Il percorso per ottenere o accertare la cittadinanza italiana è complesso e sfaccettato, coinvolgendo diverse normative e procedure a seconda della specifica situazione del richiedente. Il possesso della cittadinanza italiana può derivare da diverse origini: per nascita (ius sanguinis o ius soli), per matrimonio, per residenza, per adozione o per riacquisto. Comprendere i requisiti e le modalità di richiesta è fondamentale per navigare efficacemente questo processo.
Fondamenti della Cittadinanza Italiana: La Legge di Riferimento
La cittadinanza italiana è regolata principalmente dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e dai relativi regolamenti di esecuzione, in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362. A partire dal 16 agosto 1992, data di entrata in vigore della legge n. 91/92, l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina più la perdita automatica della cittadinanza italiana, a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente, come stabilito dall’articolo 11 della legge n. 91/92. L’introduzione del D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, ha introdotto ulteriori specificazioni, subordinando l’acquisto automatico della cittadinanza per i nati all’estero in possesso di altra cittadinanza alla sussistenza di determinate eccezioni previste dall’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91. La normativa più recente in materia di cittadinanza, nello specifico l’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, subordina la trasmissione della cittadinanza italiana al soddisfacimento di ulteriori requisiti e alla produzione di documentazione aggiuntiva.

Cittadinanza per Nascita (Iure Sanguinis e Iure Soli)
L’articolo 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Questa è la regola dello ius sanguinis, il diritto di sangue, che prevede la trasmissione della cittadinanza per discendenza diretta. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano. Tuttavia, con l’introduzione del D.L. n. 36/2025 (convertito in Legge n. 74/2025), questo automatismo non è più assoluto per i minori nati all’estero, sia da cittadini italiani per nascita che da cittadini italiani naturalizzati. Con le nuove previsioni, la cittadinanza è riconosciuta solo al ricorrere dei requisiti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3-bis del D.L. n. 91/92.
Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. [numero circolare]. È necessario accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La discendenza dall’avo italiano deve essere comprovata mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale.
Nascita sul Territorio Italiano (Ius Soli)
È cittadino anche chi nasce in Italia se i genitori sono ignoti o apolidi o se, per la legge del loro Stato, il figlio non segue la cittadinanza dei genitori. L’articolo 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. La dichiarazione si presenta direttamente presso il proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti il compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento dei 19 anni.
I minori rinvenuti nel territorio della Repubblica sono considerati italiani finché non se ne prova il possesso di altra cittadinanza. È infine considerato cittadino italiano il figlio di ignoti ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza. Rientra, ad esempio, in tale ipotesi il caso di un bambino che non viene riconosciuto da alcun genitore al momento della nascita.

