La Filiazione nelle Coppie Omoaffettive Femminili: Dalla Procreazione Medicalmente Assistita Eterologa alla Dichiarazione di Nascita e l'Evoluzione Normativa

Il panorama giuridico italiano relativo alla filiazione, in particolare quella derivante da procreazione medicalmente assistita (PMA) e dalle nuove configurazioni familiari, è stato oggetto di una complessa e continua evoluzione, segnata da interventi legislativi, giurisprudenziali e, in modo significativo, da numerose pronunce della Corte Costituzionale. Al centro di questo dibattito vi sono i diritti dei minori e la necessità di garantire la piena tutela della loro identità e dei rapporti familiari.

L'Evoluzione Normativa della Procreazione Medicalmente Assistita in Italia: Dalla Legge 40/2004 alle Sentenze Costituzionali

La procreazione medicalmente assistita (PMA) in Italia ha avuto una storia complessa e in costante ridefinizione. Lo scenario normativo in cui si è collocata per anni l'intera materia era costituito dalla legge n. 40 del 2004, che inizialmente imponeva severe restrizioni. Tale legge, all’art. 4, consentiva l'accesso alla PMA alle sole coppie maggiorenni di sesso diverso, specificando ulteriormente all’art. 5 i requisiti. Inizialmente, la l.n. 40/2004 vietava la fecondazione eterologa.

Nella maggior parte dei casi, alla fecondazione assistita si ricorre quando uno o entrambi i membri della coppia non possono avere figli naturalmente, sicché la PMA più ricercata è quella eterologa. A questo riguardo, va segnalato che il divieto imposto dalla l.n. 40/2004 in merito alla fecondazione eterologa è stato successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale. Questo processo è avvenuto in più fasi. La prima fu nel caso in cui fosse stata diagnosticata una malattia che fosse causa di sterilità o di infertilità assolute ed irreversibili, come stabilito dalla C. Cost., sent. n. 162/2014. Successivamente, l'illegittimità fu estesa anche al caso di coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, come precisato dalla C. Cost., sent. n. 272/2017. Le limitazioni previste dalla legge n. 40 del 2004 costituiscono infatti espressione non già di principi di ordine pubblico internazionale, ma del margine di apprezzamento di cui il legislatore dispone nella definizione dei requisiti di accesso alle predette pratiche.

In base a queste pronunce, attualmente, sono ammesse entrambe le forme di procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa. I casi ammissibili riguardano le coppie sposate o conviventi affette da sterilità o infertilità non curabili o le coppie fertili ma portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili. Questo è possibile purché tali malattie rispondano ai criteri di gravità che consentono l’accesso all’aborto terapeutico (art. 6, lett. b, l. n. 194/1978), e siano accertate da apposite strutture pubbliche. È fondamentale ricordare che, a prescindere dalla tecnica utilizzata, la fecondazione artificiale può essere omologa o eterologa, a seconda che i gameti utilizzati derivino entrambi oppure non derivino dalla coppia sterile/infertile la quale desideri un figlio. Ad esempio, l’inseminazione artificiale risulta omologa se il liquido seminale è del marito/convivente della donna, eterologa se esso appartiene a un uomo estraneo alla coppia, donatore anonimo del seme. L’art. 4, comma 1, della legge n. 40/2004, nella sua formulazione originaria, consentiva il ricorso alla PMA solo per risolvere problemi di sterilità o infertilità.

Un aspetto cruciale introdotto dalla legge n. 40/2004 e mantenuto, con le modifiche apportate, è lo status dei bambini nati a seguito di queste tecniche. L'articolo 8 della l.n. 40/2004 stabilisce che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6. A garanzia dei diritti del nascituro, e a implicita conferma dell'acquisto automatico della qualità di figlio della coppia che abbia fatto ricorso alla tecnica di fecondazione assistita, l'art. 9 della richiamata normativa pone un espresso divieto, per il coniuge che abbia dato il consenso alla fecondazione di tipo eterologo, di esercitare l'azione di disconoscimento della paternità e quella di impugnazione di cui all'art. 263 c.c.

