La Gestione dei Codici Evento INPS per Maternità Obbligatoria e Congedi Correlati nell'UniEmens: Un Approfondimento Normativo e Operativo

La corretta gestione dei codici evento relativi alla maternità obbligatoria e ai congedi connessi, quali il congedo parentale e di paternità, rappresenta un aspetto fondamentale per la compilazione accurata del modello UniEmens e per l'interazione con l'INPS. L'Istituto, attraverso numerosi messaggi e circolari, fornisce istruzioni dettagliate per garantire la piena conformità alle normative vigenti, essenziali sia per i datori di lavoro che per i professionisti del settore. La comprensione di questi codici e delle procedure associate è cruciale per la corretta erogazione delle indennità e l'accredito della contribuzione figurativa.

L'evoluzione normativa, come quella introdotta dal D.Lgs. 105/2022 e dalla Legge di Bilancio 2023, ha reso necessario un costante aggiornamento dei sistemi di denuncia e conguaglio, con l'introduzione di nuove mappature di codici per rispecchiare le mutate discipline dei congedi. Questo articolo mira a fornire un quadro strutturato e dettagliato su queste procedure, partendo dai codici più specifici per la maternità obbligatoria fino ad abbracciare le più ampie categorie di congedi e le relative implicazioni operative e contabili.

Codici Identificativi per Maternità Obbligatoria e Assenze Giustificate: Dettagli per la Compilazione

La creazione di una nuova pratica nell'ambito della gestione del personale richiede l'accurata selezione del codice identificativo o del riferimento all'indennità nell'apposito campo "Tipo Evento". Questo passaggio è preliminare per la corretta configurazione del sistema e per la successiva elaborazione dei dati. Ai fini della compilazione dell’UniEmens, come richiesto dall’INPS, è necessario inserire nel campo "Motivo Util.I." specifici codici in corrispondenza della voce relativa all’evento. Questi codici consentono di identificare la natura dell'assenza e dell'indennità correlata.

Tra i codici più comuni e rilevanti, relativi all'indennità di maternità obbligatoria e ad altre assenze giustificate, figurano:

  • "0269": Indennità di maternità obbligatoria
  • "0270": Indennità di maternità obbligatoria (ulteriori specificazioni potrebbero essere implicite nel contesto INPS)
  • "0313": Assenza giustificata
  • "0316": Assenza giustificata (ulteriori specificazioni)
  • "1106": Integrazione di maternità
  • "1108": Integrazione (ulteriori specificazioni relative all'integrazione di indennità)
  • "1151": Restituzione indennità di maternità obbligatoria
  • "1152": Recupero integrazione di maternità
  • "M053": Indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato, come previsto dall'Art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001 e dalla D.P.R. n. 1026/1976.

Il Messaggio INPS 2821 del 28 agosto 2023 ha ulteriormente chiarito che, per gli eventi in cui sia necessario comunicare la data di inizio del congedo fruito antecedentemente alla data presunta del parto, in luogo del codice fiscale, si debbano seguire specifiche indicazioni. Questa precisazione sottolinea l'importanza di un'attenta gestione delle informazioni temporali legate all'evento di maternità.

La gestione del calendario giornaliero nell'UniEmens è un altro aspetto cruciale. Le giornate retribuite da dichiarare nel modello UniEmens si compilano automaticamente, interpretando lo sviluppo giornaliero della pratica, e vengono contrassegnate con il codice "MA1". Qualora la pratica non fosse stata sviluppata in maniera completa e fossero state liquidate solo le competenze nel cedolino, è indispensabile intervenire manualmente nell’archivio UniEmens per compilare correttamente le settimane retribuite. Questo intervento si effettua nella sezione "Pratiche" - "Denunce e versamenti" - "Inps" - "Archivio Mod.".

Tabelle riassuntive codici maternità

L'Aggiornamento dei Codici INPS per Congedo Parentale e Paternità Obbligatoria

Il panorama dei congedi parentali e di paternità ha subito importanti modifiche normative, che hanno richiesto un conseguente adeguamento dei codici da utilizzare nelle denunce INPS. Il Messaggio INPS n. 2788 del 26 luglio 2023, insieme alle prime istruzioni fornite con il Messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023, ha fornito chiare precisazioni riguardo ai nuovi codici validi per gli eventi verificatisi a partire dal 13 agosto 2022. L'applicazione di tali codici è diventata obbligatoria a partire dal mese di competenza di aprile 2023, evidenziando l'urgenza per datori di lavoro e consulenti di adeguare le proprie procedure.