Cittadinanza per Riconoscimento o Dichiarazione Giudiziale della Filiazione
Se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana, e l’acquisto retroagisce dal momento della nascita. È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91/92).
Se invece il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale avviene nei confronti di un figlio maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può, entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana. Nell’ipotesi in cui a seguito di un’azione di annullamento per mancanza di veridicità venga annullato con sentenza un riconoscimento di filiazione naturale effettuato da un cittadino italiano nei confronti di uno straniero, tutti gli atti relativi all’attribuzione della cittadinanza al figlio riconosciuto sono di conseguenza annullati. Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92), la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 91/92 deve essere resa entro un anno dal provvedimento giudiziale.
Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una “elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92).
Cittadinanza per Adozione
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto. Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.
Se invece l’adottato è maggiorenne, l’interessato può richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all’adozione. Secondo l’art. 14 della legge n. 91/92, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. L’acquisto interviene, quindi, alla condizione della convivenza del soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano, purché quest’ultimo risieda, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, da due anni continuativi in Italia (o dalla nascita, se di età inferiore a due anni), requisito introdotto dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 36, così come convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.
L’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92), può perdere la cittadinanza. L’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n. 91/92), può perdere la cittadinanza.
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Cittadinanza per Acquisizione o Riacquisto da parte dei Genitori
Il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso da almeno due anni continuativi alla data di acquisto della cittadinanza da parte del genitore (o dalla nascita, qualora il minore abbia meno di due anni). La legge precedentemente stabiliva che il figlio minorenne che al momento del giuramento convive con il genitore straniero che acquista la cittadinanza italiana diventa automaticamente cittadino italiano dal giorno successivo al giuramento del genitore.
La previsione è stata però modificata a seguito dell’introduzione del D.L. n. 36/2025 (convertito in Legge n. 74/2025). Minori nati all’estero (Requisito sospensivo): acquistano la cittadinanza se al momento del giuramento del genitore sono con lui conviventi e risiedono sul territorio italiano da due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita e se il genitore risiedeva già in Italia prima della nascita del figlio. In questo caso, però, l’acquisto della cittadinanza non è immediato, ma scatta un "requisito sospensivo": il genitore deve mantenere la residenza in Italia per due anni continuativi dopo la propria naturalizzazione.
Se la convivenza interviene in un momento successivo o è cessata, il figlio minore non consegue la cittadinanza italiana. Il minore, una volta diventato maggiorenne, ha comunque la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana, a condizione che sia già in possesso di un’altra cittadinanza. L’articolo 14 della legge n. 91/92 prevede che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita.
Minori nati all’estero (Esclusi): l’effetto più dirompente della riforma è che i minori nati all’estero arrivati in Italia insieme al genitore (il quale, quindi, non era residente in Italia prima della loro nascita) sono totalmente esclusi dall’acquisto automatico della cittadinanza, anche se risiedono, convivono e studiano in Italia da molti anni. In questo caso resta solo il percorso ordinario di naturalizzazione (art. 9 L. 91/92).
Cittadinanza per Matrimonio o Unione Civile
L’articolo 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero. La residenza legale in Italia dopo il matrimonio/unione civile deve essere di due anni. All’estero, i termini sono di tre anni dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. I termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dalla coppia.
Qualora, al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi, la procedura può proseguire. A tal proposito si precisa che l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Cittadinanza per Residenza (Naturalizzazione)
La cittadinanza per residenza è un percorso per gli stranieri che hanno stabilito una residenza legale e continuativa in Italia per un determinato periodo. In via generale, lo straniero può chiedere la cittadinanza per residenza (art. 9 L. 91/1992) dopo dieci anni di residenza legale e continuativa per i cittadini extracomunitari. Il termine è ridotto a quattro anni per i cittadini UE e a cinque anni per apolidi e rifugiati politici.
In tutti i casi in cui la cittadinanza viene concessa con decreto, è necessario produrre, tra gli altri documenti, il certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, legalizzato/apostillato e munito di traduzione legalizzata. Qualora il cittadino richiedente la cittadinanza italiana, che sia entrato in Italia prima del 14° anno di età e che abbia maturato l’ininterrotta residenza sul territorio italiano, non possa produrre il certificato penale del Paese di origine e dei Paesi terzi di residenza, dovrà produrre i certificati di frequenza scolastica relativi ai periodi antecedenti al compimento del 14° anno di età.
Inoltre, per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito: quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).
L’art. 9-bis della legge n. 91/92 prevede che le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di € 600, come indicato dalla Tabella dei Diritti Consolari, allegata al d.lgs. n. 130/2020.

Requisiti Specifici per la Conoscenza della Lingua Italiana
Un requisito fondamentale per molte procedure di acquisizione della cittadinanza è la certificazione della conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Tale certificazione è richiesta anche a chi ha sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98, o che sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Non sono, altresì, tenuti alla presentazione del predetto certificato di conoscenza della lingua italiana i soggetti affetti da «gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica», per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. [numero sentenza].
Procedura di Richiesta Telematica
Attualmente, le domande di cittadinanza italiana per residenza e per matrimonio devono essere presentate per via telematica. Eseguita la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell’apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta. Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria.
Dopo la presentazione della domanda per via telematica, l’utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare che ha ricevuto l’istanza (per chi risiede all’estero) o dall’Ufficio di Stato Civile del Comune (per chi risiede in Italia) per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa.
Casi Particolari e Perdita della Cittadinanza
La legge italiana prevede anche casi di perdita della cittadinanza, sebbene meno frequenti rispetto all'acquisizione. Si perde la cittadinanza se:
- Il cittadino italiano si arruola volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetta un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92).
- Il cittadino italiano, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92).
- L’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92).
- L’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n. 91/92).
- Il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/92).
- Il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n. 91/92).
La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente.