Evoluzione normativa PMA Italia

Il Divieto Assoluto di Maternità Surrogata e le Sue Implicazioni sulla Dichiarazione di Nascita

La legge n. 40/2004 fa espresso divieto di ricorrere alle discusse figure della maternità surrogata e dell’utero in affitto. Essendo in Italia tale pratica vietata dalla l.n. 40/2004, anche la commercializzazione dei gameti e degli embrioni è proibita. Il fenomeno più noto ed attuale è quello della cd. “maternità surrogata” che vede una donna assumersi l’obbligo di portare a termine una gravidanza per conto di una coppia sterile alla quale, poi, si impegna a consegnare il bambino. La donna che si presta a condurre a termine la gravidanza può essere fecondata artificialmente con il seme del marito della coppia committente, oppure può ricevere il trasferimento di un embrione già concepito in vitro.

La maternità surrogata è vietata in modo assoluto dalla l.n. 40/2004. Questo divieto è stato confermato di recente dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme che vietano tale modalità di procreazione. La Corte ha ritenuto che il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non possa che spettare, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell’individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e principi in gioco (Corte Cost. n. 32/2021).

Del fenomeno si è occupata anche la Corte EDU la quale ha stabilito che, per non violare l’art. 8 della Convenzione EDU, è necessario che il bambino nato da maternità surrogata all’estero abbia la possibilità di stabilire il legame giuridico con il genitore d’intenzione secondo l’ordinamento dello Stato. Sulla base di questi principi, la Corte di Cassazione italiana, con varie sentenze (l’ultima delle quali è la n. 38162/2022), ha stabilito il principio che la maternità surrogata è incompatibile con il principio di ordine pubblico che la vieta nel nostro Paese a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione. Pertanto, non è trascrivibile l’atto di nascita riportante lo status genitoriale del genitore di intenzione. Quest’ultimo, però, ha la possibilità di costituire un rapporto con il bambino attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022.

Sotto il profilo strettamente civilistico, il contratto di maternità surrogata è radicalmente nullo, in quanto l’atto dispositivo del proprio corpo implicato dal contratto di maternità è contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Mancano inoltre a norma degli artt. 1343, 1344 e 1345 del codice civile i requisiti essenziali per la sua validità. Tuttavia, la Suprema Corte recentemente ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario che non ritiene punibile la coppia che si sia recata all’estero per realizzare un progetto di genitorialità in Paesi nei quali il ricorso a questa tecnica è consentito (Sent. Corte Cass. n. 32064/2019). Il meccanismo più immediato per tutelare tutti i soggetti coinvolti nella pratica della maternità surrogata sarebbe, previo vaglio del giudice sul best interest del minore, la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero e recante l’indicazione di entrambi i genitori, quello biologico e quello intenzionale. Tuttavia, risulta consentito, per il genitore intenzionale, soltanto l’accesso all’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), L. 184 del 1983.

Diritto Civile Video lezione n. 53: Procreazione assistita, maternità surrogata e D.Lgs 184/2023

La Filiazione dei Bambini Nati all'Estero da Coppie Omosessuali Femminili: Tra Riconoscimento e Limiti

Quando ha cominciato ad essere richiesta la trascrizione in Italia degli atti di nascita dei bambini nati all’estero e ivi registrati con due madri, la Cassazione ha ammesso tale possibilità in diverse circostanze. Sia nel caso di feto legato biologicamente ad entrambe le madri, una delle quali aveva fornito l’ovulo e l’altra aveva condotto la gestazione (Cass., sent. 30 settembre 2016, n. 19599), sia nel caso in cui una delle madri aveva praticato la fecondazione eterologa mentre l’altra non aveva alcun legame biologico col bambino (Cass, sent. 15 giugno 2017, n. 17871). Va sottolineato che in entrambi i casi l’approccio al problema dei bambini con due madri non si è sviluppato secondo il corretto metodo internazionalprivatistico di ricercare la legge applicabile al rapporto di filiazione ai sensi dell’art. 33 l.n. 218/1995.

Anche la Corte di giustizia europea ha affermato - sebbene solo al fine dell’esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno - la necessaria continuità dello status di filiazione derivato dalla pratica dei bambini con due madri; la sentenza 14-XII-2021, in causa C-490/20, nota come V.M.A. A seguito di ulteriori pronunce, nel nostro Paese sembra oggi consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, al di fuori delle ipotesi in cui opera il divieto della surrogazione di maternità, l’insussistenza di un legame genetico o biologico con il minore nato all’estero non impedisce il riconoscimento del rapporto di filiazione con un cittadino italiano che abbia prestato il proprio consenso all’utilizzazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento. Le limitazioni previste dalla legge n. 40 del 2004 costituiscono infatti espressione non già di principi di ordine pubblico internazionale, ma del margine di apprezzamento di cui il legislatore dispone nella definizione dei requisiti di accesso alle predette pratiche, la cui individuazione, avente portata vincolante nell’ordinamento interno, non è di ostacolo alla produzione di effetti da parte di atti o provvedimenti validamente formati nell’ambito di ordinamenti stranieri e disciplinati dalle relative disposizioni (Cass., Sent. 23 agosto 2021, n. 23320).

