Il Disegno di Legge Pillon: Una Disamina Approfondita sulle Proposte di Riforma del Diritto di Famiglia, Affido Condiviso e Mantenimento

Il dibattito pubblico e giuridico italiano è stato profondamente animato dalla presentazione del disegno di legge n. 735, noto come DDL Pillon, intitolato “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”. Questo testo ambizioso introduce una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso dei minori, con l'obiettivo dichiarato di garantire una maggiore equità e centralità del minore nel contesto della disgregazione familiare. Tuttavia, fin dalla sua genesi, il disegno di legge ha immediatamente provocato una reazione da parte di molti operatori del diritto e associazioni, i quali si sono dichiarati completamente contrari a un testo che, a loro avviso, modificherebbe in peggio il diritto di famiglia a danno dei figli e della moglie. Attualmente il testo è ancora in fase di discussione in commissione al Senato.

Le relatrici speciali delle Nazioni Unite sulla violenza e la discriminazione contro le donne, Dubravka Šimonović e Ivana Radačić, hanno definito il DDL Pillon come «una grave regressione che alimenterebbe la disuguaglianza di genere» e che non tutelerebbe le donne e i bambini che subiscono violenza in famiglia. Questa posizione internazionale sottolinea le preoccupazioni riguardo all'impatto potenziale della proposta legislativa sui diritti fondamentali, in particolare in situazioni di vulnerabilità.

La Genesi e il Contesto Normativo del Disegno di Legge

Il disegno di legge, freschissimo al momento della sua presentazione, è stato depositato il 2 agosto 2018 al Senato, con il Senatore Simone Pillon come primo firmatario. Un episodio unico nella storia della Repubblica ha preceduto la sua introduzione: una presentazione alle Associazioni specialistiche familiariste, tra cui l'Osservatorio, Aiaf e CamMino, e alle maggiori associazioni dei mediatori familiari. Nonostante questo confronto preliminare, alcune associazioni, come l'Osservatorio insieme ad Aiaf, non hanno consegnato un documento congiunto al Senatore, evidenziando la complessità del disegno di legge e la necessità di una riflessione più approfondita. Di conseguenza, è stato organizzato un tavolo permanente di confronto tra le Associazioni in vista di una probabile convocazione in Commissione Giustizia per un'audizione istituzionale.

Il DDL Pillon si inserisce in un quadro normativo già profondamente riformato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, che ha introdotto l'affido condiviso, e dalle successive normative sulla filiazione del 2012 e 2013, come disposto dall'art. 337 ter c.c. Con l’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso n. 54 del 2006, l'Istat ha registrato una riduzione della quota di affidamenti concessi alla madre, un dato che contribuisce a delineare il contesto in cui le nuove proposte legislative vengono considerate.

In questo scenario, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha realizzato nel settembre 2018 la “Carta dei diritti dei figli dei genitori separati”. Questo documento è stato "pensato a tutela e protezione dei bambini e dei ragazzi coinvolti nell’esperienza della separazione, con un linguaggio snello sintetico chiaro ed efficace utilizzabile direttamente da loro, ma con l’obiettivo di rendere consapevoli gli adulti e in primis i genitori della necessità di mantenere inalterata la centralità del figlio nella costruzione comune del nuovo assetto familiare". La Carta, ispirandosi ai principi della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sottolinea il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori, di mantenere i loro affetti, di essere informati, ascoltati e di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano. Questi diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale, ma la realtà mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari.

Principi di Bigenitorialità e Mantenimento Diretto: Le Nuove Proposte del DDL

Il cuore del disegno di legge Pillon si concentra su una riforma dell’affidamento e del collocamento, sancendo un principio di bi-genitorialità pieno e rigido. L'articolo 11 del DDL prevede che "indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale."

Questo principio viene inteso come il diritto del minore a trascorrere con ciascuno dei genitori "la metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti," salvo i casi di "impossibilità materiale." Si ritiene che tale impossibilità materiale dipenda da ragioni logistiche, come ad esempio l'assenza di un luogo idoneo per ospitare il figlio da parte di uno dei genitori, e non da altre ragioni, come il cosiddetto "nomadismo" del minore o la perdita di un luogo di riferimento per l'educazione e la crescita, aspetti su cui la scienza psicologica ha speso fiumi di inchiostro.

