La nascita di un bambino è il momento più atteso nella vita di una famiglia, ma può trasformarsi in un incubo a causa di errori medici avvenuti durante la gravidanza, il travaglio, il parto o le prime ore di vita del neonato. Questi errori possono infatti provocare lesioni gravi e permanenti che influenzano, non solo la vita del bambino, ma anche quella della sua famiglia. La complessità del sistema medico-legale richiede un’analisi dettagliata delle fattispecie di danno e dei meccanismi di tutela legale previsti dal nostro ordinamento.

Le lesioni neonatali da negligenza medica
Il panorama delle lesioni causate da negligenza medica è purtroppo variegato. Riportiamo alcune delle lesioni più comuni causate da negligenza medica che possono dare luogo a richieste di risarcimento:
- Lesione del plesso brachiale: Si tratta di una rete di nervi che controlla i movimenti delle spalle, delle braccia e delle mani. Questa lesione può avvenire quando il bambino resta bloccato nel canale del parto (spalla incastrata), e il medico applica una trazione eccessiva sulla testa o sul collo del neonato per facilitare l'uscita. La lesione può variare in gravità: in alcuni casi il bambino può recuperare completamente, ma in altri può causare debolezza permanente o paralisi completa del braccio.
- Asfissia perinatale: È uno stato clinico che si verifica quando il neonato non riceve sufficiente ossigeno prima, durante o subito dopo il parto. Questa condizione può essere causata da problemi come un cordone ombelicale avvolto intorno al collo del neonato, un distacco della placenta o un ritardo nell'esecuzione di un taglio cesareo d'emergenza. Le conseguenze possono essere gravissime, con danni cerebrali irreversibili che portano a condizioni come la paralisi cerebrale. In molti casi, un monitoraggio inadeguato delle condizioni fetali o un ritardo nell'intervento medico possono essere responsabili di queste lesioni.
- Paralisi cerebrale: È una condizione neurologica permanente che può essere causata da un danno al cervello del neonato durante la gravidanza o il parto. Questo danno può avvenire quando il medico non rileva tempestivamente segnali di sofferenza fetale o non interviene in modo appropriato per prevenire complicazioni. I bambini affetti da paralisi cerebrale possono presentare una vasta gamma di sintomi, tra cui difficoltà motorie, disabilità cognitive e problemi di linguaggio.
- Fratture ossee: In particolare delle clavicole, sono una lesione comune durante il parto. Queste fratture si verificano spesso quando il bambino è particolarmente grande o in posizione podalica (con i piedi in avanti). Fortunatamente, molte fratture guariscono senza complicazioni a lungo termine, ma in alcuni casi, se non trattate adeguatamente, possono portare a problemi di sviluppo muscolare o scheletrico.
- Ernia del diaframma congenita: Si verifica quando il diaframma del neonato non si sviluppa correttamente, consentendo agli organi addominali di spostarsi nella cavità toracica, comprimendo i polmoni. Se non diagnosticata tempestivamente, questa condizione può compromettere gravemente la capacità del neonato di respirare. Negli ospedali ben attrezzati, l'ecografia prenatale è in grado di rilevare questa condizione in anticipo, permettendo una pianificazione adeguata a un parto sicuro e una chirurgia immediata. Tuttavia, in alcuni casi, una diagnosi mancata o ritardata può portare a gravi complicazioni respiratorie e alla morte del neonato.
- Uso errato di farmaci: L'uso errato di farmaci durante la gravidanza o il parto può causare gravi lesioni al neonato. In particolare, errori nella somministrazione di ossitocina (utilizzata per indurre il travaglio) o anestetici possono portare a sofferenza fetale e, in casi estremi, a danni cerebrali permanenti. È essenziale che i medici monitorino attentamente la somministrazione dei farmaci e i segni vitali del feto durante tutto il processo.
- Sepsi neonatale: È un'infezione grave che può colpire i neonati, specialmente nelle prime ore o giorni di vita. In molti casi, l'infezione può essere causata da batteri trasmessi dalla madre durante il parto.
Sulla base della relazione medico-legale, gli avvocati potranno inviare una richiesta di risarcimento alla struttura sanitaria dove è avvenuto il fatto, a favore del bambino e dei suoi familiari. Per fare un esempio della quantificazione di un danno da parto, possiamo riportare il caso che abbiamo trattato davanti alla Corte di Appello di Firenze, riguardante un neonato che aveva subito la lesione del plesso brachiale per errate scelte ginecologiche e manovre ostetriche. I periti medici legali hanno stimato la lesione del plesso brachiale nella misura del 60% di invalidità permanente che, in base alle tabelle del Tribunale di Milano, che vengono utilizzate da tutti i tribunali italiani, ha comportato un risarcimento con personalizzazione massima di 880mila euro.
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Il danno subito dai genitori e il risarcimento "iure proprio"
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 469/2009) ha stabilito che in caso di lesioni gravissime al neonato, i genitori hanno diritto al danno morale iure proprio. I Giudici hanno infatti osservato che tale diritto deve essere riconosciuto sia in considerazione del dictum delle citate SU civili n. 9556 del 2002, che hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ingiusto, direttamente ed immediatamente subito dai genitori del macroleso, in relazione alla gravità del fatto reato; sia in considerazione del recentissimo arresto delle SU civili, nella prima delle sentenze gemelle del 2008 (SU sentenza 11 novembre 2008 n. 26972) che si occupa di una fattispecie di responsabilità professionale per lesione della salute.
Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 c.c.), tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso. Il danno riflesso patito dai figli del soggetto che abbia subito gravissime lesioni può essere provato a mezzo di presunzioni indipendentemente dall’età della prole, e quindi anche in caso di nascituro, non sussistendo un diverso onere di allegazione e prova in base all’età del congiunto.
La responsabilità civile per i fatti illeciti dei minori
Il tema della responsabilità si estende anche all'ambito opposto: quando sono i minori a causare danni a terzi. Nel nostro ordinamento, il padre e la madre di un figlio minore possono essere chiamati a rispondere civilmente dei danni causati dall’illecito di quest’ultimo per due diversi titoli: propriamente quali genitori, ex art. 2048 c.c., oppure in quanto obbligati alla sorveglianza di un incapace, ex art. 2047 c.c.
Si tratta di due forme di responsabilità alternative. Per comprendere la ratio di questa distinzione, è necessario osservare che un minore, pur incapace di agire (come prevede l’art. 2 c.c.), può tuttavia aver acquisito la “capacità naturale” ovverosia quella d’intendere e di volere. Quindi, a seconda che il minore sia o meno capace di intendere e di volere, i suoi genitori potranno rispondere del suo illecito, nel primo caso ai sensi della regola dettata dall’art. 2048 c.c. ovvero, nell’altro, di quella diversa espressa dall’art. 2047 c.c.
La minore età, di per sé sola, non esonera i figli dalla responsabilità civile, potendo questa essere esclusa solo dalla loro incapacità di intendere e di volere. Quando il figlio autore dell’illecito sia capace d’intendere e volere, la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. viene a concorrere con la responsabilità del minore.

