Il panorama del diritto civile italiano è da lungo tempo attraversato da un acceso dibattito riguardante il cosiddetto danno tanatologico. Si tratta di una figura complessa, definibile come il pregiudizio patito dalla vittima di un atto lesivo prima di morire, configurandosi essenzialmente come danno da perdita del bene vita. La questione centrale che anima la dottrina e la giurisprudenza non riguarda soltanto la definizione del concetto in sé, ma soprattutto la sua ammissibilità come voce di danno risarcibile e la possibilità della sua trasmissione iure hereditatis agli eredi.

Comprendere la natura del danno tanatologico significa addentrarsi nei meandri della responsabilità civile e del diritto non patrimoniale, un ambito dove l'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) e l'avvocato Ezio Bonanni operano costantemente per la tutela delle vittime di malattie professionali ed esposizioni a sostanze cancerogene. In questa disamina, esploreremo le definizioni, i riferimenti normativi e le direzioni assunte dalla Suprema Corte, cercando di fare luce su un istituto che, pur non godendo di una disciplina unitaria, rappresenta un punto di snodo cruciale per il risarcimento del danno non patrimoniale.
Definizione e Natura del Danno da Perdita della Vita
Il danno tanatologico consiste nella perdita del bene vita, inteso come un interesse autonomo e distinto rispetto al bene salute. Facendo parte integrante della categoria del danno non patrimoniale, ex art. 2059 del Codice Civile, esso trova il suo fondamento teorico nella rilevanza costituzionale del diritto alla vita. Nonostante la Costituzione italiana non menzioni esplicitamente il "bene vita", esso è pacificamente considerato un diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. Tale protezione è ulteriormente garantita da atti internazionali, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), la CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950) e i Patti internazionali sui diritti civili e politici (1966).
Il pregiudizio tanatologico sussiste in caso di decesso avvenuto senza un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la morte. È fondamentale, in termini tecnici, distinguere questa figura dal danno biologico o dal danno morale. Se il danno alla salute riguarda l'integrità psicofisica, il danno tanatologico attiene al valore dell'esistenza in sé, un valore immateriale e non direttamente monetizzabile. La dottrina che ne sostiene la risarcibilità argomenta che, trattandosi di un diritto di rango primario, la sua menomazione - ovvero la morte - dovrebbe necessariamente dar luogo a un ristoro economico, indipendentemente dalla durata della sofferenza della vittima.
Il Dibattito Giurisprudenziale e la Posizione delle Sezioni Unite
L'assenza di una normativa unitaria che riconosca il danno tanatologico ha generato, nel corso dei decenni, sentenze tra loro discordanti. La giurisprudenza nazionale, in linea generale, sembra orientata a escludere la risarcibilità di tale danno, basandosi sul presupposto che la capacità giuridica sia individuabile soltanto in un soggetto esistente (art. 2 c.c.). Di conseguenza, una volta sopraggiunta la morte, il soggetto giuridico non esiste più e, pertanto, non può essere titolare di un diritto al risarcimento che possa essere trasmesso iure hereditatis ai superstiti.
La Suprema Corte, con la storica sentenza delle Sezioni Unite n. 15350 del 22 luglio 2015, ha consolidato questo orientamento negativo, stabilendo che nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno tanatologico iure hereditatis. Il ragionamento poggia sul principio logico-giuridico secondo cui i danni entrano nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo è in vita. L'argomento, talvolta definito "epicureo", sottolinea che, se alla lesione si rapportano i danni, questi non possono logicamente radicarsi nel patrimonio di un soggetto nel momento in cui tale patrimonio cessa di esistere con l'evento morte.

