La questione della procreazione medicalmente assistita (PMA) e del riconoscimento della genitorialità in Italia è un terreno complesso e in continua evoluzione, segnato da decisioni giurisprudenziali che cercano di bilanciare principi costituzionali, normative europee e la realtà dei desideri procreativi delle coppie. In particolare, il caso della fecondazione eterologa all'estero per coppie omosessuali e la conseguente dichiarazione di nascita in Italia ha visto un consolidamento dell'orientamento della Corte di Cassazione, che ha ribadito la necessità di un intervento legislativo per modificare lo stato attuale delle cose.

Il Contesto Normativo e le Decisioni Giudiziarie Rilevanti
La normativa italiana sulla PMA, disciplinata dalla Legge n. 40/2004, stabilisce che possono accedere a tali tecniche coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Questo articolo, nel suo intento originario, non contemplava l'accesso alla PMA per le coppie omosessuali. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2019, ha confermato la legittimità costituzionale di questa scelta legislativa, sottolineando come l'infertilità "fisiologica" di una coppia omosessuale non sia equiparabile all'infertilità patologica di una coppia eterosessuale, trattandosi di fenomeni ontologicamente distinti. Pertanto, l'esclusione delle coppie omosessuali dalla PMA non è considerata discriminatoria ai sensi degli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in quanto le situazioni non sono paragonabili.
Nonostante ciò, la realtà ha portato molte coppie, incluse quelle omosessuali, a ricorrere a tecniche di PMA all'estero, dove tali procedure sono consentite. Questo ha generato contenziosi riguardo alla trascrizione degli atti di nascita in Italia, con richieste di riconoscimento della genitorialità da parte di entrambi i partner, anche quando uno solo dei due è biologicamente legato al nascituro.
La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, ha mantenuto un indirizzo costante. L'ordinanza n. 10844 del 4 aprile 2022, ad esempio, ha respinto il ricorso di due donne unite da una stabile relazione affettiva che avevano utilizzato una pratica di PMA in Danimarca e avevano avuto tre figli. Le ricorrenti chiedevano la correzione dell'atto di nascita registrato nell'ufficio di stato civile con l'indicazione della sola madre partoriente, per includere anche la genitorialità dell'altra donna. La Corte d'Appello di Bologna aveva già confermato il diniego, e la Cassazione ha seguito lo stesso solco.
Tra i motivi di impugnazione delle ricorrenti, vi era la presunta violazione della Costituzione, in particolare l'articolo 117 in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU. Sostenevano che il mancato riconoscimento della genitorialità di entrambe le donne ledesse l'identità personale e il diritto alla vita familiare, oltre a configurare una discriminazione basata sul genere e sull'orientamento sessuale. Affermavano che la donna convivente, avendo prestato consenso alla fecondazione eterologa con donazione di gamete maschile, dovesse essere riconosciuta come genitore intenzionale, analogamente a quanto accade per l'uomo in una coppia eterosessuale.
Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che, poiché l'articolo 4, comma 3, della Legge n. 40/2004 vieta il ricorso alle tecniche di PMA all'estero da parte di coppie dello stesso sesso, limitando l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, la domanda di rettifica dell'atto di nascita italiano non può essere accolta. La Corte ha affermato l'illegittimità della trascrizione della dichiarazione di nascita che riporti il cosiddetto genitore intenzionale come effettivo genitore del bambino, in tutti quei casi in cui quest'ultimo sia stato concepito attraverso una procedura di PMA eterologa effettuata da una coppia omosessuale all'estero.

