Nell’ambito della materia della filiazione l’argomento in parola ha trovato sin dalle radici più lontane una particolare attenzione del Legislatore, il quale - da sempre - ricerca la miglior tutela in favore del figlio, sia esso legittimo (cioè concepito da genitori uniti in matrimonio), naturale (cioè concepito da genitori non tra loro sposati) o adottivo e, nell’ambito di questa tutela, si pone tra i primari obiettivi la ricerca della paternità: su tal ultimo aspetto, invero, già l’articolo 30 della nostra Costituzione sinteticamente ricorda, e sancisce, che “…la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.

Ricordiamo che già gli antichi ammonivano che mater semper certa, pater numquam e dunque, indipendentemente dal tipo di rapporto di coppia che lega i genitori (matrimonio, convivenza more uxorio, breve relazione amorosa, eccetera) il diritto si domanda “sempre” chi sia il padre del figlio. Per dar risposta a questa domanda, il diritto si avvale di particolari situazioni, che esso chiama “presunzioni”. Come vedremo, esse sono diverse nel contenuto ed operano differentemente a seconda che la nostra coppia di genitori sia o meno unita in matrimonio al momento della nascita del figlio.
Le presunzioni legali di paternità in costanza di matrimonio
Dall’operatività di una presunzione piuttosto che di un’altra, il diritto fa discendere la relativa tutela giudiziaria, la quale - conseguentemente - sarà diversa a seconda dello schema rapporto genitori/data nascita figlio posto alla nostra attenzione.
Nel contesto della legislazione italiana, il riconoscimento della paternità di un figlio nato o concepito in costanza di matrimonio presenta una serie di complessità giuridiche, specialmente quando il concepimento avviene in seguito a una relazione extraconiugale. Secondo l’articolo 231 del Codice Civile italiano, il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio. Quando il bambino è nato o è stato concepito entro 300 giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, ovvero dalla omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice, quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione, ovvero ancora entro 300 giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, egli si presume concepito durante il matrimonio e quindi assumerà il cognome del marito della madre (art. 231 c.c.).
Le summenzionate presunzioni operano in automatico ed attribuiscono al figlio lo status di “legittimo”. Da segnalare che le summenzionate presunzioni operano anche qualora il figlio nascesse prima dei 180 giorni rispetto alla data di celebrazione delle nozze (articolo 233 codice civile), in quanto si presume che la coppia lo abbia sì concepito fuori dal matrimonio ma in un contesto presuntivo della loro genitorialità. Le summenzionate presunzioni, al contrario, non operano qualora il figlio nascesse dopo i succitati 300 giorni, tanto è vero che in tali casi il figlio non assume in automatico lo status di “legittimo”; e tuttavia ciascuno dei coniugi ed i loro eredi, o il figlio stesso, potranno ottenere tale declaratoria se riescono a provare che si è trattato di una gravidanza eccezionalmente lunga tale che il concepimento era già avvenuto “in costanza di matrimonio” (articolo 234 codice civile).
Infine, va precisato che le presunzioni in parola non operano per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo: infatti è solo l’atto di nascita di figlio legittimo che ha il valore determinante in ordine all’attribuzione dello status; pertanto, nel caso in cui da tale atto risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale (o se vogliamo dirla con altre parole, figlio adulterino), resta esclusa l’operatività delle succitate presunzioni e difetta lo status di figlio legittimo, senza che sia necessario il disconoscimento, e con l’ulteriore conseguenza che non si frappongono ostacoli alla diversa azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona diversa dal marito.
Azione di disconoscimento di paternità
Per vincere questa presunzione, è necessario esperire l'azione di disconoscimento della paternità, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 243 bis e 244 c.c., azione che può essere esercitata soltanto dal marito, dal figlio, una volta divenuto maggiorenne, e dalla madre. Nel momento in cui il tribunale accoglie la domanda di disconoscimento e la sentenza passa in giudicato, il cognome del marito della madre viene rimosso dall’atto di nascita del figlio.

È importante sottolineare che la madre deve proporre questa azione entro sei mesi dalla nascita del bambino. Per quanto concerne il marito, l’azione di disconoscimento di paternità dei figli può essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla nascita del figlio quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio o dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio se egli, al tempo della nascita, era assente. O ancora: entro un anno da quando è venuto a conoscenza della nascita del figlio.
La Cassazione ha ribadito che il termine di un anno si conteggia dalla data di effettiva conoscenza dell’adulterio, mentre il mero sospetto dell’adulterio non fa decorrere il termine. La scoperta dell’adulterio va intesa - sottolinea la Cassazione - non come semplice sospetto, ma come la conoscenza certa di un fatto riferito all’epoca del concepimento e costituito da una vera e propria relazione della moglie con un altro uomo oppure da un incontro idoneo a generare un figlio.
