La cittadinanza italiana si basa sul principio dello iure sanguinis (diritto di sangue), che significa che il figlio nato da padre o madre italiani è cittadino italiano. Questo principio fondamentale definisce l'appartenenza allo Stato italiano in base alla discendenza, piuttosto che al luogo di nascita. L'ordinamento italiano applica, infatti, un criterio attributivo della cittadinanza basato su questo diritto di sangue, in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. Pertanto, chi nasce da cittadino italiano è a sua volta italiano, indipendentemente dal luogo di nascita. Questo approccio è sancito, tra l'altro, dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 91/1992, la normativa attualmente in vigore in materia di cittadinanza.
Tuttavia, all'interno di questo quadro generale, la trasmissione della cittadinanza attraverso la linea materna ha rappresentato storicamente una delle peculiarità più complesse e spesso foriera di contenzioso. Mentre la cittadinanza viene trasmessa dall'ascendente italiano o italiana ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni, esistono alcune limitazioni specifiche per quanto riguarda la discendenza materna. Queste limitazioni non riguardano la trasmissione in linea maschile, dove il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa, nell'ipotesi di discendenza paterna da avo italiano, non dovrebbe incontrare ostacoli.

La Particolarità della Trasmissione per Linea Materna: Il Ruolo Storico della Donna
La trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile, o discendenza materna, ha incontrato in passato una interruzione sulla base della legge vigente al tempo. La Legge n. 555 del 1912, precedente normativa in materia di cittadinanza, stabiliva all'articolo 10 che la donna italiana, che si maritava con un cittadino straniero, perdeva la cittadinanza italiana acquisendo automaticamente quella del marito. Questa disposizione impediva di fatto la trasmissione della cittadinanza italiana ai figli nati da tale matrimonio, specialmente se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Invero, secondo la norma, nei casi di discendenza materna, avevano diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1º gennaio 1948 oppure i figli nati prima di quella data se avevano padre ignoto (Art. 1 comma 2 Legge 555/1912). Questo significa che una donna italiana, nata ad esempio nel 1920 da padre cittadino italiano, se avesse generato un figlio in data 30 dicembre 1947, non avrebbe potuto trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio fosse avvenuta invece in data successiva al 1 gennaio 1948, tale trasmissione sarebbe potuta avvenire. La donna italiana, e di conseguenza anche la donna discendente da cittadino italiano emigrato all’estero, trasmetteva la cittadinanza ai propri figli solo a partire dall’entrata in vigore della Costituzione italiana, cioè dal 1 gennaio 1948.
L'Intervento della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione
Solo in tempi relativamente recenti, grazie a una serie di importanti sentenze, è stato superato questo limite storico, riconoscendo la piena parità tra uomo e donna anche nella trasmissione della cittadinanza. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 9-16 aprile 1975, ha dichiarato incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione l’art. 10 della Legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per la donna che sposava uno straniero. Successivamente, con la pronuncia n. 30 del 1983, la stessa Corte ha dichiarato incostituzionale la Legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione. Questa pronuncia ha ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e ha consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009 ha consolidato questi principi, affermando che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della Legge 555/1912. Questo significa che la discriminazione legale contro le donne nella trasmissione della cittadinanza è stata eliminata dalla Costituzione Italiana entrata in vigore nel 1948 e, grazie all'interpretazione giurisprudenziale, i suoi effetti sono stati estesi retroattivamente. La sentenza ha stabilito il principio per cui gli effetti prodotti da una legge ingiusta nel rapporto di filiazione e di coniugio perdurano nel tempo e non si possono considerare “esauriti” all’epoca dell’entrata in vigore della Costituzione.
Pertanto, se il tuo ascendente italiano è una donna e i suoi figli sono nati prima del 1948, formalmente la cittadinanza non si trasmetteva automaticamente secondo la normativa pre-costituzionale. Tuttavia, grazie a questi interventi giurisprudenziali, è oggi possibile richiedere il riconoscimento della cittadinanza anche in questi casi, sebbene spesso attraverso una procedura giudiziale. Per i figli nati da madre italiana dopo il 1 gennaio 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983.
La nuova cittadinanza, il regime dei FIGLI DI CITTADINO ITALIANO NATI ALL'ESTERO
Requisiti Fondamentali per il Riconoscimento della Cittadinanza
Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis richiede che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Per la domanda di cittadinanza per discendenza è necessario provare che la trasmissione della cittadinanza italiana non sia mai stata interrotta a partire dal genitore (o nonno) fino al richiedente.
