La Tutela della Maternità nel Sistema Previdenziale Italiano
Il sistema previdenziale italiano riconosce da tempo l'importanza di proteggere i lavoratori in momenti particolari della loro vita, quando non è possibile svolgere la normale attività lavorativa. Tra questi momenti, la maternità assume un ruolo di fondamentale rilevanza, richiedendo un supporto specifico per garantire la continuità della copertura pensionistica. I contributi figurativi rappresentano uno strumento essenziale di questa protezione, pensati per tutelare i lavoratori e le lavoratrici in determinate circostanze. Si tratta di periodi in cui lo Stato, in assenza di effettivi versamenti contributivi, accredita gratuitamente contributi sul conto previdenziale dell'interessato, assicurando così la maturazione dei diritti pensionistici anche in situazioni critiche.
Questa forma di accreditamento è prevista in diverse condizioni, quali malattia, disoccupazione, cassa integrazione, invalidità e, appunto, maternità. Specificamente per la maternità, il sistema previdenziale ha implementato meccanismi che consentono di riconoscere ai fini pensionistici sia i periodi di astensione obbligatoria sia quelli di astensione facoltativa, questi ultimi anche qualora si siano verificati al di fuori di un rapporto di lavoro attivo. L'introduzione e il consolidamento di tali disposizioni rappresentano un tassello importante che contribuisce a completare il complesso e articolato mosaico della tutela legata all'evento della maternità. Il quadro normativo ha visto negli anni un'evoluzione costante, con l'obiettivo di fornire una protezione sempre più ampia e adeguata alle esigenze delle famiglie e dei lavoratori.

Fondamenti e Ambiti di Applicazione dell'Accredito Figurativo per Maternità
L'accredito figurativo per maternità si configura come una misura di sostegno previdenziale che permette di non perdere anzianità contributiva durante i periodi dedicati alla cura dei figli. Il via libera agli accrediti dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità, e al riscatto di quelli corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità anche al di fuori del rapporto di lavoro, è una previsione significativa che estende la portata di questa tutela.
Il decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001, noto come Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, è il principale riferimento normativo per il settore privato. Questo provvedimento estende il beneficio anche per periodi anteriori al 1° gennaio 1994, dimostrando la volontà del legislatore di riconoscere retroattivamente l'importanza di tali periodi. Le regole applicative specifiche sono state dettagliate dall'INPS attraverso la circolare 61 del 26 marzo 2003 e dall'INPDAP con l'informativa n. 15 dell'11 marzo 2003, fornendo le linee guida necessarie per l'implementazione pratica di queste disposizioni.
Il beneficio dell'accredito figurativo e del riscatto è rivolto a soggetti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e alle forme di previdenza esclusive e sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria IVS. L'INPS ha, inoltre, specificato che la condizione di iscritto si deve considerare realizzata anche quando l'iscrizione non risulti più in atto alla data della domanda del beneficio. Questa precisazione è cruciale perché permette di accedere alla tutela anche a coloro che, al momento della richiesta, non sono più attivamente iscritti a una gestione previdenziale, ma lo erano nel periodo in cui si è verificato l'evento maternità. Il diritto all’accredito o al riscatto dei periodi di maternità, come stabilito dagli articoli 25 e 35 del D.Lgs. 151/2001, spetta a chi era iscritto in servizio alla data del 27 aprile 2001.
Beneficiari e Requisiti Generali per l'Accredito e il Riscatto
L'estensione dei beneficiari è ampia e include non solo i lavoratori dipendenti del settore privato, ma anche categorie specifiche. Il beneficio vale pure per gli iscritti ai fondi telefonici, elettrici, dazio, trasporti, volo e ferrovieri. Questa inclusione sottolinea la volontà di uniformare la tutela in settori diversi, garantendo pari opportunità previdenziali a un'ampia platea di lavoratori. L'accredito figurativo e il riscatto possono essere richiesti, secondo le precisazioni INPS, anche dai superstiti in presenza dei requisiti di legge riferiti al defunto, ampliando ulteriormente la portata della protezione previdenziale.
