L'Attribuzione del Cognome in Italia: Procedure e Evoluzione Normativa tra Cognome Paterno e Materno

Il sistema di attribuzione del cognome in Italia ha subito significative evoluzioni negli ultimi anni, in particolare con la storica sentenza della Corte Costituzionale del 2022. Questa pronuncia ha rappresentato un punto di svolta, abolendo l'attribuzione automatica e obbligatoria del solo cognome paterno alla nascita e aprendo la strada a nuove modalità di riconoscimento dell'identità personale e parità genitoriale. Le discussioni parlamentari e le procedure amministrative attuali riflettono questo cambiamento, ma anche le sfide e le complessità che ne derivano.

Bilancia della giustizia con cognomi paterni e materni

La Tradizione del Patronimico e le Sfide Giuridiche Precedenti

Per secoli, la consuetudine e la norma in Italia hanno imposto l'attribuzione automatica del cognome paterno ai figli. Questa tradizione si fondava sulla convinzione che l'attribuzione del cognome del padre rappresentasse il riconoscimento formale della paternità e fosse un elemento di stabilità identificativa. Tuttavia, nel tempo, tale sistema ha iniziato a mostrare le sue criticità, in particolare sotto il profilo dell'uguaglianza tra i genitori e del diritto all'identità personale del figlio.

Già prima della sentenza del 2022, la Corte Costituzionale era stata più volte sollecitata sulla questione, riflettendo un crescente dibattito sociale e giuridico. Ad esempio, la sentenza Cusan Fazzo contro Italia del 7 gennaio 2014, pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, aveva affermato che l'impossibilità per i genitori di far iscrivere il figlio nei registri dello stato civile attribuendogli alla nascita il cognome della madre, anziché quello del padre, integrava una violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare. Questo aveva spinto la giurisprudenza interna a riconsiderare l'assetto tradizionale.

La stessa Corte Costituzionale era intervenuta in precedenza, ritenendo costituzionalmente rilevante la richiesta di attribuire anche il cognome materno. La pronuncia della Consulta del 2016, in particolare, aveva già dichiarato incostituzionale l'articolo 262, comma 1, del codice civile nella parte in cui non consentiva ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno. Per le medesime ragioni, la dichiarazione di illegittimità costituzionale era stata estesa all'articolo 299, comma 3, del codice civile, relativo all'adozione. La Consulta, quindi, aveva riconosciuto la possibilità di dare il doppio cognome a tutti i bambini nati o adottati dal 28 dicembre 2016 in poi, purché vi fosse il consenso di entrambi i genitori. Questa decisione, pur importante, non aveva ancora eliminato l'automatismo del cognome paterno in assenza di accordo, ma aveva aperto una breccia significativa nel sistema.

Nel febbraio 2021, la Corte Costituzionale si è trovata ancora una volta a decidere circa la questione del cognome materno. Una coppia di Bolzano aveva chiesto al Tribunale di consentirgli di dare al proprio figlio il solo cognome della madre, evidenziando come la questione non fosse ancora del tutto risolta e come l'esigenza di una maggiore flessibilità fosse sempre più pressante. Questi precedenti hanno creato il contesto per la svolta definitiva del 2022.

La Svolta della Sentenza n. 131 del 2022 della Corte Costituzionale

La sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2022 ha segnato un vero e proprio spartiacque nella normativa italiana sull'attribuzione del cognome. Con questa storica pronuncia, la Consulta ha abolito l'obbligo di trasmettere automaticamente il cognome paterno ai figli. Ciò che è diventato chiaro è che "il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due."

Questa sentenza, applicata al momento della registrazione dei nuovi nati, ha ridefinito il quadro normativo in conformità con i valori costituzionali di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nonché del diritto all'identità personale del figlio. La Corte ha infatti evidenziato l’intreccio, nella disciplina del cognome, tra il diritto all’identità personale del figlio e il principio di eguaglianza tra genitori, rilevando che la selezione della sola linea parentale paterna "oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre". L'automatismo imposto dalla precedente disposizione recava con sé "il sigillo di una diseguaglianza tra i genitori, che si riverbera e si imprime sulla identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione".