Diagramma della bigenitorialità paritetica proposta dal DDL Pillon
In ogni caso, si garantisce una permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti con ciascun genitore, a meno che non ci sia un motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del minore in casi tassativamente individuati. Questa impostazione ha sollevato la critica che la norma sarebbe applicabile principalmente ai genitori con reddito alto e, di conseguenza, con un patrimonio che consente idonee e separate abitazioni personali, e non a quelli con redditi bassi o in condizioni economiche svantaggiate, creando una disparità di fatto.

Contestualmente alla bigenitorialità paritetica, il DDL Pillon introduce il "mantenimento diretto." Secondo questa previsione, il mantenimento diventa diretto, dovendo ciascun genitore contribuire economicamente per il tempo in cui il figlio gli è affidato. Ciò implica un potenziale annullamento del diritto del genitore più debole economicamente a percepire l’assegno di mantenimento, poiché quest’ultimo verrebbe sostituito da una pariteticità nei tempi di permanenza dei figli sia con l’uno che con l’altro coniuge, riducendo la necessità dell’assegno stesso.

Riforma del Processo di Separazione e Divorzio: Novità e Criticità

Il disegno di legge propone una profonda riforma anche del processo di separazione e divorzio, introducendo procedure complesse e potenzialmente onerose.

Il Piano Genitoriale Obbligatorio

Una delle novità più significative è l'introduzione di un elemento di contenuto formale nel ricorso introduttivo (e nella memoria), a pena di nullità dell’atto - il che fa pensare, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., alla sua sanabilità con rinnovazione - costituito dal cosiddetto piano genitoriale. Questo piano è meglio definito nell’art. 337-ter c.c. e deve specificare, in ordine a: 1) i luoghi abitualmente frequentati dai figli; 2) la scuola e il percorso educativo del minore; 3) eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative; 4) le frequentazioni parentali e amicali del minore; 5) le vacanze normalmente godute dal minore, nonché la contribuzione economica per il mantenimento del figlio.

Un'osservazione tecnica rileva che, mentre nel ricorso per separazione il disegno di legge riferisce correttamente che si tratta di un’ipotesi di nullità, nel ricorso per divorzio, all’art. 4, 3° comma novellato, la sanzione è ben diversa: quella della inammissibilità. Se inteso come concetto processuale consapevole, l'inammissibilità implica un vizio insanabile che conduce direttamente a una sentenza processuale di chiusura del procedimento, suggerendo la necessità di un coordinamento tra le norme.

Anche la separazione consensuale e il divorzio congiunto devono contenere nel ricorso il piano genitoriale concordato, ancora a pena di nullità, ed essere preceduti da un tentativo di (ri-)conciliazione da parte del presidente. Naturalmente, resta la norma che consente al tribunale di valutare il piano nella prospettiva dell’interesse del minore, un principio fondamentale sopravvissuto dall'art. 158 del codice civile ed espressamente previsto nell’art. 4 novellato.

La Mediazione Familiare Obbligatoria

Il DDL Pillon introduce una nuova condizione di procedibilità, e non di ammissibilità, che in difetto conduce a un rinvio di due mesi dell’udienza presidenziale (art. 708 c.p.c. novellato) con invito alle parti di provvedervi: un tentativo di mediazione familiare. Questa figura, pur non essendo innovativa per l'ordinamento italiano, diventa obbligatoria e si inserisce in una disciplina completa della mediazione familiare, vista come professione regolata da una legge speciale, con appositi albi organizzati e accessibili anche agli avvocati.

Tuttavia, la mediazione diventerebbe obbligatoria anche per le separazioni consensuali. La durata della procedura potrebbe essere anche di 6 mesi, e i costi sarebbero suddivisi tra i coniugi, ai quali si aggiungerebbero comunque i costi della propria consulenza legale. Un aspetto critico è che i legali non potrebbero partecipare agli incontri successivi al primo, e tutto ciò che accade durante gli incontri rimarrebbe coperto dal segreto professionale, precluso anche ad avvocati e giudici.

Dibattito sulla mediazione familiare obbligatoria e la Convenzione di Istanbul

Un'osservazione tecnica evidenzia che il legislatore non chiarisce le conseguenze del mancato espletamento della mediazione familiare nonostante l’invito del giudice, lacuna presente anche nelle discipline dedicate alla mediazione civile e alla negoziazione assistita nei casi di obbligatorietà. La questione rimane aperta: il processo prosegue? Viene dichiarato estinto senza una misura? Si tratta di un aspetto cruciale, specialmente in un processo che ha ad oggetto diritti indisponibili in capo al minore, che necessitano anche d’ufficio di misure urgenti.

