La Circolare Piemontese sull'Interruzione Volontaria di Gravidanza: Contesto, Criticità e Dibattito sulla Legge 194

In Piemonte, l'assessore Maurizio Marrone (FdI) è stato protagonista di una iniziativa che ha riacceso il dibattito sull'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e sull'applicazione della Legge 194/1978. Si tratta di una circolare che detta le linee guida sull'aborto, diffusa e pensata dalla Regione Piemonte, la quale ha generato ampie reazioni e sollevato interrogativi sulla reale garanzia del diritto all'aborto nel contesto regionale. Questa mossa non è una novità assoluta; una palese mossa contro i diritti delle donne era già stata tentata nel 2010, usando gli stessi identici termini ed espedienti, dalla giunta del leghista Roberto Cota. In quella circostanza, la giunta fu costretta poi a fare marcia indietro a causa del ricorso al Tar mosso e vinto dalle associazioni Casa delle donne e Activa. Dopo oltre un decennio, la nuova giunta di destra sembrerebbe aver trovato un espediente per aggirare la sentenza del Tar, introducendo nuove disposizioni che, secondo i critici, minano l'accesso e la fruibilità dei servizi di IVG.

La questione è complessa e affonda le radici in un dibattito politico, etico e giuridico che perdura da oltre quarant'anni, da quando la legge 22 maggio 1978, n. 194, ha disciplinato la prestazione sanitaria dell'interruzione volontaria di gravidanza. La circolare piemontese si inserisce in questo contesto, proponendo modifiche operative che toccano punti sensibili come la presenza delle associazioni "pro-vita" nei consultori e ospedali, l'accesso all'aborto farmacologico e il ruolo dei consultori stessi.

Mappa del Piemonte con evidenziati i luoghi delle proteste e delle decisioni politiche

Le Nuove Linee Guida Regionali e le Loro Implicazioni

La circolare di indirizzo della Regione Piemonte, benché arrivata in una forma leggermente alleggerita rispetto al previsto, in particolare per quanto riguarda il divieto di somministrazione in day hospital, ha comunque mantenuto alcuni punti fermi che suscitano forti perplessità. Un aspetto centrale è il rafforzamento del ruolo degli sportelli informativi negli ospedali, che saranno attivati da "idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato". Tra gli esempi citati vi sono "il Progetto Gemma avviato da Movimento per la vita e Centri di aiuto alla vita (CAV) con aiuto economico mediante adozione prenatale a distanza, il servizio telefonico SOS Vita, etc.". Il divieto di somministrazione della RU486 all'interno dei consultori è stato confermato, riservando l'attuazione dell'interruzione di gravidanza - anche farmacologica - alle strutture tassativamente elencate nell’articolo 8 della Legge 194/1978. Per quanto riguarda l'aborto farmacologico, le modalità di ricovero sono valutate dal medico e dalla direzione sanitaria. Queste decisioni regionali si contrappongono in modo piuttosto deciso alle linee guida del ministero della Salute inerenti la somministrazione della pillola abortiva RU486 e l’accesso all’aborto farmacologico, che hanno recentemente autorizzato a erogare la prestazione farmacologica senza il vincolo del ricovero nella struttura ospedaliera e a ricorrervi fino a 63 giorni dal concepimento, ampliando così la garanzia del diritto alla prestazione come livello essenziale di assistenza.

L'assessore Marrone, in questo articolo del Corriere, risponde alle accuse di misoginia e lesione del principio di autodeterminazione di donne e corpi gestanti, affermando che il suo scopo è semplicemente «aiutare le donne a superare le criticità economiche e sociali che potrebbero spingere all’aborto» e tutelare «la vera libertà di scelta». Tuttavia, come si evince dalle numerose interviste e dai post condivisi sui social a sostegno della campagna, l’obiettivo della presenza delle associazioni “pro-life” negli ospedali e consultori sarà proprio dissuadere chi si reca in un consultorio o in un ospedale ad abortire. Questo solleva una domanda fondamentale: cosa ne è della nostra libertà di scelta quando, anche potendocelo permettere da un punto di vista economico e sociale, scegliamo comunque di non portare avanti la gravidanza? Molte voci critiche sostengono che questa impostazione metta in discussione il principio stesso dell'autodeterminazione, ignorando la possibilità di una scelta ponderata e consapevole non legata esclusivamente a fattori economici o sociali.

