Informazioni e Supporto sull'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) in Italia: La Legge 194 e il Percorso di Accesso

L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è una procedura medica che permette di terminare una gravidanza durante i suoi primi stadi, e si tratta di una scelta che riguarda la gestante e che può essere motivata da una varietà di ragioni diverse e strettamente personali. In Italia, l’interruzione volontaria di gravidanza è legale e può essere effettuata in strutture ospedaliere o cliniche private autorizzate, garantendo alle donne l'accesso a un servizio sicuro e controllato. Dal 1978, in base alla legge 194, ogni donna ha la possibilità di richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza. La normativa stabilita dalla Legge 194/78, intitolata “Norme per la tutela della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza”, sancisce le modalità di ricorso all'aborto volontario, e pur riconoscendo il diritto alla vita dell’embrione e del feto, tutela il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità. L'IVG avviene all’interno delle strutture sanitarie pubbliche, e la richiesta di interruzione di gravidanza deve essere firmata dalla donna richiedente e dal medico che effettua consulenza e visita medica.

La Legge 194/78: Fondamenti e Obiettivi

In Italia, l’accesso all’aborto volontario è regolato dalla legge 194 del 22 maggio 1978. L'obiettivo primario di questa legge è la tutela sociale della maternità e la prevenzione dell’aborto attraverso la rete dei consultori familiari, un obiettivo che si intende perseguire nell’ambito delle politiche di tutela della salute delle donne. Il vero spirito della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, la ratio - cioè l’obiettivo - che traspare da tutto il suo testo e che tante pronunce giurisprudenziali hanno confermato nel corso degli anni, è che resta una scelta drammatica ed estrema, che il diritto consente nella misura in cui un bene giuridico costituzionalmente sancito si pone in insanabile contrasto con un altro di pari valore: il diritto alla vita del concepito e quello alla salute fisica e psichica della gestante.

Infografica sulla Legge 194/78 e i suoi obiettivi principali

La legge descrive con chiarezza le procedure da seguire in caso di richiesta di interruzione di gravidanza, che includono: l'esame delle possibili soluzioni dei problemi proposti; l'aiuto alla rimozione delle cause che porterebbero all'interruzione della gravidanza; la certificazione e l'invito a soprassedere per sette giorni in assenza di urgenza, sia entro che oltre i primi 90 giorni di gravidanza.La donna può richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, familiari, sociali, economici. Questa possibilità è riconosciuta dal 1978, e in questi primi novanta giorni, qualora la prosecuzione della stessa, il parto o la maternità comportassero un serio pericolo per la sua salute psico-fisica, la donna ha il diritto di richiedere l'IVG. Tali pericoli possono derivare da sfavorevoli condizioni socio-economiche o familiari, o anche da previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. Entro i primi 90 giorni, ossia 12 settimane e 6 giorni dall’ultima mestruazione, l’aborto è ammesso sulla base di una autonoma valutazione della donna, che lo richiede perché ritiene che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un pericolo per la sua salute fisica o psichica.

Il Percorso di Accesso all'Interruzione Volontaria di Gravidanza

Per accedere al percorso dell’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG), la donna può rivolgersi al Consultorio, preferibilmente della sua Zona di residenza, dove riceverà accoglienza, informazioni sul percorso e counselling. È importante sottolineare che il Consultorio garantisce colloqui e consulenza per rimuovere eventuali cause che portano alla decisione di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), fornendo anche assistenza psicologica e, su richiesta, informazioni su associazioni di volontariato ed eventuale coinvolgimento dei Servizi sociali. Un'alternativa è rivolgersi a un medico di fiducia, al medico di famiglia o ad altro specialista. Il modo più semplice per ottenere il documento o il certificato è di rivolgersi a un consultorio PUBBLICO, non di ispirazione religiosa. Nella gran parte dei casi il consultorio assicura anche tutta la procedura, fino alla prenotazione nell’ospedale di riferimento.

