L'Aborto Terapeutico in Italia: Un Percorso Complesso tra Diritto e Necessità

In Italia, la donna ha diritto di interrompere volontariamente una gravidanza, entro certi limiti temporali. La legge 194 del 22 maggio 1978, intitolata "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", è il cardine normativo che disciplina questa materia. Questa legge, pur riconoscendo il diritto alla vita dell'embrione e del feto, tutela il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità. È il vero spirito della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, la ratio - cioè l’obiettivo - che traspare da tutto il suo testo e che tante pronunce giurisprudenziali hanno confermato nel corso degli anni. Tuttavia, la sua applicazione e comprensione generano ancora dibattiti e discussioni, in particolare per quanto riguarda l'aborto terapeutico.

Bilancia giustizia e icona gravidanza

Il Quadro Normativo Generale: L'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG)

La legge italiana stabilisce un percorso differenziato per l'interruzione di gravidanza a seconda dell'epoca gestazionale.

I Primi Novanta Giorni: L'Autonoma Valutazione della Donna

Entro i primi 90 giorni (ossia 12 settimane e 6 giorni dall’ultima mestruazione), l’aborto è ammesso sulla base di una autonoma valutazione della donna. Questa può richiederlo perché ritiene che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un pericolo per la sua salute fisica o psichica, o per motivi familiari, sociali ed economici. La donna, quindi, può decidere di abortire entro i primi 90 giorni di gravidanza. Questo periodo è regolamentato dall'articolo 4 della legge 194.

Per accedere all'interruzione di gravidanza, sia prima sia dopo il novantesimo giorno, la donna deve rivolgersi a un medico, che può essere del consultorio o anche un medico di sua fiducia. Il medico ha il compito di redigere un documento attestante la richiesta della donna e di fornire tutte le informazioni necessarie sulle metodiche di esecuzione dell'IVG. Il documento (certificato, se il medico attesta l’urgenza della procedura) è indispensabile per accedere all’IVG. Durante il colloquio, il ginecologo e tutto il personale dedicato illustreranno le diverse possibilità, qualora ci siano, per poter intraprendere un percorso alternativo a quello dell’interruzione.

Nel caso in cui il medico non consideri urgente l'intervento, invita la donna a rispettare un periodo di “riflessione” di sette giorni. Questo è un passaggio fondamentale previsto dall'articolo 5 della legge, che stabilisce l'obbligatorietà del documento o del certificato rilasciato dal medico, e che prevede un periodo di “riflessione” di 7 giorni. Tra il colloquio e l’IVG devono, infatti, passare 7 giorni per eventuali ripensamenti. Trascorsi i sette giorni di riflessione dalla data del certificato, la donna può rivolgersi a un centro autorizzato per l’espletamento della procedura. È importante sottolineare che nella valutazione dell’esistenza di condizioni tali da rendere urgente la procedura, il medico deve sempre tenere presente che l’incidenza di complicazioni aumenta progressivamente con l’aumentare dell’età gestazionale.

Il modo più semplice per ottenere il documento o il certificato è di rivolgersi a un consultorio pubblico, non di ispirazione religiosa. Nella gran parte dei casi, il consultorio assicura anche tutta la procedura, fino alla prenotazione nell’ospedale di riferimento. L'IVG avviene all’interno delle strutture sanitarie pubbliche, e la richiesta di interruzione di gravidanza deve essere firmata dalla donna richiedente e dal medico che effettua consulenza e visita medica.

L'Aborto Terapeutico: Definizione e Specificità Legali

Il termine "aborto terapeutico" ha un significato specifico nel contesto della legge 194, pur essendo spesso usato in modo comune per indicare l'interruzione oltre un certo limite gestazionale. Secondo la legge 194 del 1978, tutte le interruzioni volontarie della gravidanza sono, in un certo senso, “terapeutiche”, poiché l’aborto è ammesso solo nei casi in cui la gravidanza o il parto costituiscano un pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Questo è il principio generale che guida la normativa.

Tuttavia, comunemente viene definito "terapeutico" l’aborto praticato oltre il novantesimo giorno di gestazione, ovvero nel secondo trimestre di gravidanza. Per aborto terapeutico si intende l’interruzione della gravidanza che avviene dopo il primo trimestre ed è necessaria per evitare rischi molto gravi alla donna. Mentre l’aborto che avviene entro le prime 12 settimane può essere deciso anche per motivi diversi da quelli di salute (come situazioni di grande difficoltà economica o giovane età), per quello terapeutico devono esserci motivazioni connesse in modo più stringente al benessere della gestante. L'esecuzione dell'aborto terapeutico è l'interruzione volontaria di gravidanza che viene effettuata per motivi medici.

