La separazione dei genitori rappresenta un momento di profonda trasformazione per l'intera famiglia, e in particolare per i figli. Al centro delle decisioni giudiziarie vi è sempre il superiore interesse del minore, un principio che guida la modulazione dei rapporti e delle presenze genitoriali nella sua vita. In questo contesto, la questione del domicilio paterno, soprattutto in assenza di quello materno o in un regime di affidamento condiviso, e le modalità di esercizio dei diritti di visita, inclusi i pernotti dei bambini molto piccoli, sono temi di costante dibattito e di significativa evoluzione giurisprudenziale.
Il Pernotto del Minore: Una Questione di Tenera Età e di Diritto
Quando i genitori si separano, una delle domande più frequenti che emergono, soprattutto nelle aule giudiziarie, riguarda la possibilità per il genitore non collocatario - storicamente e prevalentemente il padre - di includere nella calendarizzazione delle visite anche alcuni giorni di pernotto, specialmente se i bambini sono molto piccoli. È importante sottolineare che non vi è alcuna disposizione di legge che prescriva dei limiti in ragione della tenera età del bambino per il pernotto presso il genitore non collocatario. Questa apparente assenza di direttive chiare ha portato a una prassi giurisprudenziale variegata e in continua evoluzione, che riflette i cambiamenti sociali e una maggiore consapevolezza delle dinamiche familiari.
Tradizionalmente, la prassi giurisprudenziale si è orientata verso l'esclusione del pernotto presso il padre per i bambini al di sotto del terzo anno di età, proponendone un'introduzione graduale nel regime delle visite. Ad esempio, il Tribunale di Roma, con il decreto del 5 maggio 2017, ha osservato che «nei primi anni di vita del bambino, l’universo conoscitivo si identifica prevalentemente con un referente, in genere costituito con la figura materna o comunque dall’adulto di riferimento». Da questa premessa, il Tribunale ha dedotto che «questo esclude che le figure genitoriali possano avere nei primi anni di vita del bambino pari rilevanza. A partire dal compimento del terzo anno di vita del minore si potrà introdurre il pernottamento consecutivo». Questo orientamento rifletteva una visione in cui la figura materna era considerata il punto di riferimento quasi esclusivo nei primissimi anni di vita, implicando una sorta di irrilevanza equiparabile delle figure genitoriali maschili in quel periodo.
Tuttavia, la giurisprudenza ha mostrato anche aperture diverse. Lo stesso Tribunale di Roma, in un precedente decreto dell'11 marzo 2016, aveva già disposto le visite del padre con la figlia di un anno e mezzo prevedendo fin da subito il pernotto e stabilendo un graduale aumento dello stesso al compimento del secondo e del terzo anno di età. Questa decisione testimoniava già una flessibilità e una considerazione delle specificità del singolo caso.
Un altro esempio di orientamento restrittivo è venuto dalla Corte di Appello di Perugia che, con un decreto del 25 marzo 2010 (confermato successivamente dalla Cassazione), ha escluso il pernotto presso il padre fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Questa posizione è stata riaffermata di recente dalla Corte di Cassazione, che, con l'ordinanza n. 19069 dell’11 luglio 2024, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Ancona di escludere il pernotto presso il padre fino al medesimo limite anagrafico.
Nonostante queste sentenze che prendono a riferimento l'età, è fondamentale comprendere che il riferimento all’età del bambino non deve trarre in inganno. Sebbene a livello di prassi giudiziaria il terzo anno di età sia stato spesso un punto di riferimento per l’introduzione del pernotto, il mero dato anagrafico (ossia l’età inferiore ai tre anni) non è di per sé ostativo alla previsione del pernotto presso il padre. Ciò significa che la sola età non può essere un impedimento automatico. Ad orientare il giudice nella modulazione della presenza del genitore non collocatario nella vita del figlio è, infatti, sempre e comunque il superiore interesse del minore, sancito dall'art. 337-ter del Codice Civile.
Come osservato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16125 del 28 luglio 2020, «i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore giustappunto del minore e nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori». Ne consegue che non vi è alcuna ragione di limitare i pernotti di un bambino al di sotto dei tre anni, laddove detta limitazione non sia giustificata da un potenziale pregiudizio per il minore, che deve però essere provato (cfr. Cass., ordinanza n. 9764 dell’8 aprile 2019). Questa sentenza segna un punto cruciale, spostando l'onere della prova su chi sostiene la necessità della restrizione.
