Guida Completa alla Prescrizione e Fruizione del Congedo di Maternità e Paternità INPS

Il congedo di maternità e di paternità rappresenta un pilastro fondamentale nel sistema di welfare italiano, garantendo ai neo-genitori il diritto di astenersi dal lavoro per dedicarsi alla cura del neonato o del minore adottato/affidato. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) gioca un ruolo centrale nella gestione e nell'erogazione delle relative indennità, assicurando un supporto economico durante questi periodi. Comprendere le normative che regolano la fruizione di questi congedi, le condizioni per accedervi e i termini di prescrizione delle indennità è essenziale per lavoratrici e lavoratori, al fine di esercitare pienamente i propri diritti. Questa guida si propone di esplorare in dettaglio le disposizioni legislative e le prassi amministrative relative alla maternità e paternità, fornendo un quadro chiaro e aggiornato per orientarsi in una materia complessa.

Il Congedo di Maternità: Aspetti Fondamentali e Flessibilità

Il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici in occasione della gravidanza e del parto, con l'obiettivo di tutelare la salute della madre e del nascituro. Le normative di riferimento sono principalmente contenute nel Testo Unico sulla maternità e paternità (D.lgs. 151/2001).

Durata Standard e Opzioni di Flessibilità

Secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del TU, il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto. A questa regola generale si aggiungono importanti opzioni di flessibilità, che permettono alle lavoratrici di adattare il periodo di astensione alle proprie esigenze e condizioni. La flessibilità del congedo è regolata dall'articolo 20 del d.lgs. 151/2001.

La lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Questa opzione è consentita a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale - o con esso convenzionato - e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Un'ulteriore facoltà permette di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, o dopo la data presunta del parto, ed entro i cinque mesi successivi. Anche in questo caso, è indispensabile che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale - o con esso convenzionato - e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, come specificato nella circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 133. Questa facoltà di posticipare il congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) successivamente al parto è estesa anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell'Inps.

Timeline congedo di maternità standard e flessibile

In applicazione di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2019, l’Inps, con la circolare n. 133 del 2019, ha fornito chiarimenti in merito a tale estensione. Per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, l’articolo 64 del D.lgs 151/2001 dispone che l’indennità di maternità spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa. Pertanto, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto è opzionabile dalle sole lavoratrici iscritte alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro.

L'interdizione dal lavoro in caso di gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, prevista dall’articolo 17 del D.lgs 151/2001, fa venir meno la possibilità di potersi astenere dal lavoro esclusivamente dopo il parto. Similmente, l’interdizione dal lavoro per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e l’impossibilità per la donna di essere spostata ad altre mansioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 151/2001, comporta la stessa preclusione all'opzione di flessibilità.

Nel caso in cui la lavoratrice gestante non volesse più avvalersi dell’opzione di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, e ciò avvenisse dopo l’inizio del periodo di maternità ante partum, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs 151/2001. Pertanto, i periodi ante partum lavorati prima della rinuncia saranno comunque computati come periodo di maternità, ma non saranno indennizzati, in quanto la lavoratrice non si è astenuta dall’attività lavorativa. Anche nei casi di astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, l’Istituto eroga l’indennità di maternità anche in presenza di pause lavorative.

Congedo di Maternità in Casistiche Specifiche

La normativa prevede disposizioni particolari per diverse situazioni che possono verificarsi durante o in relazione al periodo di maternità, garantendo sempre la tutela della lavoratrice e del nascituro.

Parto Prematuro o Posticipato

La durata del congedo di maternità tiene conto anche delle variazioni rispetto alla data presunta del parto. Se il parto è avvenuto dopo la data presunta, il congedo prevede tre mesi più i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva. Se il parto è anticipato rispetto alla data presunta, si parla di parto prematuro o precoce, e il congedo comprende i tre mesi più i giorni non goduti prima del parto. In caso di parto “fortemente” prematuro, avvenuto prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, si applicano le disposizioni dell’art. 16, comma 1.1. del d.lgs. 151/2001 e paragrafo 2. della circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 133.

Ricovero del Neonato: Sospensione del Congedo

Qualora il neonato sia ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto, come previsto dall'articolo 16 bis, comma 1 del TU, e riprendere l'attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino.

Interruzione di Gravidanza o Decesso del Bambino

In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità. Tale facoltà è esercitabile tranne se la lavoratrice rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità, come modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, che ha integrato l'articolo 16, comma 1 bis del TU.

Adozione e Affidamento: Norme Specifiche

Anche per i casi di adozione o affidamento sono previste specifiche tutele. In caso di adozione o affidamento di minori, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sempre che sia stata ripresa l'attività lavorativa, secondo l'articolo 26, comma 6 bis del d.lgs. 151/2001.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi nazionali, il congedo spetta per cinque mesi e decorre dalla data di ingresso in famiglia del minore. Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato. L'indennità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato. Per ulteriori approfondimenti si può consultare la circolare INPS 4 febbraio 2008, n. 25, e la circolare INPS 26 maggio 2003, n. 94.

Interdizione dal Lavoro: Gravidanza a Rischio e Mansioni Incompatibili

L'interdizione dal lavoro è una misura di tutela aggiuntiva in situazioni particolari. Esistono periodi di gestazione antecedenti l’inizio del periodo di maternità nel caso l'Azienda Sanitaria Locale disponga, con provvedimento amministrativo e non con certificazione medica, l’interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio, come previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera a) del d.lgs. 151/2001.