Mappa dei consultori pubblici sul territorio italiano

Durante la prima visita medica, il ginecologo e tutto il personale dedicato illustrerà le diverse possibilità, qualora ci siano, per poter intraprendere un percorso alternativo a quello dell’interruzione. Il ginecologo conferma lo stato di gravidanza e la settimana gestazionale attraverso un esame clinico e/o ecografico. Al termine della visita, il medico rilascia un documento dove si prende atto sia dello stato di gravidanza che della volontà di interromperla. Questo documento (certificato, se il medico attesta l’urgenza della procedura) è indispensabile per accedere all’IVG. Il certificato di interruzione volontaria di gravidanza viene rilasciato dal medico che assiste la donna durante il processo e attesta lo stato di gravidanza e consente di avviare il percorso.

Per legge di norma è necessario attendere sette giorni tra il rilascio del documento e l’esecuzione dell’interruzione di gravidanza. Dalla data di rilascio del certificato decorre un periodo di riflessione di almeno 7 giorni, previsto dalla legge, prima che la procedura di IVG possa essere effettuata in ospedale o in altra struttura autorizzata. L'invito a rifletterci su per sette giorni è obbligatorio per legge per eventuali ripensamenti. Nel corso di questi 7 giorni la donna può presentarsi al presidio Ospedaliero di riferimento, o a un altro a sua scelta, nel giorno di accesso all'ambulatorio IVG per programmare quanto necessario. Il medico effettuerà la valutazione clinica, darà tutte le informazioni e i chiarimenti necessari e acquisirà il consenso. È importante sottolineare che nella valutazione dell’esistenza di condizioni tali da rendere urgente la procedura, il medico deve sempre tenere presente che l’incidenza di complicazioni aumenta progressivamente con l’aumentare dell’età gestazionale.

Casistiche Particolari: Minorenni e Donne Interdette

Nel caso in cui la donna sia minorenne e desideri interrompere la gravidanza, è necessario rivolgersi al Consultorio giovani, preferibilmente della propria Zona, dove si troverà accoglienza, aiuto e sostegno. Se si ha meno di diciotto anni per l’IVG è necessario l’assenso di tutte e due i genitori, se hanno la potestà genitoriale congiunta, o dell’unico genitore che ha la potestà genitoriale esclusiva. Se la minorenne ne ha già parlato con i genitori, può recarsi con loro al Consultorio, altrimenti gli Operatori del Consultorio la aiuteranno a coinvolgerli. Se invece non può o non vuole parlare con loro, l'equipe consultoriale entro sette giorni preparerà una relazione congiunta che l'assistente sociale rimetterà al Giudice tutelare. Quest'ultimo, dopo valutazione del caso, esprimerà il suo consenso. Il Consultorio segue il percorso di certificazione per le minorenni con la relazione al giudice tutelare nel caso di minorenne che chiede IVG senza il consenso di chi esercita la patria potestà. In sintesi, se le persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela sono difficilmente consultabili, o rifiutino il loro assenso, o esprimano pareri tra loro difformi, è possibile ricorrere al Giudice Tutelare.Nel caso in cui la donna sia sottoposta a interdizione, si procede come disposto dall’Art. 13 della l. 194/78.

Le Metodiche di Interruzione di Gravidanza

Esistono due tecniche principali per eseguire una interruzione volontaria di gravidanza: il metodo farmacologico e il metodo chirurgico. La scelta tra i due dipende principalmente dall'epoca gestazionale e dalle condizioni cliniche della donna.

#1 - Interruzione Volontaria di Gravidanza (a cura di @ivgstobenissimo)

L'Aborto Farmacologico (IVG con Mifepristone e Prostaglandine)

L'interruzione volontaria di gravidanza attraverso il metodo farmacologico è una procedura medica, distinta in più fasi, che si basa sull'assunzione di almeno due principi attivi diversi. La donna potrà scegliere la via farmacologica se la sua gravidanza è inferiore a 63 giorni (9 settimane compiute) dall'ultima mestruazione e se non ci sono controindicazioni all'uso dei farmaci previsti.

