La Legge 194/1978 sull'Interruzione Volontaria di Gravidanza in Italia: Analisi e Applicazione

L’Associazione Luca Coscioni si batte perché tutte e tutti abbiano pieno accesso alla salute e ai diritti riproduttivi, sia attraverso l’impegno per un’adeguata informazione e per un reale accesso ai moderni metodi contraccettivi, sia per garantire il diritto all’aborto. L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è un tema complesso che intreccia diritti, salute, etica e legislazione. In Italia, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalla Legge 22 maggio 1978, n. 194, intitolata "Norme per la tutela della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza". Questa legge, pur riconoscendo il diritto alla vita dell’embrione e del feto, tutela il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità. L’obiettivo primario della legge è garantire che ogni donna possa esercitare una scelta libera e consapevole riguardo al proprio percorso riproduttivo.

Immagine di documenti legali e simboli di giustizia

Il Quadro Normativo: La Legge 194/1978

La Legge 194/1978 è stata un punto di svolta nel riconoscimento dei diritti delle donne in Italia, sancendo la possibilità di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza in determinate circostanze. La normativa si fonda su un delicato equilibrio tra la tutela della vita nascente e il diritto all'autodeterminazione e alla salute della donna. Ogni struttura dovrebbe garantire la presenza di medici non obiettori per attuare l’intervento. La richiesta di IVG deve essere effettuata personalmente dalla donna.

I Limiti Temporali e le Condizioni per l'IVG

La legge stabilisce differenti condizioni a seconda del momento in cui viene richiesta l'interruzione di gravidanza.

Entro i Primi 90 Giorni (circa 12 settimane e 6 giorni dall’ultima mestruazione)

In questa fase iniziale della gestazione, l’aborto è ammesso sulla base di una autonoma valutazione della donna. La donna può richiedere l’IVG perché ritiene che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un pericolo per la sua salute fisica o psichica. Questo si applica anche in caso di sfavorevoli condizioni socio-economiche o familiari, previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, ecc. Per legge di norma è necessario attendere sette giorni tra il rilascio del documento e l’esecuzione dell’interruzione di gravidanza. Nel corso di questi 7 giorni la donna può presentarsi al presidio Ospedaliero di riferimento, o a un altro a sua scelta, nel giorno di accesso all'ambulatorio IVG per programmare quanto necessario. Il medico effettuerà la valutazione clinica, darà tutte le informazioni e i chiarimenti necessari e acquisirà il consenso.

Dopo il Novantesimo Giorno (da 13 settimane, contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione)

Dopo il novantesimo giorno, l’aborto è ammesso solo in casi specifici e più gravi. È possibile interrompere la gravidanza dopo i primi 90 giorni dalla data del concepimento solo quando "la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna" o, nei limiti previsti dall’art 7 della L194/78, quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni fetali, "che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna". In questi casi, è necessario che un medico rilevi e certifichi tale grave pericolo.

Il Documento/Certificato Medico e il Periodo di Riflessione

Sia prima sia dopo il novantesimo giorno, per accedere all’interruzione di gravidanza (IVG) la donna deve rivolgersi a un medico. Questo può essere un medico del consultorio, del proprio medico di fiducia, un altro specialista o il medico di famiglia. Il medico ha il compito di redigere un documento attestante la richiesta della donna, che è indispensabile per accedere all’IVG.

Nel caso in cui il medico non consideri urgente l’intervento, invita la donna a rispettare un periodo di "riflessione" di sette giorni. Trascorso questo periodo, la donna può rivolgersi a un centro autorizzato per l’espletamento della procedura. È importante sottolineare che nella valutazione dell’esistenza di condizioni tali da rendere urgente la procedura, il medico deve sempre tenere presente che l’incidenza di complicazioni aumenta progressivamente con l’aumentare dell’età gestazionale. Il modo più semplice per ottenere il documento o il certificato è di rivolgersi a un consultorio PUBBLICO, non di ispirazione religiosa. Nella gran parte dei casi il consultorio assicura anche tutta la procedura, fino alla prenotazione nell’ospedale di riferimento.