Si pensi, ad esempio, al caso della separazione genitoriale con figlio di un anno di età: se il padre è sempre stato presente nella vita del figlio, occupandosi attivamente delle diverse attività di cura, non sussistono ragioni per limitare il pernotto del bambino presso il padre. Anzi, si potrebbe aggiungere che una tale limitazione priverebbe il bambino della sua routine e di un legame già consolidato. A soluzione diametralmente opposta si dovrebbe tuttavia arrivare laddove, sempre nell’ipotesi di separazione con figlio di un anno, e sempre in presenza di un padre capace di prendersi cura del figlio, il bambino fosse ancora allattato al seno: in questo caso, infatti, il pernotto presso il padre priverebbe il minore del fondamentale ed insostituibile allattamento materno. Questo esempio chiarisce come il "pregiudizio" debba essere concreto e specifico alle esigenze del minore.

Per comprendere meglio l’evoluzione della giurisprudenza in materia, è necessario dunque tener conto del cambiamento culturale che ha portato ad un sempre maggiore coinvolgimento dei padri nell’accudimento dei figli fin dalla nascita. Se un tempo l’accudimento del neonato o comunque del bambino molto piccolo era un pressoché esclusivo appannaggio delle madri, attualmente sono sempre più numerosi i padri che collaborano alla cura del figlio, fin dai suoi primissimi giorni di vita, provvedendo a tutte le necessità, comprese quelle relative all’igiene, alla somministrazione del cibo e alla messa a letto serale. Questa nuova realtà sociale non può essere ignorata dal sistema giuridico.
A sostegno di un approccio che valorizzi il superiore interesse del minore e che non sia ancorato a modelli stereotipati è anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Secondo la Corte di Strasburgo, l’autorità giudiziaria, nelle decisioni che riguardano l’affidamento dei minori, deve osservare un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari” (ossia sulle limitazioni al diritto di visita dei genitori) e sulle garanzie giuridiche necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 CEDU. La Corte EDU ha infatti osservato che «per un genitore e suo figlio stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare» (Cfr. Kutzner c. Germania, n. 46544/1999) e pertanto eventuali misure interne che lo impediscano «costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 CEDU». Nel riprendere la giurisprudenza europea in materia, la Cassazione (sentenza n. 9442 del 9 aprile 2024) ha di recente sottolineato che il diritto di visita deve essere inteso come una modalità di concreto esercizio del diritto alla relazione familiare, con la conseguenza che il tempo della visita deve essere qualificato perché - spiega la Suprema Corte - «deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l’accudimento e l’educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso». Questo concetto di "tempo qualificato" è fondamentale per superare l'idea di una semplice "visita" in favore di una partecipazione attiva e significativa alla vita del figlio.
La Bigenitorialità: Un Principio Fondamentale Oltre la Separazione
Uno dei principi cardine che regola la materia dell’affidamento del minore, quando i genitori si separano o divorziano, è il principio della bigenitorialità. Questo concetto non si limita a riconoscere, ma soprattutto a tutelare il diritto fondamentale del figlio a crescere con la presenza costante di entrambi i genitori, anche se questi sono separati o divorziati. La bigenitorialità, dunque, non è una concessione dei genitori, ma un diritto intrinseco del minore, essenziale per il suo equilibrio psicofisico e per la costruzione della sua identità.
Il concetto della bigenitorialità, tuttavia, non viene inteso in senso stretto, riferendosi solamente al rapporto tra genitori e figli. L’articolo 155 del codice civile (così come modificato dalla legge 54 del 2006, ora confluito nell'art. 337-ter c.c.), pur non menzionando esplicitamente i nonni, ha aperto la strada a una lettura più ampia che include l'importanza della famiglia allargata. Anche la giurisprudenza, oramai da anni, è concorde nel sottolineare che è importante per il minore, per una sua buona crescita, avere un costante contatto con i parenti più stretti. Questo riconoscimento estende la rete di sostegno affettivo e relazionale del bambino, considerandola cruciale per il suo sviluppo armonico.