Genitoripiù e i consultori familiari

La Legge 194/1978: Fondamenti, Compomessi e il Diritto alla Salute

Per comprendere appieno il contesto in cui si inserisce la circolare piemontese, è essenziale ripercorrere i fondamenti della Legge 194 del 1978. A distanza di oltre quarant'anni dalla sua entrata in vigore, la legge che ha disciplinato la prestazione sanitaria dell’interruzione volontaria di gravidanza continua ad essere al centro del dibattito politico, etico e giuridico. Ancora attuale è il tema del ruolo del diritto sul quale si discuteva ampiamente negli anni in cui la legge venne approvata, quando la complessità della discussione era alimentata dalla varietà di posizioni politiche sul tema, anche all’interno del movimento femminista che rivendicava anzitutto la depenalizzazione dell’aborto. Negli anni Settanta dello scorso secolo la depenalizzazione dell’aborto in caso di pericolo per la donna si è realizzata sia tramite l’intervento della giurisprudenza costituzionale sia del legislatore ordinario. All’epoca dell’approvazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, era ancora vigente la legislazione penale che classificava l’aborto della donna consenziente tra i delitti contro «l’integrità e la sanità della stirpe» (art. 546 c. p., poi abrogato dall’art. 22 della l. n. 194/1978).

La legge 22 maggio 1978 n. 194 disciplinò la prestazione sanitaria dell’interruzione volontaria di gravidanza realizzando la composizione delle varie istanze politiche polarizzate attorno alle diverse visioni dell’interruzione volontaria di gravidanza: da un lato intesa come espressione dell’autodeterminazione della donna, dall’altro come pratica “controllata dallo Stato”. Tale compromesso è evidente già nella rubrica della legge recante Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. Nel tempo si è chiarito che nel «bilanciamento tra il valore (e la tutela) della salute della donna e il valore (e la tutela) del concepito l’ordinamento consente alla madre di autodeterminarsi, ricorrendone le condizioni richieste ex lege, a richiedere l’interruzione della gravidanza». La legge 22 maggio 1978 n. 194 ha disciplinato tempi, condizioni, limiti e procedure per l’erogazione della prestazione sanitaria dell’interruzione volontaria di gravidanza affermando che «Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite» (art. 1, l. n. 194 del 1978).

La legge distingue due ipotesi di interruzione volontaria di gravidanza: quella che può essere praticata entro i primi 90 giorni dal concepimento e quella che può avvenire anche dopo i primi 90 giorni. Nel primo caso l’interruzione è ammessa se vi è un «serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito» (art. 4). Nel secondo caso, invece, è possibile «a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna» (art. 6). Se non viene riscontrata l’urgenza, il medico deve rivolgere alla donna un «invito a soprassedere per sette giorni», per evitare scelte “poco meditate” o imposte da circostanze esterne, anche socio-economiche: solo una volta trascorso questo tempo la donna può «presentarsi per ottenere la prestazione» (art. 5).

Diagramma di flusso del percorso per l'interruzione volontaria di gravidanza in Italia

L'interruzione volontaria di gravidanza come prestazione sanitaria si ispira ai principi della disciplina istitutiva del servizio sanitario nazionale, che è fondata sull’universalismo e l’eguaglianza nell’accesso alle cure e che riprende la definizione costituzionale di tutela della salute nella sua duplice accezione, individuale e collettiva (art. 1, legge 23 dicembre 1978, n. 833). Secondo i principi del servizio sanitario nazionale, la tutela della salute fisica e psichica deve «avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. […]» (art. 1, c. 2); servizi e attività sono finalizzati alla «promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica della popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio» (art. 1, c. 3). Tramite il servizio pubblico si realizza così quell’eguaglianza sostanziale di accesso alle cure (art. 3 c. 2; 32 Cost.) i cui livelli essenziali «devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, c. 2, lett. m Cost.). La prestazione di interruzione volontaria di gravidanza è inclusa nei livelli essenziali di assistenza, trattandosi perciò di quel nucleo irriducibile del diritto alla salute che il servizio sanitario nazionale deve garantire tramite l’organizzazione e l’attività delle strutture sanitarie.

