La sicurezza dei bambini in macchina è la priorità di ogni genitore e l’attenzione non è mai abbastanza, come ci dicono i dati dell’European Transport Safety Council sugli incidenti d’auto: ogni settimana oltre 600 bambini restano feriti sulle strade europee. In Italia, la normativa di riferimento per i seggiolini auto è l’articolo 172 del Codice della Strada, mentre per l’omologazione del dispositivo si guarda alla normativa ECE R129. L’obiettivo di questo articolo è fornire un quadro chiaro e dettagliato delle leggi vigenti, delle evoluzioni normative e dei consigli pratici per garantire la massima protezione ai più piccoli durante gli spostamenti in auto.

Obblighi di Legge: L'Articolo 172 del Codice della Strada
La normativa italiana stabilisce chiaramente le regole per il trasporto dei bambini in auto. L’articolo 172 del Codice della Strada dice che “i bambini di statura inferiore a 1,5 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato”. Dunque, quando il bambino è sotto il metro e mezzo di altezza, è obbligatorio che viaggi in auto su un seggiolino e solo quando supera questa altezza potrà usare le cinture di sicurezza. Man mano che il bambino cresce, e aumenta di peso, bisognerà sostituire il dispositivo o cambiarne la configurazione.
Il comma 1bis dell’articolo 172 del Codice della Strada dispone anche che quando il bambino ha meno di 4 anni è necessario usare anche un dispositivo anti-abbandono, che può essere sia separato che integrato al seggiolino, l’importante è che si attivi in modo automatico a ogni utilizzo con un segnale acustico, visivo oppure ottico.
In sintesi, l'articolo 172 del Codice della Strada Italiano regolamenta in materia di trasporto dei bambini in auto; in particolare si occupa dei seggiolini auto per bambini sancendone l'obbligatorietà fino ai 150 cm di altezza (circa 12 anni di età); inoltre con l’entrata in vigore della legge sui dispositivi anti abbandono, prevede anche l’obbligo di dotarsi di un dispositivo anti abbandono se si trasportano in auto bambini di età inferiore ai 4 anni. Attenzione! La legge è chiara al riguardo: “I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato […]”.
L'articolo 172 del Codice della Strada è quello che regola i seggiolini per bambini. È stato aggiornato nel 2018 e ora include anche l'obbligo di avere un dispositivo anti abbandono per i bimbi sotto i 4 anni. Con queste modifiche, e con quelle precedenti risalenti al Decreto legislativo n.
Per sistema di ritenuta la Legge intende "un dispositivo di sicurezza che limita i danni in caso di urti e collisioni." Questo vuol dire che i bambini possono essere trasportati sugli autoveicoli rispettando specifiche condizioni determinate dal tipo di autoveicolo, dalle caratteristiche strutturali dello stesso, dai dispositivi di sicurezza presenti e dall’impiego cui il veicolo è destinato. In base alla tipologia dei veicoli sono previste differenti disposizioni in merito ai sistemi di ritenuta, sia per bambini che per gli adulti.
Il Codice della Strada, all’articolo 47, classifica i veicoli su strada in 12 categorie internazionali, tra queste ovviamente la categoria dei veicoli a motore è scomposta a sua volta in varie classi. Sui veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 muniti di cinture di sicurezza, i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 Kg devono essere sempre assicurati con dispositivi di ritenuta per bambini, regolarmente omologati ed adeguati al loro peso. In caso di violazione si applica una multa che varia dagli 80 ai 323 euro. Inoltre, in caso di recidiva, è possibile il ritiro della patente.

L'Omologazione dei Seggiolini Auto: Normativa ECE R129 e i-Size
L'omologazione del dispositivo si guarda alla normativa ECE R129. L’omologazione viene certificata da un’etichetta, di solito cucita sul dispositivo o comunque applicata su di esso, che viene riportata anche sulla confezione. Il Codice della Strada non fa distinzioni tra omologazioni, questo significa che si possono ancora usare anche sistemi prodotti e approvati in base a normative precedenti, modificate o addirittura abrogate. A essere stati espressamente vietati sono solo i seggiolini omologati secondo le norme UN-ECE R44/01 e R44/02 prodotti prima del 1995.
