La materia della filiazione è da sempre uno dei campi più delicati del nostro ordinamento giuridico. La regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio è uno dei temi più significativi del diritto di famiglia contemporaneo. Negli ultimi anni, l’evoluzione sociale e l’aumento delle convivenze di fatto hanno reso sempre più frequente la necessità di definire con chiarezza i rapporti tra genitori non sposati, con particolare attenzione ai diritti e al benessere dei figli. La normativa italiana, ormai da tempo, riconosce ai figli nati al di fuori del matrimonio gli stessi diritti dei figli nati da coppie coniugate.

Il quadro giuridico: L'unificazione dello status filiationis
In passato, il Codice civile riportava la distinzione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio; rispettivamente chiamati, figli legittimi e figli naturali. L’eliminazione della distinzione tra figli “naturali” e “legittimi” ha un significato preciso: il rispetto del principio di eguaglianza ed evitare di creare eventuali pregiudizi nei confronti dei figli, soprattutto per una condizione che deriva dai genitori.
In materia di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la disciplina è stata modificata ad opera della legge n. 219/12, entrata in vigore il 17 dicembre del 2012, la quale ha finalmente equiparato lo status giuridico dei figli, eliminando l’odiosa distinzione tra figli naturali e figli legittimi. L’art. 74 c.c., così come novellato, infatti recita: “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”. Con la Legge n. 219 del 2012 e il D.Lgs. 154 del 2013, il legislatore ha sancito la piena parità tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori di esso. Non esistono più distinzioni giuridiche: tutti i figli hanno il medesimo stato e gli stessi diritti, tra cui quello di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori e di ricevere da ciascuno sostegno morale, affettivo ed economico.
Il riconoscimento del figlio: Procedura e modalità
Il riconoscimento è un atto formale con cui dare certezza giuridica al rapporto di filiazione. La sua disciplina è contenuta agli articoli 250 e seguenti del codice civile. Legittimati a porre in essere il riconoscimento sono il padre e la madre, anche se già uniti in matrimonio con un’altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento potrà avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente (art. 250 c.c.).
Il riconoscimento di un figlio, nato al di fuori del rapporto matrimoniale, può essere compiuto al momento della nascita ovvero successivamente alla nascita o al concepimento del nascituro attraverso una dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale di stato civile oppure contenuta in un atto pubblico o nel testamento. In quest’ultima ipotesi, il riconoscimento avrà effetto a partire dalla morte del testatore. Ottenuto il riconoscimento, esso non può venir meno dal momento che è irrevocabile. Inoltre, non può comprendere clausole che ne limitino gli effetti, pena la nullità della clausola inserita.

Il consenso dell'altro genitore e l'intervento del giudice
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto quattordici anni di età non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Infatti, il riconoscimento è un diritto soggettivo sacrificabile solo quando sussiste un pericolo di danno gravissimo allo sviluppo psico-fisico del minore.
Il genitore che vuole riconoscere il figlio, ma non ha il consenso dell’altro genitore, potrà ricorrere al giudice competente, che fisserà un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice deciderà con una sentenza che terrà luogo del mancato consenso; al contrario, nel caso in cui venga fatta opposizione da parte del genitore non consenziente, e questa non sia palesemente infondata, il giudice potrà assumere ogni opportuna informazione, disporre l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assumere eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione. Al termine del procedimento il giudice pronuncerà sentenza che terrà luogo del consenso mancante; contestualmente il giudice provvederà anche in ordine all’affido e al mantenimento del minore.
Gli effetti del riconoscimento e la responsabilità genitoriale
Con il riconoscimento sorgono a carico del genitore gli obblighi e doveri di mantenere, istruire ed educare i figli, in considerazione delle loro capacità ed inclinazioni. Il riconoscimento comporta anche l’assunzione della responsabilità genitoriale sui figli e dell’usufrutto legale sui loro beni personali, nonché la loro rappresentanza sino al diciottesimo anno nel compimento degli atti e nell'amministrazione dei beni.
Col riconoscimento, il figlio acquisisce il cognome del genitore che per primo l'ha riconosciuto ovvero il cognome paterno se il riconoscimento avviene nello stesso tempo da entrambi i genitori. Ove la paternità venga provata successivamente al riconoscimento materno, il figlio potrà prendere anche il cognome paterno, potendolo aggiungere o sostituire al cognome della madre. In caso di minorenni, il giudice, nel disporre, ascolta preventivamente il figlio che abbia almeno dodici anni o un'età inferiore ove sia capace di comprendere l'atto.
II) 2 - 3.1 / FILIAZIONE LEGITTIMA
L'impugnazione del riconoscimento
Il riconoscimento può essere impugnato, in primo luogo, in caso di difetto di veridicità, ossia quando non vi è coincidenza tra chi ha compiuto il riconoscimento e chi effettivamente ha concepito il soggetto, fornendo la prova che il soggetto che ha effettuato il riconoscimento non è colui che ha realmente concepito il figlio. L'azione può essere promossa da chi ha compiuto il riconoscimento, da chi vi abbia interesse e da chi è stato riconosciuto.
In secondo luogo, il riconoscimento può essere impugnato da chi l'ha posto in essere per violenza, ossia quando il consenso sia stato estorto tramite la minaccia di un male ingiusto. L'azione va proposta entro un anno dal termine della violenza, ovvero dalla maggiore età se il riconoscente era minorenne. Infine, può essere impugnato quando l'autore era incapace, perché dichiarato interdetto dal giudice, da parte del rappresentante o dell'interdetto stesso entro un anno dalla revoca dell'interdizione.
La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo, così sancisce l’art. 269 c.c. Il ricorso e l’utilizzo da parte del giudice per questo genere di prova è rivestito da particolare cautela e comunque in combinazione con altri elementi che possono emergere dalla causa: convivenza tra il padre e la madre all’epoca del concepimento, eventuali dichiarazioni scritte provenienti dal padre, il possesso dello stato di figlio nato fuori dal matrimonio.
Alla luce delle recenti modifiche normative, è indubbio come la normativa richiamata miri a uniformarsi al dato costituzionale che riconosce ai figli nati fuori dal rapporto di coniugio i medesimi diritti e doveri spettanti alla filiazione nata nel matrimonio. Si tratta di un approdo normativo che permette di recepire e attuare, pur con alcune ambiguità, i principi cardine di uguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 3 e 30 della Costituzione. Nell'ambito dell’attuale sistema binario dell’accertamento della filiazione, si finisce per superare la mera rilevanza originariamente attribuita dal codice del 1942 alla sola volontà genitoriale, dando preferenza all’interesse primario del figlio a vedersi riconoscere il proprio status filiationis.