Il diritto di visita dei nonni, che spetta al minore, di norma viene riconosciuto nell’ambito della causa di separazione tra i coniugi. In questa sede, il giudice, oltre a decidere in merito alla separazione, deve dare le disposizioni anche per quanto riguarda la tutela e la crescita del figlio, sia da un punto di vista economico che, e soprattutto, da un punto di vista affettivo. Questo significa che il giudice valuta non solo il sostentamento materiale del minore, ma anche il mantenimento di relazioni significative con figure parentali che possono contribuire al suo benessere emotivo e psicologico. La presenza dei nonni può infatti offrire un senso di continuità e stabilità, mitigando gli effetti destabilizzanti della separazione genitoriale.
L'importanza del rispetto spiegato ai bambini
Quando il Minore Viene Affidato al Padre: Criteri e Casistiche
Nonostante la prassi storica che ha visto prevalentemente la madre come genitore collocatario, esistono situazioni specifiche e circostanze gravi in cui l'affidamento del minore può essere disposto in via esclusiva o prevalente al padre, o in cui il domicilio del minore viene stabilito presso il padre. Queste decisioni sono sempre subordinate alla valutazione del superiore interesse del minore e a una comprovata inidoneità o pregiudizio derivante dalla collocazione presso la madre. È fondamentale che tali decisioni siano supportate da evidenze concrete e non da stereotipi di genere.
Le ragioni che possono portare il giudice a tale determinazione includono diverse fattispecie:
- Forti Carenze Affettive da Parte della Madre: Se viene accertato che la madre manifesta una grave incapacità di rispondere ai bisogni emotivi e affettivi del figlio, compromettendone lo sviluppo psicologico. Questo non si riferisce a mere difficoltà temporanee, ma a una carenza strutturale e persistente.
- Maltrattamenti Familiari: Questo è un caso grave che giustifica pienamente l'allontanamento del minore dalla madre. Si verifica quando la madre pone in essere, nei confronti del figlio, violenze fisiche o anche solo verbali, ingiurie, minacce, umiliazioni. Tali comportamenti sono lesivi dell'integrità psicofisica del minore e del suo diritto a crescere in un ambiente sereno e sicuro.
- Ostacolo agli Incontri tra il Minore e il Padre: Un comportamento grave che nuoce all’equilibrio e alla corretta crescita del minore è l'ostacolo da parte della madre, alla quale il minore è affidato, agli incontri dello stesso con il padre. Ciò può avvenire in vari modi: non facendosi trovare in casa quando l’ex marito deve incontrare il figlio, accampando delle scuse per rinviare gli appuntamenti, o in tanti altri modi volti a boicottare il rapporto padre-figlio. Il minore ha il diritto di mantenere rapporti sereni e continuativi con entrambi i genitori, e l'impedimento di questi contatti da parte di un genitore costituisce una grave violazione della bigenitorialità e un pregiudizio per il benessere psicologico del figlio. In questi casi, se già vi è separazione legale, il padre può chiedere al tribunale di modificarne le condizioni, disponendo che il minore sia affidato a lui in via esclusiva, oppure può fare questa richiesta al momento del divorzio.
- Inidoneità Educativa della Madre: Si manifesta quando la madre è eccessivamente “distratta” o disinteressata, non occupandosi adeguatamente di ciò che necessita all’educazione e alla cura del figlio. Questo include la mancanza di attenzione ai bisogni scolastici, sanitari, sociali e di sviluppo del minore.
- Eccessivo Impegno Lavorativo della Madre: È importante chiarire che l'eccessivo impegno lavorativo della madre non è da solo sufficiente per giustificare un affidamento al padre. Non è certamente una colpa che la madre riempia le sue giornate con il lavoro, le attività associative, le relazioni sociali, le amicizie o il volontariato. Questa condizione può essere rilevante solo se si traduce concretamente in una trascuratezza grave e persistente dei bisogni primari del figlio, e non semplicemente come stile di vita personale.
- Fanatismo Religioso: Ciò si verifica quando la madre professa una religione con modalità tali da impedire un equilibrato sviluppo psicologico del minore. Questo può tradursi in imposizioni estreme, isolamento sociale, rifiuto di cure mediche essenziali o insegnamenti che generano ansia o conflitto nella mente del bambino, pregiudicandone la sana crescita.
