La nascita o l'adozione di un figlio rappresenta un momento di profonda trasformazione nella vita di una famiglia, portando con sé nuove gioie ma anche significative responsabilità. Per supportare i genitori in questa fase cruciale, il sistema italiano prevede diverse forme di sostegno economico e di tutela del tempo, tra cui gli assegni di maternità e i congedi parentali. Queste misure sono pensate per garantire un aiuto finanziario e la possibilità di dedicarsi alla cura dei figli, tenendo conto delle diverse situazioni lavorative e familiari. È fondamentale comprendere la natura di ciascun beneficio, i requisiti per accedervi e, soprattutto, i limiti di età del bambino entro cui è possibile usufruirne. L'età del figlio è un fattore determinante per l'accesso e la durata di molte di queste prestazioni, che spaziano dall'indennità per i primi mesi di vita del bambino fino a coprire periodi più estesi durante la sua crescita e formazione.
L'Assegno di Maternità di Base (o dei Comuni): Un Sostegno per le Madri senza Copertura Specifica
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", costituisce un importante contributo mensile destinato alle madri che non beneficiano di altre forme di indennità di maternità. Questo assegno è concesso per un periodo di cinque mesi e si applica in caso di nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento. La sua erogazione è vincolata al rispetto di un limite ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) specifico, che viene rivalutato annualmente. Il pagamento di questo beneficio è a carico dell'INPS, sebbene la richiesta debba essere presentata al Comune di residenza della madre. La normativa di riferimento per l'assegno di maternità di base è l'articolo 66 della legge 448 del 1998 e l'articolo 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Requisiti e Soglie Economiche per l'Assegno Comunale
Per avere diritto all'assegno di maternità dei Comuni, la madre deve soddisfare precisi requisiti. In particolare, è necessario che la madre non abbia accesso ad altre indennità di maternità e che il suo ISEE sia inferiore ad una certa soglia stabilita. L'importo dell'assegno è uguale in tutti i Comuni e, così come il reddito massimo entro il quale si ha diritto a riceverlo, viene adeguato all'inflazione di anno in anno. A titolo esemplificativo, la presidenza del Consiglio dei ministri in data 9.2.2026 ha comunicato i valori rivalutati per il 2026 con la variazione dell'indice ISTAT pari all'1,4%. Per il 2026, l'importo è pari a 413,10 euro e la soglia di ISEE massimo per accedere è pari a euro 20.668,26. È importante sottolineare che l'assegno spetta per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età. Questo è un limite anagrafico cruciale che determina la possibilità di accedere al beneficio. Le beneficiarie sono tipicamente madri disoccupate o che, pur lavorando, non hanno diritto ad altre indennità di maternità. Inoltre, le richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. (numero mancante nel testo fornito). L'assegno di maternità di base o dei Comuni è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M.

Modalità di Richiesta e Documentazione Necessaria
La domanda per l'assegno di maternità dei Comuni va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido. La richiesta deve essere inoltrata al Comune di residenza, che ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di legge, come previsto dagli articoli 17 e seguenti. Posto che è consigliabile rivolgersi direttamente al proprio comune di residenza per informazioni specifiche, generalmente alla domanda vanno allegati alcuni documenti fondamentali. Tra questi, vi è la DSU, dichiarazione sostitutiva unica, oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente. È richiesta anche un'autocertificazione in cui si dichiara sotto la propria responsabilità: i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via); di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione; diversamente, deve essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza; di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001.
Casi Particolari per le Cittadine Non Comunitarie
Per le cittadine non comunitarie che intendono richiedere l'assegno di maternità, è necessario presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. È cruciale attivarsi tempestivamente per l'ottenimento di questi documenti, poiché le questure rilasciano la carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta. Pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità devono attivarsi senza indugio per non superare il termine di sei mesi previsto per la presentazione della domanda. Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti da parte del Comune è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni.
Assegno di Maternità dello Stato: Il Supporto per Lavori Atipici e Discontinui
Accanto all'assegno comunale, esiste una prestazione previdenziale a carico dello Stato, denominata Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, o Assegno di maternità dello Stato. Questo beneficio è concesso ed erogato direttamente dall'INPS, come stabilito dall'articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. (numero mancante nel testo fornito). Si differenzia dall'assegno comunale per la sua natura previdenziale e per i destinatari, che includono specifici familiari e lavoratrici con posizioni lavorative non standard.