Genitori non uniti in matrimonio
In questa fattispecie rientrano tanto le solide coppie conviventi more uxorio quanto le più brevi relazioni di coppia. In tali casi non opera alcuna presunzione di paternità e il riconoscimento del figlio (cosiddetto ‘naturale’) può avvenire ad opera della madre e del padre congiuntamente ovvero separatamente. Qualora il padre non effettuasse il riconoscimento, al figlio spetta la tutela normata dagli articoli 269 e seguenti del codice civile contemplante la dichiarazione giudiziale della paternità.
L’azione è imprescrittibile ed appartiene al solo figlio; è pur vero però che qualora il figlio fosse minorenne, l’azione in questione può essere esercitata nel di lui nome e interesse dalla madre esercente la potestà oppure - altro caso - qualora il figlio fosse deceduto, l’azione in contesto può essere intrapresa dai suoi discendenti e qualora questi ultimi fossero legalmente incapaci, dalla di lui madre ovvero da un tutore nominato dal Tribunale in forza delle tassative ipotesi di sostituzione processuale previste dall’articolo 273 codice civile.
La prova può essere data con ogni mezzo e quindi anche mediante (altre) presunzioni di legge. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale e dunque possono/debbono trovare ingresso tutti quegli elementi probatori, diretti e/o indiretti, che più si riterranno necessari al fine dell’accertamento in questione; concorrono, infatti, nel convincimento del giudice una pluralità di prove e/o indizi, i quali quest’ultimi assurgeranno a prova allorquando gravi, precisi e concordanti.
La riforma della filiazione e l'equiparazione dei diritti
Il concetto di figlio concepito fuori dal matrimonio esiste da molto tempo ma ha ovviamente subito un'evoluzione. Un tempo era infatti considerato frutto di un adulterio o semplicemente del peccato, in genere commesso da un uomo sposato con una donna sola. Una riforma del 2012, la cosiddetta riforma della filiazione (legge 219/2012), ha equiparato i figli nati nel matrimonio a quelli nati fuori dal matrimonio, che hanno gli stessi identici diritti. Oggi, quindi, i figli sono tali a prescindere dal legame che ha portato al loro concepimento, quindi anche nel caso di figli adulterini.
Bisogna, intanto, distinguere tra figli nati fuori dal matrimonio e figli adulterini. È vero che questi ultimi sono pure loro nati fuori dal matrimonio, ma formalmente vengono definiti tali quelli concepiti da una coppia non sposata, cioè da due persone che hanno un rapporto affettivo stabile ma che non hanno voluto né la benedizione di un prete né quella di un pubblico ufficiale. La riforma della filiazione del 2012 ha posto fine alle differenze tra figli legittimi (cioè, quelli nati all’interno del matrimonio) e quelli naturali (nati da coppie non sposate). Oggi, si parla di figli e basta: tutti hanno lo stesso status giuridico. Compresi i figli adulterini, cioè quelli nati da una relazione extraconiugale, ed i figli adottati.
C’è una sola eccezione ed interessa i figli nati da un incesto, cioè da due genitori che hanno un vincolo di parentela in linea retta (padre e figlia, madre e figlio, fratello e sorella ma anche in linea collaterale, vale a dire suocero-nuora o genero-suocera): in questi casi, la legge ammette la possibilità del non riconoscimento del bambino o della bambina.
Diritti patrimoniali e obblighi genitoriali
Il figlio nato da una relazione extraconiugale ha diritto ad essere mantenuto dal padre anche se non c’è mai stato un rapporto affettivo tra i due. Ciò vuol dire che nel momento in cui viene formalmente dichiarata la paternità, il giudice può disporre il pagamento del mantenimento a favore del figlio anche se il versamento non venisse richiesto dalla madre. Il Codice civile conferisce al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ragione dell’interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore stesso.
Diritto Civile - Video lezione n.6: La filiazione, l'adozione e l'affidamento
Va ricordato che le premesse fondamentali affinché un figlio adulterino possa pretendere alcunché dal padre o dalla madre sono due: essere stato riconosciuto come figlio oppure avere una prova della paternità, ad esempio tramite un test del DNA. A quel punto, il figlio adulterino ha diritto al mantenimento, all’eredità e a tutti gli altri effetti della filiazione. La legge italiana non fa alcuna distinzione ai fini successori: il figlio nato fuori dal matrimonio, una volta riconosciuto (volontariamente o giudizialmente), diventa erede legittimo del genitore e concorre all'eredità in quote uguali rispetto ai figli nati nel matrimonio. Non è possibile escluderlo dalla successione per testamento oltre la quota disponibile.