In tutte queste situazioni, la decisione del giudice sarà sempre ponderata in base alle specifiche circostanze del caso e alla valutazione più accurata possibile del superiore interesse del minore, avvalendosi spesso di consulenze tecniche d'ufficio (CTU) che coinvolgono psicologi e neuropsichiatri infantili per una valutazione approfondita della situazione familiare e delle dinamiche relazionali.

L'Intervento dei Servizi Sociali: Un Sostegno o una Restrizione?
Quando la situazione familiare si presenta particolarmente complessa o problematica, l'autorità giudiziaria può ricorrere all'intervento dei servizi sociali, che possono arrivare fino all'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine. Se tuo figlio è stato affidato ai servizi sociali, hai la possibilità di verificare che siano stati rispettati tutti i presupposti di legge per tale provvedimento. È assolutamente escluso l’allontanamento per motivi puramente economici o ambientali, a meno che non si traducano in un grave pregiudizio per la salute o lo sviluppo del minore. L’istituto dell'allontanamento e dell'affidamento familiare affonda le sue radici nella legge 25 luglio 1956 n. 888 e successive modifiche, che mira a garantire al minore un ambiente di crescita adeguato quando quello d'origine non può fornirlo temporaneamente o permanentemente.
L’assistente sociale svolge un ruolo cruciale, agendo come consulente e come sostegno alla famiglia affidataria. Tuttavia, per i genitori biologici, questo intervento può comportare una significativa compressione e condizionamento della potestà genitoriale. Il provvedimento di allontanamento o di affidamento è emesso con decreto motivato, previsti dagli articoli del codice civile (artt. 330, 333, 336 c.c. che disciplinano la decadenza, la limitazione e i provvedimenti in caso di condotta pregiudizievole dei genitori).
In pratica, il genitore mantiene la potestà, ma di fatto ha poca libertà decisionale. Qualsiasi scelta significativa riguardante il minore deve essere previamente approvata dai servizi sociali: dalle scelte scolastiche al permesso per uscire con gli amici. Questo crea una situazione complessa dove il genitore si sente privato della propria autonomia decisionale, pur mantenendo formalmente il ruolo di genitore.
Un esempio emblematico è quello di una madre collocataria, ma non affidataria, a causa di un forte conflitto con l’ex marito. Le figlie minorenni, in questa situazione, ricorrevano direttamente all’assistente sociale per potersi fare piercing, tatuaggi o per poter uscire la sera. La madre non poteva che prendere atto delle scelte concordate tra le figlie e l’assistente sociale, trovandosi in una posizione di impotenza decisionale. Le due minorenni, in questo contesto, sono rimaste “figlie dello Stato” fino al compimento dei 18 anni. Dalla maggiore età in poi, esse acquisiscono l’autodeterminazione, riconosciuta dalla legge, con l’effetto della ritrovata responsabilità genitoriale dei genitori fino all’indipendenza economica del figlio. In pratica, il genitore ritrova tutti i doveri, ma non più l’autorità che avrebbe avuto durante la minore età del figlio senza l'intervento dei servizi sociali, dato che il figlio è ora autonomo nelle sue scelte.
È importante per i genitori che si trovano in situazioni simili, o che temono un intervento dei servizi sociali, rivolgersi tempestivamente ad un legale. La maggior parte delle famiglie si sente tranquilla perché non hanno fatto nulla di male e si muovono quando ormai è troppo tardi e il danno è stato fatto. Una volta che il provvedimento che ha stabilito la sottrazione del minore è stato emesso, è difficile che venga ribaltato dal Tribunale, soprattutto se non si agisce con la dovuta tempestività e con l'assistenza legale appropriata. L'assistenza di un professionista può aiutare a prevenire l'aggravarsi della situazione o a contestare decisioni ingiuste.

La Lontananza del Genitore nei Primi Anni di Vita: Aspetti Psicologici e Consigli Pratici
La decisione di allontanarsi dai propri figli, anche per un breve periodo, soprattutto nei primi mesi o anni di vita, è spesso accompagnata da profonde preoccupazioni e sensi di colpa da parte dei genitori. Una madre, ad esempio, che decide di fare un viaggio di nozze di dieci giorni quando il figlio ha sette mesi, si interroga legittimamente sugli effetti di tale assenza. La domanda più comune è: "Può dimenticarsi di me e non riconoscermi al rientro?".