Un esempio chiaro è il caso dell’antenata italiana Gloria, nata a Milano l’11 febbraio 1930, che è diventata cittadina canadese naturalizzata nel 1981. Suo figlio, Andrew, è nato in Canada nel 1952. Andrew può presentare domanda per la cittadinanza italiana, poiché sua madre era esclusivamente cittadina italiana al momento della sua nascita e Andrew non ha mai rinunciato al proprio diritto alla cittadinanza italiana. Questo illustra il principio che la naturalizzazione dell'ascendente non impedisce la trasmissione della cittadinanza, a condizione che la naturalizzazione sia avvenuta dopo la nascita dei figli.
Un altro esempio: l’antenato italiano Pietro, nato a Firenze il 9 settembre 1880, è emigrato in Argentina nel 1910 e non ha mai acquisito la cittadinanza argentina. Suo figlio, Raffaele, è nato in Argentina nel 1921. Il nipote, Tarcisio, è nato in Argentina nel 1952. Tarcisio è idoneo a richiedere la cittadinanza italiana, dimostrando che né Raffaele né Tarcisio hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite una serie di documenti che attestino la linea di discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione.
Documentazione Necessaria per la Domanda
Per poter correttamente presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, sia per via amministrativa che giudiziale, occorre essere in possesso di una specifica documentazione. La valutazione dell’idoneità si basa anche sulla coerenza delle informazioni contenute in questi documenti: discrepanze nei nomi, nelle date o nei luoghi di nascita possono rappresentare un problema per le autorità italiane.
La documentazione principale include:
- Certificato di nascita in originale (Estratto dell'atto di nascita) del dante causa (antenato italiano che ha dato origine al diritto alla cittadinanza): Deve essere completo di generalità dei genitori, riportando anche il cognome da nubile della madre. Questo documento dovrà essere richiesto dall'interessato al Comune italiano di nascita dell'ascendente.
- Atti integrali di nascita di tutti i discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente la cittadinanza italiana.
- Atti di matrimonio dei discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente.
- Atto integrale di morte dell’antenato italiano: Questo atto è particolarmente importante quando l’avo si è coniugato in Italia, e pertanto l’atto di morte è l’unico a lui riferito che attesta la sua presenza nel Paese straniero.
- Certificato di non naturalizzazione (o "CNN"): Si tratta di un certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione (solitamente Ministero della Giustizia o Ministero dell’Interno). Attesta che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dei propri figli (ossia del richiedente o dei suoi ascendenti). Tale documento è richiesto per attestare la non interruzione del vincolo di sangue a causa dell’eventuale acquisto della cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dei figli. Se l’ascendente italiano ha risieduto in Paesi diversi, sarà necessario presentare un certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle autorità di tutti i Paesi nei quali abbia eventualmente risieduto. In caso di naturalizzazione dell’avo, occorrerà presentare copia notarizzata del certificato di naturalizzazione.
- Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana: Attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, vi abbiano mai rinunciato ai sensi dell'articolo 7 della Legge 13 giugno 1912 n. 555.
- Copia autentica di eventuali sentenze o atti di separazione o divorzio, esclusivamente delle persone che richiedono la cittadinanza.
- In presenza di figli nati fuori dal matrimonio, la cui nascita è stata registrata dal solo genitore che non trasmette la cittadinanza italiana, occorre una scrittura pubblica con la quale l’altro genitore, ovvero quello di sangue italiano, dichiara e conferma di essere madre/padre biologica/o del figlio nato fuori dal matrimonio.
- Albero genealogico: Tale albero dovrà contenere le informazioni a partire dal dante causa.
Tutti i documenti formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica italiana competente e tradotti in lingua italiana. Nel caso in cui qualche atto di stato civile non sia reperibile, questo potrà essere sostituito da certificato emesso con mandato giudiziario, opportunamente apostillato, insieme con il processo di ricostruzione giudiziaria dell’atto, anch’esso apostillato/legalizzato e accompagnato da relativa traduzione apostillata/legalizzata.