Le relatrici speciali delle Nazioni Unite, nella loro lettera al governo italiano, hanno ricordato che la mediazione familiare può «essere molto dannosa se applicata ai casi di violenza domestica» e che tale imposizione viola la Convenzione di Istanbul, che l’Italia ha sottoscritto nel 2003. Questa è una delle dieci ragioni principali per cui si dichiara "no" al disegno Pillon, sottolineando che non agevolerebbe il contrasto alla violenza familiare sulle donne.

L'Ascolto del Minore

Il disegno di legge Pillon rende obbligatorio l’ascolto del minore in sede di udienza presidenziale e ogni qual volta si dispongano misure di carattere personale che lo riguardano. L'ascolto dovrà essere condotto dal giudice e - la novella usa la congiunzione “e” - quindi sempre coadiuvato da un esperto. L’esclusione degli avvocati dall’ascolto è tassativa, mentre attualmente la loro partecipazione può essere autorizzata. Ciò pone un problema di coordinamento, dato che l’art. 336-bis c.c. non viene abrogato. I difensori e le parti possono assistere solo in locale separato e porre domande purché non siano “manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori”. La terminologia necessita forse di un miglioramento tecnico-lessicale, intendendo evitare domande suggestive che possano influenzare psicologicamente il minore. La norma ha il pregio di imporre l’utilizzo di sistemi audiovisivi, presenti in molti tribunali, ma usati solo in sede penale. L’obbligo sembra subire un’attenuazione quando i genitori raggiungono l’accordo e il giudice deve solo omologarlo e prenderne atto.

Tuttavia, un'osservazione tecnica rileva che la tutela del diritto del minore appare molto avvilita in caso di conflitto con i genitori, poiché l’accordo non è un elemento sufficiente, potendo esserci un conflitto di interesse latente con entrambi i genitori. Tutto resta troppo relegato alla sensibilità del giudice, il che potrebbe compromettere la salvaguardia dell'interesse preminente del minore.

Abrogazione della Domanda di Addebito

Il DDL Pillon prevede l'abrogazione dell’art. 152, 2° comma c.c., relativo alla domanda di addebito della separazione. Un'osservazione tecnica evidenzia che l’abrogazione non sembra far venir meno la possibilità di una domanda di danni provocati dagli inadempimenti ai doveri coniugali o verso il figlio, lasciando impregiudicato il grave problema, oggetto di dibattito irrisoluto, sulla proponibilità incidentale della domanda in sede di separazione e divorzio. Necessita, inoltre, di un coordinamento con altre norme, come l’art. 156, 1° comma, c.c., che esclude il contributo di mantenimento in caso di addebito. Il rischio è che la sopravvivenza di quest’ultima norma apra la strada a una domanda di addebito autonoma ed esercitabile in qualsiasi momento, proprio ciò che forse si vuole evitare e che la giurisprudenza sino ad oggi ha evitato.

Sanzioni e Misure Coercitive: La Revisione dell'Art. 709-ter c.p.c. e gli Ordini di Protezione

In sede di controversie nascenti dall’attuazione dei provvedimenti personali, il disegno di legge interviene anche sull’art. 709-ter c.p.c., ridefinendo le gravi inadempienze che possono essere all’origine di una modifica dei provvedimenti di merito. Oltre alle "gravi inadempienze," vengono incluse specificamente le “manipolazioni psichiche”, l’“astensione ingiustificata dei compiti di cura di un genitore”, e le “accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori”.

Le misure di modifica possono espressamente giungere alla “decadenza della responsabilità genitoriale” sino alle “necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione”. Un'osservazione tecnica critica il riferimento a misure restitutorie, ripristinatorie e compensative, trattandosi di profili esclusivamente personali, ritenendolo poco comprensivo. Congiuntamente a tali misure, il provvedimento può condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno causato al minore o all’altro genitore, sino a una sanzione amministrativa pecuniaria. Il massimo di questa sanzione, pari a 6.000,00 euro (rispetto ai 5.000,00 euro attuali), non pare in molti casi essere un deterrente sufficiente.

Infografica sulle nuove misure di contrasto alle inadempienze genitoriali nel DDL Pillon
L’attenuazione delle misure coercitive in sede di diritti personali violati si accompagna a un identico orientamento in relazione ai diritti economici, essendo abrogato l’art. 570-bis c.c. di recente conio. Un'osservazione tecnica sottolinea che le misure personali ed economiche, per il loro carattere latu sensu infungibile, non possono non godere di un adeguato apparato di misure coercitive, come attualmente godono, ed essere relegate esclusivamente alle forme dell’esecuzione del libro III del codice di rito.