Nella prima fase si assume un farmaco, il mifepristone, meglio noto con il nome di RU486, che interessando i recettori del progesterone, necessari per il mantenimento della gravidanza, causa la cessazione della vitalità dell'embrione. Successivamente, per la precisione dopo 48 ore, si passa al secondo farmaco, un analogo delle prostaglandine (misoprostolo), che facilita il distacco e l'espulsione del prodotto del concepimento. L’assunzione del secondo farmaco ne determina l’espulsione. L'IVG farmacologica richiede il ricovero ospedaliero per l’assunzione di due farmaci (RU486/mifepristone e misoprostolo) a distanza di 48 ore tra loro, e la visita di controllo per verificare le condizioni di salute della donna e lo stato della gravidanza. È importante assicurarsi che l’utero si svuoti completamente, al termine della procedura. La sintomatologia sarà assimilabile a quella di un aborto spontaneo nelle fasi iniziali di gravidanza.

In Italia è possibile ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza con il metodo farmacologico dietro richiesta della persona interessata. Il 12 agosto 2020 il Ministero della Salute ha diffuso la circolare sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine, passate al vaglio del Consiglio Superiore di Sanità, che il 4 agosto ha espresso parere favorevole al ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico con le seguenti modalità: fino a 63 giorni pari a 9 settimane compiute di età gestazionale e presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all’ospedale ed autorizzate dalla Regione, nonché consultori, oppure day hospital. Le nuove linee di indirizzo sostituiscono quelle del 2010. Successivamente al parere del Consiglio Superiore di Sanità, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) il 12 agosto ha emanato la Determina n. 865 - Modifica delle modalità di impiego del Medicinale Mifegyne a base di mifepristone (RU486).

L'Aborto Chirurgico

Se la gravidanza è oltre la 9ª settimana, ma entro i 90 giorni, l'interruzione sarà praticata con una procedura chirurgica. L’intervento medico-chirurgico comporta un ricovero in day hospital, entrando la mattina presto e venendo dimesse nel pomeriggio dello stesso giorno, salvo complicazioni. L'intervento, effettuato in anestesia, avviene in sala operatoria. L'IVG chirurgica è un piccolo intervento che consiste nell’aspirazione del materiale embrionale e placentare dalla cavità uterina, generalmente una aspirazione uterina. È un intervento effettuato in anestesia locale o generale, e il medico può avvalersi anche della sedazione profonda. Il metodo chirurgico viene eseguito generalmente dalla settima alla 14-15 settimana e prevede il ricovero in day-hospital. Consiste nell’aspirazione della camera gestazionale, o isterosuzione. È importante notare che il raschiamento è gravato da maggiori complicazioni rispetto all’isterosuzione e non dovrebbe essere eseguito se non in rarissimi casi particolari. Naturalmente, le tempistiche di dimissione dipendono dal tipo di sedazione o anestesia che è stata effettuata, dal tipo e dalla buona riuscita dell'intervento (insorgenza di eventuali complicazioni). Dopo essere stata dimessa la donna può tornare presso il proprio domicilio.

Oltre i 90 Giorni: L'Interruzione di Gravidanza per Gravi Motivi (Aborto Terapeutico)

In determinati casi, la legge 194 permette di abortire anche dopo il novantesimo giorno di gravidanza. Dopo i primi 90 giorni dalla data del concepimento, l’interruzione di gravidanza è possibile solo quando “la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna”. Nei limiti previsti dall’art 7 della L194/78, è ammessa anche quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni fetali, “che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.

Comunemente, viene definito “terapeutico” l’aborto praticato oltre il novantesimo giorno di gestazione, cioè nel secondo trimestre di gravidanza. Tuttavia, secondo la legge 194 del 1978 tutte le interruzioni volontarie della gravidanza sono “terapeutiche”, poiché l’aborto è ammesso solo nei casi in cui la gravidanza o il parto costituiscano un pericolo per la salute fisica o psichica della donna. La legge 194 lo regola agli articoli 6 e 7.

L’aborto oltre il novantesimo giorno è consentito quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna. È consentito anche quando siano accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Questi possono includere gravi patologie della donna, sia fisiche (a esempio patologie tumorali, cardiopatie gravi, gravi patologie della gravidanza, come la rottura del sacco amniotico con elevato rischio infettivo ecc.) sia psichiche. Inoltre, rientrano in questa categoria malformazioni o malattie fetali che potrebbero mettere a rischio la salute fisica o mentale della donna.

Questi processi patologici, e il conseguente pericolo per la salute della donna, devono essere certificati dal medico, che può avvalersi a tal fine di apposite indagini (ecografie, risonanze o radiografie, villocentesi e amniocentesi), nonché di consulenze specialistiche (genetista, radiologo, psichiatra).