Le implicazioni amministrative della qualificazione dell’interruzione volontaria di gravidanza come livello essenziale di assistenza sono emerse fin dall’approvazione della l. n.194 del 1978, le cui disposizioni normative sono state considerate “a contenuto costituzionalmente vincolato”. Più di recente la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che «l’individuazione del limite di tutela di un diritto non è altro che l’individuazione del contenuto del diritto stesso; e, mutando ancora prospettiva, l’individuazione del contenuto del diritto non è altro che l’individuazione delle prestazioni da garantire affinché che quel diritto possa essere soddisfatto». La stessa giurisprudenza ha aggiunto che «[…] per determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non debba intendersi esclusivamente l’individuazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni stesse, come pure ha affermato la Corte (cfr. Corte Costituzionale 4 dicembre 2009 n. 322), ma debba anche (e prima ancora) intendersi l’individuazione delle condizioni cui è subordinato l’accesso a quelle prestazioni, giacché sarebbe del tutto illogico ritenere il contrario, e cioè che la norma costituzionale, pur avvertendo l’esigenza di assicurare prestazioni di contenuto minimo uniforme su tutto il territorio nazionale, lasci poi che ciascuna regione possa stabilire quando quelle prestazioni debbano essere assicurate ai cittadini». Si è così affermato che «le disposizioni contenute nella legge n. 194/78, che individuano le condizioni per l’accesso alle tecniche di interruzione volontaria della gravidanza e che disciplinano le procedure per l’accertamento di quelle condizioni, sono disposizioni riconducibili all’art. 117 lett. m) della Costituzione, e quindi riconducibili a materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato».

L’analisi della garanzia effettiva delle prestazioni da parte delle regioni, sul piano legislativo e amministrativo, va condotta considerando anzitutto il rispetto del principio della dignità della persona (art. 2 Cost.) cui debbono ispirarsi tutte le strutture sanitarie nello svolgimento delle loro attività (art. 1, legge n. 833 del 1978). Se dignità e libertà della persona sono principi ispiratori delle attività di servizio pubblico erogate dalla struttura sanitaria, il consenso informato della donna e la sua riservatezza concorrono a garantire un accesso all’interruzione volontaria di gravidanza libero e dignitoso: «il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna» (art. 14, l. n. 194 del 1978). Inoltre, qualsiasi sia la struttura o il soggetto alla quale la donna si rivolge - un «consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia» (art. 4, l. n. 194 del 1978) - il rispetto della sua libertà e dignità presuppone il diritto a ricevere informazioni aggiornate anche «sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza» (art. 15, l. n. 194 del 1978). Ne consegue che il servizio sanitario nazionale non deve solo garantire, ma anche promuovere l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, sia in quanto pratica meno invasiva di quella medico-chirurgica sia perché meno rischiosa anche per la salvaguardia della capacità procreativa della donna.

Il Ruolo Cruciale dei Consultori e la Loro Funzione Originaria

La disciplina generale dell’interruzione volontaria di gravidanza come prestazione sanitaria ricomprende anche quella istitutiva dei consultori pubblici (legge 29 luglio 1975, n. 405), cui la stessa legge n. 194 del 1978 fa ampiamente rinvio (artt. 2, 3, 4, 5, legge n. 194 del 1978). Si tratta di strutture socio-sanitarie dedicate a svolgere la funzione di supporto alla donna sia nella informazione procreativa, quindi anche contraccettiva, sia nelle scelte in merito alla interruzione di gravidanza «a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti sul territorio; […] d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza» (art. 2, c. 1 e 2, legge n. 194 del 1978). Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità erogato dai consultori «ha come scopi: a) l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica degli utenti; c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso» (art. 1, l. n. 405 del 1978).

A tal fine il legislatore ha mostrato attenzione alla qualificazione professionale del personale, specificando che quello di «consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale, nonché nell’abilitazione, ove prescritta, all’esercizio professionale» (art. 3). Anche il finanziamento dei consultori da parte delle regioni pare strettamente collegato al perseguimento delle finalità di servizio previste dalla legge, infatti, è erogato «tenuto conto delle proposte dei comuni e dei loro consorzi nonché delle esigenze di una articolazione territoriale del servizio […] sempre che si riscontrino le finalità indicate all’articolo 1 della presente legge» (art. 8). Se il supporto della donna è attività di servizio pubblico (legge n. 194 del 1978; legge 29 luglio del 1975, n. 405) ad essa possono partecipare anche associazioni, giacché tra i principi del servizio sanitario nazionale vi è quello della partecipazione associativa: “Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge” (art. 1 legge n. 833 del 1978). Anche la disciplina dei consultori stabilisce che questi «sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato». Tuttavia, l'incentivazione alla presenza di associazioni pro-vita e antiabortiste all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, promuovendo l'apertura di loro sportelli permanenti, solleva perplessità sul rispetto dell'obiettività e della neutralità che dovrebbero caratterizzare l'informazione fornita in un consultorio.

Illustrazione di un consultorio familiare che offre vari servizi

L'Ombra dell'Obiezione di Coscienza: Un Diritto sulla Carta?