Questi aggiornamenti sono stati istituiti alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022 e dalla Legge di Bilancio 2023, che hanno modificato la disciplina dei congedi. La mappatura dei nuovi codici si aggiunge a quelli già vigenti e copre diverse tipologie di congedo, distinguendo tra modalità giornaliera e oraria, e tra diverse fasce di età del bambino.

Di seguito, una panoramica dei codici principali e del loro significato specifico:

  • MA1: Identifica i "Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001". Questo codice continua a mantenere il suo significato tradizionale.
  • MA2: Continua a significare "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001)".
  • MA0: Continua a identificare i "Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001)".

Per il congedo parentale, la mappatura si estende con codici che specificano ulteriormente le condizioni di fruizione e indennizzo:

  • PD0: Riferito ai "Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001)".
  • PD1: Si riferisce ai "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001)".
  • PE0: Utilizzato per i "Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001)".
  • PE1: Indica i "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001)".

Vengono inoltre definiti codici per i congedi parentali che superano determinati limiti temporali o che prevedono una contribuzione figurativa specifica:

  • PB0: Ha il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)".
  • PB1: Ha il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)".
  • TB0: Indica i "Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001). Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)".
  • TB1: Identifica i "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001). Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)".

Il congedo di paternità obbligatorio, introdotto dall'Art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 e disciplinato dal D.Lgs. n. 105/2022, è identificato dal codice:

  • PF1: "Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022".

Infine, il Messaggio INPS n. 2788 del 2023 ha ribadito la validità di altri codici per situazioni specifiche:

  • MA3: Continua ad avere il significato di: "Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, disciplinati dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001".
  • MB1: Continua ad avere il significato di "Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001".
  • MB4: Continua ad avere il significato di "Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore), disciplinati dall’art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001".

Queste indicazioni complete e aggiornate sono fondamentali per la corretta gestione amministrativa e contributiva dei periodi di astensione dal lavoro per motivi legati alla genitorialità. La precisa applicazione di questi codici garantisce non solo la conformità normativa, ma anche l'accesso ai diritti e alle indennità previste dalla legge per i lavoratori e le lavoratrici.

COME FARE DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE ONLINE | Guida passo passo sul sito INPS

Aspetti Tecnici e Operativi per la Compilazione dell'UniEmens e il Conguaglio delle Indennità

La corretta implementazione dei codici evento e conguaglio nei flussi di denuncia UniEmens è un pilastro per l'efficace gestione delle indennità erogate dall'INPS. Per gli eventi che richiedono una disciplina specifica della fruizione del congedo, in particolare per la modalità oraria, è previsto l'utilizzo del campo "MonteOreGiornEquivalente". Questo elemento deve essere valorizzato con il valore "C" nel caso di un contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini la fruizione del congedo, e deve indicare il numero di ore che compongono l’intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite.

Ai fini del conguaglio delle indennità erogate per gli eventi decorsi a partire dal periodo di competenza aprile 2023, è obbligatorio valorizzare l’elemento a valenza contributiva "InfoAggcausaliContrib". Questo elemento permette di associare le indennità anticipate dal datore di lavoro ai relativi periodi di congedo. Tra i codici di conguaglio specifici, spicca il Codice L327, destinato al conguaglio del congedo di paternità obbligatorio, come introdotto dall’Art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 e dal D.Lgs. n. 105/2022.

La gestione di questi elementi richiede una conoscenza approfondita delle procedure INPS e una costante attenzione agli aggiornamenti normativi, che l'Istituto comunica periodicamente attraverso messaggi e circolari.

Il Congedo per Donne Vittime di Violenza di Genere: Normativa, Procedure e Implicazioni Contributive

Oltre ai congedi legati alla genitorialità, la normativa italiana prevede misure di tutela per le lavoratrici vittime di violenza di genere, inclusa la possibilità di usufruire di un congedo indennizzato. L'Art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ha introdotto questa specifica forma di tutela, fornendo istruzioni dettagliate tramite la Circolare INPS n. 113 del 17 luglio 2015. Questa circolare fornisce istruzioni in ordine al congedo di 3 mesi riconosciuto alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio, come previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Ambito di Applicazione e Modalità di Fruizione

Il congedo in argomento è stato previsto, in via sperimentale, per l’anno 2015, ma in forza del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, la misura è stata estesa anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte dei Ministeri vigilanti, come indicato dall'Art. 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 148/2015. Le istruzioni sono riferite in particolare alle lavoratrici del settore privato, sia per il pagamento delle indennità sia per gli aspetti correlati alla contribuzione figurativa. Si precisa che le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono contemplate dall’Art. 24 solo ai fini del riconoscimento di un diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione, ma non per un diritto all’indennità (comma 2 dell’Art. 24 citato).

