Nell’agenda dello sciopero globale transfemminista dell’8 marzo, la questione dei diritti riproduttivi, e in primo luogo l’aborto libero e sicuro, emerge come istanza storica delle lotte femministe. Questi diritti, tuttavia, sono ancora lungi dall’essere garantiti e, dove sembravano acquisiti - o meglio, conquistati -, sono quotidianamente messi in discussione. Alla crescente aggressività dei movimenti cosiddetti pro-vita e alla loro capacità di contaminare il dibattito pubblico, e di tradursi in scelte politiche e costituzionali, si oppongono forme eterogenee di mobilitazione e organizzazione. Tra queste, in Italia, spicca l’osservatorio di Obiezione Respinta, impegnato in battaglie tanto culturali quanto di garanzia e avanzamento dei diritti. In questo contesto, ripercorrere la storia dell’aborto significa comprendere meglio le lotte e le poste in gioco del presente, dimostrando come questo diritto non sia un acquisizione statica ma un campo di costante conflitto e negoziazione.

L'Aborto: Un Fenomeno Storico Lontano da Astrazioni Immobili
Generalmente, l’aborto procurato è inscritto in un quadro di valori netti, di orientamenti e principi religiosi ed etico-filosofici immutabili, astorici, universali e assoluti. È, cioè, diffusa la convinzione che appartenga a una dimensione metastorica. Questa convinzione è dovuta anche all’inappellabile e totale condanna dell’aborto che negli ultimi decenni è divenuta una pietra angolare del discorso pubblico vaticano. Tuttavia, come sottolineato dal libro di Alessandra Gissi e Paola Stelliferi, "L’aborto", rivendicare che l’aborto ha una storia è fondamentale per una comprensione più profonda.
Nonostante il volume si collochi nel contesto dell’Italia repubblicana, la ricerca è situata in una periodizzazione più lunga, interrogando le continuità e i mutamenti sul piano storico-normativo almeno dalla svolta tardo-settecentesca. In quel periodo, al «non nato» venivano progressivamente assegnati i caratteri di «persona»: cioè di individualità distinta che vive nel grembo materno e alla quale sono ben presto riconosciuti attributi di cittadinanza. L’Ottocento è stato il secolo durante il quale il disciplinamento della nascita - anche all’interno della Chiesa e del pensiero cattolico - si è fatto più esplicito, rendendo perfettamente visibile il suo essere un prodotto storico stratificato.
Nell’Europa tra Ottocento e Novecento, l’enfasi sul controllo della riproduzione si è fatta sempre più decisa. In questo passaggio tra i due secoli, l’intervento diretto dello Stato-nazione in materia di procreazione è stato esplicito e ragionato. Dal momento che la nazione non è un dato di natura ma una costruzione politica e culturale, i corpi riproduttivi delle donne e il loro destino biologico si elevano a simbolo della comunità nazionale e del suo perpetuarsi. L’assunto discorsivo predisposto per trasformare la nazione da remota astrazione a vincolo concreto assume forza da una serie di immagini, sistemi allegorici e costellazioni narrative in grado di attribuire senso a quella astrazione. Una tappa obbligata di questo più «lungo periodo» è rappresentata dalla formulazione quasi esclusivamente biologica della funzione materna e il suo collegamento agli interessi nazionali come autentiche caratteristiche del ventennio fascista.
In Italia, è con il nuovo Codice penale Rocco, promulgato nel 1930, che «l’oggetto giuridico del reato» d’aborto procurato divenne esplicitamente «l’interesse dello Stato», secondo il Titolo X, "Dei delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe". Questo codice transitò nell’Italia repubblicana rimanendo in vigore fino all’approvazione della legge del 22 maggio 1978, la n. 194, che con il suo ultimo articolo avrebbe abrogato l’intero Titolo X. Partire da lontano e riconsiderare la stratificazione normativa ha consentito di sottoporre a verifica più efficace il paradigma della «continuità» tra fascismo e Repubblica e la più consueta periodizzazione interna a questa fase, in cui il mutamento sarebbe inscritto nei soli anni Settanta.