Mappa Paesi che riconoscono filiazione omoaffettiva

La Contesa sulla Dichiarazione di Nascita in Italia: Il Caso dei Bambini Nati da PMA Eterologa all'Estero con Nascita in Italia

Una soluzione diversa si è palesata nei casi in cui il bambino nasceva in Italia, anche se la PMA era avvenuta all’estero. In questa situazione, infatti, l'atto di nascita era formato in Italia. Non si trattava di riconoscere un atto di nascita straniero, ma di valutare la legittimità o meno del ricorso alla fecondazione assistita in base alla legge italiana e quindi con i limiti stabiliti dalla l.n. 40/2004. Così, nel 2020 la Cassazione (Cass., Sent. 3 aprile 2020, n. 7668) ha considerato legittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di correggere l’atto di nascita italiano di un minore nato in Italia a seguito di pratiche di PMA effettuate all’estero inserendovi il riconoscimento congiunto della madre biologica e di quella intenzionale, compagna della donna che ha partorito, argomentando che la l.n. 40/2004. In quell'occasione, la Corte ha rilevato che questa proibizione non ostava al rispetto del preminente interesse del minore, atteso che non fosse necessaria, a tal fine, l’indicazione nell’atto di nascita della doppia genitorialità, in ragione dell’esistenza di uno strumento, quale quello dell’adozione in casi particolari (di cui all’art. 44 L. 183/1984), in grado di realizzare a pieno il diritto fondamentale del bambino al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d’intenzione.

Nello stesso torno di tempo, un’altra sentenza della Cassazione (la n. 8029/2020), partendo dal presupposto che l’estensione dell’operatività della l.n. 40/2004 ammessa dalla Corte Costituzionale ne lascia inalterato l’impianto, costituito dalla configurazione delle tecniche di procreazione assistita come rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimuovibile e dall’intento di garantire che il nucleo familiare scaturente dalla loro applicazione riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una madre e di un padre, ha stabilito che il riconoscimento del rapporto di filiazione tra un minore e una donna legata in unione civile con la donna che lo ha partorito e che si era limitata a prestare il suo consenso alla fecondazione eterologa si ponesse in contrasto con la l.n. 40/2004. Nello stesso senso si sono poi pronunciate numerose altre decisioni della Cassazione, dando così luogo ad un orientamento che sembrava consolidato (Cass., Sentt. n. 23320 e 23321 del 23 agosto 2021 e, successivamente, Ord. n. 6383 del 25 febbraio 2022, Ord. n. 7413 del 7 marzo 2022, Ord. n. 10844 del 4 aprile 2022, Ord. n. 22179 del 13 luglio 2022, n. 23527 del 2 agosto 2023, n. 4484 del 2024 e Ord. n. 6806 del 12 marzo 2024).

È interessante notare che la sentenza n. 6383/2022 ha escluso la possibilità di formare in Italia l’atto di nascita anche se in quel caso una delle madri aveva un rapporto genetico con il nato per avere donato l’ovulo e l’altra vi aveva un rapporto biologico per avere portato a termine la gravidanza. Tale situazione è stata invece contemplata e ammessa, ai soli fini del riconoscimento, dalla sopra citata sentenza n. 19599/2016 per i nati all'estero. Queste decisioni della Cassazione hanno costantemente respinto i ricorsi delle due donne, entrambe italiane e unite civilmente, che avevano fatto ricorso alla PMA all'estero. I giudici di legittimità ricordavano infatti che il legislatore aveva limitato l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientrava quella della coppia dello stesso genere.