Un altro punto di grande criticità, non solo in Piemonte ma a livello nazionale, è l'obiezione di coscienza. Al compromesso politico che portò alla l. n. 194 del 1978 in Italia si può ascrivere la previsione della possibilità per il personale sanitario di sollevare obiezione di coscienza per astenersi legittimamente dal praticare la prestazione. L’obiezione di coscienza - che esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie «dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione di gravidanza, e non all’assistenza antecedente e conseguentemente all’intervento» - trova tuttavia un limite «quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo» (art. 9).

La presenza numericamente significativa di personale sanitario obiettore nelle strutture sanitarie pubbliche ha nel tempo suscitato un ampio dibattito circa le soluzioni organizzative necessarie a garantire l’accesso alla prestazione sanitaria, anche considerato «l’obbligo positivo degli Stati di strutturare il servizio sanitario in modo da non limitare in alcun modo le reali possibilità di ottenere l’aborto e per altro verso di assicurare che l’obiezione di coscienza dei medici non impedisca in concreto l’accesso ai servizi abortivi cui le pazienti hanno diritto». In Piemonte, questa situazione è particolarmente grave, come denunciato da "Non una di meno". Le percentuali di medici obiettori di coscienza sono altissime: sono l’84,6% nella ASL TO1, il 69,2% nella ASL TO2, il 61,53% in TO3, il 68,96% in TO 4, il 61,20% in TO 5. Nelle altre province piemontesi si registrano situazioni ancora più gravi, in particolare nelle ASL di Novara, dove 1 solo medico è attivo, di Alessandria, 2 medici, e di Cuneo, 3 medici, causando spesso l’impossibilità di praticare l’aborto in interi ospedali quando il medico non è in turno.

Questa realtà porta a una conclusione amara: oggi l’aborto è un diritto garantito solo sulla carta e nessuna istituzione fa qualcosa in merito. Sebbene formalmente la legge consenta il diritto ad abortire, nei fatti, il processo è una lotta contro il tempo e contro la burocrazia. Le donne devono scontrarsi con medici obiettori di coscienza dentro e fuori dagli ospedali: chi non rilascia il certificato medico, chi non prenota volutamente la visita in tempo, chi costringe al contatto con associazioni anti-abortiste che mortificano le donne e le persone che vogliono abortire. Questa situazione mina il principio di eguaglianza nell'accesso alle cure e trasforma un diritto in un percorso ad ostacoli, spesso insormontabile.

Genitoripiù e i consultori familiari

La Battaglia per la Libertà di Scelta e le Reazioni Civili

La circolare piemontese ha scatenato una forte reazione da parte delle associazioni e dei movimenti a tutela dei diritti delle donne. ALESSANDRIA - Non una di meno ha subito detto no alla circolare che detta le linee guida sull’aborto diffusa e pensata dalla Regione Piemonte. Per farlo, il 31 ottobre le attiviste si raduneranno a Torino sotto palazzo Lascaris e chiederanno a gran voce il ritiro della circolare. Il movimento sottolinea che le linee guida governative, pur non essendo la normativa ideale, rappresentano senza dubbio un passo avanti, seppur piccolo, imposto alle istituzioni da anni di attivismo, mobilitazioni e sensibilizzazione ad opera di migliaia di donne in questo Paese.

Le attiviste dichiarano apertamente: “Non accetteremo che la Regione Piemonte ostacoli ulteriormente un diritto già attaccato da obiezione di coscienza a moralismo. Noi non ci stiamo! Sui nostri corpi decidiamo noi! Non ne possiamo più di un dibattito sterile, rigorosamente tra uomini, che non mette al centro la salute delle donne ed il diritto alla scelta, ma usa i nostri corpi per fare campagna elettorale!”. Il loro impegno è chiaro: “Agiremo con ogni mezzo per il ritiro della circolare della Regione Piemonte e pretendiamo che chiunque sieda in consiglio regionale agisca contro questo scempio. Lo diciamo chiaramente: non accettiamo più scuse. Per noi chi non condanna questo operato con i fatti e non agisce per il ritiro della circolare è complice della Regione Piemonte e di coloro che vogliono impedire l’accesso all’aborto per le donne”.

Questa mobilitazione evidenzia la percezione diffusa che il diritto all'aborto sia in serio pericolo e che siano necessari ulteriori stratagemmi regionali per farci rendere conto di questa realtà. La richiesta è chiara: vogliamo essere liberə di abortire, farlo in strutture sicure e dignitose, scegliendo autonomamente per noi stessə, per il nostro corpo e per il nostro futuro, così come garantito da oltre 40 anni da una legge dello Stato italiano.

