La gestione della maternità e del rientro al lavoro post-parto rappresenta un pilastro fondamentale della normativa giuslavoristica italiana. Il quadro normativo, incentrato sulla tutela della salute della madre e del nascituro, si articola in una serie di diritti, obblighi e procedure burocratiche che richiedono una comprensione precisa, soprattutto in contesti di Pubblica Amministrazione o aziende private soggette a rigorosi controlli.

Il quadro normativo: il D.Lgs. 151/2001 e il D.Lgs. 80/2015
La disciplina cardine è rappresentata dal D.Lgs. 151/2001, che definisce il Testo Unico in materia di maternità e paternità, successivamente integrato dal D.Lgs. 80/2015. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 e dell'art. 7 del D.Lgs. 80/2015, per ogni bambino, nei primi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. È importante sottolineare che i relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi.
Tuttavia, il legislatore ha previsto un incentivo alla condivisione delle cure: qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato: in mesi, giorni o "su base oraria". Ai fini della fruizione frazionata si calcolano anche i giorni festivi che ricadono all'interno del periodo, a meno che non siano interrotti dal rientro al lavoro del dipendente. Ciò non significa che immediatamente dopo un periodo di congedo non possano essere ammessi periodi di ferie o di fruizione di altri permessi.
La modulistica e la responsabilità dichiarativa
Nell'ambito del rapporto di lavoro, in particolare presso enti come il Comune di Perugia, l'istanza per la fruizione di tali benefici deve essere presentata tramite apposita modulistica predisposta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione resa (sostitutiva dell'atto di notorietà o autocertificazione) ha valore unicamente nell'ambito del rapporto di lavoro, ai fini dell'istanza che viene presentata.
Il richiedente opera sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci (artt. 46 e 47), implicanti anche l'immediata decadenza dai benefici conseguiti. I dati del dichiarante devono essere coincidenti con quelli in possesso dell'Unità Operativa competente.

Informativa sul trattamento dei dati personali
In applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. I dati saranno trattati dal personale in servizio presso l'U.O. Risorse Umane, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l'accesso.
Le dichiarazioni sostitutive rese sono oggetto di controllo da parte dell'Amministrazione procedente ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell'U.O. di riferimento.
L'allattamento a rischio e l'interdizione dal lavoro
Oggi sentiamo il dovere di parlare di allattamento a rischio, di come funziona, come si presenta la domanda e quali sono gli obblighi del datore di lavoro. Il Testo Unico in materia di maternità e paternità prevede una misura, quella dell’allattamento a rischio, al fine di garantire la sicurezza della donna nel periodo successivo al parto, assicurando alla neo mamma uno stile di vita sano tale da non pregiudicare la quantità e la qualità del latte a disposizione.
L'interdizione dal lavoro fino al compimento del 7° mese del minore è la possibilità per la neo mamma di astenersi, retribuita al 100%, dal lavoro durante il periodo di allattamento se questo risultasse a rischio perché esposta ad agenti pericolosi per la propria salute e per quella del bambino, o in caso ricoprisse ruoli che prevedono un certo sforzo fisico.
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Settori lavorativi a rischio
I settori che possono rappresentare fattori di rischio per le neo mamme, condizionando negativamente l'allattamento, includono quello industriale, della sanità, della ristorazione e commercio alimentare, dell'agricoltura, il settore estetico e parrucchiere, quello alberghiero e domestico, e infine il settore scolastico.
In questi ambiti, le lavoratrici possono essere esposte a:
- Agenti fisici: Radiazioni ionizzanti (tecniche di laboratorio radiologico), rumori molto forti (sopra i 90 decibel), sollecitazioni termiche (cucine calde o celle frigorifere), vibrazioni (lavorando su navi, treni o altri mezzi di trasporto in moto).
- Agenti biologici: Operatività in reparti per malattie infettive, mentali o nervose, allevamento di bestiame, o lavoro nel settore scolastico con esposizione a malattie come varicella e rosolia.
- Agenti chimici: Contatto obbligatorio con vernici, gas, polveri, fumi, mercurio, pesticidi, sostanze corrosive o infiammabili, comuni in agricoltura, industrie chimiche, saloni di bellezza e parrucchieri.
Obblighi del datore di lavoro
Al rientro della lavoratrice dalla maternità, il datore di lavoro deve valutare se ci sono rischi nel rispetto delle linee guida elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea. Deve verificare cioè se la mansione a cui la lavoratrice è normalmente assegnata è compatibile con l'allattamento.
Qualora la neomamma fosse esposta a rischi, deve essere assegnata a una mansione diversa fino ai 7 mesi di vita del bambino, presentando la domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro. Se non fosse possibile lo spostamento, alla stessa spetta l'astensione dal lavoro fino al settimo mese.
Note operative su permessi e lavoro notturno
È importante ricordare che, per la lavoratrice che svolge attività notturna (dalle 24:00 alle 6:00), è possibile chiedere l'esonero fino a 1 anno dal parto, fino a 3 anni su richiesta, o fino a 12 anni se si tratta di una madre sola.
Per quanto concerne i termini procedurali, il tempo per la definizione del provvedimento amministrativo è fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Per eventi insorti dal 1° gennaio 2026, si applicheranno le nuove disposizioni sul pagamento anticipato dal datore di lavoro e conseguente conguaglio, superando la facoltatività dell’anticipazione datoriale (2G).
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