La Lunga Marcia verso la Legge 194: Movimenti, Sentenze e Referendum
Prima del 1978, l’interruzione volontaria di gravidanza, in qualsiasi sua forma, era considerata dal codice penale italiano un reato. Causare l’aborto di una donna non consenziente (o consenziente, ma minore di quattordici anni) era punito con la reclusione da sette a dodici anni (art. 545). Causare l’aborto di una donna consenziente era punito con la reclusione da due a cinque anni, comminati sia all’esecutore dell’aborto, sia alla donna stessa (art. 546). Procurarsi l’aborto era invece punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 547). Istigare all’aborto, o fornire i mezzi per procedere ad esso, era punito con la reclusione da sei mesi a due anni (art. 548). In caso di lesioni o morte della donna le pene erano ovviamente inasprite (artt. 549 e 550). Tuttavia, nel caso in cui "… alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è stato commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi" (art. 551). Il clima in cui si è vissuto fino agli anni Sessanta era quello di una scontata immoralità dell’aborto volontario.
La svolta giunse con la diffusione del femminismo e un cambiamento della sensibilità morale, portando a una radicale modifica della legislazione proibitiva, anche a fronte dell’elevatissimo numero di aborti illegali, che causavano spesso complicazioni gravi e un grande numero di morti. I Radicali furono protagonisti di questa onda antiproibizionista. Nel 1975, il tema della regolamentazione dell’aborto riceveva l'attenzione dei mezzi di comunicazione, in particolare dopo l’arresto del segretario del Partito Radicale Gianfranco Spadaccia, della segretaria del Centro d’Informazione sulla Sterilizzazione e sull’Aborto (CISA) Adele Faccio e della militante radicale Emma Bonino, per aver praticato aborti, dopo essersi autodenunciati alle autorità di polizia.

Il CISA, fondato da Adele Faccio, con molte altre donne si proponeva di combattere la piaga dell'aborto clandestino, creando i primi consultori in Italia e organizzando dei «viaggi della speranza» verso le cliniche inglesi e olandesi, dove grazie a voli charter e a convenzioni contrattate dal CISA, era possibile per le donne avere interventi medici a prezzi contenuti e con i mezzi tecnologicamente più evoluti.
Il 5 febbraio 1975, una delegazione comprendente Marco Pannella e Livio Zanetti, direttore de L'Espresso, presentava alla Corte di Cassazione la richiesta di un referendum abrogativo degli articoli nn. 546, 547, 548, 549 2º Comma, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale, riguardanti i reati d’aborto su donna consenziente, di istigazione all’aborto, di atti abortivi su donna ritenuta incinta, di sterilizzazione, di incitamento a pratiche contro la procreazione, di contagio da sifilide o da blenorragia. Cominciava in questo modo la raccolta firme. Il referendum era patrocinato dalla Lega XIII maggio e da L'Espresso, che lo promossero unitamente al Partito Radicale e al Movimento di liberazione della donna. Dopo aver raccolto oltre 700.000 firme, il 15 aprile 1976 con un Decreto del Presidente della Repubblica veniva fissato il giorno per la consultazione referendaria, ma lo stesso Presidente Leone il primo maggio fu costretto a ricorrere per la seconda volta allo scioglimento delle Camere.
Il bisogno di adeguare la normativa si presentò al legislatore anche in seguito alla sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 della Corte Costituzionale. Questa sentenza si pronunciò sull’incostituzionalità parziale dell’art. 546 del Codice penale, che puniva il reato di aborto procurato anche in caso di gravi pericoli per il benessere fisico o psichico della gestante. I giudici evocarono il conflitto madre/concepito, riconoscendo che l’interesse costituzionalmente protetto del concepito entrava in collisione con altri beni tutelati dalla Costituzione, come la salute della madre che meritava adeguata protezione. Con queste riflessioni, la Corte incardinava il diritto all'aborto al diritto alla salute. La Corte Costituzionale aveva consentito il ricorso all’IVG per motivi gravi, motivando che non era accettabile porre sullo stesso piano la salute della donna e la salute dell’embrione o del feto.
Nel giro di un decennio, paesi così diversi per cultura, politica e diritto come Regno Unito (1967), Stati Uniti (a livello federale, via sentenza della Corte Suprema, nel 1973), Francia (legge Veil, 1975), Israele (1977) e Norvegia (1978) andarono nella direzione della depenalizzazione dell’aborto. Il quadro è più complesso e meno lineare: basti pensare che in Unione Sovietica l’aborto venne legalizzato per la prima volta nel 1920 e nell’Europa orientale negli anni Cinquanta, ma, dopo il crollo dell’URSS, ci sono stati cambiamenti in senso restrittivo, soprattutto in Polonia.