La Ratio della Decisione: Volontà Legislativa e Tutela dell'Interesse del Minore
La ratio di tale divieto si fonda sull'individuazione di una volontà selettiva del legislatore. Secondo i giudici, la Legge n. 40/2004 avrebbe inteso limitare l'accesso a queste tecniche di procreazione alle sole situazioni in cui i genitori richiedenti si trovino in uno stato di infertilità patologica. La Corte rileva, inoltre, come questa proibizione non osti al rispetto del preminente interesse del minore. A tal fine, non è considerata necessaria l'indicazione nell'atto di nascita della doppia genitorialità, in ragione dell'esistenza di uno strumento quale l'adozione in casi particolari (di cui all'art. 44 L. 183/1984: Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori). Questo strumento è ritenuto in grado di realizzare a pieno il diritto fondamentale del bambino al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione. Tale struttura permette al minore, da un lato, di conseguire effettivamente lo status di figlio; e dall'altro, di definire giuridicamente il legame di fatto con il partner del genitore biologico che ne ha condiviso il disegno procreativo, concorrendo alla cura del bambino sin dalla sua nascita.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10844/2022, ha quindi ribadito la legittimità del diniego di iscrizione di due mamme nello stato civile del bambino nato. La decisione si inserisce in un solido filone giurisprudenziale, come confermato da precedenti conformi quali le sentenze n. 7668/2020, n. 6383/2022, e n. 7413/2022, nonché dalla sentenza n. 22179/2022 della terza sezione penale.
L'Adozione in Casi Particolari: Uno Strumento di Tutela, ma con Limiti
L'istituto dell'adozione in casi particolari, previsto dall'art. 44 della Legge n. 184/1983, rappresenta la via maestra indicata dalla giurisprudenza per garantire il riconoscimento giuridico del legame affettivo tra il minore nato tramite PMA eterologa all'estero e il genitore intenzionale. Questo strumento, tuttavia, presenta delle specificità che meritano attenzione.
In particolare, l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 79 del 2022, depositata il 28 marzo 2022, ha rimosso un importante impedimento alla costituzione di rapporti civili con i parenti dell'adottante, modificando l'art. 55 della Legge n. 184/1983 in relazione all'art. 300, secondo comma, del codice civile. In seguito a tale sentenza, l'adozione in casi particolari produce effetti pieni e fa nascere relazioni di parentela con i familiari dell'adottante, al pari dell'adozione "ordinaria". L'adottato acquista dunque lo stato di figlio dell'adottante, entrando a far parte della sua famiglia.
Tuttavia, una circostanza problematica sotto un profilo applicativo riguarda la disciplina dell'adozione in casi particolari, che, ex art. 46 della Legge n. 184/1983, richiede la presentazione di un ricorso al tribunale per i minorenni. Questo processo, anche a seguito delle recenti modifiche, implica comunque un percorso giudiziario, diversamente dall'immediata trascrizione dell'atto di nascita che le ricorrenti auspicavano.
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Il Rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile e il Ruolo del Legislatore
Il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di trascrivere il genitore intenzionale sull'atto di nascita del minore nato in Italia da PMA avvenuta all'estero, riconoscendo solo il genitore biologico, è considerato pienamente legittimo dalla Corte di Cassazione. La Corte sottolinea che è esclusivamente il legislatore a poter introdurre nell'ordinamento la relativa disciplina, stabilendo la possibilità di iscrizione nei registri di stato civile o l'adozione. L'ordinamento vigente, nella sua attuale formulazione, non consente tale iscrizione diretta.
La questione della discriminazione tra l'ammissibilità di trascrizione di un minore nato da PMA eterologa o da maternità surrogata all'estero e l'inammissibilità derivante da una nascita in Italia è ritenuta solo apparente dalla Cassazione. Questo perché le situazioni sono considerate non paragonabili alla luce della normativa vigente e della ratio sottesa alla Legge n. 40/2004.
La Prospettiva delle Coppie Eterosessuali e la Feinizzazione del Dibattito
È importante sottolineare che il focus delle più recenti pronunce della Cassazione, come l'ordinanza n. 10844/2022, riguarda specificamente le coppie omosessuali. Per le coppie eterosessuali che ricorrono alla PMA eterologa, la situazione è differente. L'accesso alla PMA, inclusa l'eterologa, è consentito alle coppie eterosessuali in presenza di determinate condizioni di infertilità patologica.