Le Condizioni Oltre il Novantesimo Giorno: Articoli 6 e 7

La legge 194 regola agli articoli 6 e 7 le condizioni per l'aborto oltre il novantesimo giorno. L'interruzione di gravidanza dopo i primi 90 giorni dalla data del concepimento è possibile solo quando "la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna" o, nei limiti previsti dall’art. 7 della L. 194/78, quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni fetali, "che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna".

Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, l'intervento è consentito. "Per quanto rare, ci sono varie situazioni in cui questo può succedere", come spiega la ginecologa Mirella Parachini, del presidio ospedaliero San Filippo Neri di Roma e tra i fondatori di AMICA, Associazione medici italiani per la contraccezione e l'aborto. La futura mamma, la sua salute, la sua stessa vita e il suo equilibrio psichico sono messi al centro di questa legge, nonostante una decisione di tale portata sia difficile per chiunque.

Inoltre, l'aborto è ammesso quando siano accertati processi patologici che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Questi includono:

  • Gravi patologie della donna, fisiche: ad esempio patologie tumorali, cardiopatie gravi, grave gestosi, diabete non compensato, gravi patologie della gravidanza (come la rottura del sacco amniotico con elevato rischio infettivo), distacco di placenta.
  • Gravi patologie psichiche per la donna.
  • Malformazioni o malattie fetali che potrebbero mettere a rischio la salute fisica o mentale della donna, come gravi malformazioni, problemi neurologici, anomalie cromosomiche o disordini metabolici del bambino. "Da notare che anche in questo caso il focus è sulla salute della donna", commenta Parachini.

Questi processi patologici, e il conseguente pericolo per la salute della donna, devono essere certificati dal medico. Per essere sicuro della diagnosi, il medico si avvarrà delle più importanti tecniche come l'ecografia (anche di secondo livello), l'amniocentesi, la villocentesi o risonanze e radiografie. Inoltre, può richiedere anche la consulenza di altri colleghi specialisti, ad esempio genetisti, radiologi o psichiatri. La morfologica e l'amniocentesi sono i due esami che permettono di diagnosticare eventuali anomalie cromosomiche o malformazioni che possono spingere la donna a scegliere l'aborto terapeutico.

Ecografia fetale

Il Percorso e le Tempistiche dell'Aborto Terapeutico

Una volta che il medico ha acconsentito all'esecuzione dell'aborto, questo può essere eseguito mediante trattamento farmacologico oppure mediante trattamento chirurgico, a seconda dell'epoca gestazionale e delle condizioni specifiche.

Limiti Gestazionali e "Viabilità" del Feto

Un aspetto cruciale e spesso problematico dell'aborto terapeutico è il limite di epoca gestazionale. La legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale esatto per l’aborto terapeutico, ma all’articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dell’utero (cioè attorno alle 22-24 settimane), il medico metta in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita. Poiché ci sono segnalazioni sporadiche di feti di 23-24 settimane che sono riusciti a sopravvivere, in caso di malattie o malformazioni fetali in genere si fissa questo termine a 22 settimane più 2-3 giorni.

Per convenzione, si è fissato come limite massimo di inizio di interruzione l’epoca gestazionale di 23 settimane e 6 giorni. Questo limite, tuttavia, non appare giustificato nei casi di anomalie incompatibili con la vita, come l’agenesia renale bilaterale e l’anencefalia, sollevando questioni etiche e pratiche. La legge impone ai medici l'obbligo di tentare qualunque manovra di rianimazione su un feto capace di vita autonoma. In altre parole, se nasce un bimbetto di appena 24 settimane che magari ha gravi malformazioni, ma è vivo, dovrà essere rianimato, intubato e messo in incubatrice, seppur per poco tempo. Dopo questa epoca, il medico è tenuto alla rianimazione del feto.