La diretta sulla legge 194: cosa sappiamo?
La Legge 194 del 1978: Norme per la Tutela Sociale della Maternità e sull’Interruzione Volontaria di Gravidanza
Finalmente, nel 1978, arrivava la legge 194, ovvero la Legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza". Il testo definitivo fu licenziato dal Senato il 18 maggio 1978 e pubblicato quattro giorni più tardi sulla Gazzetta Ufficiale, divenendo noto come legge 22 maggio 1978, n. 194. La sua approvazione soppresse le fattispecie di reato previste dal titolo X del libro II del codice penale tramite l'abrogazione degli articoli dal 545 al 555, oltre alle norme di cui alle lettere b) ed f) dell'articolo 103 del T.U. del codice penale.
L’impostazione della legge 194 non è legata al principio della libertà personale, né tantomeno all’autodeterminazione riproduttiva, bensì alla tutela del diritto alla salute, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975. Questa legge consente alla donna, nei casi previsti, di poter ricorrere alla IVG in una struttura pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza).
La donna ha il diritto di interrompere volontariamente una gravidanza, entro certi limiti temporali. Può decidere di abortire entro i primi 90 giorni di gravidanza quando accusa circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (art. 4). Una volta concluso il colloquio con il medico, la donna riceve un certificato per poter passare alla fase successiva, cioè l’interruzione di gravidanza. Tra il colloquio e l’IVG devono passare 7 giorni (come previsto dalla legge) per eventuali ripensamenti. Durante il colloquio, il ginecologo e tutto il personale dedicato illustreranno le diverse possibilità, qualora ci siano, per poter intraprendere un percorso alternativo a quello dell’interruzione, così come l’invito a rifletterci su per sette giorni.
La IVG è permessa dalla legge anche dopo i primi novanta giorni di gravidanza (art. 6), nel caso di aborto terapeutico, quando la gravidanza comporta un grave pericolo per la vita della donna o quando sono accertate gravi anomalie del feto che possono causare un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Se la gravidanza ha superato i 49 giorni, la scelta dell’aborto chirurgico diventa invece l’unica alternativa per le IVG entro i 90 giorni.
Un aspetto importante riguarda i minori e le donne interdette, che devono ricevere l’autorizzazione del tutore o del giudice tutelare per poter effettuare la IVG. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera (art. 12). La sentenza del 29 febbraio 2016 del Tribunale di Mantova ha creato un precedente di rilievo in merito alla praticabilità dell'aborto da parte di gestanti che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età, sottolineando che l'istanza della minore ad essere autorizzata ad abortire non può essere accolta senza l'ascolto della stessa.
Per quanto riguarda il padre, l'art. 5 prevede che il padre del concepito non possa in alcun modo intromettersi nella IVG e non sia titolare di alcun diritto sul feto. Secondo una statistica svolta dai Centri di Aiuto alla Vita (CaV) nel 2008 su 9.500 casi, si registrano 3.230 padri contrari (34%), 895 consenzienti (9,42%) e 1.014 indifferenti (10,67%).
La legge prevede inoltre che "il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite" (art. 14). La legge 194 e il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nato anch’esso nel 1978, sono strettamente collegati, con l'IVG che rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA), cioè nei servizi e nelle prestazioni che il SSN garantisce uniformemente a livello nazionale ed è inclusa negli indicatori per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria.
L'Evoluzione delle Pratiche e le Sfide dell'Accesso: Dalla Clandestinità alla RU486
La storia dell’aborto è attraversata da pratiche e iniziative «dal basso» con continuità, prima e dopo la legge, rappresentando un elemento portatore di riforme e rotture. L'autorganizzazione dal basso è stata decisiva. Si pensi all’attività del Cisa, Centro informazioni sulla sterilizzazione e sull’aborto, fondato nel 1973 da Adele Faccio e Guido Tassinari, convinti sostenitori della disobbedienza civile, che aprirono a Firenze un ambulatorio. E alle esperienze dei consultori autogestiti femministi: a Milano il consultorio della Bovisa, vicino a una fabbrica che impiegava principalmente manodopera femminile; a Padova il Centro per la salute della donna legato al collettivo Lotta femminista; a Venezia il Gruppo salute; a Roma dapprima il consultorio di via dei Sabelli, aperto da Simonetta Tosi nel quartiere di San Lorenzo, e poi altri gruppi nati all’interno dei «collettivi di quartiere». Nel giro di pochi mesi, i progetti finalizzati a diffondere strumenti utili per la consapevolezza e la salute sessuale iniziarono ad affrontare, direttamente, anche i problemi delle interruzioni di gravidanza clandestine.