La Suprema corte, in queste pronunce, sgombrava il campo dalla possibilità di mettere in atto un trattamento differenziato tra chi faceva ricorso, all’estero, alla maternità surrogata e i minori nati in Italia grazie alla procreazione medicalmente assistita, eseguita in altri stati. Una tecnica definita «non consentita nel territorio nazionale a richiesta di una coppia omoaffettiva». Passava dunque per la step child adoption il diritto fondamentale del minore al riconoscimento anche giuridico, del legame affettivo instaurato con il genitore d’intenzione. In questi casi, il pubblico ministero agiva spesso per ottenere la rettificazione dello stato civile ai sensi del d.P.R. 396/2000. Anche quando il pubblico ministero decideva di non agire, la situazione era caratterizzata da estrema precarietà perché l’iniziativa non era soggetta ai limiti temporali ex art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 396/2000. Tale situazione di incertezza è ben esemplificata nel caso in cui la coppia aveva due figli e il pubblico ministero aveva agito per la rettificazione dell’atto di nascita riportante l’indicazione della madre intenzionale solo in relazione al secondo figlio.

Diagramma flusso decisionale trascrizione nascita PMA

La Svolta della Corte Costituzionale: Sentenza n. 68/2025 e il "Best Interest del Minore"

Una svolta significativa in questo complesso scenario è stata segnata dalla sentenza n. 68 del 2025 della Corte Costituzionale. Questa pronuncia è intervenuta su un’ordinanza con la quale il Tribunale di Lucca aveva sollevato la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della l.n. 40/2004 e dell’art. 250 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione nonché ad alcune norme contenute in varie convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo da considerarsi norme interposte ai sensi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione. La causa a quo verteva sull’azione di rettificazione di cui all’articolo 95 del d.p.r. 396/2000.

Per cominciare, la Corte costituzionale ha ritenuto opportuno perimetrare “l’oggetto del presente giudizio, che ha riguardo al solo profilo concernente lo stato di figlio nato in Italia da PMA praticata, in uno Stato estero e nel rispetto della lex loci, da una donna, con il consenso di un’altra donna nel contesto di un progetto genitoriale con assunzione della relativa responsabilità”. Rimaneva, dunque, estraneo il diverso profilo delle condizioni, soggettive e oggettive, di accesso alla PMA in Italia e dei correlati divieti, come attualmente previsti dall’ordinamento. Le questioni in oggetto si collocavano, pertanto, su un piano differente da quello dell’aspirazione alla genitorialità da parte delle coppie omosessuali, rispetto alla quale la stessa Corte aveva ritenuto «non eccedente il margine di discrezionalità» la scelta del legislatore di precludere loro l’accesso alle tecniche procreative (sentenza n. 272 del 2017). Del pari estranei al presente giudizio erano i profili legati alla filiazione da modalità della gestazione per altri (cosiddetta maternità surrogata) che costituisce una tematica affatto diversa.

Ciò premesso, la disamina della Corte (§ 6) è partita dalla considerazione che l’introduzione della PMA rafforza la possibilità di fondare la filiazione sull’assunzione di responsabilità (situazione che peraltro ricorre anche nella filiazione naturale). Infatti, “l’affermarsi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita ha visto emergere una responsabilità scaturente dalla «volontà [che] porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata» (sentenza n. 127 del 2020) e che implica il diritto del nato a vedersi riconosciuto come figlio di chi quella nascita ha voluto”. Il ragionamento è proseguito con la considerazione che dall’art. 8 della l.n. 40/2004 non si ricava che l’accesso alle tecniche di PMA sia riservato solo alle coppie di sesso diverso, ma che, per soddisfare l’interesse primario ai diritti che derivano dal suo status, il figlio debba poter avere un rapporto giuridico ed affettivo con entrambi i genitori.

A questo riguardo, la Corte ha osservato che “qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il «diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori» (sentenza n. 102 del 2020)”. Questo diritto è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (art. 315-bis, primo e secondo comma, e 337-ter, primo comma, cod. civ.) e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell’Unione europea (art. 8, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonché art. 24, paragrafo 3, CDFUE). In altri termini - come osservato nella sentenza n. 33 del 2021 - ciò che era in discussione era unicamente l’interesse del minore a che fosse affermata in capo a costoro la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali ai suoi interessi che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio di responsabilità genitoriali. Il diritto del minore di contare su una coppia di genitori non è escluso dal fatto che si tratti di una coppia di donne perché (§ 8.4) “l’orientamento sessuale «non evoca scenari di contrasto con princìpi e valori costituzionali» (sentenza n. 32 del 2021), né «incide di per sé sull’idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale» (sentenza n. 230 del 2020)”.

