La gestione delle assenze dal lavoro legate a eventi familiari, come la maternità, la paternità e il congedo parentale, rappresenta un ambito di notevole complessità per datori di lavoro e consulenti, in virtù delle continue evoluzioni normative e delle specifiche procedure di comunicazione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). In questo scenario, il flusso Uniemens, strumento essenziale per le denunce contributive, è al centro di frequenti aggiornamenti che riflettono le modifiche legislative e la necessità di una codifica precisa di ogni evento. La complessità si manifesta non solo nell'interpretazione delle norme, ma anche nell'applicazione pratica attraverso l'uso di codici evento e conguaglio sempre più numerosi e specifici.
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Evoluzione Normativa del Congedo Parentale: Un Quadro Dinamico
Il congedo parentale, in particolare, è stato, negli ultimi anni, ripetutamente modificato dal legislatore. Le intervenute modifiche hanno avuto un impatto significativo sulla misura dell'indennità spettante ai genitori-lavoratori e sulle modalità di fruizione, rendendo sempre più articolata la gestione per i soggetti tenuti agli adempimenti.
Le principali tappe di questa evoluzione normativa includono:
- Dal 13 agosto 2022: Con l’art. 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, sono state introdotte modifiche all’art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che rappresenta la norma cardine in materia di tutela della maternità e paternità. Queste modifiche hanno iniziato un percorso di rivisitazione dell'istituto.
- Dal 1° gennaio 2023: Ulteriori cambiamenti sono stati apportati con l’art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rafforzando ulteriormente il sostegno ai genitori.
- Dal 1° gennaio 2024: L’art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto un aumento di indennizzo dal 30% al 60% anche per il secondo mese di congedo parentale richiesto del periodo non trasferibile all’altro genitore. Questo aumento era applicabile, purché il figlio avesse un’età inferiore a sei anni. La modifica, pur essendo di carattere strutturale, era derogata per il solo anno 2024, consentendo, per il suddetto secondo mese, il riconoscimento di un’indennità pari all’80% della retribuzione. Al riguardo, la maggiore indennità era concessa esclusivamente ai lavoratori che avessero terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2023. Questa deroga ha rappresentato un importante passo verso un maggiore riconoscimento economico per i periodi di astensione.
Le recenti disposizioni legislative hanno continuato a delineare un quadro in costante mutamento, culminando con la Legge di Bilancio. Come noto, la legge di Bilancio (legge 31 dicembre 2024, n. 207) ha innalzato, in modo strutturale, l’indennità spettante ai genitori-lavoratori che si astengono dal lavoro, post fruizione del periodo di maternità o paternità obbligatorio.

Le Novità Strutturali del 2025 per il Congedo Parentale Indennizzato
La più recente e significativa evoluzione riguarda le disposizioni che entreranno in vigore a partire dal prossimo anno. Dal 1° gennaio 2025, infatti, l’art. 1, comma 217, ha stabilito, in via strutturale, modificando l’art. 34, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l’innalzamento dell’indennità spettante per tutto il periodo di tre mesi non trasferibile all’altro genitore, pur mantenendo invariato il requisito anagrafico del figlio, all’80% della retribuzione.
Questa nuova misura, che supera le precedenti modifiche già intervenute con le Manovre finanziarie del 2023 e del 2024, dovrà essere gestita dai datori di lavoro, nelle consuete denunce contributive, mediante due nuovi codici di prossima ed imminente emanazione. Tali codici si aggiungono a quelli già esistenti e che sono stati già evidenziati nell’ultimo aggiornamento 4.29.0 del 28 febbraio 2025 all’allegato tecnico del flusso Uniemens.
È importante sottolineare le condizioni di applicabilità di tale innalzamento: l’innalzamento dell’indennità spettante, ai sensi del comma 218, art. 1, legge di Bilancio 2025, si applica esclusivamente ai lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 ovvero al 31 dicembre 2024. Questo criterio temporale è cruciale per la corretta individuazione dei beneficiari della maggiore indennità.
Congedo Parentale 2025: Novità INPS! Fino a 3 mesi all’80% – Ecco chi ne ha diritto
Il Diritto al Congedo Parentale: Fondamenti e Specificità
Tentando di fugare ogni più che legittimo dubbio, appare utile evidenziare che il diritto a fruire del congedo parentale, nei limiti stabiliti dalla norma, è sancito dall’art. 32 del più volte citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. A mente di tale articolo, per ogni bambino nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi.