Diagramma di flusso delle condizioni per l'IVG oltre i 90 giorni

La legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale per l’aborto terapeutico, ma all’articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dell’utero (cioè attorno alle 22-24 settimane), il medico metta in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita. Pertanto, al fine di scongiurare la nascita di bambini con gravissimi handicap, si tende a non procedere oltre le 22-24 settimane, pur tenendo sempre in conto la compatibilità della patologia fetale con la possibilità di vita autonoma. È dunque praticamente impossibile reperire in Italia centri che pratichino Interruzioni volontarie di gravidanza terapeutiche oltre la ventiduesima settimana. Le donne che ricevono una diagnosi di grave patologia fetale oltre quest’epoca gestazionale sono dunque costrette a rivolgersi all’estero per abortire. L'aborto (dal latino abortus, derivato di aboriri, "perire") è l'interruzione della gravidanza, spontanea o procurata, nel periodo in cui il feto non è ancora capace di vita autonoma extrauterina, generalmente prima della 20ª-22ª settimana. Si distingue in aborto spontaneo, un evento involontario che si verifica più frequentemente nel primo trimestre, e interruzione volontaria di gravidanza (IVG), una procedura medica regolamentata da specifiche normative.

Supporto e Assistenza Post-IVG

Dopo l'IVG è consigliato un periodo di riposo e un controllo medico di follow-up per verificare il completo recupero fisico della paziente. Dopo l’intervento la donna può chiedere all’ostetrica una consulenza per essere adeguatamente informata sui metodi contraccettivi a disposizione e poter scegliere quello più adeguato alle sue esigenze. È importante inoltre, per ridurre il rischio di gravidanze indesiderate, pianificare e iniziare subito la contraccezione. Il counselling contraccettivo e l’avvio della contraccezione viene garantito già dai Reparti e dagli Ambulatori dove viene effettuata l’IVG. In alcune regioni, come la Toscana, la contraccezione successiva all'IVG è gratuita per due anni per le donne iscritte al SSN, residenti o domiciliate, o in possesso di codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) e per le studentesse fino ai 25 anni di età iscritte alle Università toscane.

Un'interruzione di gravidanza, seppur volontaria, può avere un certo impatto sulla vita della donna e sulla sua sfera psicologica e sociale. Difatti, è possibile che la decisione di ricorrere all'aborto possa avere conseguenze psicologiche, esponendo la donna alla sperimentazione di sentimenti contrastanti e alterazioni dell'umore. Alla luce di quanto appena detto, appare chiaro come non sia importante solo il supporto medico e sanitario fornito prima, durante e dopo l'interruzione di gravidanza, ma quanto lo sia anche il supporto psicologico alla donna.

In linea generale, l'esecuzione di un aborto volontario non dovrebbe pregiudicare la possibilità di avere figli in futuro, quindi, non dovrebbe avere effetti sulla fertilità. Tuttavia, si segnala che alcuni autori suggeriscono una possibile connessione fra l'aborto e alcuni problemi riscontrati in un'eventuale successiva gravidanza, quali ad esempio sanguinamento durante la gestazione, problemi connessi alla placenta, parto prematuro. Ad ogni modo, se si desidera una gravidanza dopo aver effettuato un'interruzione volontaria di gravidanza, è bene parlarne con il proprio medico o il proprio ginecologo.

Applicazione della Legge 194: Criticità e Prospettive Future

Un'analisi del fenomeno "Interruzione volontaria di gravidanza" è contenuta nelle relazioni che il Ministro della Salute annualmente presenta al Parlamento. In base alla relazione al Parlamento sull’applicazione della Legge 194 in Italia nell’anno 2020, il numero di IVG è risultato essere di 66.413 interruzioni volontarie di gravidanza, con una riduzione del 9,3% rispetto al dato del 2019. Negli anni dal 1983, anno in cui si è avuto il più alto numero di IVG in Italia, pari a 234.801 casi, si è rilevata una continua diminuzione.