Estensione degli Ordini di Protezione

Gli ordini di protezione, tradizionalmente previsti solo per i casi di violenza domestica, non soccorrono più a tale solo caso. Attraverso l’introduzione di un nuovo comma dell’art. 342-bis c.c., la loro applicazione si estende anche alla “condotta di un genitore […] causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Si può intervenire anche per il caso in cui “il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo ad uno di essi”. Un'osservazione tecnica solleva la questione su chi debba essere allontanato in questi casi: il genitore rifiutato?

Il nuovo art. 342-bis (che avrebbe forse dovuto trasmigrare per il suo contenuto piuttosto nel codice di rito, dopo l’art. 736-bis c.p.c.), consente anche le misure della sospensione o revoca della responsabilità genitoriale e dei provvedimenti contenuti nell’art. 709-ter “anche di ufficio e inaudita altera parte”. Questa espressione così forte offre tanta farina al sacco della tesi sul carattere coercitivo e non risarcitorio delle misure dell’art. 709-ter c.p.c., anche se l’immediatezza della misura senza il contraddittorio dovrà comunque condurre ad un’udienza di convalida a contraddittorio perfezionato, altrimenti la disposizione si scontra con gli artt. 24 e 111 Cost. Ugualmente, appaiono nuove le misure della inversione della residenza abituale del minore o dei limiti alla permanenza presso il genitore inadempiente o infine del collocamento provvisorio del minore in apposita struttura.

Le Implicazioni per i Figli Maggiorenni e le Questioni Economiche

Il disegno di legge Pillon introduce significative modifiche anche per quanto riguarda il mantenimento dei figli maggiorenni e, più in generale, l'accesso ai procedimenti di separazione e divorzio.

Mantenimento dei Figli Maggiorenni

Una delle novità più dibattute riguarda i figli maggiorenni: oltre i 25 anni non avranno più diritto ad essere mantenuti, neppure ove stiano ancora frequentando un corso di studi o comunque non siano ancora economicamente autosufficienti. Compiuto il venticinquesimo anno di età del figlio, il genitore perde l’obbligo al mantenimento, indipendentemente dalle motivazioni che abbiano reso il figlio maggiorenne ancora dipendente economicamente. È evidente che nulla vieta la possibilità del genitore di continuare a prendersene cura, tuttavia è il diritto del figlio ed il corrispondente obbligo del genitore che viene meno. Questa disposizione ha sollevato voci di protesta che, per più motivi, parlano addirittura di incostituzionalità della riforma stessa, in quanto potrebbe non considerare le specifiche condizioni di vita e le opportunità socio-economiche dei giovani nel contesto attuale.

Accesso alla Separazione e al Divorzio: Complessità e Costi

Il disegno di legge vuole rendere più complicato e oneroso l’accesso alla separazione e al divorzio, introducendo procedure complesse e soprattutto accessibili solo a chi se le può permettere dal punto di vista economico. La coppia dovrebbe necessariamente pagare un mediatore familiare, perché la mediazione diventerebbe obbligatoria anche per le separazioni consensuali. A questi costi si andrebbero ad aggiungere comunque i costi della propria consulenza legale. Sarebbe inoltre prevista la nomina del coordinatore genitoriale a carico dei genitori.

Queste nuove procedure e l'imposizione di figure professionali aggiuntive rendono l'iter di separazione e divorzio più gravoso economicamente. L'osservazione secondo cui ciò rende la norma applicabile ai genitori con reddito alto e quindi con patrimonio che consente idonee separate abitazioni personali, e non ai genitori con redditi bassi o in situazioni economiche precarie, evidenzia una potenziale discriminazione nell'accesso alla giustizia e alla tutela dei propri diritti in base alla condizione economica.

Il Ruolo del Mediatore Familiare e del Coordinatore Genitoriale

Il disegno di legge delinea e, in alcuni casi, introduce nuove figure professionali nel panorama dei procedimenti di famiglia, attribuendo loro ruoli specifici e, in certi contesti, obbligatori.

Il Mediatore Familiare

La figura del mediatore familiare, che nello specifico del disegno trova una sua collocazione all’art. 7 e 22, viene introdotta come obbligatoria. Questo professionista ha il compito di spingere le parti a trovare, attraverso idoneo supporto, la soluzione migliore per separarsi, limitando al massimo le conflittualità. L'obiettivo è creare un equilibrio tra le parti che si vogliono separare con il minor danno possibile sia dal punto di vista emotivo che economico.

