La disciplina della prescrizione rappresenta un pilastro fondamentale dell'ordinamento giuridico, garantendo certezza dei rapporti e stabilizzando le situazioni di fatto protratte nel tempo. In particolare, nel contesto delle prestazioni di previdenza e assistenza sociale, la conoscenza dei meccanismi di decorrenza, sospensione e interruzione dei termini di prescrizione è di cruciale importanza per tutelare i diritti dei cittadini. L'indennità di maternità, quale prestazione economica a sostegno della genitorialità, non fa eccezione, essendo soggetta a termini prescrizionali specifici e a dinamiche complesse che hanno formato oggetto di un'ampia e dettagliata elaborazione giurisprudenziale da parte della Corte di Cassazione.
Questo articolo si propone di esplorare in maniera strutturata e approfondita i vari aspetti legati alla prescrizione del diritto all'indennità di maternità, focalizzandosi sugli atti idonei a interrompere o sospendere il suo decorso, come delineato dalle pronunce più significative della Suprema Corte, e fornendo un quadro normativo e interpretativo indispensabile per comprendere pienamente questa materia.
La Prescrizione nel Diritto Civile: Principi Generali e Funzionamento
Secondo quanto stabilito dall'art. 2934 del Codice Civile, ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Si ritiene che la norma parli impropriamente di estinzione del diritto, poiché se la prescrizione operasse in tal senso, il pagamento non sarebbe dovuto e, se effettuato, dovrebbe essere restituito. Pertanto, il diritto più che estinguersi perde la propria forza, nel senso che, se si agisce in giudizio, il terzo potrà eccepire la prescrizione, e in tal modo arresta l'iniziativa giurisdizionale. Se tale eccezione non viene opposta, il diritto potrà essere fatto valere ad ogni effetto. Altri preferiscono parlare di estinzione dell'azione, piuttosto che di estinzione del diritto.
Con riguardo alle specifiche regole sulla prescrizione, l'art. 2936 del Codice Civile stabilisce che è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione. La norma precisa che i precetti dettati dalla legge non sono derogabili convenzionalmente dalle parti, dunque, non possono essere stabilite eccezioni tendenti all'eliminazione, al prolungamento o all'abbreviazione dei termini. Il divieto si riferisce anche a quelle modifiche riguardanti la decorrenza, le cause di sospensione o di interruzione. Il successivo art. 2937 del Codice Civile prevede inoltre che la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, il che significa che deve essere eccepita dalla parte interessata.
La prescrizione, al fine di operare, presuppone dunque il mancato esercizio di un diritto per un dato tempo. Questo tempo è fissato inderogabilmente dalla legge in misura variabile secondo i casi. Infatti, l'art. 2946 del Codice Civile stabilisce che, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. La norma in oggetto è di portata generale, nel senso che se non è previsto un termine più breve o più lungo di prescrizione, si applicherà quello generale. Si tratta di una norma di chiusura, ovvero applicabile ove il legislatore non abbia specificatamente previsto un termine diverso. Come per esempio, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito che si prescrive in cinque anni (art. 2947 del Codice Civile), in due anni si prescrive, invece, il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie. L'art. 2948 del Codice Civile prevede altri casi di prescrizione di diritti in cinque anni, mentre l'art. 2955 del Codice Civile contempla casi di prescrizione in un anno, e l'art. 2956 in tre anni. Infine, la legge regola anche le prescrizioni denominate presuntive, che sono caratterizzate dal fatto che, trascorso un certo periodo di tempo indicato variamente dagli artt. 2954 - 2956, il diritto si presume estinto per intervenuto pagamento. Si tratta di una presunzione iuris tantum di estinzione, salvo la prova contraria.
Il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 del Codice Civile). È stato evidenziato in dottrina che l'inerzia non rileva in quanto tale, ma esclusivamente l'inerzia che, configurandosi come incuria e disinteresse rispetto al diritto e alla sua tutela, sia giuridicamente e socialmente apprezzabile come non esercizio di una situazione giuridica soggettiva.

Sospensione e Interruzione della Prescrizione: Differenze Fondamentali
Il legislatore ha previsto talune cause di sospensione e di interruzione del termine prescrizionale, istituti che, pur avendo entrambi l'effetto di modificare il computo del tempo utile per la prescrizione, operano con modalità distinte.