Destinatari e Requisiti Specifici
I beneficiari di questo assegno includono familiari titolari della "Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea" (articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30), familiari titolari della "Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro" (articolo 17, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30), e titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Le lavoratrici per poter accedere a questo assegno devono avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure ingresso in Italia in caso di adozione internazionale. Se la richiedente è disoccupata, deve aver lavorato almeno tre mesi e aver perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.
Condizioni per i Padri in Casi di Adozione o Affidamento
L'assegno può essere richiesto anche in situazioni particolari che coinvolgono il padre. Se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell'affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre. In questo contesto, il minore deve trovarsi presso la famiglia anagrafica dell’affidatario e la madre non deve aver già fruito dell’Assegno. Similmente, se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre. Anche in questo caso, il minore deve trovarsi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e la madre non deve aver già fruito dell’Assegno. Qualora sia padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre. È importante notare che se l’Assegno di maternità del Comune (art. 74 D.Lgs. 151/2001) è già stato concesso o erogato, questo assegno dello Stato non può essere richiesto. Il termine per la definizione del provvedimento per questo assegno è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. (numero mancante nel testo fornito).
Congedo Parentale: Flessibilità e Sostegno Fino all'Adolescenza del Figlio
Il congedo parentale rappresenta un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, che segue il periodo di maternità obbligatoria ed è fruibile da entrambi i genitori. Questa misura è disciplinata dall'articolo 32 del Testo Unico sulla genitorialità (D.lgs. n. 151/2001) e offre ai genitori la possibilità di dedicare tempo alla cura del figlio, mantenendo al contempo un legame con il proprio percorso lavorativo.
Guida al Congedo Parentale Due Mesi all’80% dello Stipendio (Seconda Parte)
Durata e Distribuzione del Congedo Parentale
Complessivamente, entrambi i genitori possono fruire per un massimo di 10 mesi di congedo parentale. Questo periodo può essere elevato a 11 mesi nel caso in cui il padre eserciti il diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi. Qualora vi sia un solo genitore, questi può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi. Un aspetto fondamentale riguarda la distribuzione dei mesi di congedo e la relativa indennità. Il mese indennizzato all’80% è uno solo per entrambi i genitori e può essere ripartito tra gli stessi oppure fruito da uno solo. I mesi di congedo parentale retribuito al 30% sono in totale nove, di cui 6 utilizzabili da parte di un solo genitore. Quindi, un genitore può arrivare ad assentarsi dal lavoro percependo una parte di stipendio per 6 mesi e l’altro può utilizzare gli altri 3 mesi. In aggiunta, per tre mesi la madre può fruire del congedo fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), e questi mesi non sono trasferibili all’altro genitore. La madre e il padre possono fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Al genitore solo sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) indennizzabili al 30% della retribuzione. È importante notare che in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, il diritto al congedo viene meno dal giorno successivo alla sospensione o cessazione. In caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi di cui al D.lgs. (numero mancante nel testo fornito).
Limiti di Età per l'Utilizzo del Congedo Parentale e Recenti Novità
L'età del figlio è un parametro dinamico per l'utilizzo del congedo parentale, con diverse scadenze a seconda della percentuale di retribuzione e delle modifiche legislative. Dal 2026, ci sarà tempo per utilizzare i congedi parentali: si potranno prendere fino ai 14 anni dei figli. Questa estensione offre maggiore flessibilità alle famiglie. A partire dal 2025, dopo il congedo di maternità obbligatorio, i genitori possono utilizzare tre mesi ulteriori di congedo retribuito all’80% fino al compimento dei 6 anni del figlio, mentre fino ai 12 anni è possibile utilizzare anche i 9 mesi retribuiti al 30%.
