L'acquisizione della cittadinanza italiana per i figli nati all'estero è un processo che coinvolge normative complesse e procedure amministrative specifiche. Questo articolo si propone di fornire un quadro chiaro dei requisiti e delle procedure, con un focus particolare sulla situazione di una cittadina italiana che vive in Svizzera e partorisce in Austria, esplorando le implicazioni legate al riconoscimento della cittadinanza italiana e, ove pertinente, quella svizzera. L'obiettivo è offrire una guida esaustiva per genitori italiani all'estero, cittadini italiani nati all'estero, e cittadini stranieri con figli minori che acquisiscono la cittadinanza italiana, al fine di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita e alla conseguente eventuale iscrizione anagrafica in A.P.R. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) o in Italia.
La Trascrizione dell'Atto di Nascita: Fondamento del Riconoscimento
Per i cittadini italiani genitori di figli nati all'estero, il primo passo fondamentale è richiedere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza in Italia o del Comune di iscrizione A.I.R.E. la trascrizione dell'atto di nascita del minore. La "ratio" di questo istituto è la medesima che ispira la dichiarazione di nascita, a cui sono sottesi interessi pubblicistici di ordine pubblico e anche diritti civili del nuovo nato conseguenti all'iscrizione anagrafica. Questo processo è essenziale per garantire che il bambino sia riconosciuto legalmente come cittadino italiano e possa beneficiare di tutti i diritti e doveri connessi.

Requisiti di Traduzione e Legalizzazione: Un Ponte tra Ordinamenti
L'atto di nascita straniero deve essere presentato tradotto in lingua italiana. Questa traduzione deve essere dichiarata conforme al testo straniero (ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 396/2000) dall'Autorità Consolare Italiana all'estero. In alternativa, la traduzione può essere effettuata da un traduttore ufficiale straniero, la cui firma dovrà essere sempre legalizzata dal Consolato italiano. È inoltre possibile che la traduzione venga effettuata in Italia da un traduttore ufficiale, con firma asseverata dalla Cancelleria del Tribunale ordinario, del Giudice di Pace o da un notaio. In questo caso, la firma del traduttore dovrà essere legalizzata dalla Prefettura, a meno che lo Stato straniero non sia aderente alla Convenzione di Londra del 07/06/1968 in tema di esenzione da legalizzazioni. L'atto stesso, o il certificato, può essere in modello plurilingue o in formato di documento pubblico secondo il Regolamento UE 2016/1191, semplificando in tal caso le procedure di traduzione e legalizzazione.
Il Ruolo dell'Ufficio di Stato Civile e delle Autorità Consolari
Una volta ricevuto l'atto di nascita, l'Ufficio di Stato Civile del Comune italiano competente accerta che sia conforme alle prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione. Successivamente, procede alla trascrizione dell'atto di nascita e all'iscrizione del nuovo nato nei registri anagrafici (A.P.R. o A.I.R.E.). Nel caso in cui la domanda venga inoltrata per il tramite del Consolato italiano all'estero, sarà l'autorità diplomatica italiana a istruire la procedura e a fornire tutte le informazioni necessarie agli interessati. L'esito di questo processo è la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile del Comune, la conseguente iscrizione anagrafica e la possibilità di richiedere il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.).
Cittadinanza Svizzera e Doppia Cittadinanza: Un Quadro Normativo Parallelo
Nel caso specifico di una cittadina italiana residente in Svizzera che attende un figlio, è naturale chiedersi se il bambino possa acquisire anche la cittadinanza svizzera. La Svizzera, infatti, accetta la doppia cittadinanza. Secondo la Legge sulla cittadinanza svizzera (LCit), ogni bambino nato da genitori svizzeri ha la cittadinanza svizzera dalla nascita. Se in una coppia sposata almeno uno dei genitori è cittadino svizzero, il bambino riceve automaticamente la cittadinanza svizzera. Se i genitori non sono sposati e solo uno di loro è svizzero, anche il figlio di una madre svizzera non sposata riceverà automaticamente la cittadinanza svizzera. Il padre non sposato, invece, deve prima registrare il bambino presso l'ufficio competente del Paese in cui risiede, dimostrando il rapporto genitore-figlio.

Registrazione della Nascita all'Estero e Mantenimento della Cittadinanza Svizzera
È fondamentale che, in ogni caso, la nascita del bambino venga registrata presso la rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato) nel luogo di residenza. Questo è particolarmente importante se il bambino nato all'estero ha anche un'altra nazionalità. Infatti, al compimento del 25° anno di età, il bambino potrebbe perdere la cittadinanza svizzera se non è stato registrato o non si è registrato presso un'autorità svizzera all'estero o in Svizzera, oppure se non ha dichiarato di voler mantenere la cittadinanza svizzera. Per precauzione e per evitare complicazioni amministrative in seguito, è quindi consigliabile annunciare la nascita il prima possibile alla rappresentanza svizzera competente.