Questa clausola può creare una situazione molto difficile. Al fine di scongiurare la nascita di bambini con gravissimi handicap, si tende a non procedere oltre le 22-24 settimane, pur tenendo sempre in conto la compatibilità della patologia fetale con la possibilità di vita autonoma. È dunque praticamente impossibile reperire in Italia centri che pratichino interruzioni volontarie di gravidanza terapeutiche oltre la ventiduesima settimana. Le donne che ricevono una diagnosi di grave patologia fetale oltre quest’epoca gestazionale sono dunque costrette a rivolgersi all’estero per abortire. "In Italia non si può fare nulla", afferma la ginecologa Mirella Parachini. Questo è uno dei punti di maggiore criticità della legge 194, da cui originano ingiustizie inaccettabili.

Oltre quell’epoca gestazionale, infatti, si deve provocare con i farmaci un travaglio abortivo e il medico che esegue l’aborto dovrebbe mettere in atto quanto possibile per salvaguardare la vita del feto. Non potendo eseguire il feticidio, qualora il feto, seppur affetto da gravissima patologia, nascesse vivo, il medico dovrebbe rianimarlo, aggiungendo al danno della malattia primaria anche quello legato alla grave prematurità.

Iter Clinico e Accertamenti

Il percorso per l'aborto terapeutico inizia con una diagnosi accurata. Una volta fatta una diagnosi (ecografica o genetica), è importante farsi rilasciare una consulenza chiara, ossia un referto sul caso e sulla prognosi. Il medico del servizio ostetrico, o una medica, accerta i processi patologici che configurano i casi previsti dall'articolo 7 della legge. L'aborto terapeutico può avvenire sia entro che dopo i primi novanta giorni, purché vi sia la presenza di gravi condizioni mediche che ne giustifichino l'esecuzione.

Minorenni e Consenso Informato

Per le minorenni che desiderano richiedere un'IVG, il percorso è leggermente più articolato. Se hai meno di diciotto anni, per l’IVG è necessario l’assenso di tutti e due i genitori, se hanno la potestà genitoriale congiunta, o dell’unico genitore che ha la potestà genitoriale esclusiva. Puoi rivolgerti al Consultorio giovani, preferibilmente della tua zona, dove troverai accoglienza, aiuto e sostegno. Se ne hai già parlato con i tuoi genitori, puoi recarti con loro al Consultorio. Altrimenti, gli operatori del consultorio ti aiuteranno a coinvolgerli. Se invece non puoi o non vuoi parlare con loro, l'équipe consultoriale entro sette giorni preparerà una relazione congiunta che l'assistente sociale rimetterà al Giudice tutelare il quale, dopo valutazione del caso, esprimerà il suo consenso.

Metodiche di Interruzione: Farmacologica e Chirurgica

L’aborto può essere effettuato con il metodo chirurgico o con il metodo farmacologico. La scelta dipende dall'epoca gestazionale e dalle specifiche condizioni della donna.

Metodo Farmacologico

L'aborto farmacologico (chiamato anche contragestione) è il metodo di interruzione di gravidanza più recente. Per l’aborto farmacologico si utilizzano due farmaci: il mifepristone, più noto come RU486, e una prostaglandina, il misoprostolo (o gemeprost). È una procedura altamente sicura ed efficace, che può essere eseguita in regime ambulatoriale oppure in ospedale, in regime di ricovero di day-hospital. In ogni caso, è stato eliminato l’obbligo di ricovero.

Si può accedere a questo tipo di interruzione se la gravidanza è inferiore a 63 giorni (9 settimane) dall'ultima mestruazione e se non ci sono controindicazioni all'uso dei farmaci previsti. Valutata l’esatta epoca gestazionale, solitamente tramite ecografia svolta in loco, il procedimento avviene a livello ambulatoriale in due fasi. Nella prima si assume un farmaco (Mifepristone, o RU486) che interrompe la gravidanza. Successivamente, per la precisione dopo 24-48 ore (ma in alcuni protocolli anche 72 ore), si passa al secondo farmaco, un analogo delle prostaglandine (Misoprostolo, Cytotec o Misoone). Questo farmaco facilita il distacco e l'espulsione del prodotto del concepimento. La somministrazione di misoprostolo consiste generalmente in compresse da lasciar sciogliere sotto la lingua o tra le guance; in alcuni presidi vengono inserite in vagina. A distanza di circa 3 ore dalla seconda somministrazione, solitamente si verifica la conclusione dell’evento abortivo attraverso perdite simili alla mestruazione.