Per poter accedere a tale congedo, le lavoratrici devono essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio. Il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa, quali giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, o pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.

Il congedo ha una durata massima di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate, e può essere fruito entro un arco temporale di 3 anni. La fruizione può avvenire in modalità giornaliera o oraria. Se la contrattazione collettiva prevede una delle due modalità, il congedo è fruibile in tale modalità. La modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall’attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo (comma 5 dell’Art. 24 citato). In assenza di specifiche indicazioni di legge, per "ultima retribuzione" si intende quella individuata ai sensi dell’Art. 23 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151/2001). Per individuare il valore della retribuzione media giornaliera e quindi l’importo giornaliero dell’indennità da corrispondere, si procede sempre secondo le indicazioni del citato Art. 23 T.U. Nella domanda, la lavoratrice indica il periodo di congedo richiesto. Si ribadisce che se il periodo indicato comprende giornate non lavorative, queste non sono indennizzabili.

Flusso operativo congedo violenza

Adempimenti e Contribuzione Figurativa

In forza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 80/2015, Art. 24, la contribuzione figurativa è accreditata e valorizzata ai sensi dell’Art. 40 della legge 183 del 2010. Per i datori di lavoro, le nuove funzionalità relative alla denuncia saranno operative a partire dalle denunce inviate successivamente all’1 luglio 2016 con decorrenza giugno 2015. Il datore di lavoro deve valorizzare il periodo di congedo utilizzando i nuovi codici "DVV", avente il significato di "periodi di congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs n. 80/2015 usufruito su base giornaliera", oppure "DVO", avente il significato di "periodi di congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs n. 80/2015 usufruito su base oraria".

È importante evidenziare che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento sarà valorizzato con "N". Se il permesso di altro tipo è retribuito, l’elemento sarà "2"; se il permesso di altro tipo non è retribuito, sarà "1".

Nel flusso mensile, per i mesi in cui la lavoratrice fruisce del congedo, si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”, valorizzando gli elementi in riferimento al mese solare in cui si sono verificati gli eventi e l’elemento con il numero di giorni utili ai fini dell’accredito figurativo nel mese solare, espresso in millesimi (1 giorno=1000). Le casistiche interessate sono il "Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base giornaliera" e il "Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base oraria".

Considerato che il contributo obbligatorio per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la gestione Enpdep è commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, ne consegue che la contribuzione per la gestione creditizia e la gestione Enpdep è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici per il congedo ex Art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015. Per gli eventi della ListaPosPA, corrispondenti al tipo servizio 79 o 80, si dovrà indicare, nell’elemento della gestione Credito e della gestione Enpdep, il valore relativo alla retribuzione persa, indicato nell’elemento delle denunce della PosContributiva, per il recupero delle indennità corrisposte per i congedi, maggiorata per i soli iscritti alla cassa pensionistica CTPS del 18% della base pensionabile annua di cui all’Art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973.

L’indennità spettante per le giornate di astensione dal lavoro è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le regole previste per l’anticipazione dell’indennità di maternità. La base retributiva di riferimento utile alla determinazione dell’indennità è individuata tenendo conto delle sole voci retributive fisse e continuative dell’ultima retribuzione (par. 1 della Circolare n. 113/2015). Per il conguaglio dell'indennità da parte del datore di lavoro, dovrà essere valorizzato nell’elemento il nuovo codice causale “L064”, avente il significato di “indennità congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs n. 80/2015”, e nell’elemento il relativo importo.

Lavoratrici Dipendenti di Amministrazioni Pubbliche

Per le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche, tra cui le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Agenzie e le IPAB, le procedure di denuncia presentano delle specificità. Per le denunce riferite ai periodi retributivi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015, per i mesi in cui il lavoratore fruisce dei congedi, si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11 “Assenza retribuita”, valorizzando gli elementi in riferimento al mese solare in cui si sono verificati gli eventi e l’elemento con il numero complessivo di giorni fruiti nel mese solare.