La sospensione si verifica quando l'inerzia del titolare permane, ma trova giustificazione in particolari situazioni espressamente previste dalla legge, durante le quali la prescrizione viene provvisoriamente arrestata. Durante il periodo di sospensione, il tempo non viene conteggiato ai fini della prescrizione; una volta cessata la causa di sospensione, il termine riprende a decorrere dal punto in cui si era interrotto, sommando il tempo già trascorso a quello che rimane. La giurisprudenza reputa che i casi di sospensione siano tassativi, ossia solo quelli previsti dalla legge.
Si ha interruzione della prescrizione, invece, quando l'inerzia del titolare del diritto viene a mancare o perché compie un atto con il quale esercita il suo diritto o perché il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto. L'interruzione ha un effetto più radicale rispetto alla sospensione: il termine di prescrizione già decorso viene completamente azzerato e ricomincia a decorrere ex novo dal giorno dell'interruzione.
L'Indennità di Maternità: Quadro Normativo, Requisiti e Termine di Prescrizione
L'indennità di maternità è un'indennità sostitutiva della retribuzione, un sostegno economico fondamentale per le madri lavoratrici durante il periodo di astensione dal lavoro. Essa trova la sua disciplina in diverse normative, tra cui spiccano il D.Lgs. 151 del 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), la Legge n. 138 del 1943 e la Legge n. 1204 del 1971.
I requisiti per l'accesso a tale indennità variano in base alla categoria lavorativa:
- Dipendenti: devono avere un rapporto di lavoro in essere con diritto a retribuzione.
- Domestiche: devono aver versato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti o almeno sei mesi di contributi nell'anno precedente.
- Agricole: devono aver effettuato un minimo di 51 giornate di lavoro nell'anno precedente.
- Autonome: devono risultare iscritte negli elenchi degli artigiani o dei commercianti.
- Parasubordinate: devono avere un minimo di tre contributi mensili nei 12 mesi precedenti.
L'indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta per un periodo massimo di cinque mesi, mentre per l'astensione facoltativa, per un periodo non superiore a undici mesi complessivi tra i due genitori, da fruire nei primi otto anni di vita del bambino. L'indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia ed è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del D.L. 30.12.1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.2.1980, n. 33. L'art. 64 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che "l'indennità di maternità spetta per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro".

Il Termine Annuale di Prescrizione dell'Indennità di Maternità
Un aspetto cruciale per la tutela del diritto all'indennità di maternità è il termine annuale di prescrizione. Tale termine è sancito dagli artt. 6 della legge n. 138 del 1943 e 15 della legge n. 1204 del 1971.
La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, ha più volte affermato il principio secondo cui la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti. Questo significa che, una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l'Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi (v., ex multis, Cass. 2865/2004).
La decorrenza del termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 6, ultimo comma, L. 11 gennaio 1943 n. 138 (applicabile al diritto all'indennità giornaliera di maternità di cui all'art. 15 L. 30 dicembre 1971, n. 1204) è un punto centrale nella disamina delle controversie in materia.
La Sospensione della Prescrizione: Il Ruolo Cruciale del Procedimento Amministrativo
Nel contesto delle prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore, ex art. 7, L. n. 533/1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ. È infatti ancora valido il principio di settore, enucleabile dal R.D.L. n. 1827/1935 (art. 97), e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato.
Il Silenzio Rifiuto e il Silenzio Rigetto
Specificamente, la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale, è sospesa:
- Per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7. Tale periodo inizia a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
- Per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46. Questo periodo ha inizio dalla proposizione del ricorso amministrativo avverso il provvedimento (espresso o tacito) di rifiuto dell'erogazione da parte dell'INPS.
Ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi degli artt. 6 della legge n. 138 del 1943 e 15 della legge n. 1204 del 1971, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 46 della legge n. 88 del 1989.
Il Contributo delle Sezioni Unite: Cass. SU n. 5572/2012
Il principio dell'effetto sospensivo è stato predicato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 5572 del 2012, risolvendo un significativo contrasto di giurisprudenza.

