Il percorso che ha condotto al riconoscimento del diritto all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in Italia rappresenta una delle pagine più complesse e significative della giurisprudenza e del costume sociale del Paese. Con l’acronimo IVG ci si riferisce all’interruzione volontaria di gravidanza prima che questa giunga naturalmente al suo termine, un diritto che in Italia è riconosciuto dalla Legge 22 Maggio 1978, n. 194.
Dalle radici antiche al Codice Rocco
Come spiega chiaramente Antonio Paglius nel suo articolo, l’aborto ha radici antichissime: secondo l’autore la sua più antica testimonianza risale a dodici secoli prima di Cristo ed era una pratica comunemente utilizzata ed accettata tra gli antichi greci ed i romani. Questa rappresentazione dell’interruzione della gravidanza si diffuse largamente nelle società, in particolare quella Italiana che è qui oggetto d’analisi.

Nel 1930 nello Stato italiano vigeva il Codice Rocco (da Arturo Rocco, il giurista a cui è attribuita la paternità della redazione di suddetto Codice penale ed in seguito altresì del Codice di Procedura penale) che si contraddistingue per il suo carattere spiccatamente autoritario, riflesso dell’epoca storica in cui venne promulgato. Prima del 1978, infatti, l’interruzione volontaria di gravidanza o l’aborto cagionato da terzi senza il consenso della donna erano considerati un illecito severamente punito con la reclusione, pena comminata sia a colui il quale eseguiva, l’allora, fatto criminoso ed altresì alla donna consenziente che si sottoponeva alla pratica.
Era unicamente la c.d. “causa di onore” (art. 551 Codice Rocco) a prevedere una riduzione della pena: nella circostanza in cui l’interruzione di gravidanza era compiuta per “[…] salvare l’onore proprio o quello di un prossimo congiunto [c.p. 307] le pene ivi stabilite sono diminuite [c.p. 63] della metà ai due terzi.”
Il superamento del proibizionismo: la sentenza della Corte Costituzionale
I mutamenti sociali a cui si stava assistendo e le stime circa i ricorsi all’aborto c.d. clandestino furono decisivi nella conduzione di una determinata lotta verso la legalizzazione dell’aborto, che avrebbe garantito non solo il diritto all’aborto ma anche l’accesso ad una procedura medica sicura. La trasformazione della disciplina dell’interruzione volontaria della gravidanza iniziò con una storica sentenza della Corte Costituzionale, che il 18 Febbraio 1975 sancì l’incostituzionalità dell’art. 546 del codice penale.
Le ragioni che mossero il giudizio della Corte soggiacciono nel fatto che suddetto articolo non prevedeva l’ipotesi del c.d. aborto terapeutico se non in stato di necessità: infatti secondo quanto puntualmente disposto dall’art. 54 c.p., la sentenza del 1975 afferma infatti che “[…] il c.d. aborto terapeutico non era adeguatamente disciplinato”. La Corte rileva un doppio limite: la condizione della donna gestante è del tutto particolare e non trova adeguata tutela in una norma di carattere generale. E, ancora, viene criticato l’orientamento dettato dall’art. 54 c.p. poiché “…a scriminante dell’art. 54 c.p. si fonda sul presupposto d’una equivalenza del bene offeso dal fatto dell’autore rispetto all’altro bene che col fatto stesso si vuole salvare. Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare.”
Con questa sentenza si afferma la prevalenza della vita e della salute della donna rispetto al feto, anticipando il rilievo di elementi quali la salute psicologica e le circostanze sociali ed economiche previste dalla L. 194.
Morire Di Politica, Gli Opposti Estremismi Negli Anni 70
La Legge 194: una sintesi tra diritti e tutela
La legge 194 si propone come una forma di dialogo tra i diritti della donna e l’interesse alla vita del concepito, mantenendo tuttavia come fondamento la prevalenza della salute fisica e psicologica della donna. È così legittimata l’interruzione volontaria di gravidanza in caso di “serio pericolo” poiché, secondo quanto chiaramente stabilito dall’art. 4: interruzione volontaria entro i primi 90 giorni; le ragioni di pericolo nel c.d. primo trimestre sono connesse alla salute fisica e psichica della donna, ad anomalie e malformazioni del concepito nonché a motivazioni non necessariamente d’ordine medico ma economico e sociale.
La redazione di un documento compilato dal medico competente insieme alla donna, e firmato da entrambi, che attesti “[…] lo stato di gravidanza, l’epoca della gravidanza e l’avvenuta richiesta della sua interruzione” è fondamentale. Per quanto riguarda l'art. 6, relativo all'interruzione della gravidanza oltre i 90 giorni, questa è prevista unicamente nei casi in cui vi è un accertato stato di grave pericolo per la salute della donna od “[…] anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.
