Le Sfide Attuali del Sistema Penitenziario Italiano: Tra Differimento della Pena per Madri Detenute e Diritto all'Affettività

Il sistema penitenziario italiano si trova costantemente al centro di un dibattito complesso e stratificato, che tocca temi fondamentali quali i diritti umani, la dignità della persona, la funzione rieducativa della pena e le garanzie costituzionali. In questo scenario, due aspetti di particolare rilevanza, le agevolazioni per le donne incinte e madri detenute e la possibilità di colloqui intimi in carcere, hanno recentemente subito significative evoluzioni legislative e interpretative. Queste modifiche e le connesse sfide organizzative riflettono tensioni profonde tra esigenze di sicurezza e istanze di umanizzazione della pena, spesso con esiti contrastanti nella pratica quotidiana delle istituzioni carcerarie. La giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale ha delineato nuovi perimetri, ma la loro applicazione concreta solleva interrogativi cruciali sulle reali condizioni di detenzione e sul rispetto dei principi fondamentali.

Bilancia giustizia e cella di prigione

Il Mutamento del Regime Giuridico per le Donne Incinte e Madri Detenute: Dal Diritto al Potenziale Diniego

La tutela delle donne in stato di gravidanza e delle madri con figli piccoli all'interno del sistema penitenziario rappresenta un pilastro fondamentale del diritto penale italiano, ancorato ai principi di protezione della maternità e dell'infanzia sanciti dalla Costituzione. Tradizionalmente, l'ordinamento ha previsto meccanismi volti a mitigare l'impatto della detenzione su questa categoria particolarmente vulnerabile, riconoscendo la necessità di salvaguardare sia la salute della madre che lo sviluppo psicofisico del bambino.

L'Evoluzione Normativa e la Sentenza della Cassazione

Una delle modifiche più criticate apportate in materia penitenziaria dal c.d. d.l. sicurezza del 2025 ha riguardato la trasformazione da obbligatorio a meramente facoltativo del differimento della pena detentiva per le donne incinte. Questa revisione legislativa ha introdotto una significativa variazione nel regime giuridico preesistente, sollevando ampi dibattiti sull'effettivo rispetto delle garanzie fondamentali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39550, si è pronunciata proprio sull’efficacia nel tempo di tale modifica, chiarendo importanti aspetti applicativi.

I giudici di legittimità hanno circoscritto la portata della novità legislativa alle sole condanne per i fatti commessi dopo la novella. Questa decisione è stata ritenuta condivisibile e coerente con le coordinate fissate dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 2 (Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 2023). Per l’applicazione del regime previgente propende il ragionamento svolto da Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020, in materia di modifiche dell’articolo 4-bis dell’Ordinamento penitenziario. Anche in questo caso, dunque, secondo i giudici di legittimità, si registra - per effetto dell’intervento normativo - un mutamento profondo della natura della pena cui la condannata va incontro, rendendo nient’altro che un’eventualità la possibilità di rimanere “fuori” durante la gravidanza. La pronuncia in commento ha dunque il merito di consolidare l’orientamento più garantista e coerente con la giurisprudenza costituzionale, chiudendo - si spera - quel fronte di incertezza almeno per le autrici di fatti di reato antecedenti all’entrata in vigore del d.l. sicurezza. Questo passaggio ha una rilevanza cruciale, poiché afferma l'irretroattività della norma più sfavorevole, un principio cardine del diritto penale.

Il Caso Specifico e le Sue Criticità

Nel caso specifico scrutinato dalla Cassazione, i giudici di legittimità erano chiamati a pronunciarsi sul ricorso proposto da una donna, condannata alla pena di trent’anni per diversi reati di furto, avverso il diniego opposto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. La richiesta riguardava sia il differimento della pena durante la gravidanza ai sensi dell’articolo 146 del codice penale (nella formulazione antecedente al 2025), sia il rinvio dell'esecuzione della pena per motivi di salute ai sensi dell’articolo 147. Quanto al mutamento di regime del differimento della pena detentiva per effetto del d.l. sicurezza, la ricorrente segnalava l’irretroattività della modifica, motivo su cui i giudici di legittimità hanno concordato.