Per quanto riguarda il genitore solo, il comma 2 del sopracitato articolo stabilisce che egli potrà fruire di un periodo di astensione dal lavoro, a titolo di congedo parentale, per un periodo massimo di 11 mesi, entro i dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia. Lo status di genitore solo è correlato ai casi di morte o grave infermità dell’altro genitore, ovvero alle ipotesi di abbandono o non riconoscimento del minore, così come nei casi in cui sia stato disposto, con provvedimento giudiziario, l’affidamento esclusivo del figlio. Questi specifici scenari giustificano la maggiore estensione del congedo per il genitore che si trova a gestire da solo la cura del figlio.
Trattamento Economico del Congedo Parentale: Dettagli e Condizioni
A regolare, invece, il diritto al trattamento economico spettante è l’art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Per il genitore solo, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi, fermo restando l’innalzamento dell’indennità all’80% per i primi tre mesi, come previsto dalle novità 2025.
I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi complessivi, non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. Laddove sussista tale condizione, anche tale/i mese/i sono indennizzati al 30% della retribuzione, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del medesimo decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Questa previsione mira a tutelare le famiglie con minori capacità reddituali, garantendo un supporto economico anche per periodi di astensione altrimenti non indennizzati.
I Codici Evento e Conguaglio Uniemens per la Gestione dei Congedi: Un Mosaico in Continua Evoluzione
La gestione dei codici evento e le relative modalità di esposizione del conguaglio delle somme anticipate diventa sempre più complessa. Nell’ultimo triennio, infatti, il congedo parentale è stato uno degli istituti più gettonati dal legislatore, con un’ampia produzione amministrativa sul tema, che ha portato datori di lavoro e consulenti a scegliere tra quattordici codici evento differenti per la gestione degli elementi di calendario e ulteriori undici codici per l’esposizione dei conguagli. Con le novità 2025, il congedo parentale conterà nei propri archivi sedici codici evento e dodici codici per l’esposizione delle somme anticipate, a testimonianza della crescente complessità e specificità richiesta dall'INPS.
In attesa delle istruzioni amministrative INPS che recepiscano le novità 2025, la ricostruzione dei codici evento da utilizzare sul flusso Uniemens va operata tenendo conto delle indicazioni contenute nelle circolari 16 maggio 2023, n. 45 e 18 aprile 2024, n. 57 e nel messaggio 28 luglio 2023, n. 2821.

Dettaglio dei Codici Uniemens Esistenti per il Congedo Parentale
Di seguito, vengono dettagliati i codici evento e i relativi codici conguaglio utilizzati per la denuncia Uniemens, basandosi sulle direttive INPS attuali e precedenti agli ultimi aggiornamenti per il 2025:
- Codici evento “PG0” e “PG1”: Questi codici, rispettivamente per modalità oraria e modalità giornaliera, sono stati impiegati per evidenziare periodi di congedo parentale indennizzati nella misura dell’80% della retribuzione, fruiti fino al sesto anno di vita del bambino. A tale evento corrisponde il codice conguaglio, sul modello DM10, “L328”.
- Codici evento “PG2” e “PG3”: Questi, rispettivamente per modalità oraria e modalità giornaliera, sono stati utilizzati per evidenziare periodi di congedo parentale indennizzati nella misura del 60% (con la specifica che per il solo 2024 l'indennità era all’80%) della retribuzione, sempre fino al sesto anno di vita del bambino. A tale evento corrisponde il codice conguaglio, sul modello DM10, “L330”.
- Codici evento “MA0” e “MA2”: Rispettivamente per modalità oraria e modalità giornaliera, questi codici sono serviti per evidenziare periodi di congedo parentale indennizzati nella misura del 30%, fruiti entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fino al sesto anno di vita del figlio. A tale evento corrisponde il codice conguaglio, sul modello DM10, “L062” per la modalità oraria e “L050” per la modalità giornaliera. I codici MA0 e MA2 continuano a mantenere i significati di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001)” e “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001)”, come specificato dal Messaggio INPS n. 2788 del 26 luglio 2023.
