La normativa italiana in materia di previdenza ha introdotto strumenti fondamentali per tutelare la maternità anche quando questa si verifica in assenza di un rapporto di lavoro subordinato in essere. Il diritto all’accredito o al riscatto dei periodi di maternità, regolato dagli articoli 25 e 35 del d.lgs. 151/2001, rappresenta una garanzia essenziale per il riconoscimento dell'evento ai fini pensionistici. Tale diritto spetta a chi era iscritto in servizio alla data del 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del citato decreto.

Requisiti contributivi e tipologie di copertura
Per poter accedere a queste tutele, è necessario possedere specifici requisiti contributivi. In particolare, ai fini dell'accredito figurativo o del riscatto per eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro, è richiesta la titolarità di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. Sono validi tutti i contributi derivanti da attività lavorativa subordinata, mentre sono esclusi quelli versati come artigiani, commercianti o coltivatori diretti.
Il requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva deve essere perfezionato sulla sola base della contribuzione italiana. Non è possibile perfezionare il requisito totalizzando la contribuzione accreditata in corrispondenza di periodi di lavoro subordinato con periodi versati nelle gestioni autonome (ART/COM e CD/CM). Tuttavia, l’accredito rimane possibile se il richiedente, pur titolare di contribuzione mista, può comunque far valere almeno cinque anni di contribuzione maturata in costanza di attività lavorativa dipendente, in periodi precedenti o successivi all'evento da riconoscere.
L'astensione obbligatoria e il diritto alla copertura gratuita
Per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (che va dai 2 mesi precedenti fino ai 3 mesi successivi al parto), la madre ha diritto alla copertura gratuita ai fini pensionistici. L'accredito gratuito del periodo di astensione obbligatoria spetta anche nel caso di figli nati fuori dall'Italia, poiché la disposizione legislativa non contiene limitazioni territoriali.
È fondamentale sottolineare che, per i 3 mesi successivi al parto, la copertura gratuita viene riconosciuta al padre lavoratore solo se, in quel periodo, il figlio risultava affidato in via esclusiva o se la madre risultava gravemente ammalata o deceduta. La contribuzione figurativa viene accreditata con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento, e gli effetti economici dei contributi figurativi ai fini pensionistici sono considerati utili dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 151 del 2001.
Evoluzione del congedo parentale e riscatto dei periodi
Le norme riguardanti le assenze facoltative hanno subito trasformazioni significative nel corso degli anni. Per periodi anteriori all'anno 1978, può usufruire del beneficio solo la madre fino ad un periodo massimo di 6 mesi, dopo il riposo obbligatorio post partum, per ogni figlio. Per il periodo compreso tra il gennaio 1978 ed il marzo 2000, il riscatto a pagamento, sempre per un massimo di 6 mesi, può essere richiesto anche dal padre in alternativa alla madre.
Dall'aprile 2000 in poi, le assenze facoltative sono diventate più lunghe e flessibili, essendo usufruibili entro gli 8 anni di vita del bambino. I genitori possono assentarsi complessivamente per 10 mesi, elevabili a 11 se il padre si assenta per più di 3 mesi. Per il genitore single, il congedo ha la durata massima di 10 mesi. In attuazione delle disposizioni della Legge Finanziaria 2008, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del bambino e comunque non oltre il compimento della maggiore età, entro gli otto anni dall’ingresso dello stesso minore nel nucleo familiare.

La natura del riscatto e le differenze con l'accredito figurativo
L’accredito figurativo è ammesso solo per periodi non già coperti da altri tipi di contribuzione presso qualsiasi gestione INPS. Quando la richiesta di accredito figurativo si riferisce a periodi in corrispondenza dei quali risulta già accreditata contribuzione per disoccupazione, si procede alla modifica del titolo dell’accredito, considerata la diversa efficacia delle due contribuzioni ai fini pensionistici.
Per quanto riguarda l’onere finanziario del riscatto, per tutti i periodi precedenti l’1 gennaio 1996, l’onere è calcolato secondo i criteri della riserva matematica prevista in caso di costituzione di posizione assicurativa per contribuzione omessa e caduta in prescrizione. Gli eventi dichiarati dalle aziende con flusso EMens vengono accreditati in automatico nell’estratto conto dei lavoratori interessati, completi degli importi da riconoscere a titolo di “differenze accredito”, utili per la determinazione della retribuzione pensionabile.
Particolarità nel caso di adozione e affidamento
In caso di affidamento, la lavoratrice ovvero il lavoratore ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo di tre mesi da fruire entro i cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento, in modo continuativo o frazionato, anche se all’atto dell’affidamento il minore abbia superato i sei anni di età. Le disposizioni in esame non trovano applicazione nel caso in cui i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità siano in costanza di rapporto di lavoro svolto in uno stato convenzionato, in linea con i criteri di non sovrapposizione tra periodi esteri e italiani.
La maternità obbligatoria: come funziona e cose da sapere | Lavoro in pillole
Gestione dei provvedimenti e assistenza al cittadino
Il termine per la definizione del provvedimento da parte dell'INPS è stato fissato in 85 giorni, in conformità al Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Le domande di pensione già definite negativamente per mancanza dei requisiti contributivi devono essere riesaminate ed accolte su richiesta degli interessati, a condizione che non si sia verificato il termine di decadenza.
È importante precisare che, qualora il trasferimento del trattamento minimo risulti pregiudizievole per l'interessato, determinando una diminuzione della prestazione in godimento, è data facoltà di optare per il mantenimento della situazione preesistente. Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessaria, garantendo un supporto capillare sul territorio, come avviene nella sede provinciale di Vicenza.
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