A seguito dell’intervento della Corte, dunque, il doppio cognome è divenuto la regola, a meno che i genitori non siano concordi nell’attribuire uno solo dei cognomi. Ciò consente al figlio di vedere emergere mediante il cognome il legame con le famiglie di entrambi i rami genitoriali; il cognome, infatti, collegando l’individuo alla formazione sociale "che lo accoglie tramite lo status filiationis", deve "radicarsi nell’identità familiare". Se, dunque, e a differenza dell’assetto definito dalla precedente sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 2016, il contrasto dei genitori trova rimedio non più nell’attribuzione del patronimico, bensì nell’applicazione automatica del doppio cognome.

Un aspetto fondamentale introdotto dalla sentenza è il ruolo del giudice in caso di disaccordo. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, o sulla scelta di attribuirne uno solo, "resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico." Attualmente, il giudice non ha ancora a disposizione una legge specifica per decidere sull'attribuzione del cognome a seguito di questa sentenza, ma decide in autonomia l'ordine, cercando la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio.

La Procedura Attuale per i Nuovi Nati

Per i bambini nati dopo il 1° giugno 2022, la dichiarazione di nascita può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune di residenza dei genitori o presso il Comune dove è avvenuta la nascita. Alternativamente, entro tre giorni, la dichiarazione può essere presentata presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. Queste diverse opzioni non comportano costi aggiuntivi.

Le possibilità di attribuzione del cognome ai neonati, come stabilito dalla sentenza del 2022, sono le seguenti:

  • Cognome paterno + cognome materno
  • Cognome materno + cognome paterno
  • Solo cognome materno
  • Solo cognome paterno

Questa flessibilità permette ai genitori di esercitare la loro parità decisionale in merito all'identità del figlio sin dalla nascita. Tuttavia, come già menzionato, in caso di disaccordo tra i genitori, è il giudice a intervenire per dirimere la controversia, decidendo in base al superiore interesse del minore. La norma ha attuato l'uniformazione delle modalità di composizione del contrasto tra i genitori non in crisi indicate dall'articolo 337-ter, comma 3, del codice civile per quelli in crisi, conferendo al giudice un potere di intervento e decisionale senz’altro idoneo ad accelerare e semplificare l’impasse decisionale. Il giudice dovrà valutare se l’atto sia o meno conforme all’interesse del minore, anche ascoltando il minore se ultradodicenne e/o capace di discernimento.

Doppio cognome per il figlio in Italia

Questioni Aperte e Sfide Normative

Nonostante la chiarezza della sentenza del 2022 sull'attribuzione del cognome al momento della nascita, permangono alcune questioni aperte che richiedono un intervento legislativo per essere pienamente risolte.

La Trasmissione del Doppio Cognome alle Generazioni Future

Una delle principali incertezze riguarda chi ha già acquisito un doppio cognome: li trasmetterà entrambi ai propri figli? La questione non è stata ancora fissata da una legge specifica. Probabilmente, l'accumulo di cognomi non sembra fattibile, anche perché è possibile che una persona con doppio cognome sposi a sua volta una persona che ne ha due, portando a una potenziale stringa di quattro cognomi. Questo scenario, sebbene non regolamentato, suggerisce la necessità di un criterio chiaro per evitare un accumulo eccessivo. Non è chiaro nemmeno se si possa decidere di trasmettere un solo cognome scegliendolo tra i due posseduti.

I Fratelli Nati Prima e Dopo il 1° Giugno 2022

Esiste anche un problema legato ai fratelli nati prima e dopo il 1° giugno 2022. Chi è nato prima di tale data ha avuto di solito solo il cognome paterno, mentre chi è nato dopo può aver avuto entrambi i cognomi se i genitori non hanno scelto diversamente o solo il cognome della madre. Per questo, c'è un'indicazione da parte della Corte: la scelta del cognome attribuito al primo figlio potrebbe diventare vincolante per decidere quello dei figli successivi della stessa coppia. Si tratta, tuttavia, solo di un'indicazione e non di una legge, creando una potenziale disparità all'interno della stessa famiglia che richiede una soluzione legislativa. Il mutamento delle regole di attribuzione del cognome non è - lo ha espressamente affermato la sentenza 131/22, ma alcun dubbio vi sarebbe in ogni caso potuto esservi - applicabile ai figli nati prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'Assenza di una Legge Specifica per il Giudice

Come menzionato, se non c'è accordo tra i genitori sull'attribuzione del cognome, entra in scena un giudice che non ha però ancora a disposizione una legge specifica per decidere. L'articolo 316 del codice civile, richiamato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza 131/22, stabilisce che in caso di contrasto "il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio." Questo, pur fornendo un principio guida, lascia ampi margini di discrezionalità e rende desiderabile una normativa più dettagliata.