Tuttavia, nel merito della decisione di diniego, a parere della Corte, il Tribunale di Sorveglianza ha compiutamente motivato circa l’inidoneità del domicilio indicato dalla donna. Nello specifico, si trattava di un immobile in costruzione abusivo, in relazione al quale il Comune competente, allo stato, ha negato l’accertamento di conformità e la sanatoria, essendo già oggetto di ordine di demolizione. Tali circostanze hanno portato a reputare ininfluente l’intervenuta sospensione da parte del Consiglio di Stato dell’ordine di demolizione. A ciò si aggiungeva l'accertata pericolosità estrema della condannata, un fattore che ha pesato significativamente nella decisione.

La soluzione offerta dalla Corte di Cassazione rispetto al caso concreto appare discutibile, nonostante le condivisibili premesse formulate nella prima parte del provvedimento relative all'irretroattività della norma. Se è vero che l’apprezzamento dell’inidoneità del domicilio proposto non poteva essere rivisto, trattandosi di una valutazione di fatto, nella decisione si finisce per attribuire peso a fattori non dirimenti, mentre sembrano essere scarsamente problematizzati altri fattori strutturali e decisivi. Da un lato, si è dato conto del numero di gravidanze avute dalla donna e sono stati espressi dubbi circa il suo essere una buona madre. Dall’altro, non si è tenuto conto del contesto detentivo con cui, per forza di cose, una donna affetta da una patologia tumorale e che ha da poco partorito è costretta a confrontarsi. Ad esempio, per il ricorso avverso il mancato rinvio dell’esecuzione della pena per motivi di salute, i giudici di legittimità hanno ritenuto esente da vizi la decisione del Tribunale di Sorveglianza, affermando che le cure chemioterapiche necessarie possono essere gestite per tre mesi, mediante traduzione in ospedale, per il tempo necessario alla somministrazione della terapia, e l’eventuale assistenza successiva può essere garantita adeguatamente dalla struttura sanitaria interna. L’esito della decisione, rispetto al caso concreto, finisce così per aderire alla logica che ha animato la riforma del 2025, che ha inteso ridurre le garanzie per un tipo di autrice ritenuto irrimediabilmente pericoloso.

Comune di Perugia_Firmatoi protocollo per i figli delle madri detenute

Il DDL Sicurezza e la Critica al Peggioramento delle Garanzie

L'appello di diverse organizzazioni della società civile ha evidenziato che il DdL sicurezza, tra le varie misure repressive, prevede proprio la non obbligatorietà del rinvio della pena per le donne incinte e per le madri di bambini fino a un anno di età. Il rinvio non solo diventa facoltativo, con tutti i problemi inevitabilmente legati anche alle tempistiche per ottenerlo, ma può essere rifiutato laddove si ritenga che la donna possa commettere ulteriori reati. Di fatto, con questa previsione, il governo riesce a peggiorare persino il Codice Rocco, nonostante la Costituzione si esprima in maniera estremamente chiara a favore della tutela della maternità e dell’infanzia e nonostante i pronunciamenti nello stesso senso della Corte costituzionale e delle convenzioni internazionali.

Le organizzazioni hanno sempre affermato che nessun bambino e bambina dovrebbe stare in carcere, in quanto il carcere non è luogo dove la relazione madre-bambino possa essere serena. Tantomeno può essere il luogo ove una donna possa portare avanti in condizioni di sicurezza e dignità la propria gravidanza e, infine, partorire. Neppure possono essere soluzioni congrue gli ICAM, istituti a custodia attenuata, che sono pur sempre strutture carcerarie e quindi ambienti detentivi. Non sarebbe sostenibile la soluzione di separare i neonati e le neonate dalle proprie madri, come ricordato sia dal CPT (Comitato per la Prevenzione della Tortura) che dalla Corte Europea dei Diritti Umani, la quale cita la pertinente disposizione dell’OMS, secondo cui un neonato sano deve rimanere con la propria madre. Piuttosto, le case-famiglia potrebbero rappresentare un’alternativa accettabile per le detenute partorienti e i loro bambini o bambine che non godono di un domicilio sicuro e dignitoso. Tuttavia, le case-famiglia, già previste per legge e parzialmente finanziate solo per alcuni anni, non sono state costruite, evidenziando una grave lacuna nell'attuazione delle politiche di tutela. Per questo, viene rilanciata con forza la campagna "Madri Fuori, dallo stigma e dal carcere, insieme ai loro bambini", che due anni fa ha visto una forte mobilitazione a difesa dei diritti delle donne e dei figli.