Riacquisto della Cittadinanza Italiana
La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge n. 91/92. Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che - in virtù del matrimonio - abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanza italiana e possono riacquistarla, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione.
Inoltre, l’articolo 17 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito con la legge n. 74/2025, prevede la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza).
Le donne che dopo il 1° gennaio 1948 abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano NON hanno perso la cittadinanza italiana. Le dichiarazioni presentate nei termini sono esaminate da una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Documentazione Necessaria e Dichiarazione Sostitutiva
Per le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, vale la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione); in questi casi il certificato non deve essere richiesto e l’ente è obbligato ad accettare l’autocertificazione. La validità dei certificati anagrafici è di sei mesi dalla data di rilascio. Il Certificato di Cittadinanza è un certificato anagrafico che attesta la cittadinanza italiana di una persona. Il certificato di cittadinanza può essere richiesto dall’interessato oppure da chiunque conosca i dati anagrafici dell’intestatario. È possibile richiedere il certificato di cittadinanza anche per una persona defunta.
Casi Specifici e Nuove Normative
Il D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, ha apportato modifiche significative. Le istanze presentate in seguito all’emanazione di questo decreto-legge subordinano l’acquisto della cittadinanza italiana alla sussistenza di determinate condizioni. La fattispecie, regolata dall’art. 4 della legge n. 91/92, si riferisce, ai commi 1 e 2, ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano. In questa sede si segnala l’art. 4 comma 1-bis, introdotto dalla L. [numero legge].
Possono essere altresì presentate, entro le 23:59 (ora di Roma) del 31 maggio 2029, dichiarazioni a favore di soggetti minorenni alla data del 24 maggio 2025, figli di cittadini iure sanguinis di cui alle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Requisiti per Minorenni Nati in Italia da Genitori Stranieri
La richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana da parte di un minore nato in Italia da genitori stranieri può essere presentata dal compimento del diciottesimo anno di età fino al giorno che precede il compimento del diciannovesimo anno di età. Nel corso dei 6 mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, l’Ufficio di Stato Civile del Comune è tenuto a comunicare ai cittadini stranieri interessati, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di presentare la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza di comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
I requisiti necessari includono: essere residenti nel Comune presso il quale si intende rendere la dichiarazione di acquisto; essere nati in un Comune italiano da genitori stranieri; essere titolari di un permesso di soggiorno; aver avuto residenza legale in Italia senza interruzioni dalla nascita fino al compimento del 18° anno di età (l’interessato deve essere stato iscritto in modo ininterrotto nell’anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età).
Qualora, pur nato in Italia, l’interessato non risulti avere una residenza legale ininterrotta fino al compimento della maggiore età, è possibile presentare documenti integrativi che dimostrino l’effettiva presenza sul territorio italiano nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica. La legge 98/2013 dispone infatti che: "non sono imputabili gli eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione", per esempio mediante certificazioni scolastiche o mediche al fine di attestare la sua presenza in Italia sin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale.

Cittadinanza e Servizio Militare
Il cittadino italiano che si arruola volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetta un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano perde la cittadinanza italiana (art. 12, comma 1 legge n. 91/92). Analogamente, il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato perde la cittadinanza (art. 12, comma 2 legge n. 91/92).
Documentazione Aggiuntiva Richiesta
In tutti i casi in cui la cittadinanza viene concessa con decreto, oltre al certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza legalizzato/apostillato e munito di traduzione legalizzata, si applicano specifiche disposizioni. Il cittadino richiedente la cittadinanza italiana, che sia entrato in Italia prima del 14° anno di età e che abbia maturato l’ininterrotta residenza sul territorio italiano, qualora non possa produrre il certificato penale del Paese di origine e dei Paesi terzi di residenza dovrà produrre i certificati di frequenza scolastica relativi ai periodi antecedenti al compimento del 14° anno di età.
Istanze e Valutazioni Sulla Base di Nuove Normative
Le istanze presentate in seguito all’emanazione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, subordinano l’acquisto della cittadinanza italiana alla sussistenza di determinate condizioni. Il decreto introduce, inoltre, la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita, nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo.
Casi di Speciale Rilevanza Storica e Geopolitica
Si fa riferimento a specifiche disposizioni relative a trattati internazionali. Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17-bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, i figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1, lett. b), devono allegare ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3 del Trattato di Osimo.
Come funziona l'adozione in Italia e quanto costa
Requisiti di Reddito e Integrazione
Attenzione! Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente). Ai richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione (art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98) o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, D.lgs. n. 30/2007), vengono applicate specifiche disposizioni.
Contribuzione per la Domanda di Cittadinanza
Tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di € 600, come indicato dalla Tabella dei Diritti Consolari, allegata al d.lgs. n. 130/2020. L’invio di istanze o documenti effettuato in forme e modalità diverse da quelle indicate non sarà preso in considerazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del decreto legge n. 130/2020 e 42-bis del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. Ogni invio dovrà riguardare una sola domanda di cittadinanza, specificando nell’oggetto il numero identificativo della pratica. Eventuali documenti allegati dovranno essere in formato pdf, tiff o jpeg e non dovranno superare singolarmente la dimensione di 5 MB per un massimo complessivo di 15MB.
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