In Italia, il cognome è un elemento essenziale dell'identità personale, profondamente radicato nella storia e nelle tradizioni giuridiche del Paese. Per lungo tempo, l'attribuzione del cognome ai figli è stata caratterizzata da un automatismo che privilegiava la linea paterna, riflettendo una concezione della famiglia di stampo patriarcale. Questa impostazione, tuttavia, ha subito significative trasformazioni grazie a un lungo e articolato percorso giurisprudenziale, culminato in recenti pronunce della Corte Costituzionale che hanno ridefinito i principi di uguaglianza tra i genitori e di tutela dell'identità del figlio. Lo Studio Legale Maffi ha sottolineato come la vicenda sia stata presentata come un importante traguardo nel cammino verso la parità di genere, generando dibattito e accendendo polemiche. Comprendere questa evoluzione normativa è fondamentale per fare chiarezza sulle implicazioni pratiche di queste storiche sentenze.
Il Contesto Storico e la Prevalenza del Cognome Paterno
Storicamente, la normativa italiana sull'attribuzione del cognome ai figli era saldamente ancorata al principio della prevalenza del cognome paterno. Nel vigore del regime precedente alla legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975 n. 151, il riconoscimento effettuato dal padre comportava automaticamente l'acquisto del suo cognome da parte del figlio riconosciuto. La legge prevedeva, all'art. 262, primo comma, del codice civile, che il figlio naturale assumesse il cognome del genitore che per primo lo aveva riconosciuto. Questa disposizione è stata così modificata con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ma per molti anni, in caso di riconoscimento contemporaneo da entrambi i genitori, il figlio assumeva il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assumesse i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Questa regola rifletteva la disciplina sull’attribuzione del cognome del figlio nato nel matrimonio: la formulazione, antecedente alla riforma del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151, recante «Riforma del diritto di famiglia»), dell’art. 144 cod. civ., con un testo identico a quello dell’art. 262, primo comma, del codice civile, stabiliva l'attribuzione del cognome paterno. La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha introdotto l’art. 143-bis cod. civ., prevedendo l’aggiunta e non più la sostituzione del cognome del marito a quello della moglie, disposizione univocamente interpretata nel senso che attribuisse a quest’ultima una facoltà e non un obbligo. Questa nuova disciplina, pur evidenziando un persistente riflesso della vecchia potestà maritale, ha iniziato a mitigare l’immagine del cognome del marito quale cognome identificativo della famiglia.
L'acquisto del cognome è un effetto legale e indisponibile del riconoscimento, non potendo venire escluso da alcuna clausola. Tuttavia, la ratio di eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio ha subito una svolta con le recenti norme in materia di riconoscimento dei figli naturali di cui alla legge 10 dicembre 2012 n. 219, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012. Successivamente il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha ulteriormente rivisitato le disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

Le Prime Crepe nel Monopolio Paterno: Interventi Giurisprudenziali Iniziali
Il cammino verso una maggiore flessibilità e parità nell'attribuzione del cognome è stato progressivo, con la giurisprudenza che ha iniziato a scardinare gli automatismi tradizionali. Già con la sentenza n. 297 del 23 luglio 1996, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale. Tale è il tenore dell'art. 95, comma III del d.P.R. n. 396/2000. Questa pronuncia ha rappresentato un primo, importante passo verso la tutela dell'identità individuale del minore.
Successive pronunce della Corte di Cassazione hanno delineato l'ampia discrezionalità del giudice in caso di riconoscimento non contestuale. Ad esempio, la Cass. civ. n. 25039 del 27/11/2007 ha stabilito che, in caso di riconoscimento non contestuale da parte dei genitori non coniugati, l'art. 262 cod. civ. conferisce al giudice il potere discrezionale di decidere, in base al superiore interesse del minore, se aggiungere o sostituire al cognome materno quello paterno. Il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, sicché il giudice deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome.
In sede di applicazione delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 262 c.c., disciplinanti l'ipotesi in cui la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, la S.C. ha evidenziato come l'assunzione del patronimico non debba essere disposta allorquando precludere il diritto di mantenere il cognome materno, ormai naturalmente associato al minore dal contesto sociale in cui egli si trova a vivere, si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto «a essere se stessi». Questo è stato ribadito da diverse pronunce, come la Cass. civ. n. 17628 del 24/07/2014, la Cass. civ. n. 13203 del 29/05/2017 e la Cass. civ. n. 17628 del 24/07/2014.
Ancora, la Cass. civ. n. 15918 del 22/07/2014 ha precisato che in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall'art. 262, secondo e terzo comma, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé).
In caso di dichiarazione giudiziale di paternità, l'assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d'ufficio ma, in quanto espressione di un diritto potestativo del figlio, richiede una apposita domanda da formularsi nell'atto di citazione o comunque nel termine ultimo di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005). Questo è quanto statuito dalla Cass. civ. n. 13418 del 28/05/2013.
Verso la Parità: La Sentenza del 2016 e il Diritto ad Aggiungere il Cognome Materno
Un passo fondamentale verso la parità è stato compiuto con la sentenza n. 286/2016 della Corte Costituzionale. In quell’anno, la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la possibilità - fino ad allora esclusa - di aggiungere il cognome della madre a quello del padre. Essa aveva affermato che, in tema di eguaglianza tra i coniugi, il criterio di prevalenza del cognome paterno causava una disparità di trattamento contraria agli artt. 3 e 29 della
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