La legge, con l’art. 15, prevede «l’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza». Negli ultimi settant’anni, la pratica dell’interruzione di gravidanza è cambiata significativamente. In Italia, i progetti di commercializzazione della pillola RU486 sono stati al centro di accesi dibattiti, soprattutto in occasione del trentennale della legge che si è chiuso, il 24 dicembre 2008, con la condanna - da parte del cardinale Bagnasco, presidente della Cei - della pillola RU486, accusata di banalizzare l’aborto.
Nell’immediato, la liberalizzazione della RU486 non ha rivoluzionato l’accesso all’IVG nel nostro paese: la sua diffusione, infatti, si è attestata al 12,9% del totale nel 2014 e al 20,8% nel 2018. Da questo punto di vista, l’impatto della pandemia di Covid-19 è stato rilevante: nel 2020 sono state emanate le «Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine per agevolare l’accesso all’aborto farmacologico». La somministrazione dei farmaci è stata demandata agli ospedali, alle case di cura, ai consultori e alle strutture ambulatoriali pubbliche autorizzate dalle Regioni, senza pernottamento.
Inoltre, una delle cose più interessanti nello studio della storia dell’aborto è proprio quella delle molte figure che l’hanno attraversata che non sono riassumibili nella dicotomia professionista/mammana né nella rappresentazione stereotipata di queste figure, anche perché le pratiche abortive - essendo così diffuse ma clandestine - intrecciano le reti di relazione di ciascuna.
L'Obiezione di Coscienza e le Disparità Regionali: Ostacoli all'Effettiva Applicazione della Legge
Un bel problema nell'applicazione della legge 194 è l’obiezione di coscienza. Sebbene l'aborto resti una scelta drammatica ed estrema, il diritto lo consente nella misura in cui un bene giuridico costituzionalmente sancito si pone in insanabile contrasto con un altro di pari valore: il diritto alla vita del concepito e quello alla salute fisica e psichica della gestante. È questo il vero spirito della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, la ratio - cioè l’obiettivo - che traspare da tutto il suo testo e che tante pronunce giurisprudenziali hanno confermato nel corso degli anni.
Il ginecologo può esercitare l'obiezione di coscienza (art. 9). Tuttavia, il personale sanitario non può sollevare obiezione di coscienza allorquando l'intervento sia "indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo" (art. 9, comma 4, L. 194/78). Lo status di obiettore non esonera il professionista sanitario dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Il SSN è tenuto ad assicurare che l'IVG si possa svolgere nelle varie strutture ospedaliere deputate a ciò, e quindi qualora il personale assunto sia costituito interamente da obiettori dovrà supplire a tale carenza in modo da poter assicurare il servizio, ad es. tramite trasferimenti di personale.
L’accesso all’aborto, un diritto sancito dalla legge 194, non è uguale in tutto il paese. L’interruzione volontaria di gravidanza è un diritto che consente di ricorrere alla pratica in modo sicuro e gratuito nei primi 90 giorni di gestazione. A livello nazionale, circa due ginecologi su tre che lavorano in strutture che effettuano l’IVG sono obiettori di coscienza. Il totale degli obiettori è aumentato del 12% negli ultimi dieci anni, arrivando a punte di oltre il 90% in Molise, Trentino-Alto Adige e Basilicata. In tutto il Molise, ad esempio, si registra un solo medico non obiettore.
