La questione dell'aborto, e più specificamente della legge che ne regola l'accesso, è un tema di profonda rilevanza etica, giuridica e sociale, che continua a suscitare dibattiti accesi e posizioni divergenti. In Italia, la legge 22 maggio 1978, n. 194, rappresenta il quadro normativo di riferimento per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Tuttavia, la sua applicazione e interpretazione sono oggetto di continue discussioni, alimentate da recenti sviluppi legislativi e dibattiti politici a livello nazionale ed europeo.
La Francia e l'Europa: La Costituzionalizzazione del Diritto all'Aborto
Un recente e significativo sviluppo si è verificato in Francia, dove il 4 marzo 2024 l'aborto è stato introdotto nella Costituzione. La formula adottata recita: «La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse» (art. 34). Questa iniziativa legislativa, che ha comportato la costituzionalizzazione di un diritto riconosciuto alla donna con la massima ampiezza nelle prime quattordici settimane di gravidanza, è nata come reazione alla sentenza Dobbs v. Jackson Women's Health Organization negli Stati Uniti, che ha annullato il diritto federale all'aborto.

Seguendo l'onda francese, l'11 aprile 2024 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione non vincolante, sollecitando l'inserimento nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE di un "diritto" all'aborto. Nello specifico, si chiede la modifica dell'articolo 3 della Carta per includere un comma che affermi: «ogni persona ha diritto all’autonomia del corpo e all’accesso libero, informato, pieno e universale alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, come pure a tutti i servizi di assistenza sanitaria correlati, senza discriminazioni, compreso l’accesso a un aborto sicuro e legale».
La risoluzione europea, così come l'approccio francese, non menziona il concepito. Questo riflette una visione ideologica che, sotto lo slogan «Mon corps, mon choix», nega il diritto del nascituro, riducendolo a una parte del corpo della gestante. La donna rivendica un dominio assoluto sul proprio corpo, considerato espressione di una libertà irrinunciabile e preminente su ogni altro bene. In questa prospettiva, non vi è spazio per la tutela della vita prenatale, anche quando questa sia giustificata dal dato scientifico obiettivo dell'autonomia biologica del feto. Si configura un diritto fazioso, che privilegia una parte a discapito dell'altra, ignorando la complessità della realtà che reclama la presenza di una seconda vita, dotata di dignità umana. Questo modello antropologico individualistico, incentrato su una libertà autoreferenziale, pretende di creare i propri valori e di decidere discrezionalmente di sé e del proprio destino.
La Legge 194 in Italia: Un Quadro Giuridico Diverso
Opposta alla scelta francese e all'indirizzo tracciato dal Parlamento europeo è la prospettiva dell'ordinamento italiano. La maternità, intesa come vincolo naturale fondato sull'esperienza relazionale della gestazione e del parto, è un valore costituzionalmente garantito dall'articolo 31 della Costituzione. La legge 22 maggio 1978 n. 194 non è volta a tutelare l'interruzione della gravidanza come esercizio di libertà civile, bensì riconosce il "valore sociale della maternità", incentrata sulla relazione madre-concepito.
La legge enuncia il principio della tutela della "vita umana dal suo inizio" (art. 1, comma 1), ponendo come ragione giustificativa dell'aborto, entro i primi novanta giorni, il serio pericolo per la salute psichica o fisica della gestante (art. 4). In seguito, l'interruzione è consentita in caso di minaccia grave alla vita o alla salute della donna, con i limiti imposti dalla possibilità di vita autonoma del feto (artt. 6 e 7).