Qualora la richiesta di interruzione di gravidanza riguardi una minore, si ritiene necessaria l’autorizzazione di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o di chi eserciti su di essa la tutela. Al Giudice tutelare spetta concedere l’autorizzazione definitiva a procedere, una volta sentita la minore. L’art. 13 riconosce, invece, alla donna interdetta la facoltà di poter decidere rispetto alla prosecuzione della gravidanza: ella può personalmente richiedere l’interruzione e se questa è avanzata dal tutore o dal marito, dev’essere confermata dalla donna.
Il contesto globale: legislazioni a confronto
L'interruzione di gravidanza è un tema dibattuto a livello globale; le legislazioni sull'aborto variano notevolmente da paese a paese, riflettendo le diverse posizioni culturali, etiche e religiose sul tema. Mentre alcuni paesi hanno adottato leggi che permettono l'aborto in determinate circostanze, altri impongono restrizioni significative o vietano completamente l'aborto.

In alcune nazioni, l'aborto è imposto alla donna o fortemente raccomandato quando il nascituro non abbia le caratteristiche volute dalla famiglia, prima fra tutte il genere. Questa condizione sociale privilegia i maschi rispetto alle femmine che vengono, in alcuni stati, sistematicamente abortite. A tal proposito dal 1994 in India sono stati vietati gli esami prenatali che permettono di conoscere il sesso del nascituro. Tuttavia sono molti i medici disposti ad ignorare la legge, anche perché raramente viene comminata una pena ai trasgressori.
La legislazione turca consente l'aborto fino alla decima settimana di gestazione, a patto di soddisfare uno dei seguenti casi: minaccia alla salute psico-fisica della donna, menomazione psico-fisica del feto, stupro o incesto, giustificati motivi di ordine economico-sociale. Se la donna è minorenne, è necessario il consenso dei genitori. Se la donna è sposata, è richiesto il consento del marito. Una differenza sostanziale rispetto all'Occidente è la previsione del consenso preventivo da parte dei genitori del minorenne o del marito della maggiorenne.
L'obiezione di coscienza e le criticità attuali
Il ginecologo può esercitare l'obiezione di coscienza. Tuttavia il personale sanitario non può sollevare obiezione di coscienza allorquando l'intervento sia "indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo". I contenuti della 194 sono stati infatti l’esito di un compromesso tra istanze e sensibilità molto diverse, e ciò è testimoniato dall’inserimento nel testo della legge di alcuni passaggi, tra cui appunto la possibilità, espressa nell’articolo 9, per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie di rifiutarsi di praticare o partecipare agli interventi di Ivg per obiezione di coscienza.
Il Sistema di sorveglianza Iss ogni anno si occupa di rilevare i dati regionali aggregati riguardanti questo fenomeno: la relazione del ministro della Salute pubblicata a giugno del 2022 mostra come nel 2020, in Italia, vi sia ancora una quota elevata di obiezione di coscienza. Sebbene i valori siano in leggera diminuzione rispetto alla rilevazione precedente, nel 2020 ha presentato obiezione di coscienza più della metà (il 64,6%) dei ginecologi, il 44,6% degli anestesisti e il 36,2% del personale non medico.
Inoltre, i dati rilevati dal Sistema di sorveglianza evidenziano come vi sia per tutte e tre le categorie professionali considerate una significativa variabilità per area geografica e per regione. Così come altre associazioni che tutelano il diritto all’aborto, anche Laiga 194 denuncia il fatto che un’elevata percentuale di obiettori si traduce non solo in un carico di lavoro maggiorato per ginecologi non obiettori, ma anche e soprattutto in un servizio meno efficace per le donne, e in maggiori rischi per la loro salute e per il loro benessere.
Prospettive future e tutela dei diritti acquisiti
Nel nostro Paese, da più di quarant’anni la legge permette di abortire e si può dire che il bilancio di attuazione di questo dispositivo legislativo sia complessivamente positivo, con un trend di Ivg in costante diminuzione: se nel 1982 il tasso di abortività era di 17,2 ogni 1.000 donne di 15-49 anni, nel 2020 è il 5,4.
Questo può sembrare uno scenario molto lontano nel tempo e nello spazio, che descrive il vissuto e le esperienze di altre generazioni e di altre epoche, tuttavia il recente caso dell'annullamento da parte della Corte suprema degli Stati Uniti della sentenza Roe vs. Wade e la conseguente abolizione del diritto costituzionale di interrompere la gravidanza hanno mostrato come il rischio di perdere i diritti acquisiti sia reale e concreto anche là dove non ce lo si aspetta. In un contesto come l'attuale, dove vi sono politici italiani che dichiarano pubblicamente di auspicare l’abolizione del diritto di aborto anche in Italia, occorre restare vigili e ricordare che gli ostacoli che riducono o impediscono l’accesso all’aborto non fermano gli aborti, ma fermano gli aborti sicuri. Occorre continuare a promuovere la tutela del libero esercizio dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, cercando di eliminare quegli ostacoli che ancora si frappongono alla loro autodeterminazione, e salvaguardare la loro salute, il loro benessere e, dunque, il loro futuro.