Nel caso in cui il congedo sia fruito in modalità oraria (dove il numero di ore fruibili corrisponde alla metà del numero di ore dell’orario medio giornaliero dell’ultimo mese retribuito immediatamente precedente a quello in cui si utilizza il congedo), il valore da indicare nell’elemento deve essere espresso in giorni o frazioni. Ad esempio, se l’orario medio giornaliero del mese di riferimento è di 6 ore e la dipendente usufruisce nel mese di 15 ore complessive di congedo, nell’elemento dovrà essere indicato il valore 2500 (calcolato come numero ore congedo usufruito nel mese diviso orario medio giornaliero moltiplicato per 1000).

Si precisa che nel caso in cui nel mese solare ci sia un periodo non utile ai fini del diritto e della misura della pensione, il periodo indicato nel quadro V1, causale 7, CMU 11, non deve incidere su tale periodo. In questo caso, dovranno essere elaborati uno o più elementi V1, causale 7, CMU 11 che non comprendano il periodo non utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11 “Assenza retribuita” si dovrà indicare il tipo servizio 77 “Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base giornaliera” oppure 78 “Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base oraria” nel caso di congedo fruito rispettivamente su base giornaliera od oraria.

Finanziamento e Istruzioni Contabili del Congedo per Vittime di Violenza di Genere

Il finanziamento degli oneri relativi al congedo per le vittime di violenza di genere, introdotto dall’Art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, rientra negli oneri finanziati mediante la riduzione del fondo di cui all’Art. 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri complessivi, inclusi quelli derivanti dall’applicazione di questo articolo di legge, sono stati valutati, per l’anno 2015, in 104 milioni di euro. Per gli anni successivi, l’applicazione di questo congedo è assicurata mediante gli appositi stanziamenti annui previsti dall’Art. 43, comma 2, del citato decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali n. 148 del 2015.

Questo articolo stabilisce che i benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’Art. 27 del predetto decreto legislativo. L'onere derivante, valutato in 123 milioni di euro per l’anno 2016, 125 milioni di euro per l’anno 2017, 128 milioni di euro per l’anno 2018, 130 milioni di euro per l’anno 2019, 133 milioni di euro per l’anno 2020, 136 milioni di euro per l’anno 2021, 138 milioni di euro per l’anno 2022, 141 milioni di euro per l’anno 2023, e 144 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, è coperto mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’Art. 1, comma 107, della legge n. 190/2014. L'Art. 27 del decreto n. 80/2015 prevede una clausola di salvaguardia, in forza della quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione, provvedono a monitorare gli oneri.

L’onere derivante dall’erogazione dell’indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere è posto a carico dello Stato. Per la gestione contabile, l'INPS ha definito specifici conti e codici. In caso di conguaglio della prestazione, anticipata dai datori di lavoro e valorizzata nelle denunce UniEmens con il nuovo codice “L064”, si utilizzano:

  • GAT30124: Indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere, dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - Art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.
  • GAT30184: Indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere, dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso - Art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.

Nel caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Istituto, si impiegano i seguenti codici contabili:

  • GAT30125: Indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere, ai sensi dell’Art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.
  • GAT10125: Debito per l’indennità di congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere, ai sensi dell’Art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.

In quest'ultima ipotesi, le Sedi contabilizzeranno manualmente l’erogazione dell’indennità alle lavoratrici, liquidata con l’utilizzo della specifica collezione appositamente creata nell’ambito della procedura “pagamenti vari” (cfr. Messaggio n. 1136 - “Recupero dell’indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere, ai sensi dell’Art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80”). Gli importi relativi alle partite che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032. Le somme non riscosse dai beneficiari sono gestite attraverso il conto 3149 - “Somme non riscosse dai beneficiari - Indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere, ai sensi dell’Art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80”.

All’indennità prevista per le lavoratrici vittime di violenza di genere, erogata direttamente dall’Istituto, si applicano le disposizioni di cui all’Art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazione nella legge 29 febbraio 1980 n. 33.

Questo quadro completo evidenzia la complessità e la stratificazione delle normative e delle procedure INPS, che richiedono una costante attenzione e un aggiornamento continuo per assicurare la corretta gestione di tutti i tipi di congedo e delle relative indennità e contribuzioni.

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