Benché ogni datore di lavoro abbia ben chiaro il concetto di “congedo di maternità”, il rischio di incagliarsi nei meandri della complessa normativa in materia è abbastanza alto. La gestione della maternità, sia essa obbligatoria, facoltativa o anticipata, presenta sfumature che possono portare a errori di calcolo dell’indennità, generando confusione e potenziali controversie. Questo articolo si propone di fare chiarezza su questi aspetti, analizzando nel dettaglio le differenze tra le varie tipologie di congedo, le modalità di calcolo dell’indennità, chi ne è il pagatore e i riferimenti normativi principali, fornendo anche consigli pratici per le aziende.
Maternità Facoltativa, Maternità Obbligatoria, Maternità Anticipata: Le Differenze Fondamentali
Prima di addentrarci nei calcoli, è cruciale distinguere le diverse forme di congedo di maternità.
Il congedo di maternità obbligatoria è definito dall’INPS come “il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio”. Il puerperio è il lasso di tempo fisiologico in cui gli organi genitali riacquistano la funzionalità anatomica pre-parto, convenzionalmente misurato in sei settimane. La natura obbligatoria di questo congedo implica che la lavoratrice non possa rinunciarvi, né il datore di lavoro possa impiegarla durante tale periodo. Qualora, dopo il parto, la madre desiderasse rientrare prima, è necessario un certificato medico che attesti l’assenza di rischi.
La durata della maternità obbligatoria è di cinque mesi. Grazie alla Legge di Bilancio 2019, questo periodo gode di una maggiore flessibilità: la lavoratrice può scegliere di fruire di due mesi prima e tre dopo il parto, oppure uno e quattro, o ancora, in casi eccezionali senza rischi per madre e bambino, tutti e cinque i mesi nel periodo post-parto.
La maternità facoltativa, conosciuta anche come “congedo parentale”, può essere richiesta nei primi dodici anni di vita del bambino. Ha una durata di sei mesi e si applica solo a lavoratrici e lavoratori con un contratto in essere, a differenza della maternità obbligatoria che spetta anche alle disoccupate. Il congedo parentale può essere richiesto anche dai padri, per sette mesi, e dai genitori soli, per dieci mesi.
Infine, la maternità anticipata è un diritto che la donna può esercitare sin dai primi mesi di gravidanza in determinate situazioni. Può essere disposta dal medico, in caso di gravidanze a rischio, o dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), qualora le condizioni lavorative siano eccessivamente affaticanti, insalubri o non sicure. In questi casi, la lavoratrice ha diritto ad assentarsi immediatamente dal lavoro percependo l’indennizzo massimo.
In ognuno di questi tre casi - maternità obbligatoria, facoltativa e anticipata - variano le condizioni di accesso e, aspetto cruciale, il calcolo dell’indennità.

L’Indennità di Maternità: Come si Calcola Correttamente
Il calcolo dell’indennità varia significativamente in base alla tipologia di congedo.
Per la maternità obbligatoria e anticipata, alla lavoratrice spetta l’80% della sua paga giornaliera. Questa retribuzione viene calcolata, di norma, sull’ultima busta paga precedente l’inizio del congedo. L’indennità copre tutte le giornate lavorative, escludendo domeniche e festivi.
Per la maternità facoltativa, il calcolo dell’indennità è più articolato. Nei primi sei anni di vita del bambino, spetta il 30% della paga giornaliera, calcolata sempre sull’ultima busta paga. Se l’età del bambino è compresa tra gli otto e i dodici anni, permane il diritto al congedo, ma non all’indennità economica.
Un aspetto fondamentale nel calcolo dell’indennità di maternità, sia essa obbligatoria o anticipata, si basa sulla retribuzione media giornaliera (RMG). Il Testo Unico sulla maternità-paternità (D.lgs. 151/2001) stabilisce che la RMG a cui fare riferimento è quella percepita nel periodo di paga mensile scaduto e immediatamente precedente a quello in cui ha avuto inizio l’astensione.
I criteri di determinazione della RMG variano a seconda della categoria del lavoratore (impiegati o operai) e, in alcuni casi, del tipo di rapporto di lavoro.
Per gli impiegati:
- Si considera la retribuzione imponibile del mese precedente l’inizio del congedo.
- Si aggiungono i ratei delle mensilità aggiuntive e di altre voci ricorrenti non incluse nella retribuzione corrente mensile (maggiorazioni, indennità, ecc.).
- La somma ottenuta, divisa per 30, fornisce la RMG.