Il divieto di eterologa è stato eliminato dalla Corte Costituzionale nel 2014 solo per i casi in cui la fecondazione omologa comporti rischi di trasmissibilità di malattie genetiche non altrimenti superabili, o per causa di sterilità della coppia formata da un uomo e una donna non altrimenti superabile. In queste circostanze, il genitore non biologico, che ha prestato il consenso alla fecondazione, viene riconosciuto come genitore intenzionale e la sua genitorialità viene registrata sull'atto di nascita.
La distinzione fondamentale risiede nell'interpretazione della "infertilità" e nella ratio della legge. Mentre per le coppie eterosessuali l'accesso alla PMA è legato a una condizione di patologia riproduttiva, per le coppie omosessuali, la loro condizione è stata definita dalla Corte Costituzionale come "infertilità fisiologica", non equiparabile a una patologia che giustifichi l'accesso a tecniche di PMA non previste dalla legge.
L'Unione Civile e i suoi Limiti
La Legge n. 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) ha riconosciuto la dignità sociale e giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso. Tuttavia, pur riconoscendo tali unioni, la legge non consente la filiazione, sia adottiva che per fecondazione assistita, in loro favore. Questo è dovuto, in parte, alla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 20, che rinvia alle disposizioni sul matrimonio, escludendo però quelle che regolano la paternità, la maternità e l'adozione legittimante.
Pertanto, anche se un'unione civile è formalmente riconosciuta, essa non apre automaticamente le porte al riconoscimento della genitorialità tramite PMA per la coppia omosessuale. La giurisprudenza della Cassazione, confermando l'orientamento della Corte Costituzionale, ribadisce che spetta al legislatore intervenire per colmare questo vuoto normativo, qualora si ritenga opportuno estendere tali riconoscimenti.
La Dichiarazione di Nascita: Un Atto Cruciale
La dichiarazione di nascita è un atto giuridico fondamentale che stabilisce lo status di figlio e, di conseguenza, i rapporti di filiazione. In Italia, la dichiarazione di nascita è disciplinata dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ("Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"). L'atto di nascita, registrato nell'ufficio di stato civile, è la prova legale della filiazione.
Nel caso della fecondazione eterologa all'estero per coppie omosessuali, la richiesta di integrare l'atto di nascita con il nome del genitore non biologico si scontra con l'assenza di una normativa che lo consenta. La Corte di Cassazione, pur comprendendo le implicazioni emotive e sociali di tali situazioni, è vincolata all'interpretazione della legge vigente. La possibilità di indicare nell'atto il cognome del genitore non biologico, come a volte si riscontra nella pratica, non equivale al pieno riconoscimento giuridico della genitorialità.
Il Ruolo del Legislatore e le Prospettive Future
Le decisioni della Corte di Cassazione, pur confermando un indirizzo giurisprudenziale consolidato, evidenziano la necessità di un dibattito e di un eventuale intervento legislativo. La questione della procreazione medicalmente assistita, della genitorialità intenzionale e dei diritti dei minori nati in contesti non tradizionali è un tema che interseca questioni etiche, sociali e giuridiche di grande rilevanza.
Il riconoscimento del "best interest of the child", principio cardine nelle convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia, spinge verso una riflessione su come garantire al meglio la tutela dei bambini nati tramite PMA all'estero, indipendentemente dall'orientamento sessuale dei genitori. L'adozione in casi particolari rappresenta un compromesso, ma la possibilità di una diretta iscrizione negli atti di nascita, analogamente a quanto avviene in altre nazioni europee, rimane una prospettiva aperta, demandata all'iniziativa del legislatore.
La Corte di Cassazione, con le sue ordinanze, non chiude la porta a future evoluzioni normative, ma sottolinea come ogni cambiamento debba passare attraverso un processo legislativo che definisca chiaramente le regole e gli strumenti giuridici per garantire uniformità di tutela su tutto il territorio nazionale. Fino ad allora, il quadro normativo attuale e la sua interpretazione giurisprudenziale rimarranno il punto di riferimento per la dichiarazione di nascita in Italia in casi di fecondazione eterologa avvenuta all'estero.
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