La Procedura per Aggiungere il Cognome Materno (o Paterno) per Chi è Nato Prima del 2022

La sentenza della Corte Costituzionale del 2022 non ha effetto retroattivo. Ciò significa che vale solo per chi è nato dopo il 1° giugno 2022. Chi è già stato dichiarato alla nascita e ha già un cognome sui documenti, deve fare un percorso diverso per poter aggiungere il cognome materno, dopo quello paterno, o per sostituirlo e avere un doppio cognome.

Per modificare o aggiungere un cognome, è necessario presentare un’istanza alla Prefettura. Questa istanza può essere presentata sia per i minorenni sia per i maggiorenni. Si può richiedere di aggiungere il cognome materno, quello del marito, di un parente, del compagno della madre o di una diversa persona, purché la motivazione sia significativa.

Documenti e modulo di richiesta per cambio cognome

Requisiti e Motivazioni

Il cambio o l'aggiunta del cognome si fanno, anche da prima del giugno 2022, "in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti". Per i minorenni, è richiesto l'accordo di entrambi i genitori. L’istante può motivare la richiesta facendo leva sull'importanza della figura materna durante la propria vita, ad esempio, per ricongiungersi a un ramo familiare o per riconoscere un legame identitario importante.

Iter Amministrativo Presso la Prefettura

La domanda si presenta alla Prefettura della propria provincia di residenza o dove si trova l’atto di nascita. Deve essere un’istanza scritta e richiede una marca da bollo da 16 euro. La documentazione richiesta include:

  • Domanda in bollo da 16 euro sottoscritta da entrambi i genitori (se minorenne).
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione di entrambi i genitori.
  • Fotocopia del documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori.
  • Eventuale documentazione utile a sostenere la motivazione della richiesta, ad esempio per gli adottati copia della sentenza di adozione.

Se non ci sono motivazioni ostative, la Prefettura comunica che l’istanza è presa in considerazione ed emette un decreto che autorizza le affissioni. Quindi, si chiede al comune di nascita e di residenza l’affissione del sunto della domanda nell’albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Questo periodo serve a garantire la pubblicità della richiesta e a permettere a eventuali terzi interessati di presentare opposizioni.

Dopo i 30 giorni, se non ci sono state opposizioni o se queste sono state risolte, la Prefettura emette il decreto conclusivo per concedere il doppio cognome. Anche per questo decreto è richiesta un’altra marca da bollo da 16 euro. È possibile presentare un'unica istanza per fratelli minori se la motivazione è la stessa, semplificando la procedura per le famiglie. In totale, il costo dell’aggiunta del cognome materno è contenuto, anche perché è possibile avviare la pratica autonomamente, senza l’aiuto di un avvocato o altro professionista. Dovranno essere apposte tre marche da bollo, ognuna da sedici euro: la prima sulla domanda di cambiamento del cognome, la seconda sul decreto del Prefetto che autorizza le affissioni e l’ultima sul decreto definitivo.

La madre può presentare l’istanza di aggiunta del cognome materno anche senza il consenso del padre in caso di decadenza della potestà genitoriale del padre o con autorizzazione del tribunale. Questa eccezione è cruciale per tutelare il diritto all'identità del minore in situazioni familiari complesse.

Il Ruolo della Prefettura e la Discrezionalità Amministrativa

La competenza circa il mutamento del cognome, per cause diverse dallo status filiationis (ovvero non dipendenti da un cambiamento di filiazione come un riconoscimento tardivo), spetta all’autorità amministrativa (la Prefettura). Questa procedura, disciplinata dall'articolo 89 del d.P.R. 396/2000, demanda all’organo amministrativo un potere valutativo, id est "un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l'interesse dell'istante (da circostanziare esprimendo le 'ragioni a fondamento della richiesta'), con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale."