Il Ruolo della Naturalizzazione dell'Antenato
La questione della naturalizzazione dell'antenato italiano all'estero è cruciale per la trasmissione della cittadinanza. La regola generale è che l'eventuale naturalizzazione dell'ascendente italiano non impedisce la trasmissione della cittadinanza, a condizione che la naturalizzazione sia avvenuta dopo la nascita dei figli. Se invece l'avo italiano acquista la cittadinanza straniera prima della nascita dei figli, la cittadinanza italiana viene persa e non può essere trasmessa.
Consideriamo un esempio: un avo italiano emigra in Brasile nel 1920. Se nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana, perde automaticamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato successivamente a questa data nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi non riconosciuta.Se, invece, l'avo italiano emigra in Brasile nel 1920 e nel 1921 nasce un figlio, quest'ultimo è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano. Potrebbe essere anche cittadino brasiliano, poiché nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente a questa data, acquista la cittadinanza brasiliana, perde automaticamente quella italiana. Il figlio, che non acquista la cittadinanza brasiliana (già posseduta per nascita), non perde la cittadinanza italiana, e la catena di trasmissione rimane intatta.
Il Caso Specifico della "Grande Naturalizzazione Brasiliana"
Una delle casistiche più rilevanti e complesse nell'ambito della cittadinanza iure sanguinis riguarda la cosiddetta "Grande Naturalizzazione Brasiliana" del 1889-1891. A cavallo di questi anni, il Brasile si trovava di fronte alla necessità di "regolarizzare" una moltitudine di ex-schiavi per toglierli dallo stato di apolidia e dar loro documenti validi per potersi iscrivere alle liste elettorali, partecipando attivamente alla vita politica del Brasile.
Per fare ciò, venne emanato il Decreto n. 58-A del 14 dicembre 1889 sulla “Grande naturalizzazione”, e successivamente, per darne attuazione, il Decreto 277-D del 22 marzo 1890 e il Decreto 480 del 13 giugno 1890. Questi decreti stabilivano che sarebbero stati considerati cittadini brasiliani a tutti gli effetti dell’art. 3 del decreto 58-A gli stranieri che chiedevano di essere iscritti nelle liste elettorali. La cittadinanza sarebbe stata attribuita agli stranieri che avessero richiesto l’iscrizione e ai quali, essendo stati inseriti nelle liste elettorali per indicazione delle commissioni municipali, indipendentemente dalla richiesta, avessero reclamato la consegna del titolo elettorale.
A queste disposizioni seguiva un ulteriore attuativo Decreto n. 6.948 del 1908, nel quale si legge che sono considerati cittadini brasiliani gli stranieri che, trovandosi in Brasile il 15 novembre 1889, non avevano dichiarato, fino al 24 agosto 1891, l’interesse a mantenere la nazionalità di origine (art. 1 del Decreto citato). Inoltre, lo straniero che desiderava diventare cittadino brasiliano doveva rivolgere, da solo o per procura, al Presidente della Repubblica, tramite il Ministro della Giustizia e delle Imprese dell’Interno, una richiesta.
Ciò significa che il Decreto n. 58-A del 14 dicembre 1889 non conferiva automaticamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri, ma solo la possibilità di acquisire definitivamente tale status attraverso il compimento di un’attività ulteriore e positiva dell’interessato, consistente nella sua espressa richiesta di iscrizione alle liste elettorali o del rilascio della tessera elettorale. In mancanza di tale attività positiva, lo straniero rimaneva tale e non poteva esercitare i diritti politici connessi allo status di cittadino in Brasile. A partire dall’anno 1908, con l’entrata in vigore del decreto n. 6.948, lo straniero, presente nel territorio brasiliano al 15 novembre 1889, doveva comunque attivarsi per ottenere la naturalizzazione attraverso la procedura amministrativa.
Per lungo tempo, l'interpretazione di queste leggi ha generato incertezze sulla continuità della cittadinanza italiana per i discendenti degli emigrati italiani in Brasile. Tuttavia, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il 24 agosto 2022, con la sentenza n. 25318, ha posto fine alla discussione sulla cosiddetta "grande naturalizzazione brasiliana". Questa sentenza ha chiarito che l’applicazione della c.d. grande naturalizzazione non può prescindere dall’art. 1 del Decreto n. 58-A del 1889. La pronuncia della Cassazione SSUU n. 25318 del 24.08.2022 ha statuito che la grande naturalizzazione del 1889 non preclude la trasmissione della cittadinanza.

La Procedura Amministrativa e Giudiziale
La domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può essere presentata sia per via amministrativa che giudiziale.