Tuttavia, la sicurezza dei propri figli non è qualcosa da sottovalutare. La normativa R129 è entrata in vigore nel 2013 e ha affiancato la precedente ECE R44/04. Dal 1° settembre 2023, la normativa ECE R129 ha sostituito definitivamente la ECE R44, diventando l’unica normativa europea approvata per l’omologazione dei seggiolini auto. Da settembre 2024 potranno quindi essere venduti ai consumatori solo i seggiolini auto omologati secondo questa normativa.
Conosciuta impropriamente anche come normativa i-Size, la ECE R129 si concentra sull’installazione del seggiolino mediante il sistema di aggancio ISOFIX per i prodotti dedicati ai bambini più piccoli, fino a 105 centimetri di altezza, e stabilisce specifiche rigide per l’età e la taglia del bambino. Dunque, cosa cambia con la normativa ECE R129?
- Classificazione dei seggiolini in base all’altezza del bambino: Questo approccio rende la scelta più intuitiva per i genitori.
- Verso di installazione del dispositivo: Fino a 15 mesi il bambino deve viaggiare in senso contrario di marcia, garantendo una protezione ottimale in caso di impatto frontale.
- Omologazione: Per ottenerla, i seggiolini devono superare test di impatto frontale, di tamponamento e anche laterale, migliorando significativamente gli standard di sicurezza rispetto alle normative precedenti.
I seggiolini auto per essere a norma devono avere l'omologazione, da ottenere superando una serie di test che attestano il rispetto dei requisiti richiesti dalla ECE R129. Gli estremi di omologazione e la classe di peso devono essere iscritti obbligatoriamente e in maniera ben visibile sull'etichetta di omologazione del seggiolino auto. La ECE R129, l'unica normativa attualmente in vigore che stabilisce i criteri di omologazione per i seggiolini auto in Europa.
NORMATIVA SEGGIOLINI AUTO 2022: ECE R44-04 ed ECE R129
Installazione dei Seggiolini Auto: ISOFIX vs. Cinture di Sicurezza
Ci sono diverse tipologie di installazione di un dispositivo di ritenuta; in linea di massima queste sono le principali: tramite base auto, con cinture di sicurezza o utilizzando gli agganci Isofix. Tutto dipende dalla categoria di appartenenza del seggiolino (per quale fascia di età/altezza del bambino è indicato) e ovviamente dal modello.
I seggiolini che si fissano tramite le cinture sono universalmente compatibili con tutte le automobili, comprese quelle più datate. I sistemi di ritenuta dotati del sistema Isofix si distinguono per una procedura di installazione più agevole e rapida, senza la necessità di utilizzare le cinture dell’auto. È importante sapere, però, che non sono compatibili con tutti i modelli di auto, in quanto richiedono specifici attacchi predisposti.
Per garantire l’acquisto di un seggiolino auto conforme agli standard di sicurezza più elevati stabiliti dalla ECE R129 e omologato i-Size. L’omologazione i-Size è molto importante in un seggiolino e consente standard di sicurezza più elevati.
La scelta del seggiolino più adatto al modello della propria auto va effettuata consultando il libretto delle istruzioni del veicolo, oppure le indicazioni fornite online dalla casa costruttrice, che chiariranno anche se il seggiolino può essere installato sul sedile anteriore. Il seggiolino deve essere conforme al regolamento ECE (Economic Commission for Europe) R44.03 o R44.04 e disporre dell’etichetta (normalmente) arancione.

Eccezioni e Casi Particolari: Taxi, Autocarri e Veicoli d'Epoca
Singolare è il caso dei veicoli che fin dall’immatricolazione non prevedono le cinture di sicurezza e per struttura stessa del veicolo non ne consentono neanche l’installazione postuma. Si tratta di autoveicoli molto vecchi (ad esempio le auto d’epoca) che rientrano nella categoria internazionale M1, N1, N2, N3 sui quali “è consentito il trasporto senza l’utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di età superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera il metro e 50 di altezza.” I bambini al di sotto dei tre anni su questi veicoli non possono essere trasportati.
Gli autocarri, definiti dal Codice della Strada come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse” e appartenenti alle categorie internazionali N1, N2 e N3, consentono il trasporto a bordo solo delle persone addette all'uso o al trasporto di cose. L’Articolo 82 del Codice della strada di fatto sancisce l’impossibilità di far viaggiare i bambini su questi veicoli. Di norma. Infatti, in caso di minori impiegati legalmente in attività lavorative complementari al trasporto, essi possono prendere posto sugli autocarri.