La prova liberatoria e il ruolo dei sorveglianti
Il genitore del minore incapace è obbligato, per il solo fatto della filiazione, alla sorveglianza. Il sorvegliante non risponde, infatti, dell’illecito del sorvegliato, bensì della propria condotta, e cioè per non aver adempiuto al proprio obbligo di sorveglianza. Il genitore può delegare ad altri la sorveglianza sul minore incapace, ma la prova dell’affidamento del minore all’altrui sorveglianza dev’essere particolarmente rigorosa.
Ai fini della responsabilità per fatto illecito del minore incapace, il danneggiato è onerato della prova dell’incapacità del minore. Si tratta di un accertamento di fatto di competenza del giudice del merito, da farsi caso per caso. La giurisprudenza non ritiene indispensabile che il giudice svolga indagini tecniche di carattere psicologico, ben potendo ricorrere anche alla prova presuntiva, fondando il ragionamento inferenziale sulle modalità del fatto e sull’età del minore.
Quanto alla prova liberatoria, questa consiste nella prova dell’impossibilità di impedire il fatto dovuta ad una causa non imputabile al genitore. L’onere imposto al sorvegliante può essere assolto offrendo la prova di non avere potuto impedire il fatto malgrado il diligente esercizio della sorveglianza impiegata, per cui l’incapace deve aver causato il danno nonostante la sorveglianza del genitore, non a motivo di un difetto di questa.
Coabitazione e responsabilità educativa
Se la responsabilità del genitore del minore incapace è quella tipica del “sorvegliante”, quella del minore capace, disciplinata dall’art. 2048 c.c., è quella del “genitore-educatore”. Questa norma subordina la responsabilità al requisito della coabitazione perché solo la convivenza può consentire l'adozione di quelle attività di sorveglianza e di educazione, il cui mancato assolvimento giustifica la responsabilità medesima.
Tradizionalmente la dottrina ritiene che la coabitazione rinvii al concetto di convivenza, intesa come stabile consuetudine di vita. Pertanto, essa non è esclusa da un’assenza temporanea del minore dalla residenza familiare, anche se prolungata, e quand’anche dovuta a motivi di svago, di studio o di lavoro. Se il figlio coabitante compie un illecito in occasione di una gita scolastica, di un soggiorno di studio o una vacanza, il genitore ne risponderà egualmente ex art. 2048 c.c.
L’importanza del fenomeno sociale delle coppie genitoriali dissociate imporrebbe una riflessione sulla nozione di “coabitazione” in relazione alla variegata tipologia di situazioni concrete che connotano le relazioni dei figli minori con i genitori non affidatari o collocatari. La precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi.

Danni in ambito scolastico e disabilità
Quando il fatto dannoso si verifica durante l’orario scolastico o mentre il minore è affidato a terzi (es. centri estivi, associazioni sportive), entra in gioco l’art. 2048 c.c. anche nei confronti degli insegnanti e precettori. In tal caso, la responsabilità ricade su chi aveva il dovere di vigilanza nel momento in cui il danno è stato causato. La scuola o l’educatore potrà essere esonerato solo se dimostra di aver esercitato la vigilanza in modo diligente, o che il danno è avvenuto per caso fortuito o per comportamento imprevedibile del minore.
È certamente lecito chiedersi fino a che punto si può applicare questa regola anche a un alunno con disabilità cognitiva, tanto più se egli non è in grado di comprendere il rapporto tra quello che ha fatto e il risarcimento. L’applicazione rigida di questa norma anche in caso di disabilità grave farebbe ricadere la colpa sui genitori, che nulla potevano fare per impedire il fatto neppure a livello preventivo/educativo, esonerando da ogni responsabilità la scuola che era tenuta alla vigilanza. Le scuole spesso applicano, in accordo con le famiglie, un principio di responsabilità indiretta, a scopo educativo, ma dal punto di vista strettamente legale, eventuali danni causati da persone incapaci di intendere vanno risarciti da chi in quel momento era incaricato della sua sorveglianza.
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