Procedura Amministrativa
La procedura amministrativa deve essere presentata mediante istanza all’Autorità consolare (se il richiedente risiede all’estero) o al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente risiede in Italia). Se Tarcisio risiede legalmente in Italia, può presentare la domanda di cittadinanza italiana presso il Comune competente per la sua residenza. Se Tarcisio risiede all’estero, può presentare la domanda presso il Consolato italiano competente. La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza, il quale spesso delega tale competenza ai Funzionari dell'Ufficio di Stato Civile. Il riconoscimento può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.
Per ottenere l’iscrizione all’anagrafe ai fini della presentazione dell’istanza in Italia, l’interessato non deve essere titolare di permesso di soggiorno per altri motivi, ma è sufficiente la dichiarazione di presenza, come stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 2007.
Procedura Giudiziale
Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in via giudiziale può essere richiesto in tre casi principali:
- Discendenza per linea materna: Quando nella linea genealogica è presente una donna il cui figlio è nato prima del 1º gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione italiana che ha sancito e ufficializzato il principio della parità uomo-donna.
- Lunga attesa presso il Consolato (le cosiddette "file al consolato" o "contra as filas"): Quando, anche in caso di discendenza paterna o di linea materna con figli nati dopo il 1948 (casi che formalmente dovrebbero essere gestibili amministrativamente), il Consolato italiano di riferimento presenta una fila di attesa troppo lunga. Il Tribunale di Roma, con la sentenza pronunciata dalla sez. I, 29/01/2019, n. 2055, ha preso atto della problematica delle lunghissime liste di attesa per il riconoscimento in via amministrativa della cittadinanza iure sanguinis e ha stabilito che simili coordinate temporali si sostanziano in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Se ad esempio si tratta del Consolato di San Paolo è fatto noto che attualmente bisogna attendere 13 anni solo per essere convocati.
- Altre problematiche documentali o interpretative non risolvibili in via amministrativa.

L'Evoluzione della Competenza Giudiziale
Fino a poco tempo fa, il Tribunale di Roma aveva competenza esclusiva a decidere sulle domande di cittadinanza iure sanguinis attraverso il procedimento giudiziale, specialmente per i residenti all'estero. Dal 2021, la legge è cambiata. La legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 che all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l’attore risiede all’estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani”. Questo significa che la competenza non è più esclusivamente del Tribunale di Roma, ma è del Tribunale del foro di nascita dell’avo italiano. Pertanto, chi vive all'estero non dovrà più venire in Italia esclusivamente per intentare causa a Roma. Per la rappresentanza in giudizio è necessaria una procura notarile all'Avvocato.
Disposizioni Recenti in Materia di Cittadinanza (D.L. 28 marzo 2025, n. 36)
Un recente intervento normativo, il Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. [Numero della legge di conversione non specificato nel testo originale], introduce significative modifiche all'acquisizione della cittadinanza per discendenza da cittadini italiani (iure sanguinis), e ai relativi servizi finora garantiti dai consolati.
L’intervento normativo consente l’immediata entrata in vigore di alcune delle norme previste nel disegno di legge sulla cittadinanza contestualmente approvato dal Consiglio dei Ministri e relative alla limitazione nella trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis. Pur mantenendo il principio di fondo, basato sulla discendenza da cittadini italiani, si rafforza la necessità di un vincolo effettivo con l'Italia da parte dei figli nati all’estero da cittadini italiani. Questo intervento, in accoglimento dei principi sanciti dalla Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997 ed in considerazione dei diritti connessi alla cittadinanza anche a livello europeo (cittadino dell’Unione Europea - art. 9 TUE - con conseguente riconoscimento del diritto di circolazione e di stabilimento nell’UE), introduce il principio internazionale del “legame effettivo” tra la persona e lo Stato che permette l’acquisto della cittadinanza solo in presenza di un effettivo vincolo con il Paese che la conferisce. Tale legame viene considerato effettivo in presenza del requisito della “residenza qualificata” in Italia, caratterizzata da un periodo di tempo sufficientemente lungo (pari almeno a due anni continuativi).
Le nuove norme prevedono che i discendenti di cittadini italiani, nati all’estero, saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. Questi nuovi limiti valgono solo per chi ha un’altra cittadinanza (in modo da non creare apolidi) e si applicano a prescindere dalla data di nascita (prima o dopo l’entrata in vigore del decreto-legge). Resterà ovviamente cittadino chi in precedenza è già stato riconosciuto tale (da un tribunale, da un comune, da un consolato).