Tuttavia, il dibattito non è mai stato del tutto sopito. In precedenza, sentenze come la n. 1361/2014 e la n. 5056/2014 avevano per la prima volta aperto la porta al riconoscimento del diritto al risarcimento da morte come trasmissibile, precisando che nel nostro ordinamento risarcibile non è la lesione in sé, quanto piuttosto il pregiudizio concretamente sofferto dalla vittima in conseguenza di detta lesione. Questa impostazione, che vedeva la perdita della vita come un danno risarcibile ex se nella sua oggettività a favore della persona offesa, rimane il riferimento principale per quegli studiosi e giuristi che richiedono ancora oggi una revisione dell'orientamento maggioritario.
Differenze tra Danno Tanatologico, Biologico Terminale e Catastrofale
Per comprendere appieno la tutela risarcitoria, è necessario distinguere il danno tanatologico dalle altre forme di danno risarcibile in caso di morte. I superstiti del defunto possono agire in giudizio non solo per il danno iure proprio, ovvero per i pregiudizi direttamente sofferti dalla perdita del congiunto, ma anche iure hereditatis per quelli patiti dal parente in vita.
Il danno biologico terminale si riferisce ai giorni intercorsi tra la data della lesione e quella del decesso. Esso è trasmissibile iure successionis ma presuppone che la vittima non sia morta istantaneamente, sopravvivendo solitamente per almeno ventiquattro ore. Si configura come un danno da invalidità temporanea totale.
Il danno morale terminale, o danno catastrofale, consiste invece nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dover morire. È una componente fondamentale che integra il danno biologico terminale. La quantificazione di tali danni viene solitamente effettuata facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, integrate con un'opportuna personalizzazione dell'ammontare in base alle circostanze del caso concreto. È evidente che la durata della "lucida agonia" e la gravità della consapevolezza della fine imminente giocano un ruolo determinante nella quantificazione del ristoro economico spettante agli eredi.
Malattie professionali: tutto quello che devi sapere
Il Ruolo dell'Osservatorio Nazionale Amianto e la Tutela Legale
L'ONA - Osservatorio Nazionale Amianto, presieduto dall'avvocato Ezio Bonanni, si occupa quotidianamente della tutela delle vittime di malattie professionali e di esposizioni a sostanze cancerogene, come appunto l'amianto. Le patologie amianto-correlate, tra cui il mesotelioma, sono caratterizzate da un'insidiosità estrema e spesso portano alla morte della vittima tra gravi sofferenze. In tali scenari, la tutela legale si trasferisce ai familiari superstiti, i quali hanno il diritto di richiedere il risarcimento integrale dei danni subiti, non solo quelli patiti iure proprio, ma anche quelli di natura terminale spettanti alla vittima, ove ne sussistano le condizioni.
L'attività di consulenza legale gratuita fornita dall'ONA è volta ad assistere i congiunti in un percorso spesso tortuoso, che comprende non solo l'aspetto civilistico del risarcimento danni, ma anche l'accesso ai benefici contributivi amianto, al Fondo Vittime Amianto e alle prestazioni erogate dall'INAIL. La pubblicazione "Il danno da amianto - Profili risarcitori e tutela medico-legale" dell'Avvocato Bonanni offre una disamina tecnica essenziale per comprendere come queste tutele interagiscano con il concetto di danno da perdita della vita.
Prescrizione e Quantificazione del Danno
Un aspetto pratico di fondamentale importanza riguarda la tempistica per far valere il proprio diritto al risarcimento. Per quanto concerne la prescrizione del diritto al risarcimento, la richiesta va inviata per la prima volta entro il termine massimo di 14 anni, salvo il caso di sentenza penale passata in giudicato. Tale termine è un baluardo temporale che impone una tempestiva azione legale da parte degli eredi per evitare la decadenza del diritto al ristoro dei pregiudizi patiti dal congiunto.

Per la quantificazione, laddove sia possibile invocare il risarcimento, si ricorre alle tabelle di riferimento, come quelle del Tribunale di Milano, che permettono di calcolare il danno non patrimoniale in modo equo e standardizzato. Tuttavia, il giudice è sempre chiamato a un'opera di personalizzazione, poiché ogni caso di morte causata da un atto illecito ha una sua specificità che le tabelle, per loro natura astratte, non possono coprire completamente. La valutazione del giudice deve pertanto integrare i danni morali subiti iure proprio dai parenti della vittima con l'eventuale importo dovuto per le sofferenze psichiche e fisiche patite dalla vittima nel periodo precedente al decesso.
In un contesto normativo frammentato, la strada per ottenere giustizia richiede una conoscenza profonda dell'evoluzione giurisprudenziale. Il rifiuto del danno tanatologico come entità autonoma non deve scoraggiare gli eredi dal perseguire altre forme di ristoro, come il danno da lucida agonia, che possono portare a significativi indennizzi a fronte di una perdita incolmabile. La prevenzione primaria, come costantemente promosso dall'ONA, resta l'unico strumento efficace per contrastare il fenomeno delle morti causate da negligenze o esposizioni ad agenti patogeni, ricordando che la difesa della vita è, e rimane, il bene giuridico supremo di ogni ordinamento.
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