Questa impostazione riecheggia il dictum di una fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale, che aveva affermato il fondamento costituzionale della tutela del concepito nell'articolo 31, comma 2, Cost., che impone la "protezione della maternità", e più in generale nell'articolo 2 Cost., che "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Tuttavia, la Corte ha anche stabilito che, in caso di collisione tra l'interesse costituzionalmente protetto del concepito e altri beni di pari valore (la salute e la vita della gestante), "non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare".
Recependo questo bilanciamento di valori, la legge 194 non ha accettato l'esaltazione ideologica dell'aborto, ma lo ha introdotto essenzialmente per eliminare la piaga dell'aborto clandestino, ribadendo il valore da preservare nella maternità e l'impegno dello Stato a rimuovere le cause che inducono la donna all'interruzione della gravidanza (artt. 2 e 5). Pertanto, nel nostro ordinamento non esiste un diritto soggettivo all'aborto. La legge 194/1978, pur regolamentando una decisione drammatica, "non riconosce alla donna il diritto all’autodeterminazione procreativa, bensì solo il diritto di scegliere se interrompere, a certe condizioni, la gravidanza, la cui prosecuzione costituisca un pericolo (serio o grave) per la sua salute". L'aborto, quando consentito, realizza la salute della gestante, non la sua autodeterminazione, e la legge lo ammette all'esito di un bilanciamento di interessi, scriminando in ipotesi tassative una condotta altrimenti illecita.
La Soggettività Giuridica del Concepito
Sebbene l'articolo 1 del Codice Civile stabilisca che il concepito non è ancora persona, è altrettanto certo che non può essere ridotto a cosa o a mero materiale biologico. Gli viene riconosciuta la natura umana e una peculiare soggettività, in quanto titolare di interessi giuridicamente protetti. La tutela della sua vita prevale sul semplice diritto all'autodeterminazione della gestante, potendo essere sacrificata solo per evitare un pericolo per la sua salute o vita, sulla base di accertamenti medici.
La soggettività giuridica del concepito.
La capacità giuridica generale, essenziale della persona, si acquista con la nascita (art. 1 c.c.). Tuttavia, l'ordinamento riconosce al concepito la possibilità di essere titolare di diritti, subordinatamente all'evento della nascita (art. 1, comma 2, c.c.). In particolare, il concepito è capace di succedere (art. 462, comma 1, c.c.) e di ricevere per donazione (art. 784, comma 1, c.c.). La legge attribuisce ai genitori la rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni (art. 320, comma 1, c.c.), indicando che i suoi diritti non sono solo accantonati, ma esercitati dal suo rappresentante legale.
Non è quindi possibile ritenere che la capacità giuridica sia sospensivamente condizionata alla nascita. Nella realtà della sua esistenza naturalmente destinata a concludersi con la nascita, il concepito è portatore di interessi che devono essere fatti valere attualmente, anche di natura non patrimoniale, come l'interesse al riconoscimento da parte del genitore prima della nascita (art. 254 c.c.). A tali interessi, meritevoli di tutela, l'ordinamento attribuisce una capacità provvisoria, più ristretta rispetto a quella generale.
Il limite della nascita, cui l'art. 1 c.c. ricollega la capacità giuridica generale e la qualità giuridica di persona, non esclude la protezione di interessi primari del concepito, anche attraverso l'ascrizione di diritti soggettivi. La Corte Costituzionale ha riconosciuto al concepito i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui il diritto alla salute, riconosciuto dall'art. 32 Cost. come "fondamentale diritto dell’individuo". La tutela della salute del concepito trova espresso riconoscimento nella legge 29 luglio 1975, n. 405, istitutiva dei consultori familiari.
L'esegesi dell'art. 1 c.c. deve cogliere sia ciò che la norma non dice - che il non nato sia escluso dall'ascrizione di diritti - sia ciò che essa dice: che la piena ed egualitaria protezione di interessi si riconosce all'uomo, sulla base della sua sola esistenza come organismo autonomamente vivo.
L'articolo 1 della legge n. 194/1978 enuncia il principio della "tutela della vita umana sin dal suo inizio", riconoscendo la rilevanza giuridica della vita prenatale. L'articolo 1 della legge n. 40/2004, in materia di procreazione medicalmente assistita, assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, "compreso il concepito". Per il diritto, l'embrione è "l'uomo concepito", già destinatario della condizione umana. Questo esclude la sua natura di oggetto e ne riconosce la dignità, "quale entità che ha in sé il principio della vita", destinata a germogliare nell'uomo futuro, con il suo esclusivo patrimonio genetico, valore di rilievo costituzionale riconducibile all'art. 2 Cost. Per questo motivo l'embrione è espressamente tutelato (artt. 13 e 14, L. n. 40/2004).
L'esistenza di una vita autonoma, prima del parto, è ulteriormente dimostrata dalla legislazione a tutela del feto. L'art. 578 c.p. disciplina il reato di infanticidio, e l'art. 7 l. n. 194/1978 pone stringenti limiti all'interruzione della gravidanza quando il feto abbia possibilità di vita autonoma. La giurisprudenza ammette la risarcibilità del danno subito prima della nascita per fatto illecito del terzo.
La Metamorfosi della Nozione di Salute e il Consenso Informato
Nonostante la legge italiana limiti la possibilità di interrompere la gravidanza a ipotesi tassative e predeterminate, la dottrina ha criticato l'impropria applicazione della legge n. 194/1978. Il "grimaldello" di questa deriva è stata l'irragionevole dilatazione dell'elemento della salute psico-fisica della donna, la cui messa in pericolo legittima l'interruzione della gravidanza. Questo fenomeno è uno dei frutti della metamorfosi della nozione di salute, avvenuta a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Da mera assenza di malattia, riscontrabile su parametri oggettivi, è diventata uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, influenzato anche dagli "aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza".

