Il sostegno alla genitorialità ha sempre rappresentato un pilastro fondamentale delle politiche sociali, e in questo contesto si è inserito per diversi anni il cosiddetto "Premio alla Nascita", meglio noto al pubblico come "Bonus Bebè da 800 Euro". Questo contributo economico, sebbene non più attivo per i nuovi eventi successivi a una certa data, ha rappresentato un importante aiuto per molte famiglie italiane. La sua introduzione e successiva abrogazione sono tappe significative nell'evoluzione del sistema di welfare italiano, in particolare per quanto riguarda il supporto ai genitori e ai figli.
L'analisi di questo beneficio permette di comprendere meglio le dinamiche di supporto alla famiglia, i requisiti che venivano richiesti per accedervi e le modalità attraverso le quali le madri potevano usufruirne. Si tratta di una misura che ha contribuito a sostenere le spese iniziali legate all'arrivo di un bambino, sia esso nato o adottato, senza tener conto del reddito familiare, rendendola una prestazione universale in un certo senso, pur con specifici requisiti di accesso.

Contesto Storico e Abrogazione del Premio alla Nascita
È di fondamentale importanza sottolineare che il Premio alla nascita, un tempo denominato Bonus Mamma Domani, è una delle forme di tutela della genitorialità che sono state abrogate. Questo cambiamento è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2022, con l'introduzione del nuovo assegno unico e universale, che ha ridisegnato il panorama dei sostegni alla famiglia. Il legislatore ha inteso riorganizzare e unificare una serie di prestazioni frammentate in un unico strumento di supporto.
Tuttavia, è essenziale comprendere le date precise e le condizioni di transizione. La prestazione del Premio alla Nascita ha potuto essere ancora richiesta per i soli eventi che si sono verificati entro il 31 dicembre 2021. Questo include nascite, l'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, adozioni e altri eventi rilevanti. Per tali eventi, era ed è possibile presentare domanda entro un anno dal parto o dall’adozione del minore, rispettando quindi un preciso termine temporale per la richiesta retroattiva.
L'INPS, con la Circolare 23/2022, ha successivamente chiarito che il bonus spettava per le nascite avvenute entro il 28 febbraio 2022, estendendo di fatto la finestra temporale per gli eventi specifici di nascita. A decorrere dal mese di marzo 2022, le misure di sostegno alla natalità come il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani), l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili, e l’assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè) sono state abrogate in quanto assorbite dall'Assegno unico e universale. Questo significa che, a partire dal 1° marzo 2022, per i nuovi eventi, non è più possibile richiedere il Premio alla Nascita, ma si accede al sistema dell'Assegno Unico. Le indicazioni di carattere generale relative a queste transizioni e alle modalità operative sono state fornite con diverse circolari INPS, tra cui le Circolari 27 febbraio 2017, n. 39 e 16 marzo 2017, n. 45, e successivamente aggiornate con il messaggio 13 novembre 2020, n. 4331, e la già citata Circolare INPS 23/2022.
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Cos'è il Premio alla Nascita (Bonus Bebè 800 Euro)
Il Premio alla Nascita consisteva in un contributo economico pari a 800,00 euro. Questo importo veniva corrisposto direttamente dall’INPS in un’unica soluzione. La sua erogazione era prevista in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato, costituendo un sostegno una tantum per le spese iniziali che i neo-genitori dovevano affrontare. Un aspetto fondamentale di questo beneficio è che non concorreva alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'articolo 1, comma 353 della legge 11 dicembre 2016, n.232 ha stabilito espressamente questa non imponibilità fiscale, rendendo il beneficio integralmente disponibile per le famiglie.
Il premio veniva concesso in un’unica soluzione, per ciascun evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Ciò significava che in caso di parti gemellari o adozioni plurime, il bonus veniva erogato in base al numero dei figli e non per singolo evento. Ad esempio, per 2 gemelli venivano erogati 1.600 euro, per 3 gemelli 2.400 euro, e per 2 bimbi adottati (o in preaffidamento) 1.600 euro e così via. Questa modulazione per singolo figlio, anziché per singolo evento di nascita o adozione, ne aumentava il valore percepito per le famiglie con più nascite contemporanee o adozioni multiple. Un ulteriore elemento distintivo del Premio alla Nascita era che veniva corrisposto senza tener conto del reddito o dall'ISEE della beneficiaria o dalla sua condizione lavorativa, previa presentazione di apposita domanda dalla madre avente diritto all’INPS. Questa caratteristica lo rendeva un sostegno di carattere più universale rispetto ad altre misure legate a soglie di reddito.