Taxi e Noleggio con Conducente
Per i veicoli utilizzati one-shot, come i taxi o gli autoveicoli a noleggio, la Legge infatti non prevede l’obbligo di alcun dispositivo di sicurezza per i bambini; l’importante è che i piccoli con statura inferiore a 1,50 m, viaggino sui sedili posteriori e con un accompagnatore di almeno 16 anni.
Nel caso di autovetture adibite al servizio pubblico di trasporto (per esempio su un taxi o noleggio con conducente) i bambini con statura inferiore a 1.50 metri possono circolare, non trattenuti da appositi sistemi di ritenuta, solo sul sedile posteriore e sempre accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni.
Tuttavia, nonostante l’obbligo, le realtà locali sono molto diverse tra loro: in alcuni casi, i genitori devono vigilare per assicurarsi che i mezzi scolastici siano adeguatamente equipaggiati e che i bambini vengano effettivamente assicurati in sicurezza. Fino a quando le leggi non si evolveranno, l'unica cosa che possiamo fare è prestare la massima attenzione alla sicurezza dei bambini. Utilizzare il seggiolino auto, anche nei taxi, mantenere il bambino nel passeggino sui mezzi pubblici e vigilare sui trasporti scolastici sono piccoli gesti che possono fare la differenza, e che ogni genitore dovrebbe mettere in pratica quotidianamente.
Se bisogna prendere un taxi, la cosa migliore è cercare di prenotare in anticipo un taxi che disponga di un seggiolino. Se questa opzione non è sempre disponibile, l’alternativa è allora di dotarsi di un seggiolino auto richiudibile, più facile da trasportare e più leggero di quelli "tradizionali", ma che nulla ha da invidiare agli altri modelli in termini di comfort e sicurezza o provvedere per tempo al noleggio di un seggiolino.
Autobus Scolastici e di Linea
Si va a scuola con l’autobus o con il minibus (appartenenti alle categorie M2 e M3), ma quanto sono sicuri? Cosa dice l’Articolo 172 al riguardo? La legge stabilisce che, per i bambini di età inferiore ai 3 anni non c’è nessun obbligo: essi possono liberamente scorrazzare nel minibus senza essere assicurati ad alcun dispositivo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sancito l’obbligatorietà di cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta per bambini con una nota apposita allegata all’Articolo 172. Quindi, ricapitolando, se i seggiolini auto non sono previsti o presenti su autobus o minibus, l’Articolo 172 ammette che i piccoli di età inferiore ai 3 anni possono viaggiare senza alcun tipo di sistema di ritenuta.
No, secondo l'articolo 172 del Codice della Strada, l'obbligo dei seggiolini e dei dispositivi di ritenuta vale solo per i veicoli privati. Gli scuolabus per le gite scolastiche o i moderni autobus di linea sono generalmente dotati di cinture di sicurezza omologate a due o tre punti. Per i bambini con più di 3 anni, la legge italiana prevede l'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta (cinture) se presenti sul bus e compatibili con il bambino stesso. La legge prevede che i bambini a partire dai 3 anni debbano viaggiare con un sistema di ritenuta adeguato (cintura o seggiolino), se questo è presente sul mezzo.
Uno dei casi più critici riguarda i trasporti scolastici, come gli scuolabus o i bus utilizzati per le gite scolastiche. Su questi mezzi, la situazione dovrebbe essere ben diversa, ma non sempre è così.
Consigli Pratici per la Scelta e l'Utilizzo del Seggiolino
La sicurezza dei nostri piccoli è di primaria importanza. Con i bambini, un comportamento esemplare ha più impatto di qualsiasi discorso. Con nonni, parenti e amici, è fondamentale essere fermi nelle richieste di sicurezza e condividere queste pratiche virtuose. Non bisogna mai esitare a insistere affinché i bambini siano correttamente allacciati ai seggiolini, navicelle e ovetti.
Occorre sapere se il seggiolino non abbia subito incidenti o danni. Normalmente i seggiolini nuovi sono prodotti con tecniche più avanzate e garantiscono una migliore efficacia protettiva. Controllate che la struttura esterna in plastica non presenti lesioni. Controllate le cinture, le guide cintura, i morsetti di fissaggio, le fibbie.
Questi seggiolini utilizzano le cinture di sicurezza del veicolo e non più quelle integrate per assicurare il bambino. Ormai vengono venduti per lo più rialzi con schienale, anche se sul mercato si trovano ancora rialzi senza schienale che possono essere utilizzati se dispongono del marchio ECE R44/04. Il rialzo non dispone di proprie cinture di sicurezza: per fissarlo al sedile occorre usare le cinture di sicurezza dell’auto.