Giova evidenziare che il punto nodale di divergenza, riguardava la modalità d'intendere la sospensione della prescrizione. In alcune pronunce, la Corte aveva ritenuto l'applicabilità del disposto dell'art. 97, quinto comma, R.D.L. n. 1827 del 1935, convertito in L. n. 1155 del 1936, in base al quale 'il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione', siccome non modificato dalla sopravvenuta normativa in tema di ricorsi amministrativi (d.P.R. n. 639 del 1970, artt. 44, 45 e 46 dapprima; legge n. 88 del 1989, art. 46, successivamente). Questo orientamento enunciò il principio di diritto secondo cui 'In tema di prescrizione annuale del diritto di ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, secondo la previsione del d.lgs. n.80 del 1992, art. 2, comma 5, la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, ai sensi della L. n. 88 del 1989, artt. 44 e 46, ovvero l'eventuale ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego (espresso o tacito), interrompono la prescrizione che rimane sospesa per tutto il tempo necessario al compimento del procedimento amministrativo.
Secondo invece un diverso orientamento, nessuna efficacia poteva riconoscersi alla previsione della sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 97 del R.D.L. n. 1827 del 1935, cit., trattandosi di disposizione - contenuta nella disciplina dei ricorsi, ivi prevista all'interno del titolo terzo ("ricorsi e controversie") - tacitamente abrogata per incompatibilità a seguito dell'intervenuta nuova regolamentazione dell'intera materia del 'contenzioso amministrativo', ad opera, dapprima, del d.P.R. n. 639 del 1970 (artt. 44 e 46, inseriti all'interno del titolo terzo 'ricorsi e controversie in materia di prestazioni') e, poi, della legge n. 88 del 1989 (art. 46, intitolato 'contenzioso in materia di prestazioni', che al comma primo ha abrogato la precedente disciplina dettata dal d.P.R. n. 638 del 1970, artt. 44 e 47 cit.), non assumendo rilievo che, in altri procedimenti contenziosi relativi ai riconoscimento di prestazioni analoghe, la legge preveda la sospensione della prescrizione (cfr. d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 111).
Le Sezioni Unite, con la già citata decisione n. 5572 del 2012, hanno risolto tale contrasto, affermando la perdurante validità del principio di sospensione durante il procedimento amministrativo, garantendo così una tutela più effettiva al creditore della prestazione previdenziale.
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L'Interruzione della Prescrizione: Efficacia degli Atti Giudiziali e Stragiudiziali
L'interruzione della prescrizione avviene quando il titolare del diritto compie un atto che manifesta la volontà di esercitarlo, o quando il soggetto passivo riconosce il diritto. L'art. 2943 del Codice Civile elenca i principali atti interruttivi della prescrizione, tra cui la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio, e ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
La domanda di prestazione presuppone che la lavoratrice madre all'ente previdenziale, domanda che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, si intende respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione senza che l'istituto assicuratore si sia pronunciato. In generale, la previa domanda amministrativa all'istituto condiziona la proponibilità della domanda giudiziale (Cass., sez. lav., 28 dicembre 2011, n. 29699). Intervenuto il provvedimento negativo o formatosi il silenzio rigetto per l'inutile decorso del suddetto termine di 120 giorni, la lavoratrice madre può proporre ricorso amministrativo al comitato provinciale dell'istituto assicuratore nel termine di 90 giorni di cui all'art. 46 legge 9 marzo 1989, n. 88. Quindi, dopo la domanda della prestazione, nella specie, dell'indennità di maternità, in mancanza di atti di messa in mora o comunque idonei ad interrompere il decorso del termine annuale di prescrizione, vi è in ogni caso il ricorso amministrativo che ha certamente tale idoneità. Cfr. Cass., sez. lav., 1 marzo 1993, n. 2509, che ha puntualizzato che la decorrenza del termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 6, ultimo comma, L. 11 gennaio 1943 n. 138 (applicabile al diritto all'indennità giornaliera di maternità di cui all'art. 15 L. 30 dicembre 1971, n. 1204) è interrotta sia dalla domanda all'Istituto di pagamento della prestazione, sia dal ricorso amministrativo avverso il provvedimento (espresso o tacito) di rifiuto dell'erogazione, che comportano entrambi, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c. c., una cessazione dell'inerzia del creditore.
La Necessità della Notificazione per gli Atti Giudiziali
Per aversi, da parte del creditore, esercizio del diritto idoneo ad interromperne la prescrizione, occorre che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale posto in essere dal creditore medesimo. Pertanto, in ipotesi di domanda giudiziale proposta nelle forme del processo del lavoro, l’effetto interruttivo non si produce con il deposito del ricorso giurisdizionale presso la cancelleria del giudice adito, ma solamente con la notificazione dell’atto al convenuto (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 14862/2009, 22238/2007, 6343/2004, 3373/2003, 6423/2001, 543/1992).