A questo proposito, la Corte (§ 9.2) ha “posto in rilievo come l’attuale disciplina dell’adozione in casi particolari di cui all’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico, appaia insufficiente per sanare il vulnus all’identità personale e all’interesse del minore a vedersi riconosciuto lo stato di figlio ai sensi dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004 (sentenza n. 230 del 2020)”. Questo nonostante il recente intervento della Corte Costituzionale del 2022 che ha modificato i tratti salienti dell’adozione in casi particolari con conseguente significativa attenuazione di due dei profili di criticità dell’adozione non legittimante, ad opera della giurisprudenza di questa Corte e di quella di legittimità: la mancata previsione di alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante (sentenza n. 79 del 2022); la precisazione che il rifiuto dell’assenso all’adozione, da parte del genitore biologico, è ragionevole e può sortire effetti preclusivi soltanto se espresso nell’interesse del minore.

A differenza di quanto la sentenza della Cassazione n. 38162/2022 aveva ritenuto in relazione alla maternità surrogata, cioè che l’adozione in casi particolari costituiva lo strumento idoneo a costituire una relazione di genitorialità tra il bambino e il genitore d’intenzione tale da consentire di escludere la trascrizione dell’atto di nascita riferito a quest’ultimo (rectius: di trascriverlo con l’indicazione della sua genitorialità) senza violare l’art. 8 della Convenzione EDU, la sentenza in commento osserva infatti che “il pur importante mutamento subito dalla disciplina dell’adozione cosiddetta non legittimante negli ultimi anni non comporta, nella diversa prospettiva posta dalle odierne questioni, un decisivo ridimensionamento del deficit di tutela già ravvisato da questa Corte (sentenza n. 32 del 2021 e, ancor prima, sentenza n. 230 del 2020), dovendosi ritenere piuttosto che sussista una vera e propria inidoneità di tipo strutturale”.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 l. 40/2004 nella parte in cui impedisce al nato da procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all’estero, in uno Stato dove essa è consentita, da una coppia di donne, di vedersi attribuire lo status di figlio riconosciuto anche nei confronti della madre “intenzionale” consenziente, insieme con la madre biologica, alla pratica fecondativa, e che comunque impone la cancellazione dall’atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale.

Diritto Civile Video lezione n. 53: Procreazione assistita, maternità surrogata e D.Lgs 184/2023

Le Considerazioni Etiche e Giuridiche Future: Verso un Ampliamento o una Delimitazione?

La sentenza n. 68/2025 della Corte Costituzionale rappresenta un “sequel prevedibile”, data l’ormai consueta, annosa ritrosia del Parlamento ad affrontare temi complessi. La ricostruzione che la Corte fa dei principi, delle norme e della loro evoluzione nella sua giurisprudenza copre tutti i tasselli della questione, i quali convergono univocamente verso la conclusione della sentenza additiva. Partendo da una accurata ed elaborata definizione dello status di figlio (e della sua «unicità», o forse meglio della sua “unitarietà”, nelle diverse declinazioni in cui il concetto si invera) e delle correlate responsabilità genitoriali, scaturenti da un atto di comune volontà, la Corte concentra il suo percorso argomentativo sul «primario interesse del minore». Quell’interesse che trova implicita sanzione negli artt. 2 e 30 della nostra Costituzione e in molteplici strumenti giuridici internazionali, come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con l. n° 176/1991, e molti altri trattati internazionali “regionali”, tra cui la Carta di Nizza, all’art. 24.3. Da qui, rammentando l’esclusione di una pretesa inidoneità assoluta e generale delle coppie omosessuali alla genitorialità, la Consulta perviene all’affermazione centrale dell’intero percorso argomentativo: che è la tutela del soggetto “debole” della relazione tripartita “madre biologica-madre d’intenzione-figlio”. Il quale ha diritto alla fruizione di un rapporto con entrambe le genitrici ed all’assolvimento, da parte di esse, biologiche o d’intenzione che siano, degli obblighi che l’art. 30 Cost. e l’art. 147 c.c. impongono.

Questa decisione ha una grande importanza per la sorte di molti bambini, o comunque figli minori che attualmente si trovano, o rischierebbero di trovarsi in un “limbo” di incertezza e di precarietà giuridica, non priva di possibili seri riflessi psico-esistenziali. Del resto, essa ha già avuto una prima ricaduta positiva: con una sentenza di pochi giorni successiva a quella della Corte costituzionale, la n° 15075/25 del 05/06/2025, la Corte di cassazione ne ha già fatto applicazione in un caso concreto, in cui due donne avevano agito contro l’ufficiale di stato civile di un comune contestando il rifiuto di dare atto del riconoscimento di due piccoli, nati da fecondazione eterologa, da parte della madre d’intenzione, rettificando in tal senso l’atto di nascita con l’aggiunta del nome di costei. È dunque (soltanto) applicando i principi enunciati dal giudice delle leggi che la Cassazione ha potuto (ma meglio si direbbe dovuto) discostarsi da precedenti univoci di segno opposto per giungere all’approdo favorevole alla domanda proposta dalle due madri.