Diverse voci autorevoli nel campo della psicologia e della psicoterapia offrono prospettive e consigli utili in queste situazioni. La rassicurazione principale è che un bambino di sette mesi non dimenticherà la madre in un periodo di tempo così breve. Il legame di attaccamento tra madre e bambino si instaura nei primissimi mesi di vita ed è già ben saldo. La madre è la prima figura di attaccamento e il bambino la riconosce profondamente. Come affermato da diversi specialisti, il bambino ha fatto esperienza della sua mamma per nove mesi nel pancione e per altrettanti dopo la nascita, riconoscendola come la sua figura primaria.
Tuttavia, le esperienze infantili, soprattutto quelle da 0 a 3 anni, sono fondamentali per i bambini e possono lasciare tracce nel loro percorso di crescita futuro. A sette mesi, i bambini si trovano ancora in una fase molto delicata, e la vicinanza con la figura materna è cruciale. È proprio in questa fase che il bambino inizia a instaurare un legame di fiducia con la madre, un rapporto che sarà successivamente fondamentale nella sua vita. Il distacco, seppur temporaneo, può essere percepito e, in alcuni casi, creare una certa sofferenza o disagio.
Ecco alcuni aspetti psicologici e consigli pratici per gestire al meglio l'assenza temporanea dei genitori, basandosi sulle raccomandazioni di specialisti:
- Attaccamento e Riconoscimento: Non si preoccupi che il figlio non la riconosca. Il legame è profondo e non si spezza per una breve assenza. L'ansia dei genitori è normale, ma il bambino percepirà il vostro rientro e si riadatterà.
- Preparazione e Routine: Se il bambino è abituato a stare con i nonni, con i quali ha già confidenza e ha già trascorso del tempo, questo è un fattore molto positivo. Mantenere la sua routine e i suoi spazi familiari è cruciale per farlo sentire più al sicuro in assenza dei genitori. È consigliabile abituarlo progressivamente al cambiamento, magari facendogli trascorrere qualche notte dai nonni prima della partenza effettiva. I bambini hanno dei rituali che consentono loro di sentirsi in sicurezza.
- Comunicazione e Senso del Tempo: Anche se il bambino è molto piccolo, è utile narrargli l'assenza con molta serenità. Il bambino di questa età non ha il senso del tempo come gli adulti, ma le rassicurazioni e la preparazione possono aiutarlo. I nonni potranno prendersi cura dei suoi bisogni quotidiani e offrirgli affetto, aiutandolo a sentirsi protetto e a mantenere una routine regolare.
- Mantenimento del Contatto: Durante l'assenza, si possono trovare modi per mantenere dei contatti. Le videochiamate, ad esempio, permettono al bambino di vedere e sentire la voce dei genitori, percependo così la loro presenza. L'elemento sonoro e visivo sono fondamentali nei primi anni di vita.
- Serenità dei Genitori: La serenità di coppia è fondamentale per la crescita del bambino. L'arrivo di un figlio cambia le routine giornaliere ed è funzionale anche per la coppia dedicarsi del tempo tutto per sé. I bambini assorbono come una spugna ciò che vedono dai genitori; pertanto, il loro benessere è strettamente legato al benessere dei genitori. Godersi il viaggio e partire sereni è un regalo che i genitori fanno anche al figlio.
- Aspetti Cautelativi: Sebbene la maggior parte degli specialisti rassicuri sulla breve assenza, una voce ha suggerito che, a sette mesi, "sarebbe consigliabile non far sperimentare al bambino un’assenza così lunga in questa fase della sua vita" e di attendere almeno il raggiungimento dei diciotto mesi. Questo punto di vista sottolinea la delicatezza della fase di attaccamento e la potenziale sofferenza che un distacco prolungato potrebbe causare. È un promemoria per i genitori di valutare attentamente ogni situazione individuale.
La separazione è un lungo processo di partenze e ritorni che dura tutta la vita. Questo primo distacco, se gestito con consapevolezza e preparazione, diventa parte del percorso di crescita del bambino e della coppia genitoriale.