La Convenzione tra Azienda Ospedaliera e Associazioni Pro-Vita

Un esempio concreto delle direttive regionali è il contributo che offre un commento alla convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2023 dall’Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e l’Associazione Centro di Aiuto alla Vita e Movimento per la Vita. Questa convenzione esemplifica la volontà di Marrone di portare le associazioni “pro-vita” (o meglio, anti-scelta!) nei consultori piemontesi e nelle strutture ospedaliere. L'introduzione di tali associazioni avviene con la possibilità per i consultori di avvalersi della collaborazione di idonee formazioni sociali di base e di associazioni di volontariato. Tuttavia, la polemica nasce dalla natura e dagli obiettivi specifici di queste associazioni che, pur dichiarando di voler offrire supporto alla maternità, sono spesso percepite come ostacoli al libero esercizio del diritto di scelta della donna.

La convenzione si inserisce nel quadro delle disposizioni che, in attuazione dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, relativa ai consultori familiari, e in applicazione dell’articolo 2, comma 2, della legge 22 maggio 1978, n. 194, individuano le associazioni di volontariato che concorrono a rimuovere le cause che possono indurre una donna a interrompere la gravidanza. Questo meccanismo, pur sembrando legittimo sulla carta, solleva la questione della neutralità e dell'obiettività del supporto offerto, specialmente quando l'obiettivo dichiarato di queste associazioni è la dissuasione dall'aborto. Il confine tra il supporto alla maternità e l'interferenza con la libertà di scelta della donna diventa labile, aprendo la porta a pratiche che possono ledere la dignità e l'autonomia della persona.

L'Evoluzione dell'Aborto Farmacologico e le Restrizioni Regionali

Un aspetto significativo del dibattito riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza come prestazione tra i livelli essenziali di assistenza: dalla prestazione medico-chirurgica a quella farmacologica. Negli ultimi anni, l'aborto farmacologico ha rappresentato un passo avanti significativo, essendo riconosciuto come una pratica meno invasiva di quella medico-chirurgica e meno rischiosa anche per la salvaguardia della capacità procreativa della donna. Recentemente - anche a seguito delle rilevanti criticità della garanzia dell’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza durante la prima fase della pandemia Covid-19 - una circolare ministeriale e una determina dell’Agenzia italiana del farmaco hanno autorizzato a erogare la prestazione farmacologica senza il vincolo del ricovero nella struttura ospedaliera e a ricorrervi fino a 63 giorni dal concepimento. Questa evoluzione mirava ad ampliare la garanzia del diritto alla prestazione come livello essenziale di assistenza.

Tuttavia, la Regione Piemonte, con la sua circolare, ha messo in discussione l’accesso all’aborto farmacologico in regime di day hospital, riservando la scelta ai singoli medici, che possono così decidere di accettare di somministrare la pillola abortiva esclusivamente previo ricovero. Inoltre, impedisce la somministrazione dell’RU486 all’interno dei consultori. Questo contrasta direttamente con le nuove linee guida ministeriali, creando una disparità di accesso tra le diverse regioni e mettendo in discussione l'universalità dei livelli essenziali di assistenza. In Piemonte La Ru486, ricorda il quotidiano, è la prima scelta, rispetto all'intervento, per le interruzioni di gravidanza fino alla nona settimana, rendendo queste restrizioni ancora più impattanti sulla pratica clinica e sulla possibilità di scelta delle donne. La Regione ha motivato queste scelte parlando di "criticità giuridiche delle Linee ministeriali" e avviando una "verifica di carattere giuridico sulla compatibilità di tali Linee con la legge 194/1978 che disciplina la materia". Tuttavia, per molti, queste "criticità giuridiche" nascondono un tentativo di limitare ulteriormente un diritto già precario.

Nel 2020 la Regione Piemonte aveva già vietato con un comunicato stampa e senza una circolare alle Asl la somministrazione della pillola abortiva nei consultori. "Le indicazioni operative si trovano in un comunicato stampa", facevano sapere dalla direzione Sanità del Grattacielo, scriveva il quotidiano. Nel testo, risalente al 2 ottobre 2020, primo anno della giunta Cirio con assessore alla Sanità Luigi Icardi, si annunciava una "verifica di carattere giuridico" sulla compatibilità delle nuove linee ministeriali con la legge 194 sull'aborto e veniva annunciata una "circolare" per le Asl. Questi precedenti dimostrano una linea di condotta coerente della Regione nel cercare di ridefinire i contorni dell'accesso all'IVG, spesso in contrasto con le direttive nazionali e con le esigenze di una sanità che dovrebbe garantire il diritto alla salute e all'autodeterminazione senza indebite ingerenze.

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