La manovra di bilancio dello scorso anno ha introdotto un ulteriore mese di congedo parentale facoltativo retribuito all'80% dello stipendio, che può essere usato in alternanza da entrambi i genitori. Per chi ha terminato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024, il congedo parentale facoltativo retribuito all'80% diventa di tre mesi a partire dal 2025. Per i genitori che terminano il periodo di maternità obbligatoria o di paternità entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2023, è prevista la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo della durata massima di tre mesi, da utilizzare entro il compimento dei 6 anni del bambino. L'astensione dal lavoro in questo caso viene retribuita all'80% dell'importo dello stipendio. La Legge n. (numero mancante nel testo fornito) e il D.lgs n. (numero mancante nel testo fornito) hanno delineato queste e altre modifiche normative.

La Storica Sentenza della Corte Costituzionale sul Congedo di Paternità
Un'importante evoluzione in materia di congedi è stata determinata da una sentenza storica della Corte costituzionale. La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della norma sui congedi parentali nella parte in cui non riconosceva la possibilità per le coppie di madri che risultano regolarmente registrate come genitori nei registri dello stato civile di usufruire del congedo di paternità obbligatorio. L'INPS ha pertanto modificato le proprie procedure per permettere la presentazione della domanda alla nuova platea di beneficiari. Infatti, la suprema Corte ha stabilito che in una coppia di donne che risultano genitori nei registri dello stato civile, la lavoratrice che non usufruisce del congedo di maternità può utilizzare il congedo di paternità obbligatorio. L’INPS è quindi intervenuta a riguardo, per specificare che in queste condizioni è possibile presentare la domanda per ottenere il congedo di paternità obbligatorio e che, anche eventuali domande presentate prima del 24 luglio 2025 (data della sentenza della Corte costituzionale) saranno riesaminate.
Congedo di Paternità Obbligatorio e Alternativo: Il Coinvolgimento del Padre (e del Co-genitore)
Oltre al congedo parentale, esistono specifiche forme di congedo dedicate al padre, che sottolineano l'importanza del suo ruolo nella cura e nell'educazione dei figli fin dai primi mesi di vita.
Il Congedo di Paternità Obbligatorio
Il papà o, come abbiamo appena visto, la mamma in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, lavoratori dipendenti, devono obbligatoriamente astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi. Questi giorni possono essere non consecutivi, ma non possono essere utilizzati a ore. Questo congedo può essere utilizzato in un arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Durante questo periodo si percepisce un’indennità che è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sull’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del periodo di congedo.
Il Congedo di Paternità Alternativo
Il congedo di paternità alternativo è quello che spetta al padre in specifiche circostanze che impediscono alla madre di fruire del congedo per maternità. Questo congedo decorre dalla data in cui si verifica uno di questi eventi (ad esempio, morte o grave infermità della madre) e dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre. Il congedo spetta due mesi prima della data presunta del parto. Se la madre non lavora il congedo di paternità termina tre mesi dopo il parto. Durante tale periodo, il padre percepisce un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sull’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del periodo di congedo.
Diritti per la Malattia dei Figli e Novità per Lavoratrici Autonome
Il quadro dei sostegni alla genitorialità si completa con ulteriori tutele, tra cui i permessi per la malattia dei figli e le recenti novità per le lavoratrici autonome.
Permessi per la Malattia dei Figli
Anche i permessi per la malattia dei figli rientrano nelle misure a supporto delle famiglie. Dal 2026, ci sono 10 giorni all’anno, contro i 5 disponibili nel 2025, per potersi assentare a causa della malattia del figlio di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Questa estensione mira a fornire un maggiore supporto ai genitori che devono affrontare le necessità di cura dei figli in età scolare.
Indennità di Maternità per le Lavoratrici Autonome
Un'importante novità riguarda le lavoratrici autonome. A partire dal 13 agosto 2025, anche le lavoratrici autonome avranno diritto a un’indennità giornaliera non solo per i periodi tradizionalmente coperti, ma anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto. Questa modifica amplia la tutela e il supporto economico per una categoria di lavoratrici che spesso ha avuto accesso a forme di protezione sociale più limitate rispetto alle dipendenti.
Il sistema italiano di assegni e congedi per la maternità e la paternità è in continua evoluzione, cercando di adattarsi alle mutate esigenze sociali e lavorative, sempre con l'obiettivo di sostenere le famiglie e promuovere il benessere dei bambini. Comprendere l'età massima entro cui è possibile beneficiare di queste misure è fondamentale per pianificare al meglio il proprio percorso familiare e professionale.