Il Requisito del Quinquennio Contributivo Effettivo
Un requisito fondamentale per l'ottenimento dell'accredito figurativo e del riscatto è la presenza di almeno un quinquennio di contribuzione effettiva. Su questo punto, l'INPS ha chiarito che per il raggiungimento di tale requisito concorrono tutti i tipi di contribuzione derivante da attività lavorativa dipendente. È importante sottolineare che, in caso di contribuzione mista (lavoro subordinato e lavoro autonomo), i contributi versati nelle gestioni degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti non sono utili per il raggiungimento della soglia dei cinque anni. Di conseguenza, il beneficio può essere ottenuto quando il richiedente possieda almeno cinque anni di contribuzione maturata in costanza di attività lavorativa dipendente in periodi precedenti o successivi all'evento da riconoscere.
Per gli iscritti negli elenchi agricoli, il requisito contributivo si realizza con almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno 1.350 giornate coperte di contribuzione obbligatoria, equivalenti a 270 giorni per cinque anni. Questo specifica ulteriormente le modalità di verifica del requisito per una categoria particolare di lavoratori.
Differenza tra contributi figurativi e contributi effettivi: Chiarenza Giuseppe
Validità della Contribuzione Estera
In un contesto di crescente mobilità lavorativa, è rilevante notare che dal 1° maggio 2010, con l'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti Comunitari, sono utili anche i periodi di lavoro dipendente svolti nell'ambito dell'Unione Europea. Pertanto, il requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo dei periodi assicurativi fatti valere in uno Stato dell'Unione Europea, nonché in Svizzera o nei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Questa disposizione facilita l'accesso al beneficio per coloro che hanno avuto esperienze lavorative internazionali.
Assenza di Altre Coperture Contributive: Il Principio di Non Sovrapposizione
L'INPS ribadisce che l'accredito figurativo e il riscatto, con un massimo di 60 mesi per quest'ultimo, scattano solo quando, nelle varie gestioni pensionistiche nelle quali gli interessati risultino titolari di conto assicurativo, il periodo da riconoscere figurativamente o da riscattare non sia già coperto da altra tipologia di contribuzione. Questa include la contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa o da riscatto. Il principio è chiaro: non è possibile ottenere una doppia copertura contributiva per lo stesso periodo. L'accredito figurativo è ammesso solo per periodi non già coperti da altri tipi di contribuzione presso qualsiasi gestione INPS, come ribadito dalla circolare INPS del 26 marzo 2003, n. 61.
Esiste, tuttavia, un'eccezione importante: nel caso in cui il periodo sia già coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione indennizzata, si provvede a modificare il titolo dell'accredito da "Disoccupazione" (DS) a "Maternità". Questa modifica è più favorevole ai fini pensionistici, riconoscendo la specificità e la maggiore valenza protettiva della maternità nel computo della pensione.
Dettaglio dei Periodi Riconoscibili per Maternità
La durata e l'individuazione dei periodi da accreditare figurativamente o da ammettere al riscatto, così come i soggetti aventi diritto, variano in relazione alla normativa vigente all'epoca in cui si è verificato l'evento maternità. Questa modularità riflette l'evoluzione legislativa nel corso del tempo, garantendo l'applicazione delle regole più pertinenti al momento specifico dell'evento.
Periodi di Astensione Obbligatoria
Per le neomamme in possesso dei requisiti richiesti, vengono accreditate 22 settimane di contribuzione, equivalenti alla durata del periodo del congedo di maternità, che comprende i due mesi precedenti e i tre successivi al parto. Questo riconoscimento avviene indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l'evento, assicurando una copertura uniforme.
È interessante ripercorrere l'evoluzione dei periodi di astensione obbligatoria, in particolare per gli eventi maternità verificatisi fino al 17 gennaio 1972, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge 1204/1971. Secondo le leggi 860/1950 e 394/1951, i periodi erano differenziati in base alla categoria lavorativa:
- Per le lavoratrici dell'industria: tre mesi precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto.
