Il Cognome Materno per i Figli di Genitori Conviventi in Italia: Un Percorso verso la Piena Identità Familiare

Il nome rappresenta il primo e più fondamentale tratto distintivo della nostra identità personale e sociale, comprendendo il prenome e il cognome. Per molti anni, la normativa italiana ha imposto automatismi che privilegiavano esclusivamente la linea paterna, riflettendo una concezione patriarcale della famiglia. Tuttavia, la sensibilità giuridica e sociale è profondamente mutata, portando a significative evoluzioni legislative e giurisprudenziali che hanno aperto la strada a una maggiore libertà nella composizione del nome, riconoscendo appieno il diritto all'identità che si integra con il cognome materno. Oggi, il desiderio di un figlio maggiorenne di aggiungere il cognome della madre a quello del padre non è solo una scelta estetica, ma un passo importante per il riconoscimento pieno della propria storia familiare e affettiva, motivato da ragioni intime, legate al senso di appartenenza e alla volontà di dare visibilità legale al legame con il ramo materno.

Evoluzione storica del cognome in Italia

Il Contesto Storico e la Tradizione dell'Automatica Attribuzione Paterna

Fino a non molto tempo fa, l'attribuzione del cognome in Italia era regolata da una consuetudine profondamente radicata e da norme che riflettevano una visione tradizionale della famiglia, dove il cognome paterno era quasi universalmente trasmesso ai figli. Nel vigore del regime precedente alla legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975 n. 151, il riconoscimento effettuato dal padre comportava automaticamente l'acquisto del suo cognome da parte del figlio riconosciuto. Anche l'articolo 6 del codice civile, stabilendo che ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito, nel nome si comprendono il prenome e il cognome, era interpretato in virtù di questa consuetudine che imponeva la trasmissione del cognome paterno.

Per i figli nati fuori dal matrimonio, le regole prevedevano che il figlio assumesse il cognome del genitore che per primo lo aveva riconosciuto, nel caso di riconoscimento da parte di un solo genitore. Se, invece, il riconoscimento avveniva solo da parte di un genitore, al figlio veniva attribuito il cognome del genitore che lo riconosceva per primo (ad esempio il cognome della madre). Se, in tali casi, la filiazione nei confronti del padre era stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio poteva assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. In pratica, il cognome del padre veniva automaticamente attribuito se il riconoscimento era effettuato successivamente alla nascita. La ratio di tale tradizione consisteva nel fatto che l'attribuzione del cognome del padre rappresentava il riconoscimento formale della paternità. Questa interpretazione, tuttavia, ignorava le dinamiche familiari e le scelte identitarie individuali, portando a una serie di interventi mirati a eliminare qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio, iniziata con le recenti norme in materia di riconoscimento dei figli naturali di cui alla legge 10 dicembre 2012 n. 219, e successivamente il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha modificato l'articolo 262 del codice civile.

Le Pietre Miliari Giuridiche: L'Intervento della Corte Costituzionale

L'evoluzione della giurisprudenza, culminata con importanti pronunce della Corte Costituzionale, ha scardinato il vecchio sistema patriarcale, aprendo la strada a una maggiore libertà nella composizione del nome e rafforzando il diritto all'identità personale.

La Sentenza n. 297/1996: Il Diritto a Mantenere il Cognome PrecedenteLa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 297 del 23 luglio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262 del codice civile nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale. Tale è il tenore dell'art. 95, co. III del d.P.R. n. 396/2000. Questa pronuncia ha rappresentato un primo, fondamentale passo verso il riconoscimento della complessità dell'identità personale, anche in relazione al cognome.

La Sentenza n. 286/2016: L'Apertura al Cognome Materno alla Nascita per i ConiugiSuccessivamente, con sentenza n. 286/2016 (depositata in data 8 novembre - 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale - Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016), la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno". In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ.

Questa sentenza ha adeguato l'ordinamento alle disposizioni di parità dei diritti dei genitori, ritenendo incostituzionale la regola di attribuire il cognome del padre in automatico, come anche ribadito dal TAR Lazio nella questione dell'ammissibilità dell'aggiunta del cognome materno a quello paterno. Dal 2016 è stato quindi possibile aggiungere al figlio anche il cognome della madre, ma solo in questo ordine: cognome padre + cognome madre, se vi era la volontà di entrambi i genitori, al momento della dichiarazione di nascita. Non era possibile attribuire solo il cognome della madre oppure invertire l'ordine, salvo particolari motivi accolti dalla Prefettura. Di questa regola non è mai stata emanata una legge specifica, ma si è sempre fatto particolare riferimento alla Circolare n. 7/2017 del Ministero dell’Interno. La Consulta, quindi, ha riconosciuto la possibilità di dare il doppio cognome a tutti i bimbi nati o adottati dal 28 dicembre 2016 in poi.