In alcune regioni d’Italia, dopo la prima assunzione di Mifegyne in regime di Day Hospital, la donna può tornare a casa in attesa del secondo rientro nella struttura ospedaliera, questa volta in regime di ricovero. Il distacco del feto dall'utero è chimico e non necessita di nessun intervento di natura chirurgica. La sintomatologia sarà assimilabile a quella di un aborto spontaneo nelle fasi iniziali di gravidanza. La persona rimane sotto osservazione per alcune ore. Non è obbligatorio, ma una visita di controllo viene effettuata nelle due settimane seguenti l’intervento.

La pillola Ru486 si può utilizzare entro la settima settimana di gravidanza, quindi non viene impiegata come metodo unico in caso di aborto terapeutico avanzato. Tuttavia, in caso di interruzioni terapeutiche oltre le 15-16 settimane, l'RU486 viene utilizzato in combinazione con le prostaglandine per indurre il travaglio. "L'RU486 sensibilizza l'utero all'azione delle prostaglandine e quindi dimezza i tempi del travaglio abortivo", spiega Parachini.

Metodo Chirurgico

Il metodo chirurgico viene eseguito generalmente dalla settima alla 14-15 settimana e prevede il ricovero in day-hospital. L'intervento medico-chirurgico comporta un ricovero in day-hospital. Si entra la mattina presto e si viene dimesse nel pomeriggio dello stesso giorno, salvo complicazioni. L'intervento, effettuato in anestesia, avviene in sala operatoria. Ci si affida alle mani del personale sanitario.

Consiste nell’aspirazione della camera gestazionale, o isterosuzione, in anestesia locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale. Talvolta l’intervento è preceduto dalla somministrazione di farmaci che facilitano la dilatazione del collo dell’utero (per via vaginale o sub-linguale). Durante l’intervento, il collo dell’utero viene dilatato cautamente con dei dilatatori, in modo da poter entrare con una cannula (metodo Karman). Con la cannula, si esegue l’aspirazione del contenuto. Raramente l’intervento prevede l’utilizzo finale di una curette di acciaio, per eseguire la revisione della cavità uterina (RCU), un procedimento più invasivo. Il raschiamento è gravato da maggiori complicazioni rispetto all’isterosuzione e non dovrebbe essere eseguito se non in rarissimi casi particolari. Se la gravidanza ha superato i 49 giorni, la scelta dell’aborto chirurgico diventa, in alcuni contesti, l’unica alternativa praticabile in Italia per l'IVG volontaria.

Interruzioni Oltre le 15-16 Settimane: L'Induzione del Travaglio

Oltre le 15-16 settimane, l’approccio cambia e bisogna indurre un travaglio, detto appunto abortivo, che porta all'espulsione del feto. Questo avviene attraverso la somministrazione periodica di prostaglandine per via vaginale, farmaci che inducono l'utero a contrarsi e fanno partire il travaglio. I tempi dell'induzione e del travaglio dipendono molto dalla risposta individuale al farmaco. Un altro protocollo attualmente possibile in Italia consiste nella somministrazione da una a tre compresse di Mifegyne (RU486) seguita a distanza di 72 ore dalla somministrazione di prostaglandine (Cytotec o Misoone) per via sub-linguale, ogni 3 ore per un massimo di 5 volte.

Dopo aver intrapreso questi protocolli, si attende che l’utero cominci a contrarsi e insorga un piccolo travaglio di parto. Questo non significa che la donna sarà in travaglio per 12 ore; tutto è relativo alla grandezza dell’utero, quindi non sarà mai come un travaglio che insorge alla 40esima settimana, ma sarà un travaglio molto più breve e decisamente meno intenso. In alcuni centri, al momento dell'espulsione le donne sono trasferite in sala parto, mentre in altri rimangono in sala travaglio o nella stanza del reparto. C'è variabilità anche rispetto alle procedure eseguite dopo l'espulsione.

Strumenti chirurgici ginecologici

Feticidio e Morte Endouterina

In alcuni casi, per effettuare un’interruzione volontaria di gravidanza dopo i primi 90 giorni in presenza di gravi patologie fetali o materne, si può procedere in ambiente ospedaliero e sotto guida ecografica con un’iniezione intracardiaca nel feto di una sostanza che determina l’arresto cardiaco. Dopo tale iniezione, la paziente può decidere di ricoverarsi in qualsiasi ospedale. Infatti, la diagnosi a questo punto è di morte endouterina del feto, e qualsiasi ospedale con un reparto di ostetricia e ginecologia è obbligato al ricovero e all’assistenza. Una volta ricoverata, la donna viene osservata e, se non inizia spontaneamente un travaglio, si procede con la somministrazione di farmaci seguendo uno dei protocolli sopra menzionati. Un taglio cesareo in questa epoca di gravidanza può essere molto rischioso e invasivo; di conseguenza, si predilige sempre un’induzione farmacologica del travaglio.