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di cognome abbia natura di interesse legittimo e che la Pubblica Amministrazione disponga del potere discrezionale in merito all'accoglimento o meno dell'istanza (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 26-09-2019, n. 6462). Tuttavia, un recente arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sentenza 8422/2023) ha segnato un cambio di passo. Tale pronuncia ha censurato la carenza di motivazione del provvedimento con cui il prefetto - senza addurre specifiche esigenze di interesse pubblico - aveva respinto la richiesta di modifica del cognome avanzata da una figlia che, volendo recidere ogni rapporto formale con un padre da sempre assente e inadempiente ai propri doveri, aveva chiesto di portare il solo cognome della madre.

Questo arresto ha in sostanza attuato una sorta di inversione dell’onere della prova, fondata sul rilievo per cui "rispetto al figlio, insomma, i cognomi genitoriali sono a priori dotati di valenza identitaria, e la conservano in potenza. Il che significa che quando l’istanza di modifica resta in quel perimetro (nel senso che al cognome ereditato da un genitore si chiede di aggiungere o sostituire l’altro) non spetta al cittadino convincere l’amministrazione della bontà delle ragioni identitarie allegate alla domanda. È piuttosto l’amministrazione a dover evidenziare specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento dell’istanza." Questo orientamento facilita le richieste che si fondano sul diritto all’identità personale/familiare del figlio, specie quando provengano dai genitori congiuntamente o dal figlio maggiorenne e siano dirette all’aggiunta o alla sostituzione del cognome materno/paterno.

Documenti e Impatto sull'Identità Fiscale

Dopo l'ottenimento del decreto di cambio o aggiunta del cognome, è necessario aggiornare tutti i documenti: carta di identità, patente e passaporto. Inoltre, sarà necessario sostituire il proprio nominativo sul conto corrente, le utenze (acqua, luce, gas, telefono, internet) e i vari contratti (busta paga, affitto…). Per poter procedere sarà necessario esibire il decreto del prefetto che attesta l’avvenuto cambiamento.

Per quanto riguarda il codice fiscale: se il primo cognome ha consonanti sufficienti a formare il codice fiscale, l’aggiunta del cognome materno non lo cambia. Se il primo cognome non ha consonanti sufficienti a formare il codice fiscale, anche il cognome materno concorre a cambiare il codice fiscale, che quindi va sostituito. Se il cognome materno diventa il primo, si fa il cambio. Se chi modifica il proprio cognome ha dei figli minorenni, la sua scelta si trasmetterà anche a loro, a meno che non ci siano specifici accordi o decisioni del giudice.

L'Aggiunta del Cognome Paterno per Figli Nati Fuori dal Matrimonio

La normativa italiana prevede disposizioni specifiche per l'attribuzione del cognome ai figli nati da genitori non sposati, regolata dall'articolo 262 del codice civile. Il figlio nato da genitori non sposati assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei casi in cui il riconoscimento da parte del padre avvenga in un momento successivo rispetto a quello della madre.

Albero genealogico con nomi e cognomi

Riconoscimento Posteriore del Padre

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. A tal fine, i genitori devono presentare istanza al Tribunale competente, ovvero al Tribunale del luogo di nascita del figlio.

In passato, alcune coppie utilizzavano un escamotage: la madre riconosceva il bambino per prima, assegnandogli il proprio cognome. Solo successivamente, il figlio veniva riconosciuto anche dal padre, così da fargli attribuire entrambi i cognomi, anziché solo quello paterno in automatico. Ad esempio, se Martina è nata il 7 febbraio ed è stata dichiarata dalla madre l'8 febbraio, assumendo il cognome materno, già dal 9 febbraio o successivamente, è possibile aggiungere il cognome paterno.

Il Consenso e il Ruolo del Tribunale

Per il riconoscimento spontaneo del padre, se il figlio ha meno di 14 anni, è necessario il consenso della madre. Se la madre non dà il consenso al riconoscimento della paternità, il padre può rivolgersi al Tribunale ordinario. In tal caso, la paternità potrà essere accertata dal Tribunale ordinario con una sentenza.

Spesso, sono i padri che desiderano imporre il proprio cognome al figlio dopo il riconoscimento della paternità a contattare studi legali. I genitori del minore presentano un’istanza per l'attribuzione del cognome paterno al Tribunale ordinario ai sensi dell’articolo 262 del codice civile. La cancelleria della sezione volontaria giurisdizione attribuirà un numero di ruolo generale, e il giudice chiederà che il decreto di fissazione di udienza (unitamente al ricorso) venga notificato all’Ufficiale di Stato Civile del Comune.