- Per le addette ai lavori agricoli: otto settimane precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto.
- Per le addette ad altri lavori subordinati, con esclusione delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e familiari: sei settimane precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto.
Queste differenze storiche evidenziano un percorso di progressiva armonizzazione e miglioramento delle tutele per la maternità nel contesto lavorativo italiano.

Astensione Facoltativa (Congedo Parentale)
Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, riconosce a favore della madre lavoratrice, del padre lavoratore o a entrambi congiuntamente, periodi di astensione lavorativa facoltativa, noti come congedo parentale. Questi si aggiungono al periodo di astensione lavorativa obbligatoria (congedo di maternità). La funzione dei congedi parentali è quella di consentire la presenza del genitore accanto al bambino nei primi anni della sua vita, al fine di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Per i lavoratori iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, l’istituto della contribuzione figurativa interviene quando i suddetti periodi di astensione lavorativa facoltativa sono retribuiti in maniera ridotta o in assenza di retribuzione. In particolare, quando il lavoratore si assenta dal lavoro per astensione facoltativa durante il periodo lavorativo, i contributi figurativi sono riconosciuti in assenza di retribuzione, mentre con una retribuzione ridotta l’accredito figurativo è previsto solo per la parte differenziale.
Per l’accredito della contribuzione figurativa nel congedo parentale, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la durata complessiva del congedo spettante sia alla madre sia al padre non deve superare i dieci mesi, elevabile a undici mesi se il padre ne fruisce per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi. Questi periodi devono essere fruiti nei primi 12 anni di vita del bambino. L’accredito figurativo non comporta oneri per l’iscritto.
Per quanto riguarda il trattamento economico e previdenziale, il congedo parentale:
- Va computato nell’anzianità di servizio, a eccezione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
- È retribuito con un trattamento economico pari al 30% della retribuzione fino al sesto anno di età del bambino e per un periodo massimo di cinque mesi complessivo fra i genitori, successivi ai primi 30 giorni che sono interamente retribuiti.
- Per i successivi quattro/cinque mesi, dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino all’ottavo anno, spetta una retribuzione pari al 30% esclusivamente nel caso in cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
- Dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino al dodicesimo anno, spetta il congedo ma non retribuito, con l’eccezione di quanto detto al punto precedente, tra i sei e gli otto anni.
In tutti i suddetti casi di retribuzione ridotta o assente, si applica la copertura dell’accredito della contribuzione figurativa che va posta a carico della gestione pensionistica di appartenenza dell’iscritto. Quella descritta è la disciplina dell’accredito della contribuzione figurativa per i periodi di congedo parentale verificatisi all’interno del rapporto di lavoro. I periodi di astensione facoltativa collocati al di fuori del rapporto di lavoro sono invece riscattabili. Il riscatto, a differenza dell'accredito figurativo che è gratuito, comporta a carico del richiedente il versamento del relativo contributo, quantificato e comunicato dall'Ufficio all'interessato. Quest'ultimo avrà la facoltà, entro i termini prescritti, di accettare o rinunciare al pagamento dell'onere e, di conseguenza, alla richiesta di riscatto avanzata. Il massimo di riscatto è di 60 mesi.
Prolungamento del Congedo per Disabilità Grave
La legge prevede un ulteriore prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni in favore della madre o, in alternativa, del padre di minore con disabilità grave, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. Questa possibilità è concessa a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Nel caso di prolungamento per assistenza ai figli minori con disabilità grave, spetta per tutta la durata dei tre anni un trattamento economico pari al 30% della retribuzione. Anche in questi casi, la copertura dell'accredito figurativo è garantita per i periodi di retribuzione ridotta o assente.
Riconoscimento per Nascite all'Estero
È importante sapere che il riconoscimento della contribuzione figurativa si può ottenere anche per una nascita avvenuta all’estero, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa italiana.