La Gestione del Dolore e i Rischi Associati

L'IVG non è mai una procedura desiderata, piuttosto è un bisogno di salute. In questo senso, non è mai "facile": si preferirebbe in ogni caso essere altrove a fare altro e in certi casi pesano il vissuto personale, psicologico e di stigma sociale. La gestione del dolore è un aspetto fondamentale di entrambe le metodiche.

Dolore nell'IVG Farmacologica

Per l’IVG farmacologica, il dolore viene gestito nella maggior parte dei casi con antidolorifici da banco (FANS), come ibuprofene o naprossene. In caso di allergia, si può usare il paracetamolo. In ogni caso, la persona percepisce dolori addominali simili ai suoi mestruali, ma più forti, dato che il processo è quello di un’espulsione indotta. Nella maggior parte dei casi non è paragonabile al dolore di un parto e si evitano così l’intervento chirurgico e quello anestetico (portatori di possibili complicanze), ma la persona è attrice principale e consapevole del procedimento.

Dolore nell'IVG Chirurgica e Travaglio Indotto

Per l’IVG chirurgica, il dolore viene gestito con anestesia locale che intorpidisce l’area, o sedazione profonda che può far addormentare la persona durante l’intervento. In alcuni casi, viene ancora praticata l’anestesia generale, che potrebbe portare complicanze. Di solito la persona non vede il procedimento in prima persona, ma solo il pre- e il post-intervento.

Inutile girarci attorno: il travaglio abortivo può essere molto doloroso, anche quanto il travaglio fisiologico del parto. In pratica, però, le strategie di controllo del dolore che si possono seguire variano molto da centro a centro. Durante le contrazioni, in accordo con gli anestesisti, è possibile eseguire una adeguata terapia antidolorifica. Si ribadisce che l’analgesia per il dolore è doverosa, indipendentemente dalla causa che provoca il dolore. Al momento dell’espulsione, se la donna lo desidera e se nella struttura è possibile, si può effettuare un’anestesia generale.

Rischi e Complicanze

Entrambi i metodi sono sicuri per la salute. Quello chirurgico è più efficace perché essendo "meccanico" ha il minimo rischio che non funzioni (circa 2%). L’intervento chirurgico potrebbe comportare: emorragia grave (1 caso su 1.000 interventi); perforazione uterina (1 caso su 1.000 interventi); danno al collo uterino (2 casi su 1.000 interventi) e infezioni (1 caso su 100 interventi). La fertilità può essere alterata se si manifesta una complicanza infettiva grave o dei danni all’utero molto gravi, quali perforazioni complicate.

L’intervento farmacologico, non essendo meccanico, non presenta rischi di lesione o perforazione dell’utero (date dall’errore umano), ma comporta comunque gli stessi rischi di infezione (1 caso su 100 interventi) e di emorragia; in più, la possibile necessità di ripetere l’IVG (1-2 casi su 100). Ci saranno perdite di sangue e coaguli, anche altalenanti nella quantità e nella dimensione, fino a 40 giorni dopo. I principali effetti collaterali che possono manifestarsi in seguito ad aborto terapeutico di tipo farmacologico sono riconducibili perlopiù ai farmaci somministrati per effettuarlo.

Al fine di prevenire complicazioni, è molto importante che la paziente rispetti le indicazioni fornite dal medico circa i comportamenti da seguire dopo l'esecuzione dell'aborto terapeutico. Solitamente, si raccomanda alla donna di adottare un'accurata igiene intima e di evitare i rapporti sessuali per almeno quaranta giorni. Se così non fosse, è possibile andare incontro a vaginiti che - se trascurate - possono evolvere in malattia infiammatoria pelvica.

L'Obiezione di Coscienza: Un Ostacolo Rilevante

L'obiezione di coscienza è un problema significativo nell'applicazione della legge 194 in Italia. L’Associazione Luca Coscioni stima che, in Italia, 7 medici su 10 siano obiettori, con punte in alcune zone dell’80-90%. Questo fenomeno complica notevolmente l'accesso alle procedure di interruzione di gravidanza.

