L'accesso all'istruzione è una pietra angolare di ogni società che si definisce giusta e inclusiva. In questo panorama, il supporto agli alunni con disabilità, in particolare per quanto riguarda il trasporto scolastico e l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, assume un'importanza cruciale. Come recita la massima latina, “Ubi maior, minor cessat.” - quando in gioco c’è un diritto fondamentale, gli interessi minori devono cedere. Questa massima riflette bene il tema del trasporto scolastico per gli studenti con disabilità: di fronte al diritto all’istruzione di un bambino disabile, considerato essenziale e inviolabile, ogni ostacolo secondario (costi, burocrazia, dispute di competenza) deve arretrare. Analogamente, Martin Luther King ricordava che “L’ingiustizia in qualsiasi luogo è una minaccia alla giustizia ovunque.”, sottolineando come tollerare un’ingiustizia significhi mettere a rischio la giustizia nel suo insieme. Nel contesto scolastico, negare o limitare il trasporto a un alunno disabile sarebbe un’ingiustizia grave, che mina i principi di equità su cui si fonda la nostra società. In Italia, fortunatamente, la normativa e la giurisprudenza da tempo affermano con forza che il diritto allo studio dei più fragili va garantito rimuovendo ogni barriera, comprese quelle logistiche. Vediamo dunque come leggi e sentenze recenti tutelano il trasporto gratuito verso la scuola e l'assistenza per gli alunni con disabilità, dall'infanzia alle scuole superiori.

Il Quadro Normativo: Un Diritto Sancito Dalla Legge e le Competenze degli Enti Locali
Il principio del trasporto scolastico gratuito per gli studenti disabili ha radici lontane nella legislazione italiana. Già l’art. 28 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 stabilisce che i minorati fisici o sensoriali abbiano diritto a facilitazioni per la frequenza scolastica, tra cui il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola. Questa disposizione, emanata in un’epoca in cui si gettavano le basi dell’inclusione scolastica, riconosceva che l’istruzione dev’essere accessibile a tutti, prevedendo servizi di supporto a carico degli enti pubblici. Successivamente, la Legge-quadro 5 febbraio 1992 n. 104 (art. 12, comma 1) ha ribadito il diritto all’educazione e all’istruzione dei disabili in integrazione nelle classi comuni, ponendo in capo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali il dovere di garantire gli interventi necessari. Il trasporto dal domicilio a scuola rientra a pieno titolo tra tali interventi, poiché senza di esso, per molti alunni con disabilità grave l’accesso fisico alla scuola sarebbe impossibile, vanificando in concreto il diritto allo studio.
Nel corso degli anni, ulteriori norme hanno specificato competenze e modalità del servizio. Generalmente l’organizzazione del trasporto scolastico per studenti disabili spetta ai Comuni, specificamente per le scuole dell’obbligo e dell'infanzia, e alle Province o Città Metropolitane per le scuole superiori. Spesso questa organizzazione avviene in collaborazione con le aziende sanitarie locali per i profili di assistenza. È importante sottolineare che il servizio non può prevedere costi a carico delle famiglie: la gratuità è un elemento essenziale, proprio perché si tratta di garantire un diritto fondamentale e non di erogare una gentile concessione. Ogni eventuale contributo richiesto ai genitori per il trasporto scolastico del figlio disabile è da considerarsi illegittimo, salvo forse forme particolari e volontarie di estensione del servizio non coperte dalla legge. In generale, però, la regola è chiara: il trasporto dell’alunno disabile fino a scuola è un servizio pubblico dovuto e gratuito.
In particolare, il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, agli artt. 42 e 45, confermato dall’art. 139 del D.Lgs. n. 112/98, rileva per l'obbligo di assistenza per l’autonomia e la comunicazione gravante sui Comuni di residenza degli alunni con disabilità. Questi riferimenti normativi hanno contribuito a consolidare la responsabilità degli enti locali nell'assicurare che il diritto allo studio sia effettivamente fruibile, attraverso un supporto organizzativo all'inclusione scolastica. Tali provvidenze, in passato attribuite ai soppressi patronati scolastici, sono oggi di competenza dei Comuni. L'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, pur non disponendo un dettaglio dell'ordinamento, riafferma questo diritto.
Disabilità e diritto allo studio: novità normative e bisogni di una scuola inclusiva
Fondamento Costituzionale e i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)
Per comprendere perché questo diritto sia così tutelato, occorre richiamare i principi costituzionali coinvolti. L’art. 34 della Costituzione garantisce che “la scuola è aperta a tutti” e che l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita. Già da qui si evince che, se la scuola dev’essere davvero accessibile a tutti, lo Stato deve farsi carico anche di mettere gli studenti in condizione di arrivarci. Inoltre, l’art. 3 della Costituzione impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla vita del Paese. Nel caso di un alunno con disabilità, l’impossibilità di recarsi a scuola autonomamente costituisce evidentemente un “ostacolo” che le istituzioni hanno il dovere di eliminare, fornendo ad esempio un trasporto adeguato. Vi è poi l’art. 38 della Costituzione, che tutela i soggetti invalidi e incapaci, garantendo il loro diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Questo articolo, letto insieme ai precedenti, delinea un vero e proprio dovere costituzionale di inclusione: la collettività deve farsi carico delle persone con disabilità, assicurando che possano fruire degli stessi diritti degli altri, primo fra tutti quello allo studio.
La Corte Costituzionale ha più volte affermato tali principi. Una storica pronuncia risale al 1987, quando la Consulta (sent. n. 215/1987) dichiarò illegittima ogni limitazione all’inserimento degli alunni disabili nelle classi comuni, gettando le basi normative dell’inclusione scolastica. In quella occasione si richiamò proprio la necessità di garantire pari opportunità educative, anche mediante servizi di sostegno. Più recentemente, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 275/2016 ha stabilito un principio diventato cardine: di fronte ai diritti fondamentali dei disabili (come il diritto allo studio) non possono essere invocati limiti di spesa o di bilancio. Nella sentenza si legge che il diritto all’educazione degli studenti con disabilità costituisce il “nucleo indefettibile” dei loro diritti, che prevale su qualunque considerazione finanziaria. In altre parole, le esigenze di finanza pubblica - pur legittime - non possono mai comprimere quel minimo di prestazioni necessarie ad assicurare l’uguaglianza sostanziale. Questo principio, già affermato dalla Consulta nel 2016 (e poi confermato in altre pronunce), si applica chiaramente anche al trasporto scolastico: un Comune non può rifiutare o tagliare il servizio di trasporto motivando di non avere fondi a sufficienza, perché ciò equivarrebbe a negare un diritto fondamentale. L'importanza di tali servizi è ulteriormente rafforzata dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall’Italia con L. n. 18/09, che riconosce il diritto all'istruzione inclusiva e l'obbligo degli Stati parte di assicurare che le persone con disabilità possano accedere all'istruzione primaria e secondaria gratuita e di qualità, su base di uguaglianza con gli altri, nella comunità in cui vivono. A questo proposito, il criterio della tempestività nell'avvio delle procedure per garantire l'assistenza scolastica dovrebbe considerarsi un Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP), secondo il principio contenuto nell’art. 117, comma 2, lett. m, della Costituzione.

La Giurisprudenza Amministrativa e il Servizio di Trasporto Gratuito: Casi Esemplari
Negli ultimi anni la giustizia amministrativa ha ulteriormente rafforzato le tutele, intervenendo in casi concreti ove il diritto al trasporto era stato leso o messo in dubbio.
Il Diritto Incomprimibile al Trasporto e l'Annullamento di Decisioni Precedenti
Una sentenza esemplare del Consiglio di Stato ha fatto chiarezza su un contenzioso nato in Calabria. Con sentenza n. 9323 del 20 novembre 2024 il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del TAR Calabria che aveva rigettato la richiesta presentata da una famiglia al proprio Comune per il rimborso spese relativo al servizio di trasporto scolastico. La vicenda riguardava la mamma di un alunno con disabilità che aveva richiesto l’inclusione del figlio nella lista degli ammessi al trasporto scolastico gratuito garantito dal Comune di Reggio Calabria con l’erogazione di un contributo in denaro. La domanda era stata accolta con l’inclusione del nominativo dell’alunno nell’elenco e la famiglia aveva anticipato la somma ottenendo il trasporto in attesa dell’erogazione materiale della stessa. Però all’atto del pagamento il Comune aveva eccepito che il padre convivente aveva un debito con il Comune e quindi, essendo la famiglia debitrice, non poteva avvalersi del credito di circa millequattrocento Euro verso il Comune.
Dopo una serie di peripezie processuali, che avevano visto il Tribunale civile dichiararsi incompetente e il TAR dichiarare il ricorso inammissibile per decadenza dei termini, la famiglia aveva proposto appello in Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, dopo un’ampia disamina preliminare di carattere procedurale affermando la competenza del giudice amministrativo e la legittimità del ricorso, ha annullato la sentenza del TAR ed ha dato ragione all’alunno, riaffermando che il diritto al trasporto scolastico è per legge gratuito ed è costituzionalmente protetto fin già dalla famosa sentenza della Corte costituzionale n. 215/87. Ha condannato il Comune al rimborso delle spese di trasporto sostenute più gli interessi legali, nonché alla rifusione delle spese legali superiori a settemila Euro.
È molto significativa la motivazione con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato l’eccezione del Comune che aveva opposto in compensazione al credito dell’alunno la ben maggiore somma del debito del padre nei confronti del Comune. Il passaggio fondamentale della motivazione chiarisce: «Non è possibile infatti eccepire in compensazione, a fronte di un credito vantato dall’avente diritto per consentire l’esercizio di un diritto fondamentale come quello inerente al trasporto scolastico dell’allievo disabile, l’esistenza di un debito da parte di questi o, come nel caso di specie, di un suo parente per cause del tutto estranee all’esercizio del diritto, in quanto il doveroso bilanciamento tra i due valori in gioco esige che il Comune, una volta riconosciuti come nel caso di specie, i presupposti per l’attribuzione dell’assegno, eroghi la somma per consentire alla famiglia di poter garantire al minore disabile il trasporto scolastico, si ripete, gratuito ex lege, essendo evidente che, se dovesse operare l’eccezione di compensazione, il diritto del minore all’istruzione, per mezzo del necessario trasporto sino a scuola, sarebbe paralizzato finché, in ipotesi, il debitore - in questo caso, peraltro, un soggetto terzo - non paghi il proprio debito nei confronti dell’amministrazione.» Qui è chiarissimamente ribadito che il termine “gratuito” contenuto nell’art. 28, comma 1 della L. n. 118/1971 è coperto da garanzia costituzionale, ulteriormente riaffermato dalla Corte costituzionale da più sentenze.
Questa sentenza è importante poiché afferma che il diritto al trasporto gratuito deve essere effettivamente esercitabile ed esercitato dall’interessato senza che esso possa essere neutralizzato da contrapposti diritti economici del Comune. A tal proposito, la Sezione giudicante non poteva ignorare la recentissima sentenza di altra Sezione dello stesso Consiglio di Stato (n. 7089/2024), nella quale si era ritenuto legittimo per il Comune non adempiere all’erogazione dei propri servizi previsti da legge agli alunni con disabilità a causa di motivi di bilancio. Il Consiglio di Stato ha voluto superare tale precedente affermando un orientamento diverso: «Questo Collegio è ben consapevole che secondo un orientamento l’esercizio dei diritti fondamentali deve misurarsi, se non addirittura cedere in presenza della limitatezza delle risorse finanziarie degli enti pubblici (v., di recente, Cons. St., sez. III, 12 agosto 2024, n. 7089), ma ritiene preferibile aderire a quelle tesi secondo cui uno Stato sociale di diritto, a fronte del “grido di dolore” (così, ad esempio e testualmente, Cons. St., sez. III, 10 giugno 2016, n. 2501), proveniente da moltissime situazioni concrete, deve assicurare le esigenze dei soggetti più bisognosi e, a parità di bisogno, di quelli meno abbienti, in quanto la teorica dei diritti fondamentali finanziariamente condizionati non può legittimare la mortificazione dei diritti fondamentali senza che la scelta dell’ente e, persino, del legislatore sia sorretta da una valida e superiore causa di giustificazione, attinente alla tutela del bene comune per finalità solidaristiche.» E ancora, «Quest’ultimo orientamento è stato fatto proprio da quella condivisibile giurisprudenza che ha affermato il dovere delle competenti amministrazioni di porre in essere ogni adempimento per attribuire agli alunni disabili i diritti riconosciuti dal legislatore in modo che gli alunni e le loro famiglie non debbano proporre ricorsi giurisdizionali per ottenere ciò che è loro dovuto (Cons. St., sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10560, Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393, Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023, Cons. St., sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 7049) e, applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che l’esistenza di un debito per imposte comunali non può evidentemente, e in assenza di ben più solide motivazioni, paralizzare l’esercizio del diritto fondamentale.» Questa copiosa citazione di precedenti sentenze e il riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità servono a blindare l'orientamento adottato, auspicabilmente bloccando il ripetersi di sentenze contrarie.
La Questione della Competenza e la Continuità del Servizio
Un altro fronte di discussione riguarda quale ente sia tenuto a farsi carico del servizio in determinate situazioni. Alcune Regioni avevano normative o prassi che scaricavano interamente sui Comuni l’onere del trasporto, anche per utenti che frequentavano centri di riabilitazione o servizi extrascolastici. Su questo punto è intervenuta una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 8272/2025), relativa al trasporto di persone disabili verso un centro diurno in Puglia. Il caso verteva sul rimpallo di responsabilità tra l’ASL (azienda sanitaria) e i Comuni riguardo al trasporto assistito di utenti con gravi patologie (demenze) da casa al centro. In primo grado il TAR aveva dato ragione all’ASL, escludendo l’obbligo a suo carico in base a una lettura restrittiva della normativa regionale. Ma nell’ottobre 2025 il Consiglio di Stato ha riformato quella decisione, affermando un principio più aderente ai valori costituzionali: il diritto al trasporto delle persone con disabilità deve essere garantito in modo globale e onnicomprensivo, coinvolgendo sia le ASL sia i Comuni secondo le rispettive competenze, senza lasciare zone franche di tutela. I giudici hanno evidenziato che eventuali lacune normative regionali non possono tradursi in un vuoto di assistenza: se una persona non autosufficiente ha bisogno del trasporto per usufruire di un servizio essenziale (sia esso la scuola, un centro riabilitativo o altro), le istituzioni devono cooperare per fornirlo, ripartendo i costi ma senza rimpalli che pregiudichino l’utente finale. In questo senso, la sentenza n. 8272/2025 ha sconfessato interpretazioni troppo formalistiche delle leggi locali, richiamando precedenti del Consiglio di Stato che già riconoscevano il carattere indivisibile del diritto al trasporto disabili: non importa se il luogo di destinazione rientra tra le competenze scolastiche o sanitarie, ciò che conta è che la persona fragile non resti priva del servizio. Anche qui, dunque, è stato ribadito che la tutela del disabile prevale sulle dispute burocratiche: prima si garantisce il trasporto, poi semmai gli enti si accordino su come sostenere la spesa.
Un'ulteriore conferma giunge dalla giurisprudenza relativa agli alunni delle scuole superiori. La sentenza del TAR Lombardia, sez. di Brescia, n° 1046/11 è assai importante perché consolida il diritto al trasporto gratuito ed all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori. Il caso vedeva tre alunni con disabilità che, al termine della scuola media, avevano fruito di trasporto gratuito e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione a carico del Comune di residenza. Avevano reiterato la stessa richiesta ai propri Comuni per le scuole superiori. Tuttavia, appena prima dell’inizio dell’anno scolastico, i Comuni avevano comunicato di interrompere l’erogazione di tali servizi, poiché ormai tale competenza era a carico della Provincia a seguito dell’art. 139 del D.Lgs. n° 112/98. Le famiglie, affiancate pure dall’ANFFAS che ne tutela i diritti, hanno proposto ricorso, sostenendo la violazione degli artt. 38 e 117 della Costituzione che assicurano il diritto all’istruzione e l’erogazione di trasporto gratuito ed assistenza come livelli essenziali per gli alunni con disabilità, nonché l’eccesso di potere per avere i Comuni interrotto l’erogazione dei servizi appena prima dell’inizio dell’anno scolastico. Dal momento che la Provincia sosteneva che l’art. 28 comma 1 della L. n° 118/1971 stabilisce che il trasporto gratuito a scuola è limitato alla scuola del primo ciclo di istruzione e nulla dice per il secondo ciclo, i ricorrenti hanno proposto anche questione di legittimità costituzionale di tale norma, perché se interpretata restrittivamente creerebbe discriminazione tra gli alunni con disabilità dei due cicli di istruzione, in palese violazione della sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87.
A seguito di diffide, i Comuni hanno deciso di ripristinare i servizi solo dopo che la Provincia ha assicurato il rimborso delle spese da essi sostenuti per suo conto. I due tipi di servizi sono stati ripristinati a fine novembre circa, con tre mesi di ritardo. I ricorrenti hanno quindi chiesto il risarcimento non solo dei danni patrimoniali ricevuti a causa dell’anticipazione delle spese per tutti questi mesi, ma anche quello dei danni non patrimoniali, trattandosi della violazione del diritto allo studio che è diritto costituzionalmente garantito come stabilito dalla costante Giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione. Il TAR Lombardia Sez. di Brescia ha accolto il ricorso e ha condannato i Comuni a garantire i servizi a spese della Provincia, a risarcire i ricorrenti per le spese sostenute ed al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in circa € 1500 a testa. Questa sentenza, pur non essendo innovativa perché nel solco di costante, anche se in parte recente giurisprudenza, è assai interessante perché coagula insieme numerose soluzioni. È importante l’ammissione della legittimazione attiva dell’ANFFAS perché ciò è un precedente importante per quelle famiglie che non hanno mezzi sufficienti per affrontare i ricorsi. È assai importante perché afferma la natura di “livelli essenziali” ai servizi garantiti dall’art. 13 comma 3 L. n° 104/92 e dall’art. 139 del D.Lgs. n° 112/98, cioè di diritti che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e non possono essere limitati da alcuna legge regionale. Inoltre, afferma il divieto di interruzione di un pubblico servizio a carico del Comune, anche se ormai la competenza è passata alla Provincia, imponendo a quest’ultima l’obbligo di rimborsare le spese sostenute dal Comune. È assai importante perché risarcisce non solo i danni materiali dovuti alle spese sostenute dalle famiglie, ma anche i danni non patrimoniali dovuti al ritardo, che è un inadempimento degli obblighi fissati per legge. A seguito di ciò il TAR non ha preso in esame la questione di legittimità costituzionale, confermando che l’art. 28 della L. n° 118/1971 sull’obbligo di trasporto gratuito, va interpretato non solo con riguardo ai Comuni ma anche alle Province, specie alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87.
Infine, vari TAR regionali nel 2024-2025 hanno emesso pronunce a favore delle famiglie, annullando decisioni che limitavano il servizio di trasporto. Ad esempio, si può citare TAR Sicilia - Palermo, sent. n. 2430/2024, dove il tribunale ha accolto il ricorso di alcuni genitori contro la delibera comunale che prevedeva un ticket mensile per il trasporto scolastico degli studenti disabili. Il TAR ha ritenuto illegittima tale delibera, richiamando l’art. 28 L. 118/1971 e la normativa regionale che impongono la gratuità: secondo il giudice, chiedere un contributo economico alle famiglie equivaleva a violare il diritto allo studio dei minori disabili e il principio di non discriminazione. Questa e altre pronunce analoghe evidenziano come, su tutto il territorio nazionale, l’orientamento sia ormai unanime: il trasporto scolastico per i disabili non è un lusso né una concessione discrezionale, ma un dovere legale delle amministrazioni, azionabile in giudizio in caso di inadempienza.

Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione: Estensione del Diritto e Problematiche di Tempistica
Oltre al trasporto, un altro pilastro dell'inclusione è l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Una interessantissima sentenza (n° 15710/2022) del 24 novembre scorso, prodotta dalla Seconda Sezione del TAR del Lazio (Tribunale Amministrativo Regionale), ha annullato un recente Regolamento di Roma Capitale nella parte in cui ci si limitava ad erogare fondi per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione agli alunni con disabilità delle sole scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione comunali e statali, escludendo quindi quelle paritarie, per le quali il Regolamento stesso prevedeva solo un contributo economico per il pagamento di tali figure (art. 5). Il TAR ha accolto le censure di parte ricorrente basandosi sul dato normativo che regola l’obbligo di assistenza per l’autonomia e la comunicazione gravante sui Comuni di residenza degli alunni con disabilità, a partire dal DPR n° 616/77, artt. 42 e 45, confermato dall’art. 139 del D.Lgs. n° 112/98, ed è infine presente pure nella L.R. Lazio 29/1992.
Il TAR ha precisato in sostanza che in nessuna di tali norme si prevede una distinzione tra le scuole statali e paritarie, siano esse pubbliche, come quelle comunali, o private. La Sentenza si fonda sull’applicazione della citata Legge Regionale del Lazio 29/1992 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio) ed è rivolta esplicitamente sia agli alunni delle scuole statali sia a quelli delle paritarie. Tanto è vero che la Regione Lazio prevede già da anni la garanzia dell’assistenza scolastica agli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado paritarie che sono di propria competenza. Partendo tuttavia da tale principio, tutti i Comuni, anche quelli le cui Regioni non abbiano approvato una simile Legge Regionale, dovrebbero essere ugualmente tenuti, a parere di chi scrive, a garantire tale servizio di assistenza - come pure il trasporto scolastico, che è sempre di competenza degli Enti Locali -, direttamente con proprio personale o tramite appalti con soggetti del Terzo Settore, in forza del principio citato dalla nostra Costituzione (articolo 34, comma 4), che stabilisce come lo Stato riconosca e promuova la parità scolastica e delle altre norme nazionali correttamente citate nella Sentenza prodotta dal TAR del Lazio. Infatti, se così non fosse, la L. n. 62/2000, che riconosce le scuole paritarie come parte integrante del sistema nazionale di istruzione, verrebbe svuotata di contenuto per quanto riguarda il diritto allo studio degli alunni con disabilità, creando una palese discriminazione.
Molto interessante è anche l’affermazione della Sentenza 15710/2022 del TAR del Lazio, secondo la quale il Comune di residenza degli alunni con disabilità è tenuto ad erogare il servizio di assistenza anche ai propri cittadini frequentanti scuole site in altri Comuni. È da ritenere che tale affermazione, ormai frequente in molte sentenze di altri TAR, derivi dalla corretta applicazione dell’art. 6 della L. n° 104/92, che assicura il diritto del disabile a scegliere il luogo di cura e riabilitazione più appropriato senza limiti territoriali e di conseguenze lo stesso principio deve valere per la scelta della sede scolastica.
Disabilità e diritto allo studio: novità normative e bisogni di una scuola inclusiva
Un'ulteriore pronuncia importante in materia di assistenza specialistica è la sentenza breve n° 5913/14 del TAR Lazio, pronunciata il 22 maggio 2014 e depositata il 4 giugno 2014, che ha accolto un ricorso collettivo di numerose famiglie di alunni con disabilità che lamentavano la mancata assegnazione del massimo delle ore di sostegno e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione ai propri figli. La sentenza ribadisce l’orientamento giurisprudenziale prevalente nel senso di assegnare il massimo di ore di sostegno (una cattedra completa) e di ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, nella misura richiesta, agli alunni certificati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. n° 104/92, la cui documentazione sanitaria e scolastica dimostri la necessità del rapporto 1 a 1 sia per il sostegno che per l’assistenza. La sentenza distingue tra natura giuridica e compiti degli insegnanti per il sostegno e dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione. Nega, in via di principio, che debba assegnarsi il massimo delle ore senza la dovuta documentazione. Nega pure che, in via di principio, l’esito delle sentenze debba automaticamente riguardare anche gli anni successivi. Nega il risarcimento dei danni pecuniari se non documentato; compensa le spese.
La sentenza, pur essendo nel solco di una consolidata Giurisprudenza, è interessante aver rimarcato la differenza di ruoli tra sostegno ed assistenza per l’autonomia ed ancor di più aver distinto tra assistenza per l’autonomia e la comunicazione come “supporto organizzativo all’inclusione scolastica” (art. 139 decreto legislativo n° 112/98) e “servizi sociali integrati”, anch’essi a carico dei Comuni, cui però i cittadini possono accedere con una contribuzione economica graduata sulla base dell’ISEE. La sentenza chiarisce che il “supporto organizzativo all’inclusione scolastica” è espressione del diritto allo studio ai sensi dell’art. 34 della Costituzione e, per gli alunni con disabilità, è strumento di eguaglianza e non discriminazione garantita agli alunni con disabilità, rispetto ai compagni senza disabilità, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 2 della Costituzione e degli artt. 3 e 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall’Italia con L. n° 18/09. Se ne deduce che tale servizio deve essere fornito dagli Enti Locali (Comune per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo e Provincia per la scuola superiore) gratuitamente, poiché se dovesse essere pagato, sia pur sulla base dell’ISEE, verrebbe a creare una discriminazione ai danni degli alunni con disabilità, censurabile ai sensi della L. n° 67/06, in forza della quale le famiglie potrebbero chiedere, non solo la cessazione della discriminazione, ma anche il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Ciò che invece occorrerebbe evitare da parte dei Comuni (e delle Regioni per le scuole secondarie di secondo grado), anche senza la necessità di condanne giurisdizionali, è il fatto che spesso i bandi per i soggetti del Terzo Settore (di solito Cooperative), cui usualmente si appaltano tali servizi, vengono emanati molto tardi, talora addirittura ad anno scolastico iniziato e questo determina ovviamente un gravissimo ritardo nella prestazione del servizio di assistenza scolastica. Sarebbe opportuno, pertanto, che con Legge Nazionale si stabilisse l’inderogabilità di un tempestivo avvio della procedura per garantire l’assistenza scolastica, dal momento che questo criterio dovrebbe considerarsi un LEP (Livello Essenziale delle Prestazioni), secondo il principio contenuto nell’art. 117, comma 2, lett. m, della Costituzione.
L'Inclusione Scolastica a 360°: Dall'Aula allo Scuolabus e oltre
Dalle norme e sentenze esaminate emerge una visione chiara e coerente: l’inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità deve essere garantita “a 360 gradi”, occupandosi di ogni aspetto pratico necessario affinché l’alunno possa effettivamente frequentare, apprendere e socializzare come i suoi compagni. Non basta iscrivere un bambino con difficoltà in classe; occorre assicurargli il sostegno didattico, l’assistenza specialistica (se ad esempio è non vedente, non udente o con autismo) e, prima ancora, la possibilità di raggiungere la scuola ogni giorno. Lo scuolabus accessibile, o il servizio di trasporto dedicato con mezzi attrezzati e accompagnatori, è parte integrante di questo progetto di inclusione. Un’assenza di tale servizio renderebbe vane tutte le altre misure, perché lo studente resterebbe a casa. Ecco perché la legge 104/1992, il d.lgs. 66/2017 e in generale la normativa sul sostegno scolastico vanno lette includendo anche gli interventi “esterni” alla classe, come il trasporto e l’assistenza a mensa, tra quelli necessari all’integrazione. In un sistema ideale, scuola, Comune e ASL collaborano per definire un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che consideri anche le esigenze logistiche: ad esempio, l’orario dei terapisti, il tragitto da casa, l’eventuale presenza di un assistente sul mezzo di trasporto. Tutto deve essere pianificato mettendo al centro il benessere e la dignità dello studente.
Va ricordato che il diritto al trasporto scolastico gratuito spetta non solo agli alunni con disabilità motoria (che materialmente non possono prendere mezzi pubblici o camminare a scuola), ma anche a quelli con disabilità intellettive o sensoriali qualora ne abbiano bisogno. Ad esempio, un ragazzo con disturbo dello spettro autistico potrebbe non essere in grado di utilizzare in sicurezza il trasporto pubblico da solo: la famiglia può richiedere il servizio di trasporto dedicato, che l’ente deve valutare e attivare se necessario per garantire la frequenza. Allo stesso modo, bambini con deficit visivi o uditivi gravi possono necessitare di accompagnamento. Il principio cardine è che ogni alunno disabile ha diritto alle misure idonee a compensare la sua condizione e a metterlo in pari con gli altri. In termini di giustizia sostanziale, dare di più (un servizio in più, come il trasporto gratuito sotto casa) a chi è in condizione svantaggiata non è un privilegio, bensì l’unico modo per realizzare quell’uguaglianza di fatto voluta dalla Costituzione.
Sarà interessante vedere se, una volta soppresse alcune o tutte le Province, i nuovi enti che subentreranno nei loro obblighi, costringeranno le famiglie a dover ritornare ai TAR per vedersi confermare l’esigibilità dei loro diritti al trasporto gratuito ed all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione. Si spera che il precedente anche dell’esito di questi ricorsi, magistralmente patrocinati da avvocati esperti in materia, consolidi la direzione intrapresa.
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