Se si guarda la situazione a livello regionale, emerge una forte disparità territoriale tra Nord e Sud, con le percentuali di obiettori più alte in Sicilia (85%), Abruzzo (84%) e Puglia (80,6%). Le regioni con il più alto numero di obiettori di coscienza sono caratterizzate da forti spostamenti interni. Le regioni con la più bassa percentuale di IVG nella provincia di residenza sono Molise (55%) e Abruzzo (59%). In Molise, il 22% di chi vuole interrompere la gravidanza migra in un’altra provincia e il 23% in un’altra regione. Con l’eccezione del Lazio, sono tutte al Nord le regioni la cui percentuale di interruzioni volontarie si attesta al di sopra del 90%: le province di Trento e Bolzano, Liguria e Emilia-Romagna. A livello provinciale si verificano alcuni casi estremi: le province di Fermo, Chieti, Isernia e Caltanissetta non effettuano alcuna interruzione di gravidanza sul proprio territorio, obbligando quindi alla migrazione in un’altra provincia o regione.
Secondo la relazione del Ministero della Salute del settembre 2013, in trent’anni le IVG eseguite mediamente ogni anno da ciascun medico non obiettore si sono dimezzate, passando da un valore di 145.6 IVG nel 1983 (pari a 3.3 IVG a settimana) a 73.9 IVG nel 2011 (pari a 1.7 IVG a settimana). Tali dati sono confermati anche dalla relazione del 2014. Tale calo può essere dovuto a vari fattori, tra cui il calo generalizzato del numero di aborti (anch’esso dimezzatosi nel periodo) e il ricorso a forme non ospedalizzate, quale il ricorso alla pillola abortiva RU 486 in day hospital o l’accesso più esteso alla contraccezione d’emergenza. Nel 2015 il numero totale di interruzioni volontarie di gravidanza per via chirurgica è stato di 87.639 (185,1 IVG ogni 1000 nati vivi). Il tasso di abortività (numero di IVG tra le donne tra 15 e 49 anni) è stato del 0,66% (-8% sul 2014, -61,2% sul 1983).

Le Minacce Globali e le Proposte Restrittive in Italia
La storia delle leggi sull’aborto nel mondo dimostra come anch’esso non sia un diritto che può essere dato per acquisito una volta per tutte, ma è sempre oggetto di conflitti e può essere vittima di clamorosi arretramenti. Che nel corso del XXI secolo la libertà di scelta e il libero accesso all’aborto volontario costituiscano un diritto acquisito e indiscutibile per le donne in buona parte dei paesi del mondo e certamente in parte d’Europa, è un’affermazione spesso ripetuta, ma non sempre confermata da un’analisi più ravvicinata e dettagliata. È difficile considerare questi modelli come definitivamente acquisiti, sia nella direzione di una maggiore liberalizzazione, ma anche del suo contrario.
Si prenda il caso della Polonia: tra il 2016 e il 2018 il partito conservatore Diritto e giustizia (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) ha presentato alcune proposte di modifica della legge estremamente restrittive: aborto consentito solo nel caso di pericolo per la vita della donna, reclusione per i medici che praticano illegalmente l’aborto e, infine, un progetto di legge per introdurre il divieto di aborto anche nei casi in cui il feto sia affetto da malformazioni genetiche, comprese quelle che potrebbero causare la morte durante la gestazione o immediatamente dopo il parto. Grazie anche a una serie di intense proteste da parte delle donne «in nero», in più di cento città polacche, le proposte di modifica della legge non sono state ratificate, ma l'aborto è vietato in quasi tutte le circostanze.
Un altro esempio è la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti (con equilibri ridisegnati dalla presidenza Trump) «Dobbs v. Jackson» che nel 2022 ha ribaltato la storica «Roe v. Wade», lasciando ai singoli stati la possibilità di limitare l’accesso all’IVG. Dopo questo ribaltamento, l’Unione europea ha approvato una risoluzione in cui ha espresso preoccupazione per i passi indietro del diritto di accesso a un aborto sicuro e legale e ha esortato gli stati membri a depenalizzarlo e a eliminare e combattere gli ostacoli che lo impediscono.
Guardando all’Italia, mentre le associazioni pro-life acquistano sempre più spazio e visibilità, nei soli primi tre mesi della XIX Legislatura sono state presentate quattro proposte di legge relative alla questione riproduttiva. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha riproposto per l’ennesima volta un disegno di legge per modificare l’art. 1 del codice civile e anticipare l’acquisizione della capacità giuridica al «momento del concepimento» e non più al «momento della nascita». Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ha presentato una proposta che prevede il riconoscimento del concepito come componente del nucleo familiare. Il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia ha ipotizzato l’attribuzione della soggettività giuridica agli embrioni dal momento del concepimento. Infine, un disegno di legge presentato al Senato dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, e dalla senatrice Isabella Rauti, ha sollecitato l’inserimento della «Giornata della vita nascente» - in un calendario civile già affollatissimo - «per valorizzare l’accoglienza di ogni nuova vita, per incoraggiare e sostenere la scelta di diventare genitori». La data individuata è il 25 marzo, in coincidenza con la ricorrenza religiosa dell’Annunciazione a Maria. Inoltre, una proposta di legge di iniziativa popolare depositata alla Camera nel novembre 2023 prevedeva l’introduzione dell’obbligo di far ascoltare il battito cardiaco del feto alle donne intenzionate ad abortire.