- Codici evento “PD0” e “PD1”: Questi codici, rispettivamente per modalità oraria e modalità giornaliera, sono stati impiegati per evidenziare periodi di congedo parentale indennizzati nella misura del 30%, fruiti entro il limite massimo di coppia di sei mesi e successivamente al sesto anno di vita del figlio e fino al dodicesimo anno. A tale evento corrisponde il codice conguaglio, sul modello DM10, “L320” per la modalità oraria e “L321” per la modalità giornaliera. Questi codici hanno il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001)” e “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001)” come stabilito.
- Codici evento “PE0” e “PE1”: Questi codici, distinti per modalità oraria e modalità giornaliera, sono stati utilizzati per evidenziare periodi di congedo parentale indennizzati nella misura del 30%, fruiti entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fino al dodicesimo anno di vita del figlio. A tale evento corrisponde il codice conguaglio, sul modello DM10, “L322” per la modalità oraria e “L323” per la modalità giornaliera. Anche questi codici sono aventi il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001)” e “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001)”.
- Codici evento “PB0” e “PB1”: Per modalità oraria e giornaliera rispettivamente, sono stati creati per evidenziare periodi di congedo parentale indennizzati con contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale ex art. 35, comma 2, fruiti oltre i nove mesi e fino al limite di 10/11 mesi, fino all’ottavo anno di vita del figlio. A tale evento corrisponde il codice conguaglio, sul modello DM10, “L324” per la modalità oraria e “L325” per la modalità giornaliera. Il loro significato è di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”. La stessa logica si applica a PB1 per la modalità giornaliera.
- Codici evento “TB0” e “TB1”: Anch'essi per modalità oraria e giornaliera, sono stati pensati per evidenziare periodi di congedo parentale indennizzati, fruiti oltre i nove mesi e fino al limite di 10/11 mesi, dall’ottavo al dodicesimo anno di vita del figlio. Si tratta, quindi, degli ultimi 2 mesi indennizzati, in presenza dei requisiti reddituali previsti, laddove il figlio abbia tra gli otto e i dodici anni. A tale evento corrisponde il codice conguaglio, sul modello DM10, “L326”. Il loro significato è di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) con contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)” e la stessa per TB1 in modalità giornaliera.
Le Novità 2025: Nuovi Codici per il Congedo Parentale e Cessa le Vecchie Validità
Con l'avvento delle nuove disposizioni strutturali per il 2025, si rende necessaria l'introduzione di nuovi codici per gestire correttamente le indennità maggiorate. Pertanto, per il 2025, parrebbero cessare di vigenza i sopracitati codici “PG0”, “PG1”, “PG2”, “PG3”, in favore dei nuovi codici “PG4” e “PG5”. Questi codici, una volta ufficialmente comunicati, sostituiranno i precedenti per la rappresentazione dei periodi di congedo parentale indennizzati all'80%. I predetti “nuovi” eventi saranno poi esposti a conguaglio con il codice di nuova istituzione “L331” avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino Art 1 co 217 L.207/04”. Questo chiarisce l'applicazione specifica della nuova indennità.
Oltre il Congedo Parentale: Altri Eventi Familiari e la loro Codifica Uniemens
Il Messaggio Inps n. 2788 del 26 luglio 2023 ha fornito importanti precisazioni riguardanti il congedo parentale, il congedo di paternità obbligatorio e i permessi per disabilità. Nel Messaggio, l’INPS fornisce la mappatura dei nuovi codici validi per gli eventi verificatisi dal 13 agosto 2022 in avanti, le cui prime istruzioni erano state fornite con il Messaggio n. 659/2023. Tali codici si aggiungono a quelli vigenti e la loro applicazione è divenuta obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023. Questi codici coprono una gamma più ampia di situazioni familiari, includendo:
- MA1: Questo codice è utilizzato per i “Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001”. Indica specificamente i periodi di astensione legati alla maternità obbligatoria e alla paternità alternativa, situazioni cruciali per la tutela della genitorialità.
- PF1: Questo codice ha il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022”. È stato introdotto per dare riconoscimento al diritto del padre ad un periodo di congedo specifico e non trasferibile, in linea con le moderne politiche di conciliazione vita-lavoro.
- MA3: Questo codice continua ad avere il significato di “Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore di 3 anni, disciplinati dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001”. Permette ai genitori di assistere i figli piccoli in caso di malattia, evidenziando il supporto previdenziale anche in queste circostanze.
- MB1: Questo codice continua ad avere il significato di “Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001”. Questi riposi sono fondamentali per l'allattamento e la cura del neonato, garantendo un equilibrio tra lavoro e esigenze del bambino.