- Se il mese precedente non è stato interamente lavorato, si divide la retribuzione lorda per i giorni lavorati o retribuiti (incluse domeniche e festività retribuite), si aggiunge il rateo delle mensilità aggiuntive e delle altre voci diviso 30.
Per gli operai retribuiti a ore:
- La RMG è data dalla retribuzione lorda del mese precedente (o delle 4 settimane precedenti) divisa per il numero delle giornate lavorate o retribuite nel periodo (escluse quelle di malattia). Se la settimana lavorativa è corta (5 giorni), il divisore va incrementato moltiplicando il numero delle giornate per 1,2.
- Si aggiunge il rateo giornaliero delle mensilità aggiuntive e delle altre voci ricorrenti, ottenuto dividendo l’importo del rateo mensile per 25.
Per gli operai con retribuzione fissa mensile:
- Si divide la retribuzione del mese precedente per 26, se interamente lavorato.
- Si aggiunge il rateo giornaliero di mensilità aggiuntive.
- Se il mese precedente non è stato interamente lavorato o è retribuito solo in parte, si applica la regola generale per gli operai retribuiti a ore.
È fondamentale notare che, se nel mese precedente si è lavorato per un numero di ore inferiore a quello contrattuale, per determinare la retribuzione di riferimento occorre:
- Dividere il totale dei compensi percepiti nel mese per il numero di ore di lavoro effettivo.
- Moltiplicare il risultato per le ore contrattuali previste.
Questo criterio è cruciale quando si verificano variazioni orarie, come nel caso di una lavoratrice che, pur avendo un contratto full-time, firma una riduzione oraria temporanea a causa del COVID-19. Se la maternità anticipata inizia prima dell’entrata in vigore della variazione oraria, la RMG sarà calcolata sull’orario pieno. Se invece inizia dopo, si prenderà a riferimento l’orario contrattuale ridotto, anche se temporaneo.

Chi Paga la Maternità: Ruolo dell'INPS e del Datore di Lavoro
Nella maggior parte dei casi, è il datore di lavoro ad anticipare in busta paga l’indennità di maternità. L’INPS, successivamente, rimborsa queste somme al datore di lavoro tramite sgravi contributivi.
Esistono tuttavia alcune categorie di lavoratrici per le quali l’INPS provvede al rimborso diretto:
- Lavoratrici stagionali
- Operaie agricole
- Lavoratrici dello spettacolo (saltuarie o a termine)
- Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari
A queste si aggiungono le lavoratrici disoccupate o sospese, che, pur non avendo un contratto in essere al momento del congedo, maturano comunque il diritto all’indennità.
Legge sulla Maternità: I Riferimenti Normativi Chiave
La normativa italiana in materia di maternità è complessa e in continua evoluzione. Il riferimento principale è il Decreto Legislativo 151 del 26 marzo 2001, noto come Testo Unico di maternità/paternità. Tuttavia, successive circolari INPS e leggi, come la Legge di Bilancio 2019, hanno introdotto modifiche e approfondimenti che ne rendono la gestione aziendale una sfida.
Il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) gioca un ruolo cruciale nella gestione della maternità anticipata. Il datore di lavoro è tenuto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento fino a sette mesi dopo il parto. Deve valutare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici, processi o condizioni di lavoro potenzialmente dannosi.
In primo luogo, il datore di lavoro deve individuare, nell’ambito della valutazione dei rischi, le lavorazioni che possano risultare pregiudizievoli per le lavoratrici madri (art. 7, Testo Unico). Qualora non sia possibile reperire altre mansioni confacenti, il datore di lavoro deve inviare una richiesta di interdizione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), specificando gli elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale. L’ITL può quindi disporre l’interdizione dal lavoro della lavoratrice madre.
La richiesta di interdizione può essere inoltrata anche dalla lavoratrice stessa all’ASL competente, la quale, in presenza di condizioni di salute che non consentono la prosecuzione dell’attività, può disporre l’astensione. La domanda si intende accolta decorsi sette giorni dalla sua presentazione in assenza di diniego.
È importante sottolineare che l’ITL, nell’ambito di una richiesta di interdizione, può accedere ai luoghi di lavoro per un accertamento diretto della situazione aziendale.

Maternità e Azienda: Come Semplificarsi la Vita
Gestire una variabile complessa come la maternità può rappresentare una sfida significativa per i responsabili del personale. Una gestione efficiente richiede un’attenzione particolare ai sistemi di rilevazione delle presenze e alla semplificazione dell’invio dati per la produzione delle buste paga.
