Introduzione: Il Sostegno alla Natalità in Italia e la Transizione Normativa
Il Bonus Bebè, noto formalmente come Assegno di Natalità, ha rappresentato per anni un sostegno economico fondamentale per le famiglie italiane, mirando a incentivare la natalità e a contribuire alle spese che i genitori devono sostenere per il mantenimento dei propri figli. Tale agevolazione, introdotta dall’ultima Manovra Finanziaria 2015 (art. 1, co. 125-129 della L. n. 190/2014), prevedeva un bonus annuale di 960 euro o di 1.920 euro, pari rispettivamente a 80 e 160 euro al mese, a seconda che il reddito ISEE fosse inferiore o superiore a determinate soglie. L’erogazione aveva cadenza mensile e decorreva dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare. L'agevolazione era operativa dal 1° gennaio 2015 e, con successive proroghe, è stata riconosciuta fino al 2021.
Tuttavia, con l'introduzione dell'Assegno Unico Universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, e normato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, il Bonus Bebè è stato abrogato a partire dal 2022. Nonostante la sua cessazione, molte famiglie si trovano ancora a dover gestire situazioni pregresse di decadenza o mancata erogazione relative agli anni in cui il bonus era attivo. Comprendere le cause della decadenza e i percorsi amministrativi e legali per far valere i propri diritti è di cruciale importanza.

Il Caso Emblematico: La Decadenza del Bonus Bebè per Errore ISEE nella Famiglia Rossi
Un esempio concreto di come la complessità burocratica possa influire sull'erogazione del Bonus Bebè è offerto dalla vicenda della famiglia Rossi. Il loro bambino, Paolo, è nato il 13 settembre 2018. Come molti genitori, il Sig. Rossi e sua moglie hanno presentato richiesta per ottenere il bonus bebè, quello da 80 euro al mese per 12 mesi, rivolgendosi a un CAF del loro paese. Dopo aver consegnato tutti i documenti, la pratica è stata accettata da parte dell'INPS e hanno ricevuto i primi 320 euro, coprendo i mesi da settembre a dicembre 2018.
Nel 2019, la normativa prevedeva la necessità di inviare una nuova domanda con il nuovo ISEE. La nuova domanda è stata inoltrata il 07-05-2019. Tuttavia, il CAF, nella compilazione della DSU, ha commesso un errore significativo, sbagliando il quadro B, quello relativo alla casa di abitazione, inserendo un indirizzo di residenza errato. A seguito di questo errore, passavano i mesi e la famiglia non vedeva accreditare nulla sul conto corrente.

Rivoltisi al CAF per delucidazioni, hanno cercato di comprendere la situazione. Dopo una richiesta specifica da parte della moglie del Sig. Rossi, l'INPS si è degnata di rispondere, fornendo diverse comunicazioni protocollate. In una di queste, datata 11/07/2019, l'INPS rispondeva: "la domanda è andata in Decadenza perché dalla dichiarazione ISEE non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l’assegno". Questa motivazione, relativa alla presunta perdita del requisito della convivenza con il figlio, è stata il fulcro del problema.
Nonostante le sollecitazioni, l'INPS ha mantenuto una posizione di stallo. Una successiva richiesta, datata 03/03/2020, ha ottenuto questa risposta: "Al momento le procedure sono in fase di aggiornamento e non è possibile rielaborare la sua domanda che al momento ci risulta decaduta per omissioni rilevate nell'Isee/dsu pervenuta in sede di presentazione della domanda. La invitiamo ad attendere." Ancora un'altra comunicazione del 23/03/2020 ha ribadito: "la sua pratica risulta decaduta per la seguente motivazione: dalla dichiarazione ISEE non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l’assegno, pertanto non può essere riesaminata". Infine, il 01/04/2020, un'ulteriore risposta aggiungeva: "egregia signora, da un'attenta verifica è emerso che lei per l'anno 2020 non ha presentato alcuna ISEE. La procedura non ha rilevato pertanto un elemento essenziale per la permanenza del diritto ed ha posto in decadenza la sua domanda." Quest'ultima affermazione, purtroppo, contrastava con il fatto che la domanda era già in decadenza dal 2019 per l'errore di residenza, e quindi l'ISEE 2020 non avrebbe comunque potuto sanare una domanda già decaduta.
Informato il CAF di quanto comunicato dall'INPS, è stata rettificata la DSU, correggendo l'indirizzo di residenza della moglie e inoltrata all'INPS il 23-07-2020. Nonostante ciò, da allora, non hanno ricevuto alcuna ulteriore comunicazione. Il CAF ha effettuato dei solleciti e richiesto un riesame, ma senza successo. L'ultimo tentativo è stato quello di presentare un ricorso, ottenendo la seguente risposta il 29-12-2020: "Il ricorso è inammissibile in quanto per la materia del bonus bebè non è previsto ricorso al comitato provinciale. Tuttavia la presente istanza verrà trattata come riesame e ho già inviato gli allegati e l'istanza all'unità operativa competente (in questo caso l'agenzia di L.). Si rende noto che la ricevuta col numero di protocollo informatico INPS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deve essere considerata nulla a tutti gli effetti." Nonostante questa apparente riapertura come riesame, i coniugi hanno chiamato decine di volte all'INPS di L., ricevendo sempre la stessa risposta evasiva: "Non ce ne occupiamo noi. Non sappiamo cosa dirle."
Questa situazione illustra la complessità e le difficoltà che possono emergere quando si verificano errori amministrativi, anche se involontari, nella gestione di benefici previdenziali e assistenziali.
Fondamenti del Bonus Bebè: Requisiti di Accesso e Condizioni di Mantenimento
Per comprendere appieno le cause di decadenza, è essenziale ripassare i requisiti che consentivano l'accesso al Bonus Bebè. La domanda di assegno poteva essere presentata dal genitore, anche affidatario, che fosse in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
- Cittadinanza: Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea, oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiorn