L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) rappresenta un pilastro del sistema di protezione sociale italiano, configurandosi come un contributo economico erogato dall'INPS volto a sostenere le famiglie con redditi inferiori alle soglie stabilite dalla legge. L'obiettivo primario è quello di concorrere al mantenimento dei componenti del nucleo, agevolando le spese quotidiane e garantendo un tenore di vita dignitoso. È essenziale comprendere la distinzione normativa tra le diverse prestazioni, poiché dal 1° marzo 2022 l'ANF per i figli è stato sostituito dall'Assegno Unico e Universale, lasciando l'ANF operativo esclusivamente per tipologie di nuclei familiari che non includono figli (come coppie, fratelli, sorelle e nipoti).

Ambito di applicazione e beneficiari dell'ANF
L'ANF spetta a categorie specifiche di lavoratori e pensionati. Nello specifico, l'ANF spetta ad alcune categorie di lavoratori, titolari di pensione delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e ai lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi. Sono inclusi:
- Lavoratori dipendenti del settore privato;
- Lavoratori dipendenti agricoli;
- Lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite;
- Titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
- Lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (ad esempio lavoratori in aspettativa sindacale o marittimi sbarcati per infortunio).
Al contrario, la prestazione non spetta ai lavoratori autonomi, come i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, né ai piccoli coltivatori diretti o ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, ecc.).
La valutazione dell'inabilità e le peculiarità dei nuclei
Un aspetto centrale riguarda l'accertamento dell’inabilità, prevista dalla normativa in materia di assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 3 del D.L. 13 gennaio 1988, n. 5. Per i soggetti inabili, la normativa prevede tutele specifiche. Cosicché, nel caso di infra-diciottenne dove è inapplicabile la graduazione tabellare, la valutazione di invalidità civile si orienta riconoscendo le “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” se si giudica il minore “invalido parziale”. Tale compito è oggi semplificato essendo attribuito all’INPS, per gli effetti della legge 3 agosto 2009, n. 102. In tale caso, viene pertanto meno la necessità di presentazione della domanda di Autorizzazione ANF.
Gestione delle casistiche particolari
In caso di separazione legale o di divorzio, il genitore affidatario della prole, qualora non abbia titolo al trattamento di famiglia per un suo rapporto di lavoro, esercita solo il diritto a percepirlo. Nei casi di separazione legale tra i coniugi l'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto alternativamente dall'uno o dall'altro genitore, se entrambi lavoratori dipendenti. In caso di disaccordo, però, se entrambi i genitori ne fanno richiesta, il suddetto beneficio deve essere corrisposto al genitore con il quale il figlio convive, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 903/77.
Per quanto riguarda i tutori, l’assegno al nucleo familiare può essere erogato al tutore o protutore a condizione che sia preventivamente accertato dal competente Servizio Sociale della ASL che la persona nominata svolga i compiti propri dell'affidatario (mantenimento, educazione, istruzione, etc.).

Rapporto tra reddito e prestazione
L'ammontare dell'assegno varia in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo. L'INPS prende in considerazione i redditi del nucleo familiare assoggettabili a IRPEF al lordo di detrazioni di imposta, oneri deducibili e ritenute erariali. Sono però da indicare anche tutti i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se maggiori di 1.032,91 euro.
Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno solare ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. È compito del richiedente comunicare eventuali variazioni relative ad una cessazione od a una rideterminazione dell'importo dell'assegno. In particolare, nel caso di variazioni reddituali, la decorrenza relativa alla cessazione, rideterminazione o aumento dell'assegno è sempre dal 1° luglio.
Conciliazione vita-lavoro: Permessi e Allattamento
Le disposizioni normative garantiscono tutele specifiche per i genitori durante il periodo di cura dei figli. Con il messaggio del 27 luglio 2018, n. 3014, l’INPS ha ufficializzato l’operatività del regime telematico per la presentazione delle domande relative ai riposi giornalieri per allattamento. Come normato dagli articoli 39, 40 e 41 del Testo Unico sulla maternità e sulla paternità (decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151), tali riposi spettano a entrambi i genitori.
Cumulabilità dei permessi
È ammessa la cumulabilità dei permessi orari ex lege n. 104/92 per un figlio handicappato con i permessi orari (c.d. riposi per allattamento). Tuttavia, non sono cumulabili i permessi orari ex lege n. 104/92 ed i permessi orari per allattamento se fruiti nella stessa giornata. Per i genitori che fruiscono dei riposi giornalieri va preso a riferimento l’orario giornaliero contrattuale normale - quello, cioè, in astratto previsto - e non l’orario effettivamente prestato in concreto nelle singole giornate.
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Sostegno alle famiglie e nuove prestazioni
Oltre all'Assegno per il nucleo familiare, il panorama normativo italiano offre altri strumenti. Tra i principali troviamo:
- Carta Acquisti: una carta prepagata per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.
- "Dedicata a te": una tessera elettronica per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, rifornimenti di carburanti e abbonamenti per i trasporti pubblici, destinata a persone con ISEE fino a 15mila euro.
- Bonus luce e gas: un contributo per il pagamento delle bollette.
- Ape sociale: l'indennità di anticipo pensionistico erogata dall'INPS ai soggetti in stato di difficoltà che chiedono di andare in pensione al compimento dei 63 anni e 5 mesi.
Per quanto riguarda specificamente la maternità, l'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, denominato assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato concessa ed erogata direttamente dall'INPS. Per le professioniste, la legge di Bilancio 2022 ha introdotto un’estensione di tre mesi dell’indennità di maternità per chi, nel secondo anno precedente alla nascita del bambino, ha avuto un reddito complessivo inferiore a 8.145 euro.
Aspetti procedurali e documentali
Dal 1° aprile 2019, le domande devono essere presentate direttamente all’INPS attraverso il servizio dedicato sul portale online o tramite gli enti di patronato. L'erogazione avviene in modalità mensile, tramite bonifico bancario o postale, o su carta prepagata. Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione, durante il quale vengono verificate le condizioni e i requisiti richiesti per accedere al contributo.
In merito all'autocertificazione, è bene precisare che le dichiarazioni sostitutive possono essere rilasciate solo per determinate situazioni. L'abbandono del nucleo familiare, ad esempio, è una fattispecie giuridica ben precisa che deve essere attestata dall'autorità giudiziaria, non potendo essere sostituita da un'autocertificazione. Per i cittadini extracomunitari, l'assegno può essere concesso ai regolarizzati. Con riferimento ai familiari non ancora in possesso del requisito della residenza, si considera soddisfatto tale requisito in presenza di documentazione (buste paga, certificato di frequenza di asili o scuole, etc.) utile a dimostrare la presenza stabile dei familiari in territorio italiano anche prima del rilascio del certificato di residenza.
Il termine per la definizione del provvedimento da parte dell'Istituto è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Sospensioni e congedi straordinari
Per quanto riguarda la sospensione dell’attività per gravidanza, il medico di medicina generale con incarico orario può sospendere l’attività convenzionale per tutto il periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti. Il medico ha diritto di usufruire di sospensione parziale dall’attività convenzionale per periodi non superiori a 18 mesi nell’arco di 5 anni per allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita, adozione, assistenza a minori conviventi non autosufficienti o assistenza a familiari con inabilità totale.
Per quanto concerne invece il congedo per gravi motivi familiari, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 53/2000, si specifica che è di norma non retribuito e che, durante tale periodo, l’assegno per il nucleo familiare non spetta. Anche per ciò che attiene al congedo straordinario retribuito di 2 anni, l’INPS non è abilitato a fornire disposizioni riguardo alle ferie e al Tfr, trattandosi di istituti relativi al rapporto di lavoro e non a quello previdenziale. In ogni caso, è fondamentale consultare le circolari annuali pubblicate dall'INPS per aggiornamenti sui limiti di reddito, che subiscono rivalutazioni periodiche per mantenere il potere d'acquisto dei beneficiari.
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