La presente trattazione si prefigge lo scopo di fornire un unico ed organico documento di riferimento afferente alla materia in oggetto, denominato “Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare”. La finalità primaria è quella di compendiare in un’unica soluzione le disposizioni vigenti, aggiornando lo “Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi fruibili dal personale militare in servizio permanente”. Tale aggiornamento si rende necessario alla luce delle recenti novelle afferenti alla tutela della maternità e della paternità, previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”), nonché in relazione alle evoluzioni normative introdotte dai recenti provvedimenti contrattuali per il triennio 2022-2024.

Il quadro giuridico della maternità e paternità nel comparto difesa
Ai sensi dell'articolo 1495 del Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.), le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze Armate. L’ordinamento militare garantisce una tutela rafforzata, riconoscendo il congedo di maternità non solo alla madre naturale, ma anche alla militare madre che abbia adottato un minore.
Per il personale militare femminile, trova piena applicazione il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli articoli 16 e 17, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Inoltre, la militare in stato di gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, qualora tali prestazioni debbano essere eseguite durante l’orario di servizio. L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la militare madre ha la facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, previo preavviso di almeno 10 giorni al Comando/Ente di appartenenza, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il medico competente attestino l’assenza di pregiudizio per la salute della donna.
Evoluzione della normativa sul congedo parentale
La recente legge di Bilancio ha introdotto modifiche sostanziali alla normativa sul congedo parentale. A decorrere dal 2025, le nuove disposizioni trovano applicazione anche per il personale militare. In particolare, il congedo parentale, o astensione facoltativa, è stato oggetto di una rimodulazione volta a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Per i periodi fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta un periodo di tre mesi, non trasferibili, con un’indennità pari al 30% della retribuzione. L’indennità è elevata all’80% per un periodo massimo di due mesi, fruibili in modo alternativo tra i genitori fino al sesto anno di vita del bambino. Inoltre, i genitori hanno diritto ad ulteriori tre mesi, fruibili in modo alternato e remunerati al 30% della retribuzione. In caso di situazioni monogenitoriali, l’indennizzo al 30% della retribuzione spetta per un massimo di nove mesi nei primi sei anni di vita del bambino. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.
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È fondamentale sottolineare che, in alternativa al congedo parentale di cui al D.Lgs. 151/2001, i provvedimenti contrattuali hanno introdotto una licenza straordinaria fino a 45 giorni per i militari con figli minori di 12 anni. Questo strumento rappresenta un rafforzamento tangibile delle condizioni giuridiche del personale militare, valorizzando istituti già esistenti ma riformulati per rispondere meglio alle esigenze quotidiane. Tali giorni sono retribuiti al 100% qualora disponibili nel tetto massimo di 45 giorni di licenza straordinaria prevista per l’anno di riferimento.
Adozione e affidamento: tutele specifiche
Il congedo di maternità spetta anche in caso di adozione o affidamento. Esso ha una durata massima di cinque mesi e, in caso di adozione nazionale, deve essere fruito entro i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della madre adottiva. Per l'adozione internazionale, il congedo può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero previsto per l’incontro con l’adottando. In aggiunta, la militare interessata può fruire, indipendentemente dai benefici spettanti, di una licenza straordinaria senza assegni per il periodo di permanenza all’estero certificato dall'Ente che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.
Licenza di trasferimento e riorganizzazione familiare
Nell’ambito della gestione del personale, la licenza di trasferimento è un istituto atto a favorire il ripristino della normale vita di relazione a seguito di mutamento di sede. Si chiarisce che, a norma di legge, per sede di servizio si intendono il centro abitato o la località isolata ove è ubicata la struttura presso la quale il militare presta abitualmente servizio.
La licenza di trasferimento non è concedibile nell’ipotesi che il movimento avvenga tra due reparti o enti situati nella stessa sede di servizio. Tuttavia, qualora il personale prospetti problematiche relative a trasloco e/o riorganizzazione familiare, il Comandante di Corpo potrà concedere una licenza straordinaria per gravi motivi debitamente documentati. Con i termini “trasloco” e “riorganizzazione familiare” si intendono non solo il trasporto materiale di mobili, ma anche il semplice cambio di abitazione, con i conseguenti adempimenti di natura anagrafica. Per l’Arma dei Carabinieri, le medesime esigenze sussistono anche per il personale accasermato.
La predetta licenza può essere frazionata o differita in relazione all’articolazione delle esigenze prospettate. Se fruita prima dell’effettuazione del movimento, è concessa dal Comandante del reparto che ha in forza il militare; in caso contrario, dal Comandante del reparto di nuova assegnazione. Essa deve, comunque, essere fruita entro il termine di 3 anni dall’attuazione del trasferimento e prima che ne sopravvenga un altro in una diversa sede.

Impiego nei teatri operativi e riposi compensativi
Il personale in servizio permanente impiegato nei contingenti fuori area continua a maturare la licenza ordinaria, che potrà essere utilizzata solo al rientro in patria al termine della missione. Per quanto concerne il riposo psicofisico immediato, conseguente al logorio subito nel corso della missione, il personale ha diritto a fruire, al rientro in territorio nazionale, di un numero di giorni di assenza pari alla differenza tra le domeniche trascorse in teatro e il totale dei giorni di assenza già accordati. Il termine “riposo settimanale” è da riferirsi alle sole domeniche trascorse in teatro e tale beneficio non è monetizzabile. Qualora esigenze di sicurezza o tecnico-logistiche impediscano l’allontanamento dalla località di impiego, i militari devono essere lasciati liberi da ogni attività lavorativa per un tempo corrispondente alla durata dei citati istituti di riposo.
Esercizio dei diritti politici e studio
Ai sensi dell'art. 1484 del C.O.M., i militari candidati a elezioni per il Parlamento Europeo, politiche o amministrative, sono posti in una specifica licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale, che non rientra nel limite di 45 giorni annui. I militari interessati dovranno produrre la documentazione comprovante la durata della campagna elettorale e l'iscrizione nelle liste elettorali.
Per quanto attiene al diritto allo studio, al personale militare che intenda conseguire un titolo di studio di istituto secondario o universitario, ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari nella stessa sede di servizio, è concesso, oltre ai previsti giorni di licenza straordinaria per esami, un periodo complessivo di 150 ore all’anno. Tale periodo viene detratto dall’orario normale di servizio, previa richiesta avanzata almeno 2 giorni prima al proprio Comandante di Corpo. L’interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di aver frequentato il corso di studi, pena la revoca del beneficio con la relativa decurtazione del periodo fruito ingiustificatamente.
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