Sistemi moderni di gestione delle risorse umane non si limitano a monitorare presenze e assenze, ma migliorano la comunicazione aziendale, permettendo ai collaboratori di consultare autonomamente i propri totalizzatori, richiedere ferie e permessi, verificando in tempo reale la propria situazione. Questo sgravia la direzione del personale di una parte consistente del lavoro amministrativo. Software e app dedicate possono facilitare queste attività gestionali, rendendo le aziende più produttive e snelle nella gestione dei congedi di maternità.
CONGEDO DI PATERNITÀ: COS'È E COME FUNZIONE? -TUTTO CIÒ CHE C'È DA SAPERE
Casi Particolari e Criticità: Analisi di Situazioni Complesse
La normativa sulla maternità presenta diverse sfaccettature che possono generare dubbi e problematiche, come dimostrano alcuni casi specifici.
Un caso ricorrente riguarda la gestione della maternità in seguito a eventi tragici, come la morte del neonato. In queste circostanze, la legge prevede che la lavoratrice debba comunque usufruire del periodo di maternità obbligatoria post-parto, anche se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta. La durata del congedo è legata alla data effettiva del parto, non alla data presunta. L’INPS, con il messaggio n° 18311 del 12 luglio 2007, ha rivisto il metodo di calcolo dell’astensione dal lavoro ante partum, basandolo sulla data presunta del parto indicata nel certificato. Il periodo di congedo ante partum decorre da due mesi prima della data presunta del parto, senza includere tale giorno nel computo. Se la data effettiva del parto coincide con quella presunta, l’astensione totale dal lavoro è pari a cinque mesi e un giorno. Il congedo post partum, invece, parte dal giorno successivo alla nascita e si estende per tre mesi successivi.
Un altro scenario di criticità riguarda la maternità anticipata e il calcolo dell’indennità in caso di variazione contrattuale. Come accennato, se una lavoratrice con contratto full-time (40 ore) viene proposta una riduzione oraria (es. 30 ore) per un periodo limitato (es. un mese) a causa di situazioni eccezionali come la pandemia, e successivamente richiede la maternità anticipata, il calcolo dell’indennità dipenderà dal momento in cui inizia il congedo. Se la maternità anticipata inizia nel mese precedente alla variazione oraria, la RMG sarà calcolata sull’orario pieno. Se inizia nel mese in cui è attiva la variazione oraria, la RMG sarà calcolata sull’orario ridotto. Questo perché il riferimento è al periodo di paga mensile scaduto e immediatamente precedente a quello in cui ha avuto inizio l’astensione.
È fondamentale che i datori di lavoro comprendano queste sfumature per evitare errori di calcolo che possono portare a contenziosi. La consulenza di esperti in materia di diritto del lavoro e la corretta interpretazione delle circolari INPS sono essenziali.
Maternità Anticipata e Integrazione Retributiva: Cosa Prevede la Legge e i CCNL
Un punto spesso fonte di confusione è l'integrazione della retribuzione durante la maternità anticipata. Il CCNL Commercio, ad esempio, prevede che in caso di astensione anticipata dal lavoro per maternità, spetti solo l’indennità dell’80% a carico INPS. Solo durante il periodo di astensione obbligatoria (cinque mesi) spetta, oltre all’indennità dell’80%, l’integrazione del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione.
È importante notare che l’indennità dell’80% erogata dall’INPS non corrisponde sempre esattamente all’80% della retribuzione lorda. Viene calcolata sulla base degli elementi retributivi percepiti nel mese precedente l’astensione, maggiorata dei ratei di tredicesima e quattordicesima. Questo può portare a un importo erogato che è superiore all’80% della normale retribuzione e, in alcuni casi, pari alla retribuzione piena.
Per la maternità anticipata, il CCNL Terziario, per esempio, non prevede l’integrazione al 100% della retribuzione da parte del datore di lavoro.
Tutela delle Lavoratrici e Sanzioni per il Datore di Lavoro
Il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede sanzioni di natura penale e amministrativa a carico del datore di lavoro e dei dirigenti che, nell’affidare i compiti ai lavoratori, non tengano conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. In particolare, il datore di lavoro è sanzionabile qualora, a conoscenza dello stato di gravidanza, continui ad adibire la donna a lavori pregiudizievoli o rifiuti, si opponga od ostacoli l’esercizio del diritto di assenza dal lavoro garantito dalla legge. Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono tutelate da specifici divieti, come l’adibizione al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, pena sanzioni per il datore di lavoro.

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