Diagramma che illustra le tempistiche e le procedure per l'IVG secondo la legge 194

L'Accesso ai Servizi e le Metodiche di Interruzione

L'accesso all'IVG avviene all'interno delle strutture sanitarie pubbliche. La richiesta di interruzione di gravidanza deve essere firmata dalla donna richiedente e dal medico che effettua la consulenza e la visita medica.

Come Accedere al Percorso IVG

Per accedere al percorso dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) è possibile rivolgersi ai Consultori presenti sul territorio, preferibilmente della propria zona di residenza. Qui si riceve accoglienza, informazioni sul percorso, counselling e viene fissato un appuntamento con il Ginecologo. Il ginecologo fornirà tutte le informazioni necessarie sulle metodiche di esecuzione dell'IVG e rilascerà un documento dove si prende atto sia dello stato di gravidanza che della volontà di interromperla. Il consultorio garantisce colloqui e consulenza per rimuovere eventuali cause che portano alla decisione di ricorrere all'IVG, fornisce assistenza psicologica e, su richiesta, informazioni su associazioni di volontariato ed eventuale coinvolgimento dei Servizi sociali.

Minorenni e IVG

Le persone minorenni che desiderano interrompere la gravidanza devono rivolgersi al Consultorio giovani, preferibilmente della propria zona, dove troveranno accoglienza, aiuto e sostegno. Se si ha meno di diciotto anni per l’IVG è necessario l’assenso di tutte e due i genitori, se hanno la potestà genitoriale congiunta, o dell’unico genitore che ha la potestà genitoriale esclusiva. Se si è già parlato con i propri genitori si può recare con loro al Consultorio; altrimenti gli operatori del Consultorio aiuteranno a coinvolgerli. Se invece non è possibile o non si vuole parlare con loro, l'equipe consultoriale, entro sette giorni, preparerà una relazione congiunta che l'assistente sociale rimetterà al Giudice tutelare, il quale, dopo valutazione del caso, esprimerà il suo consenso. Il Consultorio segue il percorso di certificazione per le minorenni con la relazione al giudice tutelare nel caso di minorenne che chiede IVG senza il consenso di chi esercita la patria potestà.

Metodiche per l'Interruzione di Gravidanza

L'aborto può essere effettuato con il metodo chirurgico o con il metodo farmacologico.

Aborto Farmacologico

L'aborto farmacologico si può scegliere se la gravidanza è inferiore a 63 giorni (9 settimane) dall’ultima mestruazione e se non ci sono controindicazioni all'uso dei farmaci previsti. È un procedimento che avviene a livello ambulatoriale in due fasi e prevede il ricovero ospedaliero per l’assunzione di due farmaci (RU486/mifepristone e misoprostolo) a distanza di 48 ore tra loro.

  • Prima fase: Durante il primo accesso, vengono eseguiti esami ematici e somministrato il primo farmaco (Mifepristone, meglio noto con il nome di RU486) che interrompe la gravidanza. La donna deve restare in osservazione 2-3 ore. Il primo farmaco causa la cessazione della vita dell'embrione e l'eventuale espulsione.
  • Seconda fase: Successivamente, all'incirca 48 ore dopo, si passa al secondo farmaco, un analogo delle prostaglandine (Misoprostolo), che facilita il distacco e l'espulsione del prodotto del concepimento. Solitamente le contrazioni iniziano entro 1-2 ore. La sintomatologia sarà assimilabile a quella di un aborto spontaneo nelle fasi iniziali di gravidanza.

L'IVG farmacologica si svolge in regime di ricovero diurno (Day Hospital) e generalmente prevede due accessi, con una visita di controllo successiva per verificare le condizioni di salute della donna e lo stato della gravidanza. È importante assicurarsi che l'utero si svuoti completamente. Trascorse 4-6 ore di osservazione (senza eventi avversi), la donna viene dimessa con la programmazione di un controllo clinico ed ecografico a distanza di circa 12 giorni, durante il quale sarà discussa anche la possibilità di terapia contraccettiva.