Il Quadro Normativo di Riferimento per le Madri Detenute

La questione delle detenute madri e dei minori è regolata da diverse disposizioni legislative che mirano a bilanciare l'esigenza punitiva con la tutela della maternità e dell'infanzia. L'articolo 146 del codice penale, sul rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, prevede che l'esecuzione di una pena che non sia pecuniaria debba essere differita per le donne incinte, per le madri che hanno un figlio di età inferiore a un anno e per coloro che sono affetti da Aids conclamata o da un'altra malattia grave. Tuttavia, nel caso di interruzione della gravidanza o che la donna venga dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio, il differimento non opera o viene revocato.

L'articolo 11 comma 9 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, l'ordinamento penitenziario, prevede che le detenute madri possano tenere con loro i figli fino ai tre anni. La legge sull'ordinamento penitenziario, insieme ad alcuni articoli del codice di procedura penale, è stata modificata con l'introduzione della legge n. 62 del 21 aprile 2011. Questa legge ha apportato significative innovazioni:

  • Modificando il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, la suddetta legge stabilisce che per le madri con figli di età non superiore a 6 anni conviventi non venga applicata la custodia cautelare in carcere, salvo esigenze di eccezionale rilevanza.
  • Inoltre, la legge aggiunge l'articolo 285 bis nel codice di procedura penale, che prevede che per le donne in gravidanza e per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni, il giudice possa disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata, un ICAM, in caso di esigenze di particolare rilevanza.
  • Con un'integrazione dell'articolo 284, invece, la legge n. 62 del 21 aprile 2011 aggiunge che gli arresti domiciliari vengano disposti in una casa famiglia protetta, offrendo un'alternativa all'ambiente carcerario.

L'articolo 2 della medesima legge n. 62/2011 stabilisce che la madre condannata, imputata o internata con provvedimento del direttore o del magistrato, ha diritto a visitare il figlio minore se in gravi condizioni di salute o in pericolo di vita. Inoltre, per le madri di figli di età inferiore ai 10 anni, anche non conviventi, che siano internate, condannate o imputate, sussiste la possibilità di assisterli durante le visite specialistiche se sussistono gravi motivi di salute.

L'articolo 3 della legge modifica l'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, che riguarda la detenzione domiciliare, e permette a una donna incinta o con figli di età inferiore ai 10 anni con lei conviventi di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare nella sua abitazione, in un luogo di cura e anche in case famiglia protette. Inoltre, l'articolo modifica anche l'articolo 47-quinquies della legge n. 354 del 1975 sulla detenzione domiciliare speciale per le madri con figli di età inferiore ai 10 anni, anche nel caso di una pena di lunga durata. In base a queste disposizioni, le madri possono espiare un terzo della pena (o 15 anni se condannate all'ergastolo) in un ICAM, in un'abitazione privata, in un luogo di cura, assistenza o accoglienza se non sussiste un pericolo di recidiva, o in una casa famiglia protetta.

Donne in gravidanza e neonati

Proposte di Legge e Contrasti Politici

Il dibattito sulla detenzione delle madri e dei minori è stato vivace anche a livello politico. Il Partito Democratico ha recentemente ritirato una proposta di legge che riguardava le detenute madri e i figli minorenni, con prima firmataria la deputata Debora Serracchiani. La proposta prevedeva sempre l'esclusione della custodia cautelare in carcere per le donne incinte o per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni con lei conviventi in favore, per i casi di particolare esigenza, della custodia in un ICAM, al fine di evitare l'esperienza traumatica del carcere ai bambini. Ciò doveva essere esteso anche al padre del bambino con età inferiore di un anno nel caso in cui la madre sia deceduta o non possa assisterlo, e nel caso di genitori di bambini di età inferiore ai tre anni con grave disabilità. Inoltre, in caso di tentativo di evasione o di altri illeciti, la proposta prevedeva la custodia cautelare in carcere, ma senza figli.

Il disegno di legge sarebbe dovuto essere presentato in aula, ma il Partito Democratico ha ritirato il ddl a causa dell'approvazione di alcuni emendamenti presentati dal centrodestra da parte della commissione Giustizia della Camera. Questi emendamenti prevedevano il carcere per le detenute madri recidive e la cancellazione del differimento della pena previsto dall'articolo 146 del codice penale. Questo scontro politico riflette la tensione tra una logica garantista e una più securitaria. Come osservato da Cittadinanzattiva, "tra inasprimenti di pene, nuove e pleonastiche fattispecie di reato e misure di prevenzione, il disegno di legge in materia di sicurezza, appena licenziato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati, contiene un pacchetto di misure inutili e gratuitamente repressive in materia penale, penitenziaria e nel diritto dell’immigrazione."