- MB4: Questo codice continua ad avere il significato di “Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore), disciplinati dall’art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001”. Anche in età più avanzata del bambino, ma comunque in una fase delicata, i genitori hanno diritto a periodi di congedo per malattia, seppur con limitazioni.
In conclusione, con il Messaggio n. 2788 del 2023, l'INPS ha fornito importanti chiarimenti riguardanti i codici evento e conguaglio relativi al congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità, istituiti alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022 e dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022).
Procedure Operative per la Compilazione Uniemens: Aspetti Tecnici e Pratici
La corretta compilazione del flusso Uniemens richiede una conoscenza approfondita delle procedure operative e dei codici specifici, essenziali per la corretta gestione delle denunce contributive e il conguaglio delle prestazioni anticipate. La creazione di una nuova pratica avviene selezionando nell’apposito campo Tipo Evento il codice identificativo/ret.Ind.
Il messaggio Inps 2821 del 28/8/2023 stabilisce, infatti, che nel caso di eventi per i quali è necessario comunicare in luogo del codice fiscale la data di inizio del congedo fruito antecedentemente alla data presunta del parto, è richiesta una specifica valorizzazione. Pertanto, nel cedolino, ai fini della corretta compilazione dell’Uniemens, come richiesto dall’Inps, è necessario, in corrispondenza della voce relativa all’evento, inserire nel campo Motivo Util.I. uno dei seguenti codici:
- “0269” = Ind. mater.obb.
- “0270” = Ind. mater.obb.
- “0313” = Assenza giust.
- “0316” = Assenza giust.
- “1106” = Integraz. mater.
- “1108” = Integraz.
- “1151” = Rest.ind. mat.obb.
- “1152” = Rec.integ. mater.
Questi codici sono fondamentali per una corretta tracciabilità degli eventi antecedenti al parto o specifici della maternità obbligatoria e delle relative integrazioni o recuperi.
Per quanto riguarda il calendario giornaliero, le giornate retribuite da dichiarare nel modello UniEmens si compilano automaticamente interpretando lo sviluppo giornaliero della pratica, e compaiono con il codice “MA1“. Qualora non fosse stata sviluppata la pratica e fossero state liquidate le sole competenze nel cedolino, è necessario intervenire manualmente nell’archivio UniEmens per compilare correttamente le settimane retribuite, seguendo il percorso “Pratiche” - “Denunce e versamenti” - “Inps” - “Archivio Mod. DM10”.
Un codice specifico che si riferisce direttamente alla “maternità anticipata” è il “M053”, il cui significato è “Ind. mater.obb. c/Stato (art. 16, 17, 20 e 28, D.Lgs. n. 151/2001, D.P.R. n. 1026/1976, Art. 2, commi 452-456 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, Art. 75 del D.lgs. n. 151/2001, D.p.c.m. 16/11/2000, Art. 74 del D.lgs. n. 151/2001, Artt. 10 e seguenti D.p.c.m. 29/03/2001)”. Questo codice evidenzia la gestione della maternità obbligatoria, compresa quella anticipata, direttamente a carico dello Stato, sottolineando la rilevanza di queste tutele.
L’INPS, con il messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023, facendo seguito alla circolare 122/2022 con la quale sono state illustrate le novità previste dal D.lgs. 105/2022, ha fornito ulteriori dettagli. La circolare evidenzia che per tutti gli eventi richiamati è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Questo aspetto è cruciale per la rendicontazione precisa dei periodi di astensione parziale.
Infine, riguardo ai datori di lavoro agricolo che utilizzano le denunce di manodopera DMAG/PosAgri, per gli eventi verificatesi a decorrere dal mese di gennaio 2023 al mese di marzo 2023, entro il termine del primo periodo di trasmissione (circolare n. 65/2019), si dovranno inviare i nuovi flussi in sostituzione di quelli nei quali non è stato valorizzato il “CodAgio”. Ciò dimostra l'attenzione dell'INPS verso le specificità dei diversi settori produttivi e la necessità di un'adeguata comunicazione anche per categorie particolari di lavoratori.
La continua evoluzione normativa e la complessità dei meccanismi di denuncia richiedono un aggiornamento costante da parte di tutti gli operatori del settore, per garantire la corretta applicazione delle tutele e il rispetto degli adempimenti previdenziali.

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