Del resto, è la stessa Corte costituzionale ad affermare, proprio con riferimento alla prescrizione fissata dalla L. n. 138 del 1943, art.6, u.c., che l’effetto interruttivo connesso alla domanda giudiziale delle ivi previste prestazioni assicurative si verifica solo a seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza emesso dal giudice adito e che all’applicazione di tale regola non sono di ostacolo le modalità e i tempi della procedura speciale del lavoro avendo queste un’incidenza sul termine prescrizionale (appena 5 giorni nel massimo) di modestia tale da non importare la violazione dei diritti di difesa del creditore (Corte Cost. sent. n. 1021 del 1988, dichiarativa della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in parola, sollevata dal giudice remittente in riferimento ai precetti degli artt. 3 e 38 Cost.).
Efficacia Interruttiva e Vizi della Notificazione o della Domanda
La giurisprudenza di legittimità risulta costantemente ribadita la massima secondo cui in tema di interruzione della prescrizione l'inammissibilità della domanda non ne esclude l'efficacia interruttiva, che anche in questo caso permane fino al giudicato (cfr. Cass., 14/12/2012, n. 23017; Cass., 9/3/2006, n. 2654; Cass., 22/01/2002, n. 696. Cfr. anche Cass., 10/4/2013, n. 8631). Si è altresì precisato che efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, 2 co., c.c. ha (anche) la domanda proposta per la prima volta nel corso del giudizio di appello, e che tale effetto si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 2945 c.c., non rilevando, ai fini dell'esclusione dell'effetto interruttivo, il fatto che la domanda sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto nuova (v. Cass., 11/01/2006, n. 255). Il principio posto all'art. 2945 c.c. (in base al quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio) trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decide nel merito ma definisce eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, sempre che essa sia pronunciata nell'ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza, di modo che non si possa presumere l'abbandono del diritto fatto valere in giudizio.
Con la conseguenza che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945 c.c. anche nell'ipotesi che il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa della nullità della notificazione della citazione, posto che in tale ipotesi (diversamente da quanto accade nel caso di notificazione inesistente) si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronunzia di merito nell'ipotesi di rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (v. Cass., 23/05/1997, n. 4630, e, conformemente, Cass., 28/11/2001, n. 15075. Cfr. altresì, con riferimento a giudizio che si concluda con una sentenza che dichiari l'improponibilità della domanda, Cass., 24/11/2005, n. 24808; Cass., 14/2/2000, n. 1608). Recentemente, si è peraltro diversamente affermato che in tema di applicazione degli artt. 2943, 1 co., c.c. e 2945, 2 co., c.c., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva (v. Cass., 16/5/2013, n. 11985 Cfr. altresì Cass., 7/7/2006, n. 15489).

La Forma dell'Atto Interruttivo e la Rappresentanza
Per quanto in particolare riguarda l’asserita necessità della procura, la Suprema Corte ha affermato più volte che “in tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità (…) non toglie all’atto la sua idoneità interruttiva“, così come “la procura per il compimento di un atto giuridico, non negoziale, come l’atto di costituzione in mora, tendente a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, può essere conferita anche verbalmente, e la prova di tale conferimento può essere fornita anche con presunzioni” (Cass. 22/02/2006, n. 4099).
Analisi di Casi Giurisprudenziali Emblematici in Materia di Maternità
Le pronunce della Corte di Cassazione sono fondamentali per comprendere l'applicazione pratica delle norme sulla prescrizione dell'indennità di maternità. Due casi recenti e significativi illustrano bene le complessità della materia.
Il Caso A.D.C. (Cass. 20 settembre 2021, n. 25488 e Cass. 12 ottobre 2017, n. 24031)
Nel caso trattato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24031 del 12 ottobre 2017 (e richiamata dalla nota a Cass. 20 settembre 2021, n. 25488), A.D.C. proponeva appello avverso una sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva ritenuto la decadenza dal diritto all'indennità di maternità richiesta con riferimento al parto del 4 febbraio 2004. Nel contraddittorio con l'INPS, che aveva reiterato l'eccezione di prescrizione del diritto, la Corte d'appello di Catanzaro aveva accolto l'impugnazione, osservando fra l'altro che il termine annuale di prescrizione non era decorso, posto che lo stesso era stato interrotto dalla domanda amministrativa del 28 gennaio 2005 e dalla domanda di liquidazione dell'indennità pervenuta all'Inps il 4 gennaio 2006 ed era ancora pendente al momento in cui fu presentato il ricorso giurisdizionale, ovvero il 30 gennaio 2007, poi notificato il 13-18 giugno 2007.