La legge 194, all'articolo 9, regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza. La legge sottolinea, infatti, che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura. L’art. 9 recita chiaramente: “Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8.” Tuttavia, nella realtà non è così e il servizio cambia moltissimo da città a città.

"Il problema può porsi fin dall'inizio del percorso", sottolinea Mirella Parachini. "In molti dei centri che effettuano la diagnosi prenatale, infatti, gli operatori sono obiettori. Questo significa che, dopo la diagnosi, la donna può essere praticamente abbandonata a sé stessa, senza indicazioni su cosa fare e a chi rivolgersi". Anche nei centri in cui si effettuano le interruzioni di gravidanza, alcuni (o molti) operatori possono essere obiettori, il che può comportare ritardi nell'inizio della procedura. Gli obiettori, infatti, non sono tenuti a indurre il parto.

Interruzione di gravidanza e obiezione di coscienza (Parte 1) - Rebus - 31/10/2021

Non vogliamo certamente entrare nella discussione su quale diritto deve prevalere (quello di salute e di scelta della donna o quello dei sanitari), però a volte in Italia interrompere una gravidanza è complicato. A livello teorico, in tutte le strutture pubbliche ciò dovrebbe avvenire, ma non sempre è così. È fondamentale trovare un ospedale dove lavori un ginecologo ospedaliero non obiettore che faccia l’aborto terapeutico. Se il tuo ginecologo ti dice che nell’ospedale dove lavora non si fanno, vuol dire che è obiettore, poiché per fare un aborto terapeutico non c’è bisogno di strutture o attrezzature particolari, ma solo di un ginecologo che lo attui.

Inoltre, l'obiezione di coscienza si estende anche a figure professionali ausiliarie, come previsto dall'articolo 9 della legge. Perfino la disponibilità di anestesisti non obiettori può essere un problema per la gestione del dolore, come nel caso dell'epidurale durante il travaglio abortivo. La carenza di personale non obiettore costringe talvolta le donne a veri e propri "viaggi della speranza" per accedere a un diritto garantito dalla legge.

La Situazione Attuale in Italia e le Criticità della Legge 194

Dopo oltre 40 anni dalla sua approvazione, la legge 194 ha mostrato inadeguatezze nel testo, da cui originano ingiustizie inaccettabili e che dovrebbero essere modificate per garantire realmente a tutte il diritto alla salute, se non quello all’autodeterminazione. La principale di queste criticità riguarda gli articoli 6 e 7 della legge. Nel caso in cui sia fatta una diagnosi tardiva di grave patologia fetale, oltre la ventiduesima settimana, quando il feto ha raggiunto la possibilità di vivere al di fuori dell’utero (viability), la donna è costretta ad andare all’estero per abortire. Questo limite gestazionale fissato per convenzione a 23 settimane e 6 giorni, non appare giustificato nei casi di anomalie incompatibili con la vita.

Lo stesso limite del novantesimo giorno è causa di ingiustizie, stabilito esclusivamente dalla fantasia del legislatore. Lo sviluppo intrauterino è infatti un continuum, nel quale si può definire un punto di interruzione solo con il raggiungimento della viability. Anche in questo caso, le donne che fossero arrivate tardivamente a una diagnosi di gravidanza, in assenza di condizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 194, dovrebbero recarsi all’estero per interromperla.

In base alla relazione al Parlamento sull’applicazione della Legge 194 in Italia nell’anno 2020, il numero di IVG è stato di 66.413 interruzioni volontarie di gravidanza, con una riduzione del 9,3% rispetto al dato del 2019. Negli anni dal 1983, anno in cui si è avuto il più alto numero di IVG in Italia, pari a 234.801 casi, si è rilevata una continua diminuzione. Tuttavia, dalla relazione ministeriale si può vedere come, dopo oltre 40 anni, la legge sia ancora applicata male e addirittura non applicata in molti suoi punti e in molte aree del nostro paese, un quadro grave e ben descritto dall’indagine "Mai Dati".