Per quanto riguarda il rifiuto di sottoporsi al test del DNA, tecnicamente nessuno può essere costretto con la forza a sottoporsi a un prelievo biologico. Tuttavia, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi al test del DNA viene valutato dal giudice come un argomento di prova molto forte a sfavore del presunto genitore. Nella prassi giurisprudenziale, il rifiuto immotivato, unito ad altri indizi, porta quasi sempre alla dichiarazione giudiziale di paternità.
Impatto della filiazione sulla stabilità matrimoniale
La nascita di un figlio da una relazione extraconiugale è spesso la prova inconfutabile dell'infedeltà coniugale. In sede di separazione, questo elemento è determinante per richiedere l'addebito della separazione a carico del coniuge infedele. L'addebito comporta conseguenze specifiche, come la perdita del diritto all'assegno di mantenimento per il coniuge che ha violato i doveri matrimoniali (salvo il diritto agli alimenti in caso di stato di bisogno) e la perdita dei diritti successori.
È altamente probabile che la nascita di un figlio porti all'addebito della separazione, ma non è automatico in senso assoluto. Per ottenere l'addebito, bisogna dimostrare che l'infedeltà è stata la causa scatenante della crisi matrimoniale e non la conseguenza di una crisi già in atto e irreversibile. Tuttavia, la nascita di un figlio è una prova molto forte della violazione dei doveri coniugali e rende molto difficile per il coniuge infedele sostenere che la crisi fosse preesistente.
Va inoltre chiarito che l'inserimento del figlio nato fuori dal matrimonio nella famiglia legittima del genitore richiede il consenso del coniuge convivente e dei figli legittimi che abbiano compiuto i 16 anni, oltre all'autorizzazione del giudice che valuta l'interesse del minore. Il coniuge tradito non può essere obbligato a convivere con il figlio nato dalla relazione extraconiugale del partner.
Prospettive processuali e prove di filiazione
La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità trova la sua disciplina nell’art. 269 c.c., il quale stabilisce che la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.
Se la madre non presta il proprio consenso al riconoscimento da parte del padre biologico, quest’ultimo ha la possibilità di intraprendere un’azione giudiziale per ottenere il riconoscimento della paternità. Questa azione deve essere presentata presso il Tribunale Ordinario territorialmente competente, come previsto dall’articolo 250 del Codice Civile.

È importante sottolineare che, se si ha un figlio legittimo concepito durante una storia extra-coniugale, deve essere presa in considerazione la presunzione di paternità prevista dall’art. 231 c.c. Per far sì che il padre biologico venga investito dei doveri e delle responsabilità genitoriali, sarà necessario procedere prima al disconoscimento della paternità nei confronti del marito della madre. In tutti e due i casi questa azione non può essere proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. Solo in seguito a tale azione, il padre naturale potrà riconoscere il figlio.
Nel caso di fecondazione assistita eterologa, può il marito disconoscere il figlio nato da seme di donatore ignoto? La risposta è negativa. Analogamente, è impossibile esercitare una azione di disconoscimento di paternità verso un figlio nato morto, in quanto la domanda giudiziale in parola sarebbe inammissibile. Il sistema, dunque, mira costantemente a bilanciare la certezza dello status, il diritto alla verità biologica del minore e la stabilità delle formazioni sociali.
L'approccio alla gestione di tali fattispecie richiede una strategia che vada oltre la semplice applicazione della norma, fondandosi sulla massima discrezione e sulla protezione degli interessi del minore. Quando si assiste il genitore che deve riconoscere il figlio o gestire le richieste economiche, si lavora per garantire che gli obblighi di mantenimento siano equamente quantificati, evitando pretese sproporzionate ma assicurando il rispetto della legge. Quando invece si assiste il coniuge tradito, la strategia mira a cristallizzare la prova dell'infedeltà per ottenere l'addebito della separazione e tutelare il patrimonio familiare da rivendicazioni illegittime, pur nel rispetto dei diritti inalienabili del minore nato dalla relazione esterna. La capacità di negoziare accordi riservati spesso permette di evitare lunghe e dolorose esposizioni giudiziarie, risolvendo le questioni patrimoniali e di status con pragmatismo.
Il percorso verso l'equiparazione totale, consolidato dalla normativa vigente, garantisce oggi una tutela capillare, dove l'interesse superiore del minore rimane il faro guida, indipendentemente dalla natura del vincolo che ha dato origine al concepimento. La giurisprudenza, attraverso le pronunce della Suprema Corte, continua a raffinare l'interpretazione di termini e condizioni probatorie, assicurando che la ricerca della verità non sia soffocata da formalismi o rigidità del passato. Ogni vicenda, pur inserita nel rigido alveo del diritto di famiglia, necessita di una valutazione personalizzata che tenga conto del contesto peculiare in cui il figlio adulterino si trova a vivere, garantendo che il diritto al riconoscimento sia effettivo e non solo declamato sulla carta.
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