Posizionamento e Sicurezza
Dal punto di vista statistico, il sedile posteriore al centro è il più sicuro. Il bambino è protetto da eventuali impatti laterali sulle fiancate del veicolo. Il sedile posteriore a sinistra consente al guidatore di non distrarsi per guardare il bambino. I rialzi possono essere allocati, oltre che sul sedile posteriore, anche sul sedile passeggero anteriore. Questo dispositivo fa sì che il bambino sia seduto in una posizione più elevata e non avanzata, perciò l’airbag, in caso di impatto, lo protegge come un adulto.
Il trasporto dei bambini sul sedile del passeggero può avvenire solo con il seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro e solo se non è attivo il sistema di airbag nella posizione di fronte al passeggero. L’airbag va sempre disattivato, anche in maniera automatica adeguata, quando il seggiolino viene montato in posizione contraria al senso di marcia.
Al di là delle normative, comunque, si raccomanda sempre di usare seggiolini omologati adatti per l’età del bambino da trasportare.
Il Mancato Uso dei Seggiolini: Sanzioni e Implicazioni
Il mancato uso dei seggiolini o degli adattatori è punito con la sanzione amministrativa da 83,00 euro a 333,00 euro e con la decurtazione di 5 punti patente al guidatore. Se sul veicolo è invece presente un genitore o un adulto che esercita la patria potestà sul bambino, la sanzione viene applicata a lui e nessun punto viene tolto al conducente.
Seggiolino e adattatore devono essere omologati e per verificarne la regolarità bisogna controllare che ci sia un’etichetta con gli estremi dell’omologazione. Questo è l’esempio di un contrassegno di omologazione di ultimo tipo con la legenda:
- 18 Kg: indica il massimo peso per il quale il seggiolino è stato progettato.
- 1: numero definisce il paese che ha rilasciato l’omologazione: Germania (l’Italia è identificata dal numero 3).
- 02. 30 10 27: serie di numeri: la prima, se comincia con "02", indica che il seggiolino è omologato secondo la precedente normativa; se comincia con "03" segue l’ultima direttiva comunitaria, pertanto risponde a standard di sicurezza migliori. La seconda serie di numeri, invece, rappresenta il numero progressivo di produzione dal rilascio dell’omologazione.

Sfide Future e Consapevolezza
Nonostante l’evidente necessità di protezione, la situazione normativa in Italia è complessa. Secondo l'articolo 172 del Codice della Strada, l'impiego dei seggiolini e dei sistemi di ritenuta è obbligatorio esclusivamente per i veicoli privati, mentre per i taxi e i mezzi pubblici non vi è alcun obbligo di utilizzo di questi dispositivi. La sicurezza stradale dei più piccoli rappresenta un tema cruciale nell'ambito dell'educazione e della prevenzione, ed è, al contempo, una delle sfide più gravi a livello nazionale. Non possiamo ignorare la realtà di questa emergenza. Ogni genitore, educatore e anche operatore del settore dei trasporti deve comprendere che assicurare un bambino al seggiolino è fondamentale: non si tratta solo di comodità, ma di proteggere una vita.
Come mai allora nei mezzi pubblici, dai taxi a (persino) gli autobus scolastici, questo non avviene? È davvero preoccupante che manchino norme obbligatorie, soprattutto perché per molte famiglie il trasporto pubblico è l'unico modo per muoversi. Il quadro diviene ancora più complesso in caso viaggi all'estero per i quali, si presuppone, l'uso dei mezzi pubblici è praticamente un must. Cosa prevedono le norme degli altri paesi europei? La logica dietro la mancanza di un obbligo di seggiolini sui mezzi pubblici è difficile da comprendere. Questa situazione ha conseguenze dirette sulla sicurezza dei bambini rendendoli vulnerabili in caso di incidenti. Gli incidenti stradali non sono mai prevedibili, ma statisticamente sappiamo che la maggior parte degli incidenti mortali avviene su percorsi brevi, soprattutto all'interno delle città, dove i veicoli privati e i mezzi pubblici si mescolano. Se a questo aggiungiamo che molte persone non sono consapevoli dei pericoli a cui vanno incontro quando non utilizzano un seggiolino, la situazione appare ancora più grave.
Quando si viaggia con un bambino, la prudenza non è mai troppa.
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