Il Sostegno Post-Intervento: Salute Fisica e Psichica

Dopo un aborto terapeutico, la donna dovrà riposare per 24 ore. Potranno seguire perdite di sangue per circa 15/20 giorni, per alcune persone fino a 40. Dopodiché, è opportuno ripetere un test di gravidanza in laboratorio (beta HCG) per avere la certezza che si siano ridotti nel sangue gli ormoni relativi alla gravidanza. È importante non effettuare test casalinghi, perché gli ormoni restano attivi per diverse settimane e quindi saranno senza dubbio positivi. Le mestruazioni torneranno dopo 30 o 40 giorni dall’intervento. È esattamente come se fosse il capoparto, cioè il primo flusso mestruale dopo il parto. È importante iniziare subito dopo l’intervento a utilizzare il metodo contraccettivo prescelto. È consigliabile chiedere al proprio ginecologo quando si può riprendere la ricerca della gravidanza. In particolare, se sul feto è stata eseguita l’autopsia, è meglio aspettare l’esito per vedere se c’è qualche problematica che si può risolvere prima di ricominciare ad avere rapporti non protetti.

Un aborto terapeutico non pregiudica la possibilità di avere altri bambini. Tuttavia, una simile esperienza può avere ripercussioni devastanti sulla psiche della paziente. Non è raro che essa sviluppi sensazioni e sentimenti estremamente negativi: sensi di colpa, frustrazione, senso di inadeguatezza e di incapacità nel proseguire la gravidanza, in particolare quando questa è stata fortemente desiderata. Per questo motivo, l'appoggio, la comprensione e il sostegno del partner, della famiglia e dello stesso personale sanitario risultano essere fondamentali quando una donna deve sottoporsi ad un aborto terapeutico. È chiaro che prima si deve superare il trauma di questa brutta esperienza. Spesso è molto utile un sostegno di tipo psicologico: è importante chiedere aiuto senza vergogna. È molto peggio cercare di fare da sole, quando invece uno specialista può dare una mano ad elaborare il lutto.

È importante, inoltre, per ridurre il rischio di gravidanze indesiderate, pianificare e iniziare subito la contraccezione. In alcune regioni, come la Toscana, la contraccezione nei due anni successivi all’IVG è gratuita per le donne iscritte al SSN, residenti o domiciliate, o in possesso di codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) e per le studentesse fino ai 25 anni di età iscritte alle Università toscane. Il counselling contraccettivo e l’avvio della contraccezione viene garantito già dai reparti e dagli ambulatori dove viene effettuata l’IVG.

Coppia che si abbraccia in un momento di difficoltà

L'Impegno dell'Associazione Luca Coscioni per una Migliore Applicazione della Legge

L’Associazione Luca Coscioni si batte perché tutte e tutti abbiano pieno accesso alla salute e ai diritti riproduttivi, sia attraverso l’impegno per un’adeguata informazione e per un reale accesso ai moderni metodi contraccettivi, sia per garantire il diritto all’aborto. L’Associazione offre strumenti di denuncia contro le inadempienze legate alla cattiva applicazione o alla non applicazione della legge, nonché contro le condizioni che costringono le donne a penosi viaggi all’estero. Donne o coppie che si siano trovate in queste condizioni potrebbero aiutare a portare il problema davanti ai giudici, anche a livello internazionale.

L’Associazione Luca Coscioni si batte per la piena applicazione della legge 194 attraverso l’impegno per:

  • Garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l’IVG, permettendo realmente l’accesso alla IVG farmacologica, che attualmente non è garantito in molte regioni italiane.
  • Applicare pienamente l’articolo 9 della legge 194, che regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza, sottolineando che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura.
  • Definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza.
  • Garantire a tutte e a tutti l’informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti ad inviare la donna a un medico non obiettore.
  • Vigilare e garantire l’applicazione dell’articolo 15, perché tutte le donne possano avere accesso ai più moderni e aggiornati standard di cura; ciò impone l’obbligo di aggiornamento su tale tema e sulla contraccezione per tutto il personale sanitario, anche per gli obiettori di coscienza.

L’Associazione si batte inoltre per la modifica delle parti della legge che hanno dimostrato le maggiori criticità, tra cui l'articolo 4 che stabilisce il limite di 90 giorni per l’aborto “on demand”, l'articolo 5 che stabilisce l’obbligatorietà del documento o del certificato e il periodo di “riflessione” di 7 giorni, gli articoli 6 e 7 che regolano l’aborto volontario cosiddetto terapeutico, e l'articolo 9 che estende il diritto a sollevare obiezione di coscienza anche al personale esercente le attività ausiliarie. Queste modifiche sono proposte con l'obiettivo di superare le attuali ingiustizie e garantire un accesso più equo e tempestivo all'interruzione di gravidanza in Italia.

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