Aborto Chirurgico

L'aborto chirurgico può essere eseguito generalmente dalla settima alla 14-15 settimana e prevede il ricovero in day-hospital. L'intervento medico-chirurgico comporta un ricovero in day hospital. Si entra la mattina presto e si viene dimesse nel pomeriggio dello stesso giorno, salvo complicazioni. L'intervento, effettuato in anestesia locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale, avviene in sala operatoria. Consiste nell’aspirazione della camera gestazionale, o isterosuzione. Il raschiamento è gravato da maggiori complicazioni rispetto all’isterosuzione e non dovrebbe essere eseguito se non in rarissimi casi particolari. L'intervento chirurgico ha lo scopo di asportare il materiale contenuto all'interno della cavità uterina e rappresenta un'alternativa rispetto alla IVG farmacologica.

Aborto farmacologico o chirurgico? Come orientarsi nella scelta: cambiano tempistiche e modalità

L'Aborto "Terapeutico" e le Criticità della Legge

Secondo la legge 194 del 1978, tutte le interruzioni volontarie di gravidanza sono, in senso lato, "terapeutiche", poiché l'aborto è ammesso solo nei casi in cui la gravidanza o il parto costituiscano un pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Tuttavia, comunemente viene definito "terapeutico" l'aborto praticato oltre il novantesimo giorno di gestazione (cioè nel secondo o terzo trimestre di gravidanza).

Regolamentazione Oltre i 90 Giorni

La legge 194 lo regola agli articoli 6 e 7: l’aborto oltre il novantesimo giorno è consentito quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, o quando siano accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Questi processi patologici possono includere gravi patologie materne (fisiche, come tumori o cardiopatie gravi, o psichiatriche) o malformazioni o malattie fetali che potrebbero mettere a rischio la salute fisica o mentale della donna. Questi processi patologici devono essere certificati dal medico, che può avvalersi di apposite indagini (ecografie, risonanze o radiografie, villocentesi e amniocentesi), nonché di consulenze specialistiche.

Il Limite delle 22-24 Settimane e le Difficoltà per le Donne

La legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale per l'aborto terapeutico, ma all'articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dell’utero (cioè attorno alle 22-24 settimane, la cosiddetta "viability"), il medico metta in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita. Pertanto, al fine di scongiurare la nascita di bambini con gravissimi handicap, si tende a non procedere oltre le 22-24 settimane, pur tenendo sempre in conto la compatibilità della patologia fetale con la possibilità di vita autonoma. È dunque praticamente impossibile reperire in Italia centri che pratichino Interruzioni Volontarie di Gravidanza terapeutiche oltre la ventiduesima settimana. Le donne che ricevono una diagnosi di grave patologia fetale oltre quest’epoca gestazionale sono dunque costrette a rivolgersi all’estero per abortire.

La stessa legge 194 mostra inadeguatezze nel suo testo, da cui originano ingiustizie inaccettabili che dovrebbero essere modificate per garantire realmente a tutte il diritto alla salute, se non quello all’autodeterminazione. La principale riguarda appunto gli articoli 6 e 7 della legge: nel caso in cui sia fatta una diagnosi tardiva di grave patologia fetale, oltre la ventiduesima settimana, quando il feto ha raggiunto la possibilità di vivere al di fuori dell’utero (viability), la donna è costretta ad andare all’estero per abortire. Oltre quell’epoca gestazionale, infatti, si deve provocare con i farmaci un travaglio abortivo e il medico che esegue l’aborto dovrebbe mettere in atto quanto possibile per salvaguardare la vita del feto; non potendo eseguire il feticidio, qualora il feto, seppur affetto da gravissima patologia, nascesse vivo, il medico dovrebbe rianimarlo, aggiungendo al danno della malattia primaria anche quello legato alla grave prematurità.

Lo stesso limite del novantesimo giorno è causa di ingiustizie, stabilito esclusivamente dalla fantasia del legislatore. Lo sviluppo intrauterino è infatti un continuum, nel quale si può definire un punto di interruzione solo con il raggiungimento della viability. Anche in questo caso, le donne che fossero arrivate tardivamente a una diagnosi di gravidanza, in assenza di condizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 194, dovrebbero recarsi all’estero per interromperla.