Il benessere psico-fisico, giudicabile soltanto dal paziente, alla stregua di insindacabili valutazioni soggettive, condizionate anche da fattori economici e sociali, rischia di confondersi con un illimitato diritto all'autodeterminazione, rendendo la donna arbitra dei presupposti indicati dalla legge. L'intreccio tra il diritto alla salute e il diritto all'autodeterminazione della persona ha inciso sulla configurazione del rapporto medico-paziente. La Corte Costituzionale ha posto in luce come il consenso informato alla cura si configuri "quale vero e proprio diritto della persona", radicandolo negli articoli 2 e 13 della Costituzione.
Il consenso informato costituisce, di regola, "legittimazione e fondamento del trattamento sanitario" (art. 1, comma 1, l. n. 219/2017). Senza di esso, l'intervento del medico è illecito, anche se posto in essere nell'interesse del paziente. È riconoscibile al medico non un generale "diritto di curare", ma la mera "facoltà" di curare, che necessita del consenso del paziente e si arresta di fronte alla sua volontà negativa (art. 1, comma 5, l. n. 219/2017).
Invocando questo principio, e sfruttando le possibilità offerte dalle nuove tecniche riproduttive, si è tentato di sdoganare la maternità surrogata, pratica procreativa fondata su un contratto con il quale una donna si presta a essere fecondata artificialmente.
Solidarietà Pubblica e Sociale: Strumenti per Contenere l'Aborto
La legge 194/1978 pone come obiettivo primario la tutela della maternità e la rimozione delle cause che inducono all'interruzione di gravidanza (artt. 2 e 5). Questo implica un impegno dello Stato nel promuovere politiche di sostegno alla maternità e alla genitorialità, attraverso un sistema di solidarietà pubblica e sociale.
I consultori familiari, istituiti dalla legge n. 405/1975, dovrebbero svolgere un ruolo centrale in questo ambito. Operando con figure professionali quali ginecologi, ostetriche, psicologi e assistenti sociali, i consultori hanno il compito di assistere le donne, i bambini e gli adolescenti nella sfera della salute fisica e mentale. Offrono servizi di sostegno psicologico, educazione affettiva e sessuale, contraccezione e IVG.

Tuttavia, la realtà dei consultori è spesso lontana dall'ideale normativo. Secondo un'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità (relativa al periodo 2018-2019), il numero di consultori attivi è in media uno ogni 35 mila abitanti, a fronte di una previsione normativa di uno ogni 20 mila. Questa carenza strutturale limita la capacità dei consultori di offrire un supporto efficace e tempestivo alle donne.
L'obiezione di coscienza da parte del personale sanitario rappresenta un altro nodo cruciale. L'articolo 9 della legge 194/1978 consente ai ginecologi di astenersi dall'effettuare aborti per motivi etici o religiosi. Sebbene la legge preveda che le strutture sanitarie debbano comunque "assicurare" la possibilità di abortire, l'alto tasso di obiettori di coscienza crea disagi e rende difficile l'accesso alla procedura per molte donne. La professoressa Chiara Lalli sottolinea che l'obiezione di coscienza non dovrebbe esonerare il personale sanitario dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento, e che la garanzia del servizio IVG dipende anche da una corretta organizzazione logistica.
La legge 194, nel suo spirito originario, mira a un bilanciamento di interessi, promuovendo la maternità e offrendo alternative all'aborto. Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso un potenziamento dei servizi di sostegno alla maternità, una piena applicazione della legge sull'obiezione di coscienza che non ostacoli l'accesso alle cure, e un investimento nella prevenzione delle gravidanze indesiderate.
Il Destino degli Embrioni Crioconservati
La questione degli embrioni crioconservati, frutto di tecniche di procreazione medicalmente assistita, solleva ulteriori interrogativi etici e giuridici. La legge 40/2004 sulla PMA, pur garantendo i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito, non ha completamente risolto il dilemma relativo allo status giuridico degli embrioni non impiantati.

Le diverse opzioni per gli embrioni crioconservati includono: la donazione a scopo riproduttivo, la donazione a scopo di ricerca scientifica, la distruzione o la conservazione a tempo indeterminato. La legge italiana, pur consentendo la ricerca scientifica su embrioni non vitali e la donazione a fini procreativi, pone limiti stringenti, riflettendo il principio della tutela della vita umana sin dal suo inizio. La giurisprudenza ha inoltre affermato il diritto della madre e del concepito al risarcimento del danno medico, negando l'esistenza di un diritto a "non nascere se non sani".
Considerazioni Finali sulla Legislazione e le Prospettive Future
La legislazione italiana sull'interruzione volontaria di gravidanza si discosta significativamente dagli approcci più permissivi adottati in altri Paesi, come la Francia. La legge 194/1978, pur garantendo l'accesso all'aborto in determinate circostanze, pone un forte accento sulla tutela della maternità e sulla prevenzione. Le proposte di misure ancora più restrittive, come la concessione di pieni diritti giuridici dal momento del concepimento o l'obbligo di ascolto del battito fetale, sollevano preoccupazioni riguardo alla potenziale limitazione dei diritti delle donne e all'incremento di pratiche abortive illegali.
La piena autonomia e la libertà di scelta delle donne in gravidanza sono essenziali per garantire il loro benessere fisico e psicosociale. La capacità di prendere decisioni sul proprio corpo, comprese quelle relative alla gravidanza, è un aspetto fondamentale della libertà individuale e dei diritti umani. Il rispetto di questa autonomia è un pilastro cruciale per preservare la dignità delle donne e promuovere una società più giusta. Le discussioni future sulla legge 194 dovranno tenere conto di questo delicato equilibrio tra la tutela della vita nascente e il diritto all'autodeterminazione della donna.