In sintesi, i soggetti che rientrano in queste categorie sono:
- Il richiedente nato in Italia da padre o madre cittadino italiano.
- Il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere alcun’altra cittadinanza.
- Il richiedente riconosciuto, secondo la normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di una domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025. Le domande presentate entro tale termine seguono le regole precedenti anche se il procedimento non è ancora concluso, per cui non si applicano limiti generazionali.
- Il richiedente che ha un genitore o un nonno che possiede - o possedeva al momento della morte - esclusivamente la cittadinanza italiana.
- Il richiedente che ha un genitore (anche adottivo) cittadino italiano che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Il testo, a completamento della riforma sul riconoscimento della cittadinanza, ne rivede anche le procedure. I residenti all’estero non si rivolgeranno più ai consolati per le pratiche di iure sanguinis, ma ad un ufficio speciale centralizzato presso la Farnesina. L’intento è rendere più efficienti le procedure, con economie di scala. Il provvedimento contiene infine altre misure per migliorare e modernizzare l’erogazione dei servizi, tra cui legalizzazioni, anagrafe, passaporti e carte d’identità valide per l’espatrio.
Per quanto riguarda i figli minori, i figli per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Se si tratta di figli minori nati in Italia, da cittadino straniero che successivamente acquista o riacquista la cittadinanza italiana, è necessaria la convivenza con il genitore e la residenza legale in Italia per almeno due anni continuativi o (se di età inferiore a due anni) dalla nascita.

Aspetti Pratici: Costi, Tempi e Validità dei Documenti
Costi
La Legge n. 89/2014 stabiliva l’obbligo di pagare l’importo corrispondente al valore di 300,00 euro per ogni persona maggiorenne che presenta la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Con decorrenza dal 1 gennaio 2025, l'articolo [numero dell'articolo non specificato nel testo originale] conferma questo contributo. Il contributo è dovuto per l’analisi della documentazione indipendentemente dal buon esito della pratica.
Tempi di Elaborazione
Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana sarà completato entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza, come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64. Questo termine vale sia per le pratiche gestite dai Comuni in Italia che per quelle gestite dai Consolati all'estero, ai sensi del D.P.R. 394/99. Se il procedimento viene avviato personalmente in Italia, l’attesa varia in base al Comune, a seconda di quanto impiega il Comune a ricevere dai Consolati competenti l’attestato di non rinuncia alla cittadinanza da parte dei discendenti dell’avo italiano. Se invece la domanda è presentata all’estero, l’attesa varia in base al Consolato in cui viene presentata la domanda.
Validità dei Certificati
Una delle domande più frequenti riguarda il termine di validità dei certificati, soprattutto quando si tratta di documenti prodotti all’estero. La validità dei certificati è disciplinata dall’art. 41 del d.p.r. 445/2000 (così come modificato dalla legge 183/2001) che stabilisce: “I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata”. Questo significa che gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte) non hanno una scadenza.
Soggiorno in Italia in Attesa del Riconoscimento
Il regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione (D.P.R. 394/99 e successive modifiche) prevede che chi è in attesa dell’acquisto della cittadinanza italiana può ottenere un permesso che lo/la autorizza a soggiornare in Italia fino al termine del relativo procedimento. Tuttavia, non è possibile ottenere dall’estero un visto di ingresso per attesa cittadinanza. Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza può essere rilasciato solo allo straniero già in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi. La Circolare del Ministero dell’Interno del 13 giugno 2007 ha precisato che, a seguito dell’abolizione del permesso per motivi di turismo, la ricevuta della dichiarazione di presenza, resa da chi entra in Italia per motivi di turismo, può costituire titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura di riconoscimento della cittadinanza.
Forniamo consulenza e assistenza legale ai cittadini stranieri che hanno i requisiti per poter essere riconosciuti cittadini italiani. L’assistenza inizia con una valutazione preliminare sull’idoneità del richiedente la cittadinanza italiana. Una volta confermata, procederemo con l’assistenza nel reperimento dei documenti richiesti per la domanda di cittadinanza e la loro traduzione e legalizzazione, ove necessario. Una volta ottenuta la documentazione necessaria, ci occuperemo di perfezionare e completare la domanda di cittadinanza.
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