Con 182 procedure di aborto medico ogni 1000 nati, l’Italia ha uno dei tassi di aborto più bassi d’Europa. Ciò nonostante, i membri dell’attuale governo, o comunque alcuni parlamentari di area governativa, hanno proposto misure ancora più restrittive, che vanno dal concedere pieni diritti giuridici dal momento del concepimento, all’obbligo dell’ascolto del battito fetale, fino all’inserimento delle associazioni pro-vita nei consultori.
Le Gravi Conseguenze delle Restrizioni sull'Autonomia e il Benessere delle Donne
Nonostante misure come quelle dell’ascolto del battito fetale e l’inserimento delle associazioni anti abortiste nei consultori siano state presentate come necessarie a garantire una reale scelta consapevole, in realtà sortiranno l’effetto opposto. Ben più vincolante e stringente sarebbe invece la proposta legata al garantire diritti legali dal momento del concepimento. Questa proposta cambierebbe radicalmente lo status giuridico del concepito e, in quanto tale, è complessa e controversa poiché ha ramificazioni etiche e legali. Garantendo diritti legali sin dal momento del concepimento, si andrebbe a rendere l’aborto illegale, andandolo a equiparare all’omicidio. L'obiettivo non è criticare coloro che credono che un embrione abbia lo stesso status morale di una persona, ma di evidenziare che la definizione dello status morale del concepito debba essere diritto della donna incinta e non definita a prescindere dalla legge.
Restrizioni all’accesso all’aborto non solo limitano il diritto di autodeterminazione delle donne, ma possono avere conseguenze molto più gravi, fino ad arrivare all’incremento di pratiche abortive illegali o di “turismo medico”. Misure restrittive o la negazione totale del diritto all’aborto comporterebbero anche rischi significativi per il benessere psicosociale e fisico delle donne. Divieti e limitazioni, infatti, possono portare le donne a cercare l'interruzione della gravidanza in strutture sanitarie non legalmente autorizzate a svolgere procedure di aborto. Una situazione ancor più pericolosa sarebbe un aumento delle donne che cercano un aborto autogestito, attraverso procedure non mediche improvvisate o pillole illegali. Alcune donne possono richiedere l'aborto altrove, nei paesi in cui il diritto all'interruzione di gravidanza è ancora concesso.
Donne che decidono di interrompere la gravidanza sono già normalmente sottoposte a stress, pressione e spesso vengono stigmatizzate per la loro scelta. Mantenere il diritto all’aborto e l’accesso legale alle procedure è fondamentale per garantire il benessere delle donne, ma è anche essenziale per contrastare le già critiche disuguaglianze professionali e conseguenze relative all’indipendenza socioeconomica. Restrizioni all’aborto possono avere un impatto a breve e a lungo termine sui piani educativi e professionali e accrescere il divario di genere in relazione a vari fattori, per esempio istruzione, stipendio, benessere, famiglia. L'assenza di opzioni di aborto accessibili può portare a un aumento della pressione finanziaria e dello stress per le donne, colpendo la loro salute mentale, il loro benessere, la loro capacità di scelta professionale e di partecipazione equa alla forza lavoro.
Il mantenimento della piena autonomia e della libertà di scelta delle donne in gravidanza è essenziale per garantire la protezione del loro benessere fisico e psicosociale sia a breve che a lungo termine. La capacità di prendere decisioni sul proprio corpo, comprese quelle relative alla gravidanza e al parto, sono un aspetto fondamentale della libertà individuale e dei diritti umani. Il rispetto della piena autonomia e della libertà di scelta delle donne in gravidanza è quindi un pilastro cruciale per preservare la loro dignità, garantire il loro benessere e promuovere una società più giusta.