Grafico sull'andamento delle IVG in Italia dal 1983

Dalla relazione ministeriale si può vedere come, dopo oltre 40 anni, la legge sia ancora applicata male e addirittura non applicata in molti suoi punti e in molte aree del nostro paese, un quadro grave e ben descritto dall’indagine Mai Dati. Inoltre, dopo oltre 40 anni, la legge stessa ha mostrato inadeguatezze nel testo, da cui originano ingiustizie inaccettabili e che dovrebbero essere modificate per garantire realmente a tutte il diritto alla salute, se non quello all’autodeterminazione.

Una delle principali problematiche riguarda l'articolo 9 della legge 194, che regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza. Sebbene la legge sottolinei che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura, la realtà mostra disomogeneità significative nell'applicazione. Questo porta a difficoltà nell'accesso all'IVG in molte regioni italiane, specialmente per la scelta della metodica farmacologica, che attualmente non è garantita ovunque.

Un'altra criticità significativa concerne gli articoli 6 e 7 della legge. Nel caso in cui sia fatta una diagnosi tardiva di grave patologia fetale, oltre la ventiduesima settimana, quando il feto ha raggiunto la possibilità di vivere al di fuori dell’utero (viability), la donna è costretta ad andare all’estero per abortire. Oltre quell’epoca gestazionale, infatti, si deve provocare con i farmaci un travaglio abortivo e il medico che esegue l’aborto dovrebbe mettere in atto quanto possibile per salvaguardare la vita del feto; non potendo eseguire il feticidio, qualora il feto, seppur affetto da gravissima patologia, nascesse vivo, il medico dovrebbe rianimarlo, aggiungendo al danno della malattia primaria anche quello legato alla grave prematurità. Questo limite genera situazioni di grave disagio per le donne e le coppie. Lo stesso limite del novantesimo giorno è causa di ingiustizie, stabilito esclusivamente dalla fantasia del legislatore. Lo sviluppo intrauterino è infatti un continuum, nel quale si può definire un punto di interruzione solo con il raggiungimento della viability. Anche in questo caso, le donne che fossero arrivate tardivamente a una diagnosi di gravidanza, in assenza di condizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 194, dovrebbero recarsi all’estero per interromperla.

L’Associazione Luca Coscioni si batte perché tutte e tutti abbiano pieno accesso alla salute e ai diritti riproduttivi, sia attraverso l’impegno per un’adeguata informazione e per un reale accesso ai moderni metodi contraccettivi, sia per garantire il diritto all’aborto. L’Associazione Luca Coscioni offre strumenti di denuncia contro le inadempienze legate alla cattiva applicazione o alla non applicazione della legge, nonché contro le condizioni che costringono le donne a penosi viaggi all’estero. Donne o coppie che si siano trovate in queste condizioni potrebbero aiutare a portare il problema davanti ai giudici, anche a livello internazionale.

L’Associazione Luca Coscioni si batte per la piena applicazione della legge 194 attraverso l’impegno per:

  • Garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l’IVG, permettendo realmente l’accesso alla IVG farmacologica, che attualmente non è garantito in molte regioni italiane.
  • Applicare pienamente l’articolo 9 della legge 194, che regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza: la legge sottolinea infatti che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura.
  • Definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza.
  • Garantire a tutte e a tutti l’informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti ad inviare la donna a un medico non obiettore.
  • Vigilare e garantire l’applicazione dell’articolo 15, perché tutte le donne possano avere accesso ai più moderni e aggiornati standard di cura; ciò impone l’obbligo di aggiornamento su tale tema e sulla contraccezione per tutto il personale sanitario, anche per gli obiettori di coscienza.

L’Associazione si batte inoltre per la modifica delle parti della legge che hanno dimostrato le maggiori criticità, tra cui:

  • Articolo 4, che stabilisce il limite di 90 giorni per l’aborto “on demand”, basato sull’autonoma valutazione della donna.
  • Articolo 5, che stabilisce l’obbligatorietà del documento o del certificato rilasciato dal medico, e che prevede un periodo di “riflessione” di 7 giorni.
  • Articoli 6 e 7, che regolano l’aborto volontario cosiddetto terapeutico.
  • Articolo 9, che estende il diritto a sollevare obiezione di coscienza anche al personale esercente le attività ausiliarie.

#1 - Interruzione Volontaria di Gravidanza (a cura di @ivgstobenissimo)

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