Attualmente, i dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria indicano che sono 23 le madri detenute con i loro 26 bambini. Questi numeri sono in crescita, se si considera che solo al 28 di febbraio le detenute madri erano 21 con 24 figli al seguito. Questo scenario sottolinea l'urgenza di soluzioni che garantiscano il rispetto dei diritti dei minori, spesso incolpevoli delle azioni genitoriali, e il benessere delle madri in un contesto detentivo.

Il Diritto all'Affettività in Carcere: Dalla Sentenza Costituzionale alle Nuove Linee Guida

Il tema dell'affettività in carcere ha rappresentato a lungo un'area di forte criticità nel sistema penitenziario italiano, in contrasto con le esigenze umane fondamentali e i principi costituzionali e internazionali che tutelano la vita privata e familiare. La questione dei colloqui intimi, in particolare, è stata oggetto di un'importante pronuncia della Corte Costituzionale che ha segnato un punto di svolta.

La Sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale: Un Riconoscimento Storico

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 10/2024 (pubblicata in G.U. 1ª s.s. 31/01/2024), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), nella parte in cui non prevede la possibilità di colloqui intimi tra i detenuti e le persone a questi legate da stabile relazione affettiva. Questa sentenza ha riconosciuto che l’indiscriminata previsione del controllo a vista sui colloqui tra i detenuti e le persone a questi legate da stabile relazione affettiva, precludendo radicalmente la condizione di intimità all’incontro, si pone in attrito con l’articolo 2 della Costituzione, che tutela la persona nella sua dignità.

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sono stati ravvisati con riferimento all’articolo 27 comma 3 della Costituzione, relativo alla funzione rieducativa della pena, e con l’articolo 117 comma 1 della Costituzione, in relazione all’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il quale presidia il diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Consulta ha dichiarato che la possibilità di avere una vita sessuale costituisce un diritto per tutti, anche per la persona detenuta, e che la sua privazione automatica - come imposto dalla legge italiana che prevede il controllo a vista dei colloqui in carcere - è in contrasto con vari principi della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

DAP logo

Le Linee Guida del DAP: Uno Sforzo Organizzativo per Attuare il Diritto

Per tale motivo, dopo oltre un anno di stallo dalla pronuncia additiva di principio della Consulta, lo scorso 11 aprile, sono state firmate dal Capo del DAP, Lina Di Domenico, linee guida (Prot. OGGETTO: Sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale e l'affettività in carcere), trasmesse ai Provveditori, Direttori e Comandanti di reparto degli istituti penitenziari. Queste linee guida fissano una disciplina volta a stabilire termini e modalità di esplicazione del diritto all’affettività. Lo "sforzo organizzativo" compiuto è stato quello di individuare una disciplina volta a stabilire termini e modalità di esplicazione del diritto all'affettività.

In primo luogo, si è cercato di individuare i destinatari, interni ed esterni, per la concessione di colloqui intimi, fissarne il numero, la loro durata, la loro frequenza, con la conseguente determinazione delle misure organizzative interne. Questa scelta, come già evidenziato dalla Consulta nella sentenza n. 301 del 2012, avendo natura discrezionale, è di esclusiva spettanza del legislatore. Si ritiene che l'alveo nel quale va ricondotta giuridicamente la fattispecie dei colloqui intimi sia senza dubbio quello dei colloqui intramurari. In questo senso, possono trovare applicazione le disposizioni operative contenute nell'articolo 37 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 230/2000, con esclusione di quelle incompatibili con l'assenza di controllo visivo sul colloquio. La vigente normativa in materia di colloqui, desumibile dal combinato disposto degli articoli 18 O.P. e 37 R.E., fornisce anche alcune coordinate per le particolari modalità di svolgimento dei colloqui che rendono possibile l'affettività intramuraria e che d'altro canto possono indirizzare l'amministrazione nell'individuazione degli ambienti nei quali far svolgere i suddetti colloqui senza controllo visivo. Si fa riferimento alla previsione di cui all'articolo 18, comma 3, secondo periodo, O.P.: "I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto", nonché all'articolo 37, comma 5, terzo periodo, del D.P.R. 230/2000. Solo per speciali motivi, la direzione può consentire che il colloquio si svolga in un locale distinto.