La Sentenza n. 131/2022: La Svolta Definitiva verso la Parità e la Libera SceltaLa vera svolta che ha scardinato definitivamente l'automatismo del cognome paterno è avvenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 131, depositata il 31 maggio 2022 (con riferimento a una decisione del 27 aprile), pubblicata il 1° giugno 2022 nella Gazzetta Ufficiale. La Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto". La Corte ha inoltre dichiarato, "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127)".

Questa sentenza ha voluto tutelare il principio di eguaglianza tra i coniugi e l'interesse del figlio, stabilendo che la nuova regola è che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. È fondamentale sottolineare che tale interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale non ha efficacia retroattiva. Questo significa che la nuova regola vale per i bambini nati e dichiarati dopo il 2 giugno 2022 (perché la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022 ha efficacia solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 1 giugno 2022).

Attribuzione del Cognome alla Nascita: La Procedura per i Neonati (Post-2022)

Per i figli appena nati e dichiarati dopo il 2 giugno 2022, è possibile chiedere al momento della dichiarazione di nascita (Comune o ufficio anagrafe in Ospedale) l'applicazione di queste nuove regole. La dichiarazione di nascita è regolata dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e ha dei tempi stringenti che devono essere rispettati.

La procedura prevede che il figlio assuma il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In pratica, è al momento della dichiarazione di nascita che i genitori devono scegliere di aggiungere il cognome materno a quello paterno, o viceversa, o di attribuire uno solo dei due cognomi. Se non si esegue questa scelta in questo preciso momento, l'atto di nascita verrà "chiuso" con l'attribuzione del solo cognome paterno, o, in caso di disaccordo, del cognome paterno seguito da quello materno. Infatti, i dubbi maggiori si pongono quando non c'è il consenso del padre e, se i genitori non sono d'accordo sull'ordine da dare ai cognomi al momento della nascita, la madre potrà aggiungere il cognome materno in questo ordine: cognome paterno + cognome materno. Questa situazione sottolinea la necessità di un accordo preliminare tra i genitori sulla scelta del cognome per il neonato.

Infografica: Scelta del cognome alla nascita

Al momento della nascita, è possibile aggiungere (solo) il cognome materno tramite una dichiarazione all'ufficiale di stato civile. In pratica, per l'aggiunta del doppio cognome materno al neonato è necessario fare la dichiarazione di nascita entro i termini previsti dalla legge (D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396). Se il cognome materno si vuole aggiungere al momento della nascita, il cognome materno deve essere aggiunto per intero (ad esempio il neonato dovrà avere il cognome Verdi Rossi, in quanto non è possibile aggiungere solo la parola Verdi o solo la parola Rossi). Questo primo modo per aggiungere un doppio cognome riguarda i neonati, ed è necessario attivarsi subito dopo la nascita, al momento della dichiarazione della nascita.

L'Aggiunta o il Cambiamento del Cognome in Età Successiva: La Via Amministrativa (Prefettura)

Per chi invece è già stato dichiarato alla nascita, e cioè ha già un cognome sui documenti di riconoscimento, la procedura è diversa e non passa attraverso il Tribunale ordinario, bensì attraverso un iter amministrativo di competenza della Prefettura del luogo di residenza o di nascita. L'unico modo per poter aggiungere il cognome materno e, più in generale, qualsiasi doppio cognome, è quello di presentare un'istanza alla Prefettura.

La legge che permette di cambiare cognome è disciplinata dal DPR n. 396 del 2000, artt. 89-94, così come modificato dal DPR n. 54 del 2012. Questa normativa consente il cambiamento di cognomi ridicoli, vergognosi o che rivelano l'origine naturale, ma permette altresì il cambiamento o l'aggiunta per motivi affettivi e identitari meritevoli di tutela. È fondamentale sapere che, sebbene sia un diritto accessibile, l'istanza deve essere motivata in modo solido e convincente.

Procedura Generale Presso la PrefetturaLa procedura per il cambio o l'aggiunta del cognome tramite Prefettura segue fasi precise:

