Guida Completa al Funzionamento dell'Astensione Facoltativa e Maternità ai Fini Pensionistici

La gestione della maternità e della paternità all'interno del sistema previdenziale italiano rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela delle famiglie e per garantire che i periodi dedicati alla cura dei figli non pregiudichino il percorso pensionistico dei genitori. Comprendere come l'astensione obbligatoria e il congedo parentale (ex astensione facoltativa) si traducano in contribuzione utile è essenziale per pianificare il proprio futuro previdenziale.

illustrazione schematica del sistema previdenziale e tutela dei genitori lavoratori

Il quadro normativo della tutela alla maternità e paternità

La normativa che disciplina la materia ha subito un'evoluzione significativa nel tempo, culminando nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151). È importante sottolineare che, nella società odierna, la conciliazione tra la vita familiare e il lavoro è una sfida cruciale. Il sistema italiano risponde a questa sfida prevedendo che i periodi di astensione siano coperti da contribuzione figurativa, ovvero contributi accreditati dall'INPS senza esborso economico da parte del lavoratore, ma utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Il beneficio è rivolto ai genitori che fruiscono del congedo parentale, nei limiti della durata dello stesso, e dunque secondo quanto disposto dall'articolo 32 del D.Lgs. 151/2001. La contribuzione figurativa spetta altresì per il periodo di prolungamento del congedo parentale previsto per il caso di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Funzionamento dell'astensione obbligatoria

L'astensione obbligatoria (congedo di maternità) copre il periodo che va dai 2 mesi precedenti fino ai 3 mesi successivi al parto. Per il periodo di astensione obbligatoria, la madre ha diritto alla copertura gratuita (contribuzione figurativa). Questo accredito avviene in automatico in tutti i casi in cui l'Istituto abbia i dati per procedervi, come indicato nella circolare 24 gennaio 2013, n. 11.

L'accredito gratuito del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche nel caso di figli nati fuori dall'Italia. Inoltre, è da tener presente che, per i 3 mesi successivi al parto, la copertura gratuita è riconosciuta al padre lavoratore se, in quel periodo, il figlio risultava affidato in via esclusiva o se la madre risultava gravemente ammalata o deceduta.

Maternità fuori dal rapporto di lavoro

Nei casi di eventi di maternità verificatisi al di fuori dal rapporto di lavoro, sono riconosciuti ai fini pensionistici gli stessi diritti previsti per coloro che hanno avuto figli in attività lavorativa. È prevista la possibilità di recuperare i periodi di assenza facoltativa e di congedo parentale che avrebbero potuto usufruire se dipendenti. Tuttavia, in questi casi, è richiesto che al momento della domanda la lavoratrice possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (anche domestico).

Il congedo parentale: regole e flessibilità

Il congedo parentale è un diritto che permette ai genitori lavoratori dipendenti di astenersi dal lavoro per un massimo complessivo di 10 mesi (che salgono a 11 se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi). Introdotto originariamente per favorire l'assistenza nei primi anni di vita, ha subito evoluzioni verso una maggiore flessibilità: dall'aprile 2000, i congedi parentali sono usufruibili entro i 12 anni di vita del bambino (precedentemente 8).

infografica sulle fasce d'età e durata del congedo parentale

I genitori possono assentarsi complessivamente per 10 mesi. Per il genitore single il congedo ha la durata massima di 10 mesi. Un elemento di grande rilevanza è l'indennità all'80%: i primi tre mesi dei nove totali (per i lavoratori dipendenti) sono retribuiti all'80% della busta paga, a patto che vengano utilizzati entro il 6° anno di vita del bambino.

Per quanto riguarda il lavoro dipendente, la valorizzazione della retribuzione avviene con le regole di cui all'articolo 8 della legge 155/1981: il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l’evento.

Differenze tra periodi coperti e periodi da riscattare

L'accredito figurativo è ammesso solo per periodi non già coperti da altri tipi di contribuzione presso qualsiasi gestione INPS. Per i periodi di astensione facoltativa (congedo parentale) fruiti dopo il compimento del sesto anno di età del bambino e fino al dodicesimo, anche se non danno diritto al trattamento economico o eccedono il sesto mese, la valorizzazione avviene in misura convenzionale pari al 200% del valore massimo dell'assegno sociale.

A differenza dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, nel congedo parentale la contribuzione figurativa non è riconosciuta per i periodi collocati al di fuori del rapporto di lavoro. Questi periodi possono essere però recuperati a fini pensionistici attraverso il riscatto o la prosecuzione volontaria dei contributi, a condizione che il soggetto richiedente il riscatto possa far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

La maternità obbligatoria: come funziona e cose da sapere | Lavoro in pillole

Considerazioni specifiche per lavoratori autonomi e gestione separata

Il congedo obbligatorio non può invocarsi nei confronti delle lavoratrici iscritte presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Tuttavia, il legislatore ha esteso la copertura ai fini pensionistici del congedo parentale anche alle lavoratrici assicurate presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nel limite di tre mesi entro il primo anno di vita del bimbo.

Per gli iscritti alla gestione separata, l'accredito avviene tenendo in considerazione le regole vigenti che richiedono il rispetto di un minimale mensile di reddito. Dal 2007, inoltre, il congedo obbligatorio e la relativa copertura figurativa ai fini pensionistici sono stati estesi in favore degli iscritti alla gestione separata, anche a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Procedure burocratiche e assistenza

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni, sebbene il termine per la definizione del procedimento sia stato fissato in 85 giorni dal Regolamento adottato dall’INPS. Nei casi di impossibilità di presentare la dichiarazione del datore di lavoro, si può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da riscontrarsi con le registrazioni apposte sul libretto di lavoro o con la posizione assicurativa.

Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessaria. Nel Vicentino il patronato è presente nella sede provinciale di via Faccio 38 e in tutte le sedi mandamentali della provincia. È fondamentale ricordare che, per la corretta gestione di tali istanze, i contributi derivanti da attività lavorativa subordinata sono validi, ma non quelli versati come artigiani, commercianti o coltivatori diretti.

Le norme sull'equiparazione delle adozioni nazionali e internazionali all'affidamento e ai figli naturali confermano che, a decorrere dal 18 dicembre 1977, il diritto al congedo e alla relativa copertura contributiva è esteso uniformemente, garantendo una protezione sociale che risponde alle esigenze della famiglia moderna e alla continuità del percorso lavorativo e previdenziale.

tags: #astensione #facoltativa #per #maternita #e #pensione