Soggetti Ammessi e Criteri di Priorità

I soggetti potenzialmente fruitori dei colloqui intimi in carcere con le persone detenute sono il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente. Prima di autorizzare il colloquio riservato, il direttore dell’istituto, oltre all’esistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziaria che impediscano i contatti del ristretto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, deve verificare la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l’effettività della pregressa convivenza. L'accertamento potrà essere semplificato per il coniuge o la parte dell'unione civile ove risulti dai registri anagrafici, ovvero documentata anche tramite autocertificazione come previsto dalla legislazione vigente, soggetta a controllo di veridicità. Per le persone stabilmente conviventi con il detenuto, che abbiano con lo stesso un rapporto affettivo, se la circostanza non risulti altrimenti nota, la Direzione chiederà all’interessato di integrare opportunamente la documentazione. La persona ammessa al colloquio intimo con il detenuto, prima dello svolgimento dello stesso, sottoscrive un consenso informato inerente alla tipologia dell’incontro da cui risulti in specie che lo stesso avverrà in assenza di controlli diretti da parte della Polizia penitenziaria.

La mancanza di spazi sufficienti a soddisfare tutte le domande non può costituire ragione di rigetto della richiesta. È del tutto presumibile, tuttavia, che le richieste siano in numero superiore alla disponibilità dei locali dove poter effettuare i colloqui intimi. Per tale ragione, si ritiene opportuno individuare dei criteri di priorità, laddove si renda necessario operare una scelta.

Esclusioni e Misure di Sicurezza

Sono esclusi, infine, i detenuti sottoposti a regimi detentivi speciali di cui agli articoli 41-bis O.P. e 41-ter O.P. L’indicazione della Corte Costituzionale impone, all’evidenza, un accertamento da parte della Direzione di eventuali motivi ostativi all’autorizzazione del colloquio riservato per ragioni di sicurezza e/o di mantenimento dell’ordine e della disciplina. Dette circostanze devono essere desunte, in primo luogo, dalla condotta intramuraria del detenuto che presuppone un congruo periodo di osservazione funzionale al previo parere del G.O.T. o del G.O.T.A. (gruppo di osservazione e trattamento allargato che può anche prevedere la partecipazione di enti del terzo settore o comunque di soggetti terzi rispetto all'amministrazione che partecipano al trattamento del detenuto) o tramite lo staff multidisciplinare, riservando la consultazione dell’équipe solo nei casi in cui verrà ritenuta necessaria (ad esempio, nei casi di condannati per reati di cui alla Legge 69/2019 o in quelli per reati di cui all’articolo 4-bis O.P.). Per i condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis, comma 1, O.P., ferma restando la possibilità di acquisire informazioni socio-familiari tramite il competente U.E.P.E., la Direzione potrà richiedere informazioni anche alle Forze di Polizia. Rammentato che il titolo di reato, per ciò solo, non preclude l'accesso all'esercizio del diritto, ciò nondimeno per il novero dei reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p., nonché in tutte le ipotesi in cui la persona da ammettere al colloquio intimo sia anche la persona offesa dal reato, e fermi i dovuti obblighi di informazione ex lege all'Autorità Giudiziaria.

Sul fronte organizzativo, permane l’esigenza di video sorvegliare le zone antistanti i locali destinati ai colloqui intimi in carcere ed i percorsi per raggiungere i predetti locali. Fermo restando quanto previsto in tema di perquisizioni personali secondo il combinato disposto di cui agli articoli 34 della legge 354/75 e 74 d.P.R. 230/00, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona oggetti non consentiti e potenzialmente lesivi per l'ordine e la sicurezza interni e per l'incolumità del soggetto, si procederà a perquisizione personale ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 274 c.p.p. La circolare, inoltre, specifica che la biancheria necessaria (asciugamani, lenzuola o altro) è introdotta direttamente dalle persone autorizzate al colloquio intimo e sottoposta a controllo. Le pulizie, da effettuarsi al termine di ciascun colloquio, e la sanificazione, ove necessaria, competono ad un detenuto lavorante ammesso al regime ex articolo 21 O.P. Come riportato in premessa, la Corte Costituzionale ha ben evidenziato altresì le difficoltà organizzative e strutturali incidenti sull'esercizio del diritto. È innegabile lo straordinario impegno che le direzioni dovranno porre nell'individuare soluzioni in linea con quanto statuito dalla Consulta.