La decisione della Consulta, tuttavia, non sembra avere la portata “storica” o “rivoluzionaria” che, in positivo o in negativo, le si vuole attribuire. È, infatti, il precipitato prevedibile di una serie di principi - alcuni di antica ed indiscussa affermazione, altri più recentemente e più sfumatamente enunciati - già presenti nella Costituzione, nelle leggi che meglio le si attagliano, e nella giurisprudenza delle Corti supreme sovranazionali (è significativa, in tema, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, pur lasciando agli Stati ampio margine di apprezzamento sugli strumenti giuridici adoperabili, esige un effettivo e celere intervento a tutela dell’identità del minore: v. in particolare C. c. Italia, ric. n° 47196/21, sent. del 31/08/2023, def. il 30/11/2023), ma anche in quella dei più umili giudici del merito.

È lecito prevedere, con un po’ di sano pessimismo, che l’intervento adeguatore, purtroppo, non è detto che produca risultati immediati. Il copione è già noto: quando la Corte, davanti all’inerzia del legislatore, pronunciò la sua sentenza sul “caso Cappato”, parve a molti che sullo spinoso tema del suicidio assistito si fosse fatto un grande passo avanti, ma non fu così per via dei tanti e tali lacci e lacciuoli nelle disposizioni attuative. Allo stesso modo, per l’iscrizione della madre d’intenzione nell’atto di nascita del nato da fecondazione eterologa praticata all’estero, sarà necessario attendere disposizioni attuative per vedere pienamente realizzati gli effetti della sentenza.

La sentenza non spalanca le porte della Geenna e non spiana necessariamente la via ad inarrestabili progressi verso l’incondizionata elevazione a “diritto”, per di più “fondamentale”, del desiderio di maternità (o, più ampiamente, di genitorialità), da soddisfare ad ogni costo e con ogni mezzo. È vero però che, ove se ne presenti l’occasione, sarà difficile (sebbene non impossibile) non estendere quell’ovvietà, criterio-guida della motivazione, ossia il best interest del figlio ormai nato, ai bambini nati in Italia da altre pratiche da noi vietate, ma lecite altrove, per esempio da maternità surrogata. In questo senso, la Corte costituzionale potrebbe un giorno decidere di affrancarsi dai limiti alle prospettive liberalizzatrici che aveva tracciato con le sentenze n° 272 del 2017 e n° 33 del 2021.

L’impianto argomentativo della pronuncia in commento, infatti, incentrato com’è su di una valorizzazione accentuata dell’interesse del minore, mal si presta ad essere in futuro piegato a fini “conservativi” di altre disposizioni (appunto, il divieto di maternità surrogata) in nome di quella «imprescindibile presa d’atto della verità [biologica, n.d.r.]» proclamata nella sentenza del 2017. Uno scostamento radicale dalla logica della sentenza in commento rischierebbe di generare disparità di trattamento tra figli generati mediante procedimenti diversi, tutti vietati in Italia (ma consentiti altrove), difficilmente giustificabile sulla sola base della maggiore o minore gravità dell’illecito, pur sempre compiuto dai soli genitori, e del quale il nato, del tutto estraneo all’ideazione e realizzazione dell’atto vietato, è frutto innocente, ma destinato a subirne le ripercussioni sui suoi diritti fondamentali. Tutte considerazioni, queste, che nulla tolgono all’oggettiva complessità etica, prima ancora che giuridica, di una realtà dalle molteplici sfaccettature, come la maternità surrogata che, per i diversi aspetti della libertà e dignità umana che coinvolge, mal si presta a soluzioni ideologicamente precotte. La tutela dei diritti fondamentali del minore, il “best interest del fanciullo”, è un’ovvietà per menti razionali. Si pensi che, nel lontano 2011, il Consiglio d’Europa si adoperò per elaborare una raccomandazione intitolata Recommendation on the rights and legal status of children and parental responsibilities, il cui oggetto era, in ultima analisi, quello della questione di costituzionalità odierna.

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