L'INPS ricorse per cassazione, denunciando, tra gli altri motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 cod. civ. e 6 della L. n. 138 del 1943. L'Istituto censurava la sentenza impugnata per aver considerato valido atto interruttivo della prescrizione il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado senza avvedersi che l'atto in questione, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro in data 30.1.2007, era comunque intervenuto da oltre un anno rispetto alla data dell'ultimo atto interruttivo (4 gennaio 2006) ed era stato, inoltre, notificato all'Istituto previdenziale solamente in data 18.6.2007 e, dunque, ancora una volta dopo oltre un anno dal compimento dell'ultimo precedente atto interruttivo.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ribadito il principio secondo cui l'effetto interruttivo della prescrizione non si produce con il mero deposito del ricorso giurisdizionale, ma soltanto con la notificazione dell'atto al convenuto. Nel caso specifico, la domanda amministrativa della prestazione (circoscritta al periodo compreso tra il 5 dicembre 2003 ed il 4 maggio 2005), interruttiva della prescrizione, era del 28 gennaio 2005, quindi non tempestiva rispetto alla maturazione dei ratei dell'indennità per il periodo di astensione obbligatoria pre-parto. A tale data occorreva aggiungere la sospensione per 300 giorni (durata complessiva del procedimento amministrativo) per cui si arrivava, alla data del 24 novembre 2006, onde il ricorso amministrativo del 9 giugno 2006 (a sua volta interruttivo della prescrizione per oltre un anno) doveva ritenersi tempestivo e ciò comportava che il successivo termine di prescrizione andava a scadere il 9 giugno 2007. Il ricorso giurisdizionale, primo atto successivo, è stato depositato il 30 gennaio 2007 e notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, solo il 13 giugno 2007, quindi dopo la scadenza del termine di prescrizione.
Inoltre, la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello era giuridicamente errata nella parte in cui aveva ritenuto validamente interrotta dal deposito del ricorso giurisdizionale la prescrizione (annuale) del diritto della lavoratrice alle prestazioni di maternità, accogliendo, per l'effetto, la domanda ad esse riferita. È stato accolto anche il motivo relativo all'indennità per astensione facoltativa, in quanto l'art. 1 comma 788 L. n. 266/2006, nella versione originaria, disponeva tale possibilità per i parti verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, mentre il parto in questione era del 2004. Dunque, la prestazione oggetto di condanna non era prevista dalla legge per quel periodo, restando assorbita la ulteriore questione della sussistenza della relativa domanda.

La Pronuncia n. 3209 del 18 febbraio 2015: Inammissibilità della Domanda e Interruzione della Prescrizione
Un altro caso interessante, seppur non direttamente sull'indennità di maternità ma sulla disciplina generale dell'interruzione della prescrizione, è la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza interlocutoria 10 ottobre 2014 - 18 febbraio 2015, n. 3209. Con sentenza del 28/9/2012 la Corte d'Appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame interposto dal Comune di Brindisi e in conseguente parziale riforma della pronunzia - emessa su riuniti giudizi - Trib. Brindisi 31/8/2010, respingeva per decorsa prescrizione la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti del medesimo proposta dal sig. P.C.
Il ricorrente P.C. denunciava violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219, 2943, 2945 c.c., 170 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3 c.p.c. Si doleva che il giudice dell'appello avesse ritenuto nel caso maturata la prescrizione, erroneamente considerando non interrotto il relativo decorso dalla citazione in appello in ragione della ravvisata relativa inidoneità ad integrare “un valido atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c.”, riproposta nei confronti del Comune di Brindisi, all'esito di precedente giudizio conclusosi con declaratoria d'inammissibilità della domanda ex art. 345 c.p.c.