Modalità di Presentazione della Domanda e Documentazione Richiesta
La procedura per richiedere l'accredito figurativo o il riscatto per maternità è articolata e richiede la presentazione di apposita domanda attraverso i canali messi a disposizione dall'INPS.
Canali di Accesso
La domanda deve essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato sul portale istituzionale. In alternativa, è possibile avvalersi di altri canali:
- Contact Center: contattando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore).
- Enti di Patronato e Intermediari dell’Istituto: questi soggetti offrono assistenza e supporto nella compilazione e trasmissione telematica delle domande attraverso i servizi loro dedicati.
Per gli iscritti alle gestioni private, inclusi il Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP) e il Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS), si fa riferimento alle indicazioni fornite con la circolare INPS 24 ottobre 2017, n. 153. Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, invece, le istruzioni sono contenute nel messaggio 147/2018.
Tempistiche per la Domanda e per la Lavorazione
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. Tuttavia, in alcuni casi specifici, la legge può fissare termini diversi. L'Istituto, tramite il Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, ha stabilito termini superiori ai trenta giorni per alcune tipologie di pratiche. Nello specifico, il termine per la definizione del provvedimento per l'accredito figurativo e il riscatto per maternità è stato fissato in 85 giorni, adottato dall’INPS ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241/1990.
Differenza tra contributi figurativi e contributi effettivi: Chiarenza Giuseppe
Accredito Figurativo per Aspettative non Correlate alla Maternità: Cariche Pubbliche e Sindacali
Il sistema dei contributi figurativi, sebbene centrale per la maternità, offre tutela anche in altri contesti in cui il lavoratore è impossibilitato a svolgere l'attività lavorativa pur mantenendo un legame con essa. Tra questi rientra l'accredito dei contributi figurativi per periodi di aspettativa non retribuita, fruita dal lavoratore per lo svolgimento di cariche pubbliche elettive e sindacali. Questa contribuzione figurativa è riconosciuta per periodi in cui il rapporto di lavoro è sospeso, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Contesto Generale delle Aspettative non Retribuite
La contribuzione figurativa per aspettativa è rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, ai lavoratori privati e agli iscritti ai fondi speciali che sospendano, mediante aspettativa non retribuita, un rapporto di lavoro dipendente al fine di svolgere un mandato sindacale o elettivo. Questa misura è cruciale per garantire che l'impegno civico o sindacale non pregiudichi la futura pensione del lavoratore.
Funzionamento e Condizioni
Per il principio della preesistenza del rapporto di lavoro dipendente, la contribuzione figurativa non tutela il periodo di mandato politico o sindacale in quanto tale, ma garantisce una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale, corrispondente al rapporto di lavoro già esistente al momento della proclamazione. Questo significa che la tutela è legata alla conservazione di un rapporto di lavoro preesistente all'inizio del mandato.
La contribuzione figurativa non può riconoscersi a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione, sia stato assunto, successivamente, nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta. Allo stesso modo, la copertura figurativa di cui alla citata normativa non può riguardare aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione. Per essere efficaci ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o sindacali devono essere assunti con atto scritto.
Obblighi Contributivi per Specifiche Cariche
Per i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale, ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione loro spettante, l'articolo 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede specifici obblighi. Questi lavoratori sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme deve essere effettuato all’amministrazione dell’organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell’ente previdenziale di appartenenza.
Il mancato versamento della quota a carico impedisce l’accredito figurativo del periodo a cui la quota è riferita. Inoltre, la quota a carico è soggetta all’aggravio delle somme aggiuntive per il caso di ritardo nel pagamento. Il mancato versamento della quota a carico e delle somme aggiuntive per il ritardo impedisce l’accredito figurativo del periodo a cui la quota e le relative somme aggiuntive sono riferite. La quota a carico è soggetta al termine prescrizionale quinquennale.