A Chi Spettava il Contributo: Requisiti Soggettivi e Oggettivi
La prestazione del Premio alla Nascita era rivolta specificamente alle donne in gravidanza o alle madri che soddisfacevano determinati requisiti e in presenza di specifici eventi.I requisiti soggettivi riguardavano la condizione della richiedente e includevano:
- Residenza in Italia: Era indispensabile che la richiedente avesse la residenza in territorio italiano.
- Cittadinanza: Le richiedenti dovevano possedere la cittadinanza italiana o comunitaria. Le cittadine non comunitarie, se regolarmente presenti in Italia e in possesso di specifici titoli di soggiorno, potevano ugualmente accedere al beneficio.
Gli eventi che davano diritto al Premio alla Nascita erano i seguenti:
- Compimento del settimo mese di gravidanza: La richiesta poteva essere presentata già a partire dal compimento del settimo mese di gestazione.
- Parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza: L'evento della nascita, indipendentemente dal momento in cui si verificava rispetto all'ottavo mese di gravidanza, legittimava la richiesta.
- Adozione nazionale o internazionale del minore: L'adozione, sia essa nazionale o internazionale, doveva essere disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- Affidamento preadottivo nazionale: Questo tipo di affidamento doveva essere disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983.
- Affidamento preadottivo internazionale: Similmente, l'affidamento preadottivo internazionale era contemplato, ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.
Queste condizioni delineavano chiaramente il perimetro di accesso a questo importante sostegno economico, garantendo che fosse destinato a coloro che si trovavano ad affrontare l'arrivo di un nuovo membro in famiglia attraverso percorsi biologici o adottivi/affidatari.
I Requisiti di Cittadinanza e Residenza in Dettaglio
Approfondendo i requisiti di cittadinanza, il Premio alla Nascita era accessibile non solo alle cittadine italiane o comunitarie, ma anche a specifiche categorie di cittadine non comunitarie, purché regolarmente presenti in Italia. Le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria erano equiparate alle cittadine italiane ai fini dell'accesso al beneficio. Questa equiparazione è un riconoscimento importante delle particolari condizioni in cui si trovano queste persone e del bisogno di supporto.
Inoltre, erano ammesse al beneficio anche le cittadine non comunitarie residenti in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998. Questa tipologia di permesso attesta una stabilità di permanenza sul territorio nazionale.Un'altra categoria ammessa era quella delle cittadine in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli articoli 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007. A tal riguardo, erano ammessi i titolari di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, come specificato nell'art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007, e i titolari di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro. Questi dettagli dimostrano l'attenzione del legislatore a includere un'ampia platea di residenti stabili e integrati nel tessuto sociale, indipendentemente dalla loro cittadinanza d'origine, purché la loro presenza fosse regolarizzata e riconosciuta da specifici titoli.

Modalità e Tempistiche per la Presentazione della Domanda
La domanda per il Premio alla Nascita doveva seguire precise modalità e tempistiche per essere considerata valida. Un'informazione utile e cruciale era che la domanda doveva essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza. Questo segnava il primo momento utile per l'invio della richiesta. Tuttavia, era altrettanto importante rispettare il termine ultimo: la domanda doveva essere presentata improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento che dava diritto al beneficio (nascita, adozione o affidamento). Questo lasso di tempo di dodici mesi dalla data dell'evento permetteva alle famiglie di organizzarsi, pur mantenendo un limite per la presentazione.
Le opzioni per la presentazione della domanda erano diverse, al fine di facilitare l'accesso alle richiedenti:
- Online sul sito dell'INPS: Le future madri o le madri potevano collegarsi direttamente al portale dell'INPS e seguire la procedura telematica. Questa era la modalità privilegiata per la sua immediatezza e disponibilità 24/7. La procedura di acquisizione delle domande da trasmettere all’INPS, esclusivamente in via telematica, è stata illustrata con la nuova Circolare n. 39 del 27 febbraio 2017.