La Valutazione del Giudice nell'Interesse del Minore

Un caso emblematico è quello di un figlio nato da genitori non sposati, riconosciuto dalla madre con il cognome materno. Fino a qualche anno fa, solo eccezionalmente si poteva conservare il solo cognome materno. Di recente, invece, la domanda è spesso accolta. Si immagini il caso di un padre assente per molti anni che poi si rifà vivo per riconoscere il figlio, chiedendo che venga assunto anche il suo cognome paterno. In questi casi, la Corte di Cassazione ha stabilito che il minore può conservare il solo cognome materno (senza aggiungere quello paterno) se ciò "tuteli maggiormente la sua personalità sociale" (Corte di Cassazione, ordinanza n. 28836/2019). Questa prospettiva è coerente con il principio dell'interesse del minore, che deve sempre essere prioritario.

In linea di principio, l’identità del minore sarà meglio preservata dal doppio cognome, di guisa che la richiesta di aggiunta del cognome sarà sempre da accordare; parimenti potrà ritenersi tale quella di sostituire il cognome materno a quello paterno, almeno ogniqualvolta prevalga l’esigenza di recidere il legame con un genitore che abbia tenuto comportamenti pregiudizievoli per il figlio. In tale ultimo caso il vaglio dovrà essere particolarmente attento, proprio in considerazione del fatto che la richiesta proviene dall’altro genitore e non direttamente dal figlio.

Doppio cognome per il figlio in Italia

Il Dibattito Parlamentare e le Proposte Future

Che in Parlamento si stia discutendo della legge sull'attribuzione del cognome dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2022, che ha abolito l'attribuzione automatica di quello paterno alla nascita, è diventata cosa nota. La scorsa settimana, grazie alla proposta di Dario Franceschini, il dibattito si è intensificato. Il rappresentante del PD ha annunciato nel corso dell'assemblea del gruppo al Senato che presenterà un disegno di legge per dare ai figli solo il cognome della madre.

Questa proposta, da lui definita "personale", è stata spiegata così: «Anziché creare infiniti problemi con la gestione dei doppi cognomi dopo secoli in cui i figli hanno preso il cognome del padre, stabiliamo che con la nuova legge prenderanno solo quello della madre. È una cosa semplice e anche un risarcimento per una ingiustizia secolare».

Tuttavia, a Franceschini sono arrivate più critiche che sostegno. Le principali obiezioni riguardano le tempistiche, poiché il tema non pare di primo piano rispetto ad altre urgenze del paese, e il contenuto della proposta, che introduce un nuovo vincolo. Sostituire il cognome del padre con quello della madre, secondo molti, non sembra fare un passo avanti nel senso della parità, ma piuttosto sostituire un obbligo con un altro. La riparazione per il passato passerebbe così per un nuovo obbligo che al momento non esiste, perdendo l'opportunità di stabilire una piena libertà di scelta per i genitori. La necessità di una legge che dia piena attuazione alla sentenza della Consulta e che affronti le questioni aperte rimane pressante. Il parlamento deve decidere anche se semplificare la procedura per chi è nato prima del 2022 e vuole aggiungere il cognome materno o sostituire quello attribuito automaticamente con un altro.

Confronti Internazionali

La questione del cognome non è peculiare dell'Italia e molti altri paesi hanno già adottato sistemi più flessibili e paritari. In Francia, ad esempio, il figlio può ricevere il cognome di uno o dell’altro genitore oppure di entrambi, lasciando ampia libertà di scelta. In Spagna, invece, vige la regola del doppio cognome, per cui ogni individuo porta il primo cognome di entrambi i genitori, nell’ordine deciso in accordo tra essi. Questi modelli internazionali offrono spunti e possibili direzioni per l'evoluzione normativa italiana, sottolineando l'importanza di un sistema che valorizzi l'identità personale e l'uguaglianza genitoriale.

Il diritto al nome, di cui fanno parte prenome e cognome, è sancito dall'articolo 6 del codice civile, il quale stabilisce che "ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito". L'evoluzione della giurisprudenza e le proposte legislative in corso mirano a tradurre questo diritto in una realtà più aderente ai principi costituzionali e alle esigenze della società contemporanea.

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