Termini di Presentazione della Domanda per Aspettativa
I lavoratori che intendono avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi figurativi devono presentare la domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza. L’interessato deve presentare la domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale ha svolto la carica sindacale, pena la decadenza, con contestuale autocertificazione della retribuzione virtuale, ossia della retribuzione che avrebbe percepito qualora fosse rimasto in servizio, in ragione d’anno.
Solo per i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, delle assemblee regionali o per i nominati a ricoprire funzioni pubbliche che in ragione della nomina maturino un diritto a un vitalizio o un incremento di pensione, la domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno, salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario. Il rinnovo tacito, tuttavia, non opera laddove, in ragione dell’elezione o della nomina, l’interessato non maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. In questo caso, vige la regola generale di cui all’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 564/1996, per cui la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.

Documentazione Specifica per Cariche Elettive e Sindacali
Per la trasmissione delle domande online per gli iscritti alle gestioni private, le indicazioni sono fornite con la circolare INPS 24 ottobre 2017, n. 153. Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, si fa riferimento al messaggio 147/2018.
Alla domanda telematica, ai fini dell’accredito figurativo per iscritti alle gestioni private, è necessario allegare la seguente documentazione:
Documentazione Generale per Aspettativa (sia per cariche elettive che sindacali):
- Provvedimento scritto di collocamento in aspettativa e relativi provvedimenti scritti di proroga: Deve essere allegato l’atto di emanazione datoriale, dell’epoca, scritto, datato e sottoscritto per esteso dal datore di lavoro, con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa. Tale atto deve risultare antecedente al periodo di aspettativa concesso.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro (Modulo AP123): Le dichiarazioni "ora per allora" non possono essere utilizzate come alternativa all’esibizione del provvedimento di collocamento in aspettativa, né per provare una durata dell’aspettativa che sconfessi o risulti incompatibile con quanto documentato nel provvedimento o nelle relative proroghe. Deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti, con riferimento specifico al periodo per il quale è chiesto l’accredito figurativo, la sussistenza dello stato di aspettativa non retribuita e che, quindi, non si sono verificati fatti, atti o circostanze che abbiano determinato il venir meno degli effetti degli atti concessori dell’aspettativa medesima.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal datore di lavoro riguardo alle retribuzioni (Modulo AP123): Ai sensi degli articoli 3, comma 4, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 e 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155. È onere dell’interessato produrre i prospetti retributivi redatti dal datore di lavoro. I prospetti retributivi devono recare l’espressa assunzione di responsabilità del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Documentazione Aggiuntiva per Carica Elettiva:
- Certificazione dell’organismo pubblico sulle funzioni svolte: La certificazione degli organismi pubblici è acquisita dalla sede territoriale dell’INPS tramite contatti diretti con l’organo pubblico. Il lavoratore, in sede di istanza, deve rilasciare una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, circa la funzione svolta, la data della sua proclamazione, l’organo presso cui reperire la certificazione, precisando inoltre se, in ragione della carica, maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione.
- Certificazione del pagamento della quota a carico: Ai sensi dell’articolo 38, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei casi in cui, in ragione dell’elezione o della nomina, l’interessato maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione.
Documentazione Aggiuntiva per Carica Sindacale:
- Provvedimento formale d’incarico sindacale: Questo provvedimento deve, tra l’altro, specificare l’articolo dello statuto sindacale in cui è contemplata la carica attribuita al lavoratore per la quale si richiede il beneficio e la data di attribuzione della carica.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’organizzazione sindacale (Modulo AP124): L’attestazione deve, tra l’altro, specificare natura e svolgimento delle funzioni attribuite nonché l’articolo dello statuto sindacale in cui è contemplata la carica attribuita al lavoratore per la quale si richiede il beneficio e la data di attribuzione della carica. Deve essere resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
- Statuto sindacale: Lo statuto sindacale che prevede la carica e applicabile al caso specifico secondo il tempo.
Differenza tra contributi figurativi e contributi effettivi: Chiarenza Giuseppe
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