Ruoli del mediatore familiare e del coordinatore genitoriale nel contesto del DDL Pillon
Nonostante il mediatore familiare sia una figura già presente in altri ordinamenti stranieri e non sia innovativa nemmeno per l'ordinamento italiano (dove era una scelta arbitraria dei separandi o, più raramente, imposta dal giudice), la sua obbligatorietà rappresenta una novità sostanziale. La disciplina del DDL ne prevede una regolamentazione completa, intendendola come una professione regolata da una legge speciale, con appositi albi organizzati e a cui possono accedere anche gli avvocati, molti dei quali sono già mediatori.

Il Coordinatore Genitoriale

Oltre al mediatore familiare, il DDL Pillon introduce la figura del coordinatore genitoriale. Quest'ultima figura, al cui ruolo possono ambire anche gli avvocati (art. 5), non coincide necessariamente con un mediatore familiare ed è del tutto nuova. Auspicata dalla scienza psicologica, la sua opportunità è nella scelta assolutamente condivisa dei genitori, fungendo da punto di riferimento continuativo per i genitori nei rapporti con i propri figli. Si tratta di una frontiera tutta nuova da sperimentare, sulla quale l’Osservatorio si era già aperto, con un saggio pubblicato.

Tuttavia, anche la nomina del coordinatore genitoriale sarebbe a carico dei genitori, aumentando i costi complessivi per le famiglie coinvolte in una separazione o divorzio, specialmente quelle con risorse economiche limitate.

Voci Contraria e la Protezione dei Minori: I 10 Motivi per dire "No"

Le critiche al disegno di legge Pillon sono state numerose e articolate, concentrandosi principalmente su presunti effetti negativi sui diritti dei minori e delle donne, e sulla percezione di una regressione rispetto agli standard attuali e internazionali. L'opposizione si è condensata in dieci motivi principali:

  1. Impronta Adultocentrica: Il disegno di legge è declinato in chiave adultocentrica e cancellerebbe il principio secondo cui l’interesse del minore deve prevalere su ogni diverso interesse.
  2. Ritorno all'Affidamento Alternato: Il testo riporterebbe in vita, al posto dell’affido condiviso, il famigerato affidamento alternato, da tempo bocciato dalla dottrina psicologica e sociale per i suoi effetti destabilizzanti sulla vita dei figli.
  3. Rigidità e Astrattezza delle Disposizioni: Abolirebbe con disposizioni astratte ed aprioristiche (ad esempio: il figlio deve restare almeno 12 giorni al mese con ciascun genitore) l’indispensabile margine di duttilità ed adattamento alla realtà del caso concreto che la legge ora ha, ignorando le specificità di ogni nucleo familiare.
  4. Complessità e Onerosità della Separazione/Divorzio: Il DDL vuole rendere più complicato e oneroso l’accesso alla separazione e al divorzio introducendo procedure complesse e soprattutto accessibili solo a chi se le può permettere dal punto di vista economico. La mediazione obbligatoria e la nomina del coordinatore genitoriale, con i relativi costi, creano un filtro economico.
  5. Costi Aggiuntivi per la Mediazione Obbligatoria: La coppia dovrebbe necessariamente pagare un mediatore familiare, con costi suddivisi tra i coniugi, a cui si aggiungerebbero i costi della consulenza legale. La durata della procedura potrebbe estendersi fino a 6 mesi.
  6. Esclusione dei Legali dalla Mediazione: I legali non potrebbero partecipare agli incontri successivi al primo e tutto ciò che accade durante gli incontri rimarrebbe coperto dal segreto professionale, precluso anche ad avvocati e giudici, limitando la tutela legale delle parti.
  7. Nomina Obbligatoria del Coordinatore Genitoriale: Sarebbe prevista la nomina del coordinatore genitoriale, con i relativi costi a carico dei genitori, aggiungendo un ulteriore onere finanziario.
  8. Mantenimento Diretto ai Figli Diciottenni: Il disegno di legge costringerebbe il giudice a versare direttamente nelle mani del figlio diciottenne quanto necessario per il suo mantenimento, anziché darlo al genitore con cui lo stesso convive. Questo solleva interrogativi sulla capacità del giovane di gestire autonomamente tali somme e sulla reale protezione del suo interesse.
  9. Mantenimento Limitato per i Figli Maggiorenni: I figli oltre i 25 anni non avrebbero più diritto ad essere mantenuti, neppure se studenti o non autosufficienti economicamente, venendo meno l’obbligo del genitore indipendentemente dalle motivazioni della dipendenza economica.
  10. Ostacolo al Contrasto alla Violenza Familiare: L’obbligatorietà del ricorso a un mediatore privato nelle separazioni con figli minori, comprese quelle legate a violenza e abusi, è ritenuta estremamente problematica. Come già richiamato, le relatrici delle Nazioni Unite hanno evidenziato che la mediazione familiare può «essere molto dannosa se applicata ai casi di violenza domestica» e che tale imposizione viola la Convenzione di Istanbul che l’Italia ha sottoscritto nel 2003.