Il Carcere tra "Disneyland" e Cruda Realtà: Il Contesto Detentivo Attuale

La possibilità di avere relazioni affettive e di vivere la genitorialità, pur in condizioni di privazione della libertà, si scontra con una realtà carceraria spesso dura e refrattaria al cambiamento. L'ironico e provocatorio commento del sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che ha definito il carcere "oramai è Disneyland" dopo la notizia di una donna detenuta rimasta incinta a Vercelli, mette in luce una percezione distorta della realtà detentiva e delle sue problematiche.

Il Caso della Detenuta di Vercelli e le Reazioni

Una donna detenuta nel carcere di Vercelli è rimasta incinta senza aver mai beneficiato di permessi premio o misure esterne. Usufruiva di colloqui con il compagno, padre di sua figlia e anche lui detenuto nella sezione maschile del medesimo istituto. Nel mondo sessuofobo del carcere, l’evento ha fatto notizia. Un sindacato autonomo di polizia penitenziaria ha commentato affermando che il carcere “oramai è Disneyland”. Questo episodio ha evidenziato la lentezza e la difficoltà nell'attuazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale.

Sono passati quasi due anni dalla sentenza della Consulta del gennaio 2024, e le carceri che oggi prevedono spazi per i colloqui intimi sono quattro o cinque su 189 istituti per adulti. Non si capisce perché rispetto alle carceri minorili il tema non sia mai stato messo all’ordine del giorno. Pure sotto questo aspetto, come sotto moltissimi altri, il sistema penitenziario è incostituzionale, sottolineando una persistente inadeguatezza strutturale e organizzativa.

La Lenta Regressione del Sistema Penitenziario

Il commento sarcastico dei sindacati contrasta in modo stridente con la cruda realtà delle carceri italiane, che negli ultimi anni hanno visto una preoccupante regressione delle garanzie e un peggioramento delle condizioni detentive. Dopo la condanna dell’Italia nel 2013 da parte della Corte di Strasburgo per il trattamento inumano e degradante che veniva inflitto alle persone detenute nelle nostre galere, si era assistito a una stagione riformatrice che aveva portato a una parziale decarcerizzazione e aveva migliorato la vita quotidiana interna. L’amministrazione penitenziaria aveva adottato il principio secondo il quale la cella dovesse servire esclusivamente come camera di pernottamento, prevedendo una vita diurna fuori dalla stanza e impegnata in attività di vario tipo. Tuttavia, i sindacati autonomi di polizia si sono lamentati di questa "troppa vivacità", sostenendo che aumentasse le violenze da parte dei detenuti e le aggressioni al personale.

Nel frattempo il carcere continua a chiudersi sempre di più. Una circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di pochi giorni fa riduce ulteriormente e grandemente la possibilità per la società esterna di organizzare attività culturali, ricreative, sportive in carcere, limitando le opportunità di reintegrazione sociale e di stimolo per i detenuti. Poche settimane prima un’altra circolare aveva, tra le altre cose, disposto che in caso di malessere di una persona detenuta il 118 venga chiamato “solo nei casi di effettivo pericolo di vita”. Questa è un’indicazione che proviene da un’amministrazione del Ministero della Giustizia, che nulla c’entra con l’area sanitaria, e che dà con questa nettezza una direttiva volta a influenzare la libera decisione dei medici. Inutile dire che non sempre è chiaro in anticipo se c’è o meno un pericolo di vita, e trattandosi tuttavia della vita di un detenuto, questa impostazione rischia di compromettere il diritto alla salute.

Comune di Perugia_Firmatoi protocollo per i figli delle madri detenute

Un Sistema Lontano da Ogni Ideale

Il quadro che emerge è quello di un sistema penitenziario in cui la retorica della sicurezza e del controllo sembra prevalere sulle istanze di umanità e rieducazione. "Questo è il Disneyland che si vive attualmente in carcere," si afferma con amara ironia, descrivendo "Corpi ammassati in celle sovraffollate chiuse l’intera giornata, vite buttate, mancanza di assistenza sanitaria e di ogni prospettiva di vita." In questo contesto, la domanda retorica "Ma davvero il problema è una donna che fa l’amore con il proprio compagno?" assume un significato profondo, spostando il focus dalle questioni secondarie a quelle strutturali e primarie che affliggono il sistema carcerario. Le vere "agevolazioni" necessarie sono quelle che restituiscono dignità e diritti fondamentali, inclusi quelli legati all'affettività e alla protezione della maternità, in un ambiente che sia realmente orientato alla rieducazione e al rispetto della persona.

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