  1. Presentazione dell'Istanza: Si deve presentare un'istanza scritta alla Prefettura della propria provincia di residenza o dove si trova l'atto di nascita, allegando dichiarazioni di consenso e documenti di riconoscimento. L'istanza deve essere presentata con una marca da bollo da 16 euro, mentre per i casi in cui il cognome è ridicolo o vergognoso l'istanza può essere presentata gratuitamente.
  2. Istruttoria Preliminare: Espletata l'istruttoria di rito, la Prefettura valuta con attenzione le ragioni addotte per escludere che la richiesta nasconda intenti fraudolenti o che possa creare pregiudizio a terzi. Se la Prefettura comunica che vi sono motivazioni ostative (art. 89 DPR 396/2000), l'istanza sarà rigettata. È importante notare che l'istanza quasi mai è rigettata per un errore nella procedura, ma è rigettata già nella valutazione iniziale dei motivi.
  3. Decreto di Autorizzazione alle Affissioni: Qualora la richiesta risulti meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza, un avviso contenente il sunto della domanda. Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
  4. Opposizioni: Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
  5. Relazione di Affissione: Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.
  6. Decreto Conclusivo: La Prefettura emetterà il decreto conclusivo che concederà il doppio cognome o l'aggiunta del cognome materno. A questo decreto dovrà essere attaccata un'altra marca da bollo da 16 euro per la sua validazione. Le spese per il cambio documenti saranno a carico del richiedente.
  7. Annotazione sui Registri: Il comune di residenza farà l'annotazione del cambio del cognome nell'atto di nascita, nell'atto di matrimonio (se si è sposati) e negli atti di coloro che ne hanno derivato il cognome. Se il comune di residenza è diverso da quello di nascita o dove ci si è sposati, allora sarà il comune di residenza a comunicare d'ufficio la rettificazione agli altri comuni.

Diagramma di flusso procedura Prefettura per cambio cognome

Per i Figli MaggiorenniPer il figlio maggiorenne che desidera modificare il proprio cognome, aggiungendo quello materno o sostituendo quello paterno, non è necessario il consenso del padre per avviare la procedura. Tuttavia, la Prefettura potrebbe disporre la notifica della richiesta alle persone interessate, inclusi i genitori, se ritiene che possano avere un interesse contrario al cambiamento. In questa fase, il supporto di un professionista è utile per gestire eventuali opposizioni. In base all'articolo 6 del codice civile, ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito, e per i maggiorenni, dovrebbe essere possibile la scelta del cognome paterno o materno in qualsiasi ordine, o comunque anche uno solo di essi. Ho usato il condizionale "dovrebbe" perché non c'è ancora una legge chiara e non ci sono circolari del Ministero, ma questa è l'interpretazione che deriva dalla ratio delle recenti sentenze costituzionali.

Per i Figli MinorenniPer i minorenni, il doppio cognome dovrà essere chiesto dai genitori (o tutore). In passato, l'istanza alla Prefettura presentata dalla madre per aggiungere il cognome materno al figlio minore, senza avere il consenso del padre, era di certo rigettata. Il provvedimento della Prefettura che rigetta l'istanza di aggiunta cognome materno al minore, senza il consenso del padre, è corretto, a meno che vi sia la perdita della potestà genitoriale. Questa situazione si verifica quando il padre è decaduto dalla potestà genitoriale (c.d. "padre snaturato") o quando la madre ottiene l'autorizzazione dal Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 316, comma 2, codice civile (per le coppie sposate), oppure ai sensi degli artt. 337-ter comma 2, 337-quater, comma 3, e art. 337-octies codice civile. È fondamentale sottolineare che per i minorenni, è necessario il consenso di entrambi i genitori.

Tasso di Successo della Richiesta alla PrefetturaL'aggiunta di un doppio cognome con un'istanza alla Prefettura è più difficile da ottenere (oltre il 95% delle istanze sono rigettate), ma non è impossibile con un supporto legale specifico. Questo perché, come detto, l'istanza quasi mai è rigettata per un errore nella procedura, ma è rigettata già nella valutazione iniziale dei motivi. La correttezza formale della domanda è essenziale per evitare ritardi burocratici, e la redazione della relazione accompagnatoria è fondamentale per il successo della pratica, evidenziando la meritevolezza della richiesta.

Il Cognome per i Figli di Genitori Non Coniugati

La questione dell'attribuzione del cognome per i figli nati fuori dal matrimonio, e quindi anche per i figli di genitori conviventi, ha subito una profonda evoluzione. Nel passato, per chi era nato fuori dal matrimonio, l'art. 262 c.c. prevedeva che il figlio assumesse il cognome del genitore che per primo lo aveva riconosciuto (nel caso di riconoscimento da parte di un solo genitore), oppure il cognome del padre, se il riconoscimento era effettuato successivamente alla nascita.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022, il principio di automatica attribuzione del cognome paterno è stato superato per tutti i figli, sia quelli nati in matrimonio che quelli nati fuori dal matrimonio. La nuova regola, applicabile ai bambini nati e dichiarati dopo il 2 giugno 2022, è che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

Riconoscimento Non Contestuale e Discrezionalità del GiudiceIn caso di riconoscimento non contestuale da parte dei genitori non coniugati, l'articolo 262 cod. civ. conferisce al giudice il potere discrezionale di decidere, in base al superiore interesse del minore, se aggiungere o sostituire al cognome materno quello paterno. Massime della Cassazione civile hanno più volte ribadito questo principio. Ad esempio, la Cass. civ. n. 8116/2007 ha stabilito che in caso di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata né dal "favor" per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo.

Un'altra pronuncia della Cass. civ. n. 12971/200

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