si legge che: «Al fine di tener conto dell’utilità per il consumatore di un elenco di ingredienti per tipi o categorie specifici di alimenti, in casi eccezionali la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, integrare il paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui le omissioni non provochino un’inadeguata informazione del consumatore finale o delle collettività». Atti delegati sulla base di questa norma, ad oggi la Commissione non ne ha adottati. Questa disposizione offre una potenziale soluzione per affrontare la carenza informativa senza abrogare l'esenzione generale, ma richiederebbe un'azione proattiva della Commissione.

L’effetto economico di una simile previsione, cioè l'obbligo di etichettatura, non sarebbe paragonabile a quello dell’attuale divieto. Non vi sarebbe l’auspicato mantenimento delle quote di mercato degli allevatori, poiché inevitabilmente l’industria comincerebbe ad approvvigionarsi anche, e soprattutto, sul mercato del latte in polvere, riducendo gli acquisti di latte fresco. Quanto meno, però, vi sarebbe - soprattutto in Italia - una diversificazione del mercato dei formaggi in due segmenti, probabilmente percepiti dal consumatore medio come aventi differente valore. L'obbligo di etichettatura garantirebbe che i consumatori possano fare scelte informate, distinguendo tra prodotti realizzati con latte fresco e quelli con latte in polvere. Cesare Baldrighi ha sostenuto che sarebbe auspicabile vietarne l'utilizzo, ma non è una tesi all'ordine del giorno dell'Ue; tuttavia, la Comunità Europea ha aperto una porta importante sull'obbligatorietà di indicare l'utilizzo della polvere nei prodotti lattiero-caseari. Questa, secondo lui, è la strada maestra.

Esempio di etichetta alimentare con ingredienti

Casi di Frode e Tutela del Consumatore

La complessità normativa e la differenza di costi tra latte fresco e latte in polvere creano un terreno fertile per potenziali frodi alimentari, a danno sia dei produttori onesti che dei consumatori. In questo contesto, l'Italia ha visto emergere casi giudiziari e sequestri che sottolineano la persistenza di pratiche illegali.

La Cassazione penale, con sentenza n. 4311 del 2 febbraio 2006, ha fornito importanti chiarimenti sul reato di frode in commercio e adulterazione di sostanze alimentari. La sentenza ha stabilito che la sofisticazione casearia, ovvero la produzione di formaggi con l’aggiunta di percentuali di latte in polvere non conformi alla legislazione vigente, integra il reato di cui all’art. 5, lett. a), della legge 283/1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e non solo l’illecito amministrativo.

Secondo la Cassazione, la lett. a) dell’art. 5 della L. 283/1962 sanziona chi impiega nelle preparazioni o nelle conservazioni di sostanze alimentari materie prime o additivi non consentiti. L’elemento centrale è l’alterazione della sostanza alimentare. La sentenza fa riferimento al principio secondo cui un prodotto alimentare, per essere commercializzato, deve rispondere alle caratteristiche tipologiche prescritte dalla legislazione vigente, che fissa la natura delle materie prime (grano duro, grano tenero ecc.) per ciascun prodotto. Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che l’aggiunta di latte in polvere al latte fresco, nella preparazione dei formaggi, configuri una "alterazione della sostanza alimentare" e una "frode nell'esercizio del commercio" (Art. 515 c.p.). Il reato sussiste quando il prodotto commercializzato è formalmente diverso da quanto si presume debba essere, a causa della sostituzione o dell'aggiunta di una materia prima.

Bilancia della giustizia con prodotti caseari

Il problema non si limita a mere difformità amministrative. Il legislatore ha inteso tutelare, attraverso queste norme, l’ordine economico, l’interesse dei consumatori ad una corretta informazione sull’acquisto e la salute pubblica, soprattutto per quanto riguarda la purezza del cibo. L'alterazione della sostanza alimentare, infatti, può comportare rischi per la salute. La conservazione delle confezioni di latte in polvere o l'esposizione al sole di prodotti suscettibili di deterioramento, citati nella sentenza, evidenziano la potenziale nocività di alcune condotte. L'immediatezza della condotta posta in essere, in questi casi, è considerata lesiva, non solo prodromica a possibili conseguenze dannose per la salute.

Casi concreti di violazione di queste norme sono stati registrati in Italia. Ad esempio, si è diffuso l'allarme sul latte in polvere sequestrato in un caseificio a Novara. Questo episodio ha riacceso le preoccupazioni delle associazioni di consumatori, come il CODICI. Ivano Giacomelli, Segretario del Codici, ha commentato: “Siamo probabilmente di fronte ad un altro caso di inganno ai danni al consumatore. Ancora una volta scopriamo quanto sia probabile l’evenienza di non sapere precisamente quello che si mangia.” Il CODICI chiede di conoscere i nominativi dei formaggi prodotti utilizzando illegalmente il latte in polvere, sottolineando la necessità di trasparenza e di tutela del diritto dei consumatori a scelte informate.

La situazione sottolinea una tensione costante tra la necessità di mantenere la libera circolazione delle merci all'interno dell'UE e l'esigenza di proteggere la qualità dei prodotti tradizionali, l'informazione al consumatore e la salute pubblica. Mentre l'Europa spinge per l'armonizzazione, la normativa italiana cerca di difendere un modello produttivo specifico, il cui valore è riconosciuto a livello internazionale.

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