L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in Italia rappresenta un campo in cui il diritto fondamentale alla salute si scontra quotidianamente con ostacoli strutturali, normativi e culturali. Sebbene la legge 194 del 22 maggio 1978 tuteli il diritto della donna alla salute fisica o psichica, garantendo l'accesso all'aborto entro i primi 90 giorni di gestazione e successivamente in casi di grave pericolo per la salute della donna o malformazioni fetali, l'applicazione pratica di tale normativa appare, dopo oltre quarant'anni, profondamente frammentata.

Il nodo dell'informazione e la disparità di accesso
Mancano dati certi e uniformi sull’interruzione volontaria di gravidanza in Italia e questo significa l’impossibilità di attuare politiche adeguate sul territorio, alimentando così disuguaglianze. L’assenza di dati, quindi, diventa la messa in atto di una politica di deterrenza. Come sottolinea Elisa Visconti, direttrice di Medici del mondo in Italia, senza accesso a informazioni chiare il diritto alla salute e il diritto alla scelta restano solo sulla carta. Nonostante l’Ivg rientri nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), la relazione annuale del ministero della Salute sembra ormai una formalità, priva di reale capacità di monitoraggio o impulso al miglioramento.
La situazione territoriale è emblematica: la Sardegna dispone di dati aggiornati al 2022, ma quasi nulla sappiamo degli ultimi anni. In Molise le donne che riescono a interrompere la gravidanza usando la RU486 superano l’80%, con una rete consultoriale pressoché inesistente, attestandosi su un rapporto di 1 consultorio ogni 66.000 abitanti. Siamo davanti ad una precisa volontà politica di non fornire le informazioni in modo tempestivo, disaggregato, aperto e fruibile, generando disuguaglianze nell’accesso a un diritto fondamentale: quello di decidere sul proprio corpo, di tutelare la propria salute fisica e mentale e di ricevere cure appropriate in ambienti sicuri e accoglienti, senza subire discriminazioni.
Consultori e rete assistenziale: un sistema in affanno
A cinquant’anni dalla loro istituzione, il Paese è spaccato sul fronte dei consultori. Se ne contano circa 1800, lontanissimi dalla proporzione che la legge detterebbe, ovvero uno ogni 20 mila abitanti. Oggi, dopo mezzo secolo, i consultori sono pochi, privi di risorse economiche e di personale. I consultori rappresentano il "nervo scoperto" del sistema. Essi dovrebbero essere il primo punto di riferimento per la donna, garantendo accoglienza, informazioni sul percorso, counselling e il rilascio del documento necessario per accedere all'IVG.
La procedura richiede che la donna si rivolga a un medico del consultorio o di fiducia per redigere il documento attestante la richiesta. Nel caso in cui il medico non consideri urgente l’intervento, invita la donna a rispettare un periodo di “riflessione” di sette giorni, trascorsi i quali la donna può rivolgersi a un centro autorizzato. È fondamentale sottolineare che nella valutazione dell’esistenza di condizioni tali da rendere urgente la procedura, il medico deve sempre tenere presente che l’incidenza di complicazioni aumenta progressivamente con l’aumentare dell’età gestazionale.
Storia di un aborto terapeutico nell'Italia degli obiettori di coscienza
Obiezione di coscienza e variabilità regionale
Uno dei punti più discussi della legge 194 resta l’obiezione di coscienza. Secondo la relazione del Ministero della Salute, in Italia si è dichiarato obiettore il 60,7% dei ginecologi nel 2022, in leggera diminuzione rispetto al 2021 (63,4%). La situazione però non è omogenea in tutto il Paese e le linee guida Oms del 2022 chiariscono che gli Stati che consentono l’obiezione di coscienza devono organizzare il sistema sanitario in modo da garantire che l’esercizio effettivo della libertà del personale sanitario non impedisca alle persone di ottenere l’accesso a cure a cui hanno diritto.
L’art. 9 della legge 194 stabilisce che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste. Tuttavia, nella realtà il servizio cambia moltissimo da città a città. L'Associazione Luca Coscioni si batte, tra le altre cose, per definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza e per garantire a tutte le persone l’informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti ad inviare la donna a un medico non obiettore.
Metodiche di interruzione: l'aborto farmacologico vs chirurgico
L’aborto può essere effettuato con il metodo chirurgico o con il metodo farmacologico. In direzione opposta rispetto alle indicazioni dell’Oms, la maggior parte dei protocolli emanati nelle Regioni italiane centralizza la procedura farmacologica a livello delle strutture ospedaliere. Chi vuole abortire con la RU486 deve trovare un ospedale che offra il servizio, magari lontano da casa, e recarvisi 3 o 4 volte: per l’accettazione, per la prima pillola, poi per la seconda e infine per il controllo.
Il metodo farmacologico prevede l'uso di mifepristone (RU486) e misoprostolo. È una procedura altamente sicura ed efficace, eseguibile in regime ambulatoriale o di day-hospital. Per l’IVG farmacologica, il dolore viene gestito nella maggior parte dei casi con antidolorifici da banco, poiché la persona percepisce dolori addominali simili a quelli mestruali. Al contrario, l’intervento chirurgico, o isterosuzione, prevede l'aspirazione della camera gestazionale in anestesia locale, sedazione profonda o, raramente, anestesia generale. Quest'ultimo metodo è gravato da maggiori complicazioni potenziali, come emorragie o perforazioni uterine, sebbene le statistiche indichino che si tratta di eventi rari (1 caso su 1.000).

L'aborto "terapeutico" e i limiti temporali
La distinzione tra aborto "on demand" (entro i 90 giorni) e quello "terapeutico" (oltre i 90 giorni) è oggetto di critiche per le sue implicazioni etiche e mediche. L’aborto oltre il novantesimo giorno è consentito quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o per la sua salute fisica o psichica, incluse malformazioni fetali che potrebbero mettere a rischio la salute della donna.
La legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale per l’aborto terapeutico, ma l’articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto la capacità di vita autonoma (attorno alle 22-24 settimane), il medico debba mettere in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita. Ciò rende praticamente impossibile reperire in Italia centri che pratichino interruzioni oltre la ventiduesima settimana. Le donne che ricevono una diagnosi di grave patologia fetale oltre quest’epoca gestazionale sono dunque costrette a rivolgersi all’estero, subendo un ulteriore trauma in una fase già drammatica della propria vita.
Verso una piena attuazione dei diritti riproduttivi
L’Associazione Luca Coscioni promuove attivamente la modifica delle parti della legge che hanno dimostrato le maggiori criticità, come il limite dei 90 giorni, l’obbligatorietà del certificato medico e il periodo di “riflessione” di 7 giorni. La visione proposta è che il diritto all'aborto sia parte integrante del diritto alla salute sessuale e riproduttiva.
Promuovere i diritti sessuali e riproduttivi significa promuovere giustizia sociale, libertà, dignità ed equità. L’aborto è salute e negarlo o ostacolarlo equivale a negare un diritto umano. La sfida per il futuro risiede nel superamento delle barriere burocratiche, nell'informatizzazione trasparente dei dati regionali e nel garantire che la scelta della metodica - sia essa farmacologica o chirurgica - sia sempre lasciata alla donna, supportata da personale sanitario formato e non condizionato da pregiudizi o carenze strutturali. L’attenzione verso la contraccezione post-IVG, gratuita in alcune realtà regionali per determinati target, rappresenta un primo passo essenziale per ridurre il ricorso all'interruzione di gravidanza attraverso la prevenzione consapevole.