- Contact Center: Era possibile contattare il Contact center dell'INPS. Il numero 803 164 era gratuito da rete fissa, mentre da rete mobile si doveva comporre il numero 06 164 164, con costo a carico del chiamante secondo il proprio piano tariffario. Questa opzione era utile per chi necessitava di assistenza o non aveva facile accesso a internet.
- Enti di patronato: Le richiedenti potevano rivolgersi a enti di patronato. L'elenco fornito, che include esempi come Caf Loiano, Caf Monghidoro, Caf Monterenzio, Caf Ozzano dell'Emilia, Caf Pianoro, Caf San Lazzaro di Savena, mostra come questi sportelli fornissero supporto nella compilazione e nell'invio della domanda, agendo come intermediari qualificati.
In caso di affidamento o adozione plurimi, era possibile presentare un’unica domanda con le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati oppure presentare una domanda per ogni minorenne adottato o affidato, offrendo una certa flessibilità nella gestione delle pratiche. Le domande, come specificato dalle istruzioni INPS, potevano essere presentate a partire dal 4 maggio 2017.
Documentazione Necessaria per la Domanda
La presentazione della domanda per il Premio alla Nascita richiedeva l'allegazione o l'indicazione di specifica documentazione, a seconda dell'evento che generava il diritto al beneficio.
Per le donne in gravidanza (dopo il settimo mese):La richiedente doveva indicare alternativamente una delle seguenti opzioni:
- Il numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o dal medico convenzionato con l'ASL. Questo certificato attestava la data presunta del parto.
- L'indicazione che il certificato fosse già stato trasmesso all’INPS per una domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza, evitando così duplicazioni.
- Per le sole madri non lavoratrici, era possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. Questa opzione era specifica per una categoria di richiedenti.Era richiesta la presentazione del certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata. La richiesta andava inviata per via telematica all’Istituto e solo dopo il settimo mese di gravidanza, corredata da certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.
Per il parto già avvenuto:La madre doveva autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino, incluso il codice fiscale, ovvero le informazioni che si rendessero necessarie per accedere al beneficio. Se l’istanza veniva presentata dopo il parto, era sufficiente questa autocertificazione. In caso di parto plurimo era richiesta l’indicazione di tutti i nati, poiché la prestazione era riconosciuta per ogni minore nato.
Per adozione o affidamento nazionale o internazionale:In questi casi, la documentazione necessaria era il provvedimento giudiziario. Si trattava della sentenza definitiva di adozione o del provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983. In alternativa, la richiedente poteva riportare nella domanda gli elementi (come la sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria e il relativo numero) che consentissero all’INPS il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene. Questo semplificava l'onere per l'utente, demandando all'INPS la ricerca del documento ufficiale.Per l'adozione pronunciata nello stato estero, occorrevano elementi specifici relativi a tale procedura.
Per cittadine non comunitarie:Nel caso in cui la madre non fosse cittadina comunitaria, doveva allegare il permesso di soggiorno oppure gli elementi che ne consentissero la verifica (quali la tipologia del titolo, il numero del titolo e la Questura che lo aveva rilasciato), per attestare la regolarità della sua presenza sul territorio italiano.
Casi specifici come l'abbandono o l'affido esclusivo al padre:Sebbene il testo non dettagliasse le modalità di richiesta in questi specifici contesti, la menzione sotto la voce "Cosa Occorre" suggerisce che, in tali situazioni, potessero essere richieste informazioni o documenti aggiuntivi per definire il diritto al beneficio in capo alla madre o al soggetto avente diritto in via surrogatoria.

Le Istruzioni INPS e le Circolari di Riferimento
Le indicazioni operative e le direttive per l'applicazione del Premio alla Nascita sono state diffuse dall'INPS attraverso specifiche circolari e messaggi, che hanno guidato sia gli operatori che le cittadine nell'iter di richiesta. Le indicazioni di carattere generale sono state fornite inizialmente con le circolari INPS 27 febbraio 2017, n. 39 e 16 marzo 2017, n. 45. Queste circolari hanno delineato i principi fondamentali, i requisiti e le procedure di base per l'accesso al beneficio.
