La storia dell’aborto è un racconto millenario che intreccia medicina, diritto, religione e lotte sociali. Lungi dall’essere un tema statico o universale, l’interruzione volontaria di gravidanza riflette il mutare delle società, dei rapporti di genere e della concezione stessa di vita e persona. Sin dai tempi antichi, gli aborti sono stati realizzati utilizzando erbe medicinali, strumenti taglienti, con la forza o attraverso altri metodi tradizionali. L’aborto indotto ha una storia lunga e può essere fatto risalire a diverse civiltà, come la Cina sotto Shennong (c. 2700 a.C.), l’Antico Egitto con il suo papiro Ebers (c. 1550 a.C.) e l’Impero romano al tempo di Giovenale (c. 200 d.C.).
Radici antiche e il concetto di animazione
Nell’antichità l’aborto era fondamentalmente una questione di donne; il feto era considerato una sorta di appendice del corpo della madre e l’aborto era perseguibile solo nei casi in cui ledeva un interesse maschile. Una delle prime note rappresentazioni artistiche dell’aborto è in un bassorilievo ad Angkor Wat (c. 1150 d.C.) in Cambogia. La prima testimonianza scritta di aborto risale al 1550 a.C. In Egitto le pene inflitte, elencate nel Codice di Hammurabi, variavano a seconda del ceto sociale della donna. Nella giurisprudenza assira, nel Codice di Assura (1075 a.C.), si fa riferimento persino alla pena di morte per una donna che abbia agito contro la volontà del marito.

Un’altra tecnica ampiamente utilizzata nell’era primitiva nel Sud Est asiatico era quella del massaggio, che consisteva nell’applicazione di una forte pressione sull’addome. Il dibattito sulla vita del feto in Grecia e a Roma era variegato. Nel Giuramento di Ippocrate, c’è scritto che i medici dovevano giurare di non fornire alle donne in una gravidanza non voluta alcun mezzo che sarebbe riuscito a far bloccare una maternità. Tuttavia, il testo è datato non all’epoca di Ippocrate, ma attorno al 245 d.C. I restanti testi ippocratici, in particolare quelli sulla ginecologia, riportano istruzioni per aborti chirurgici senza valutazioni morali. Per Ippocrate e Aristotele, la vita iniziava prima della nascita, ma in un periodo successivo di almeno 3 mesi dal concepimento. Prima, tecnicamente, il feto non era “vivo” e quindi l’aborto non era sanzionabile.
La prospettiva giuridica romana e religiosa
La legge romana prevedeva che un corpo fosse considerato vivo solo dopo la nascita effettiva. I grandi giuristi romani come Marcello, Papiniano e Ulpiano consideravano il parto il momento in cui l’essere umano è compiutamente vivo. La legge in realtà sanzionava non la donna, ma chi causava l’aborto, ledendo il legittimo “proprietario” del corpo della donna, cioè il marito.
Con l’avvento del cristianesimo, la visione mutò, sebbene non in modo immediato. San Tommaso d’Aquino aderì alla riflessione sull’epigenismo ispirandosi ad Aristotele. Un’interruzione volontaria della gravidanza è sempre comunque stata giudicata un peccato, tuttavia veniva considerata un assassinio solo nel caso in cui il feto fosse “animato”. Secondo la visione ebraica la vita inizia prima del concepimento, ma il testo ebraico più importante, Esodo 21, 22-23, impone un’ammenda dettata dal marito della gestante se è procurato un aborto, e la morte nel caso che la donna morisse.
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Dal secolo dei lumi al controllo statale
La situazione muta radicalmente tra il Sei e Settecento quando il feto acquista una sua autonomia grazie alle acquisizioni scientifiche. Nell’Ottocento, la maternità divenne una questione pubblica: il feto si trasformò in un “futuro cittadino, soldato e lavoratore” da salvaguardare. In Italia, durante il Risorgimento e fino al Codice Zanardelli (1889), il dibattito fu acceso, ma il codice confermò un approccio repressivo. Durante il fascismo, con il Codice Rocco del 1930, l’aborto fu inserito nei “delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe”, rendendo la donna gravida una sorta di proprietà dello Stato.
L’esperienza del Novecento: legalizzazione e clandestinità
Nel dopoguerra, il panorama cambiò drasticamente. L’Unione Sovietica legalizzò l’aborto nel 1920. Nel dopoguerra l’aborto viene legalizzato nei paesi comunisti dell’est: Ungheria, Polonia, Bulgaria e Romania nel 1956, Cecoslovacchia nel 1957, Jugoslavia nel 1970. In Italia, fino al 1978, vigeva una legislazione basata sul codice Rocco, che portava a una diffusione massiccia di aborti clandestini. Nel 1973, in Italia, erano più di 3 milioni le donne che ogni anno ricorrevano a un aborto clandestino. Molte morivano nelle ore successive, dissanguate, con l’utero perforato da ferri da calza malamente manovrati dalle mammane.

La svolta americana: Roe v. Wade
Negli Stati Uniti, la causa di Norma McCorvey (Jane Roe) approdò alla Corte Suprema, che decise con sentenza del 22 gennaio 1973. La decisione si fondò su un’interpretazione del Quattordicesimo Emendamento, riconoscendo un diritto alla libera scelta nella sfera più intima dell’individuo. Tuttavia, il 26 giugno 2022, la Corte Suprema ha abolito la sentenza Roe v. Wade, ribaltando decenni di giurisprudenza e ridando agli stati il potere di vietare la pratica.
La legge 194 e il contesto italiano
In Italia, la svolta arrivò con la legge 194 del maggio 1978. Essa rappresenta un compromesso tra forze di sinistra e cattolici, frutto dell’ambiguo clima politico dell’epoca. La legge non si basa sul principio della libertà personale assoluta, bensì sulla tutela del diritto alla salute della donna, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975 che aveva iniziato a scardinare il divieto assoluto. Nonostante le critiche e le difficoltà di applicazione, la legge 194 ha segnato il passaggio da una visione repressiva a una di tutela sanitaria, cercando di contrastare i rischi legati alla clandestinità.

Il dibattito contemporaneo rimane vivo. Se da un lato l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza è garantito in molti paesi, dall'altro movimenti pro-vita e scelte legislative conservative - come in Polonia o in molti stati americani - continuano a sfidare il diritto all'autodeterminazione. La storia dell'aborto dimostra, in ultima analisi, che la libertà di scelta non è un diritto dato una volta per tutte, ma un terreno di scontro continuo tra morale, diritto e realtà sociale.