Altresì, sono previsti periodi che precedono l’inizio del periodo indennizzabile di maternità o periodi successivi al periodo indennizzabile di maternità, fino al settimo mese di vita del minore, nel caso l’Ispettorato territoriale del lavoro disponga l’interdizione anticipata/prorogata dal lavoro per mansioni incompatibili con la gravidanza, secondo l'articolo 17, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 151/2001. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare INPS 3 gennaio 2022, n. 1. È importante notare che l’interdizione dal lavoro per condizioni di lavoro o ambientali, pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e l’impossibilità per la donna di essere spostata ad altre mansioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 151/2001, incide sulla possibilità di usufruire delle flessibilità. Le lavoratrici che all’inizio del periodo di congedo di maternità non prestano attività lavorativa, ma alle quali è riconosciuto il diritto all’indennità di maternità (art. 24 D.lgs n. 151/2001) vedono comunque tutelato il loro diritto.

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Il Congedo di Paternità: Diritti e Modalità

Il congedo di paternità completa il quadro delle tutele per i genitori, riconoscendo al padre il diritto di astenersi dal lavoro in determinate circostanze legate alla nascita o all'adozione di un figlio.

Congedo di Paternità Obbligatorio

Ai padri spettano dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio, come previsto dall’articolo 27-bis del d.lgs. 151/2001. Questo congedo è un diritto autonomo del padre, volto a favorire una maggiore condivisione delle responsabilità genitoriali fin dai primi giorni di vita del bambino.

Congedo di Paternità Alternativo

Il congedo di paternità alternativo, regolato dagli articoli 28 e seguenti del TU e modificato dall’art. 2 del d.lgs. 80/2015, rappresenta una misura di sostegno al padre in situazioni eccezionali che impediscono alla madre di fruire del proprio congedo. Tale congedo spetta al padre in caso di morte o grave infermità della madre, oppure in caso di abbandono del figlio da parte della madre, o ancora in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità alternativo è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. Il congedo di paternità alternativo, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice. Questo vale anche se la madre è una lavoratrice autonoma con diritto all'indennità prevista dall'articolo 66 del TU. Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, dura quanto il periodo indennizzabile di maternità non fruito dalla madre lavoratrice.

L'Indennità di Maternità e Paternità: Richiesta e Prescrizione

L'erogazione delle indennità di maternità e paternità è un aspetto cruciale per il supporto economico delle famiglie durante il periodo di congedo. La procedura e i termini di prescrizione sono regolamentati in modo preciso.

Erogazione dell'Indennità

L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. Questo meccanismo vale anche per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G, come indicato nella circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 195.

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, nel caso in cui prima del parto insorga un periodo di malattia, anche per queste lavoratrici inizierà a decorrere il periodo indennizzabile a titolo di maternità dal primo giorno di malattia, venendo meno l’opzione di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto. Pertanto, le giornate antecedenti all’evento di malattia si aggiungono al periodo indennizzabile di maternità dopo il parto. La scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione.

La Prescrizione del Diritto all'Indennità

Il diritto all'indennità di maternità o paternità alternativo è soggetto a un termine di prescrizione. Nello specifico, il diritto all'indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità alternativo). Circa la decorrenza del termine annuale di prescrizione dell’indennità di maternità, per tutte le tipologie di indennità si fa riferimento alla Cassazione n. 24031/2017 e alla Cassazione 20 settembre 2021, n. 25489. Tale termine è perentorio, salvo l’effetto sospensivo del relativo decorso, come evidenziato dalla Cassazione S.U. n. 5572/2012.

In tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all’istituto assicuratore, ex art. 7, L. n. 533/1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c. È infatti ancora valido il principio di settore, enucleabile dal R.D.L. n. 1827/1935 (art. 97), che stabilisce che il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Diagramma di flusso della prescrizione e sospensione

Ne consegue che la prescrizione del diritto all’indennità di maternità, soggetta al termine annuale, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7, e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46. Con il messaggio 9937/2006, l’Inps chiarisce che nelle indennità di maternità e di malattia il procedimento amministrativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In quanto incluse tra le assicurazioni amministrate dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (ex articolo 24 della legge 88/89), si deve applicare il termine di decadenza annuale per la proposizione della domanda (ex articolo 4, comma 1, del Dl 384/92).

Contrastando la prassi, l’Inps spiega che l’ultimo comma dell’articolo 97 del regio decreto legge 1827/1935, che recita: “il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione”, deve ritenersi vigente per i procedimenti amministrativi che riguardano le prestazioni economiche di malattia e maternità. Ne consegue che la presentazione della domanda, o del certificato in caso di malattia, sospende il termine di prescrizione fino all’esaurimento della fase amministrativa.

Adempimenti e Certificazioni Mediche

La corretta gestione dei certificati medici è fondamentale per l'accesso e la fruizione dei congedi di maternità e paternità. La digitalizzazione ha semplificato molte procedure, ma è essenziale conoscere i dettagli.

Invio Telematico dei Certificati di Gravidanza

I medici devono inviare online all’INPS i certificati di gravidanza o di interruzione di gravidanza, come stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero il Testo Unico sulla maternità e paternità, modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. Il medico certificatore deve rilasciare all’interessata il numero univoco di certificato assegnato dal sistema.

Annullamento dei Certificati

L’operazione di annullamento di un certificato è consentita esclusivamente entro la mezzanotte del giorno seguente alla data di trasmissione. La richiesta, in forma scritta, deve essere motivata e sottoscritta dal medico certificatore. Non è possibile invece accettare richieste di annullamento di certificati che il medico intenda nuovamente emettere con una diversa data presunta di parto, come previsto dall'articolo 21, comma 1, del d.lgs. 151/2001.

In sintesi, una corretta e tempestiva gestione delle procedure di certificazione e domanda è cruciale per garantire la piena fruizione dei diritti previdenziali legati alla maternità e paternità, evitando ritardi o decadenze.

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