Questi punti evidenziano una profonda preoccupazione per la protezione dei diritti più vulnerabili all'interno del nucleo familiare e mettono in discussione la conformità del disegno di legge ai principi di giustizia e tutela consolidati.

Problematiche Transitorie e Coordinamento Normativo

Le disposizioni transitorie del disegno di legge Pillon, che rendono possibile l’immediata applicazione del nuovo regime, pongono non tanto problemi di diritto sostanziale, quanto di diritto processuale, tenuto conto della deroga al principio tempus regit actum e delle numerose novità.

Molteplici interrogativi di coordinamento normativo sorgono: che ne è delle domande di addebito introdotte prima dell'entrata in vigore del nuovo regime? Che ne è delle ordinanze del giudice istruttore per le quali sono decorsi i termini del reclamo secondo il nuovo regime? I ricorsi introduttivi, se depositati prima della riforma ma non contenenti il piano genitoriale, saranno nulli? L’obbligo di mediazione familiare deve essere esaudito qualunque sia la fase in cui si trova il processo, anche in appello? Che efficacia hanno gli ascolti raccolti con la partecipazione degli avvocati, che la nuova norma escluderebbe? Lo ius superveniens potrà indurre all’immediata revoca dei provvedimenti provvisori, anche se probabilmente non del giudicato, poiché in tal caso il processo non è più pendente. In sintesi, un regime transitorio che, anziché risolvere, pone più problemi che certezze.

Inoltre, si prevede il diritto degli ascendenti a un intervento volontario ex art. 105 c.p.c. nel giudizio (art. 337-ter c.c.), benché la loro tutela sia affidata in via principale a un rito camerale. Tuttavia, nella disposizione sui figli maggiorenni, art. 337-septies c.c., si dimentica il problema processuale dell’intervento del figlio maggiorenne nella controversia di separazione e divorzio, un aspetto per buona sorte risolto dalla giurisprudenza prevalente in termini, ancora, di intervento volontario.

Infine, nei giudizi di revoca e modifica dei provvedimenti sui profili personali, sempre possibili a prescindere da fatti sopravvenuti, all’art. 337-quinquies c.c., questa volta condizionata alla volontà di entrambe le parti, è consentita la facoltà del giudice di suggerire la via della mediazione familiare oppure quella della scelta di un coordinatore genitoriale. Il piano genitoriale è contenuto necessario anche degli accordi di negoziazione assistita, così come le misure personali dettate dagli artt. 337-ter c.c. e seguenti.

Riferimenti e Contributi degli Esperti

Il dibattito intorno al DDL Pillon ha visto la partecipazione attiva di numerosi professionisti ed esperti del diritto di famiglia. Tra questi, Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, avvocata cassazionista ed esperta in diritto di famiglia, diritto internazionale e problematiche legislative nelle biotecnologie in campo umano, ha manifestato una ferma opposizione al disegno di legge.

Altre figure professionali con una specifica formazione nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori hanno contribuito alla discussione e all'analisi del testo:

  • Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, già Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. e attuale Consigliera di Parità della Provincia di Livorno.
  • Stefania Ciocchetti, Avvocata formatasi nel diritto di famiglia, mediatrice familiare dal 1995, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese e della Commissione Famiglia c/o COA Bari.
  • Patrizia La Vecchia, Avvocato in Siracusa, con formazione specifica nel diritto civile e, in particolare, nel diritto di famiglia e dei minori, già relatrice in numerosi convegni e autrice di pubblicazioni.
  • Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, con provata esperienza specifica nel diritto di famiglia e dei minori, già componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli”. È l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata.
  • Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo, patrocinatrice di cause innanzi alle Magistrature Superiori.

Questi esperti, attraverso le loro osservazioni tecniche e la loro esperienza sul campo, hanno offerto un contributo fondamentale per comprendere le sfaccettature e le potenziali implicazioni del DDL Pillon, alimentando un confronto critico essenziale per lo sviluppo del diritto di famiglia in Italia.

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