La Cassazione, in questo caso, ha riaffermato il consolidato principio secondo cui l'inammissibilità della domanda non esclude la sua efficacia interruttiva della prescrizione, che permane fino al giudicato. Si è altresì precisato che l'efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, 2 co., c.c. ha (anche) la domanda proposta per la prima volta nel corso del giudizio di appello, e che tale effetto si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 2945 c.c., non rilevando, ai fini dell'esclusione dell'effetto interruttivo, il fatto che la domanda sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto nuova.
Inoltre, la Corte ha evidenziato che il principio posto all'art. 2945 c.c. trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, sempre che essa sia pronunciata nell'ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza, di modo che non si possa presumere l'abbandono del diritto fatto valere in giudizio. Con la conseguenza che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945 c.c. anche nell'ipotesi che il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa della nullità della notificazione della citazione, posto che in tale ipotesi si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronunzia di merito nell'ipotesi di rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Tuttavia, è stato osservato anche che “il principio generale per cui l'effetto interruttivo permanente è conseguente solo ad atti specificamente individuati, e cioè quelli con cui si instaura un procedimento giurisdizionale e quello con cui al convenuto è consentito introdurre ritualmente una domanda giudiziale (la riconvenzionale). Tutti gli altri atti processuali,… sebbene possano di fatto rappresentare il veicolo per spiegare un'azione giudiziale, non hanno invece alcuna efficacia interruttiva, perché non contemplati nell'art. 2943 c.c.”. Conclude quindi per l'esclusione della possibilità “che dall'atto di appello notificato dal P. C. al Comune di Brindisi possa derivare un'interruzione della prescrizione”.
Il caso ha poi evidenziato che per esplicarsi “l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto occorre quindi che l'atto giudiziale contenente la richiesta di esecuzione della prestazione pretesa sia notificato alla parte personalmente”. La Corte è pervenuta a concludere che “non essendo stato ricevuto dal debitore personalmente, va escluso che l'atto processuale, invalido perché contenente una domanda (di indebito arricchimento) nuova perché proposta per la prima volta in appello, possa essere convertito in atto di costituzione in mora. Da ciò deriva la prescrizione del diritto del P.C. di ottenere dal Comune di Brindisi l'indennizzo ex art. 2041 c.c., perché tra il primo atto interruttivo idoneo (23.04.91) e l'introduzione dell'odierno giudizio (citazione di primo grado notificata il 28.07.05) è decorso un periodo superiore a quello prescrizionale”. La Corte ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per la relativa eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, a testimonianza della complessità e delle sfumature interpretative.
La Prescrizione nel Diritto Penale: Breve Panoramica sull'Interruzione
Sebbene l'oggetto principale di questo articolo sia la prescrizione nel contesto civile e previdenziale, una breve digressione sull'interruzione della prescrizione in ambito penale può aiutare a cogliere la diversità di approccio e l'importanza del principio di tassatività degli atti interruttivi.
Viene qui in rilievo l'istituto dell'interruzione della prescrizione la quale si verifica al ricorrere di precisi atti indicati ex lege. L'art. 160 del Codice Penale (Dispositivo dell'art.) elenca tassativamente gli atti che interrompono il corso della prescrizione in materia penale. Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna.
In merito, mentre la giurisprudenza dominante ritiene sufficiente la sola emissione degli atti in esame, la stessa Corte di Cassazione si è mostrata recentemente a favore della concezione che conferisce solo agli atti notificati al reo l'idoneità ad interrompere la prescrizione. L'effetto che viene quindi a crearsi è che il termine di prescrizione già decorso viene meno o comincia a decorrere ex novo dal giorno dell'interruzione. Si ricordi che tale istituto non deve essere confuso con la sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 del Codice Penale, che ha effetti diversi.
Sono invece aliunde previste altre cause di interruzione, quali la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria e il decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace per i reati di sua competenza (art. n. 63 D.Lgs. 274/2000), nonché il verbale di contestazione o l'atto di accertamento delle violazioni relative ai delitti in materia tributaria ex art. 17 D.Lgs. n. 472/1997.
La differenza fondamentale risiede nella natura degli interessi tutelati: nel diritto penale, l'interesse è quello dello Stato a perseguire i reati, e la tassatività degli atti interruttivi garantisce il principio di legalità e la certezza del diritto penale. Nel diritto civile e previdenziale, pur rimanendo la necessità di certezza, l'attenzione è più rivolta alla tutela dei diritti soggettivi e alla garanzia di una effettiva possibilità di esercizio del diritto.

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