Con il messaggio 13 novembre 2020, n. 4331, l'INPS ha fornito ulteriori precisazioni o aggiornamenti, che potrebbero aver riguardato aspetti specifici dell'applicazione o chiarimenti su casistiche particolari. Queste comunicazioni sono essenziali per garantire la corretta interpretazione e attuazione della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti.Le circolari INPS, come la n. 39 del 27 febbraio 2017, hanno illustrato dettagliatamente la procedura di acquisizione delle domande da trasmettere all’INPS, ribadendo che la presentazione doveva avvenire esclusivamente in via telematica. Questa enfasi sulla telematizzazione rifletteva la spinta verso la digitalizzazione dei servizi pubblici.
La fase di transizione e l'abrogazione del premio sono state poi ulteriormente chiarite dalla Circolare INPS 23/2022, che ha confermato le date di cessazione e le condizioni per le quali il bonus rimaneva ancora valido, in particolare per le nascite avvenute entro il 28 febbraio 2022. Questo corpo di istruzioni e comunicazioni ufficiali rappresentava la base normativa e procedurale per la gestione del Premio alla Nascita durante il periodo della sua operatività.
Modalità di Erogazione del Premio
Una volta approvata la domanda, l'INPS provvedeva alla corresponsione del premio una tantum direttamente al richiedente. La scelta della modalità di pagamento era lasciata al beneficiario al momento della presentazione della domanda. Le opzioni disponibili includevano:
- Bonifico domiciliato: Un'opzione che permetteva di ritirare l'importo presso un ufficio postale.
- Accredito su conto corrente bancario o postale: Questa era una delle modalità più comuni e comode, con l'importo direttamente accreditato sul conto indicato.
- Libretto postale: Un'alternativa per chi deteneva un libretto di risparmio postale.
- Carta prepagata con IBAN: Anche le carte prepagate dotate di codice IBAN erano accettate per l'accredito.
Un requisito fondamentale per l'erogazione era che il mezzo di pagamento prescelto dovesse essere intestato al richiedente. Questo principio di intestazione diretta garantiva la tracciabilità e la sicurezza dell'accredito al soggetto avente diritto.
Nel caso in cui l'avente diritto fosse un minorenne o un soggetto incapace di agire, la domanda non poteva essere presentata direttamente da quest'ultimo. In tali circostanze, la domanda doveva essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto. Questa previsione garantiva che anche i soggetti più vulnerabili o legalmente incapaci potessero comunque beneficiare del contributo attraverso l'intermediazione di chi ne deteneva la rappresentanza legale.
Inizialmente, con alcune delle prime circolari, l'INPS aveva previsto la possibilità di erogare il premio in due quote separate: una parte al settimo mese di gravidanza e le quote successive a parto avvenuto. Tuttavia, le modalità prevalenti hanno poi semplificato il processo, consentendo anche la presentazione di un'unica istanza a parto avvenuto, che includeva tutte le quote spettanti per ciascun figlio. Ciò ha reso la procedura più snella per le madri.
Casi Particolari: Nascita Plurima e Adozioni Multiple
Il Premio alla Nascita era progettato per fornire un supporto significativo e modulato in base al numero di figli in arrivo o già arrivati in famiglia. In particolare, il beneficio era concesso in un’unica soluzione, per ciascun evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), ma crucialmente, in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Questo aspetto è fondamentale per comprendere la portata economica del bonus in situazioni familiari complesse.
Ad esempio, la normativa prevedeva che in caso di parti gemellari o adozioni plurime, il bonus venisse erogato in base al numero dei figli e non per singolo evento. Questo significava che se una madre dava alla luce due gemelli, il premio ammontava a 1.600 euro (800 euro per ciascun figlio). Analogamente, nel caso di tre gemelli, l'importo totale saliva a 2.400 euro. Lo stesso principio si applicava alle adozioni o agli affidamenti preadottivi: se due bambini venivano adottati o presi in preaffidamento contemporaneamente, il contributo era di 1.600 euro.
Questa chiara distinzione tra "evento" e "numero di figli" era una caratteristica distintiva del Premio alla Nascita, garantendo che le famiglie che si trovavano ad accogliere più di un bambino contemporaneamente ricevessero un sostegno proporzionalmente maggiore. Questa previsione era particolarmente utile per affrontare le spese considerevolmente più elevate che si presentano con l'arrivo di più figli in una sola volta.