La Nuova Normativa Italiana sulla Cittadinanza per i Figli di Italiani all'Estero
Un recente e più accurato chiarimento del D.Lgs n. 36/2025 ha introdotto importanti novità riguardo al riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli degli italiani all'estero. Questa normativa prevede la possibilità di chiedere la cittadinanza italiana per i figli nati all'estero da genitori che sono cittadini italiani per nascita, anche quando questi genitori hanno un'altra cittadinanza al momento della nascita del figlio. Questa precisazione normativa è particolarmente rilevante per le famiglie della comunità italiana residente all'estero.
Fino a poco tempo fa, si era ritenuto che il possesso di una seconda cittadinanza potesse costituire un ostacolo al mantenimento o al riconoscimento di quella italiana. L'interpretazione attuale chiarisce invece che il vincolo originario con l'Italia resta valido, purché almeno uno dei due genitori sia italiano per nascita. Quello che cambia è il procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza per i figli nati all'estero di cittadini italiani per nascita che al momento della nascita del figlio detengono anche un'altra cittadinanza e non rientrano nelle eccezioni previste dalla normativa all'art. 1 comma 1. Prima della nuova legge, si trattava di un mero atto di trascrizione della nascita effettuato dall'ufficiale di stato civile. Dopo la legge, per coloro che non soddisfano uno dei casi dell'art. 1 comma 1 ma sono cittadini italiani per nascita, è ancora possibile trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli nati all'estero facendo una domanda di cittadinanza per beneficio di legge, secondo quanto previsto dall'art. 1 bis e ter della nuova norma.
REGISTRAZIONE di una NASCITA presso il Consolato 📜
Modalità di Acquisizione della Cittadinanza Italiana per Minori Nati all'Estero
Secondo la nuova norma, i genitori di un bambino nato all'estero possono chiedere la trascrizione della nascita all'ufficio di stato civile del consolato nei seguenti casi:
- Se uno dei genitori o uno dei nonni possiede esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della nascita del bambino.
- Oppure se uno dei genitori ha avuto la residenza legale continuativa in Italia per almeno 2 anni dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita (o adozione) del figlio.
Quando il bambino nato all'estero invece non rientra nei due casi sopra, può acquisire la cittadinanza mediante dichiarazione dei genitori (o tutore) se almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita. In questo caso, non è necessario che la cittadinanza italiana del genitore sia esclusiva.
La Dichiarazione di Volontà e i Termini per la Presentazione
L'Art. 1-bis del D.Lgs n. 36/2025 prevede che il minore, straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza. Questa dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
È stata inoltre prevista una norma transitoria (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) per i minori di età alla data di entrata in vigore del decreto (che non avevano cioè compiuto i 18 anni al 24 maggio 2025) e che non avevano presentato la suddetta dichiarazione all’autorità consolare prima del 27 marzo 2025. In tali casi, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge (Legge 5 febbraio 1992, n. 91) può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.
Ciò implica che, per i bambini nati prima dell’entrata in vigore della legge, la dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Per i bambini nati dopo l’entrata in vigore della legge, la dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla nascita. In questi casi, la cittadinanza sarà riconosciuta a partire dalla data in cui viene fatta la dichiarazione, e non al momento della nascita.
Documentazione Necessaria per la Domanda di Cittadinanza
Per presentare la domanda e ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, è generalmente richiesta la seguente documentazione:
- L’estratto dell’atto di nascita in originale, in formato CIEC (Convenzione relativa al rilascio di un certificato di nascita plurilingue), ai fini della successiva trascrizione in Italia.
- Una copia dei documenti di identità dei genitori e del minore.
- Il certificato di residenza dei genitori e del minore.
- Di norma, lo status di cittadino per nascita del genitore risulta direttamente dalla documentazione già agli atti della sede consolare. Qualora ciò non fosse possibile, sarà necessario presentare anche un estratto per riassunto dell’atto di nascita del genitore, rilasciato dal Comune italiano di nascita o di trascrizione, e/o altra documentazione integrativa idonea ad accertarne la cittadinanza per nascita.
- In alcuni casi, potrà essere richiesto anche l’estratto dell’atto di matrimonio dei genitori (se non ancora trascritto in Italia), oppure la dichiarazione di riconoscimento di paternità, nel caso di figli nati fuori dal vincolo matrimoniale.
Per maggiori informazioni e per ottenere i formulari specifici, è consigliabile rivolgersi all’Ufficio cittadinanza del proprio Consolato di competenza.
Considerazioni Finali e Implicazioni Pratiche
La normativa italiana sulla cittadinanza per i figli nati all'estero, pur complessa, è stata oggetto di recenti chiarimenti volti a semplificare e rendere più accessibile il riconoscimento della cittadinanza per le nuove generazioni di italiani all'estero. La possibilità di acquisire la cittadinanza italiana anche in presenza di una doppia nazionalità rappresenta un passo importante per mantenere il legame con la patria d'origine. Allo stesso modo, la normativa svizzera, che consente la doppia cittadinanza, offre flessibilità alle famiglie. È tuttavia cruciale informarsi accuratamente sui requisiti specifici di entrambi gli ordinamenti e procedere tempestivamente con le registrazioni e le dichiarazioni necessarie per evitare future complicazioni. La collaborazione tra le autorità consolari italiane e svizzere, e una corretta documentazione, sono elementi chiave per navigare con successo questo percorso.