Infografica che mostra i tassi di obiezione di coscienza in diverse regioni italiane

Applicazione, Criticità e L'Obiezione di Coscienza

Nonostante siano passati oltre 40 anni dalla sua approvazione, la legge 194/1978 è ancora applicata male e, in molti punti e aree del paese, addirittura non applicata. Questo quadro è grave e ben descritto da indagini specifiche.

L'Impatto dell'Obiezione di Coscienza

Un aspetto cruciale che incide sull'effettiva applicazione della legge è il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza, sancito dall'articolo 9. Sebbene la legge sottolinei che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l'espletamento della procedura, in molte realtà si riscontrano elevati tassi di obiettori di coscienza, che rendono difficile l'accesso ai servizi, specialmente in alcune regioni. L'Associazione Luca Coscioni si batte per definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza e per garantire a tutte le donne l'informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti ad inviare la donna a un medico non obiettore.

Inadempienze e Mancata Applicazione

La cattiva applicazione o la non applicazione della legge costringono spesso le donne a penosi viaggi all'estero. L'Associazione Luca Coscioni offre strumenti di denuncia contro queste inadempienze e contro le condizioni che determinano tali situazioni.

Modifiche Legislative Auspicabili

L'Associazione si batte inoltre per la modifica di alcune parti della legge che hanno dimostrato le maggiori criticità:

  • Articolo 4: Che stabilisce il limite di 90 giorni per l'aborto "on demand", basato sull’autonoma valutazione della donna.
  • Articolo 5: Che stabilisce l’obbligatorietà del documento o del certificato rilasciato dal medico, e che prevede un periodo di "riflessione" di 7 giorni.
  • Articoli 6 e 7: Che regolano l’aborto volontario cosiddetto terapeutico, con le problematiche legate alla viability fetale.
  • Articolo 9: Che estende il diritto a sollevare obiezione di coscienza anche al personale esercente le attività ausiliarie.

L'Associazione si batte per garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l’IVG, permettendo realmente l’accesso alla IVG farmacologica, che attualmente non è garantito in molte regioni italiane. Vigila e garantisce l’applicazione dell’articolo 15, perché tutte le donne possano avere accesso ai più moderni e aggiornati standard di cura; ciò impone l’obbligo di aggiornamento su tale tema e sulla contraccezione per tutto il personale sanitario, anche per gli obiettori di coscienza.

Grafico a torta che mostra la diminuzione del numero di IVG in Italia negli anni

La Situazione Attuale: Dati e Tendenze

La relazione annuale al Parlamento sull’applicazione della Legge 194 in Italia fornisce dati significativi sull'andamento dell'interruzione volontaria di gravidanza. In base alla relazione per l'anno 2020, il numero di IVG è stato di 66.413 interruzioni volontarie di gravidanza, con una riduzione del 9,3% rispetto al dato del 2019. Negli anni dal 1983, anno in cui si è avuto il più alto numero di IVG in Italia, pari a 234.801 casi, si è rilevata una continua diminuzione.

Nonostante questa tendenza al ribasso, le criticità nell'applicazione della legge persistono, evidenziando un divario tra la norma e la sua attuazione concreta sul territorio nazionale. È importante assicurarsi che l'utero si svuoti completamente al termine della procedura, sia farmacologica che chirurgica. Dopo l’intervento, la donna può chiedere all’ostetrica una consulenza per essere adeguatamente informata sui metodi contraccettivi a disposizione e poter scegliere quello più adeguato alle sue esigenze. È importante inoltre, per ridurre il rischio di gravidanze indesiderate, pianificare e iniziare subito la contraccezione. Il counselling contraccettivo e l’avvio della contraccezione viene garantito già dai Reparti e dagli Ambulatori dove viene effettuata l’IVG.

La legge 194 è uno strumento fondamentale per la tutela della salute e dell'autodeterminazione delle donne, ma la sua piena efficacia dipende da un'applicazione capillare, uniforme su tutto il territorio nazionale, e da un costante aggiornamento normativo e procedurale per rispondere alle esigenze contemporanee.

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