La normativa sull'aborto in Italia: limiti, procedure e criticità della Legge 194

In un contesto internazionale che vede la comunità globale tentare di mantenere vigile l'attenzione sul diritto all'aborto, nonostante forti ondate conservatrici, l'Italia sembra essersi congelata, incapace di procedere per un percorso che non sia lo stesso intrapreso negli ultimi 40 anni. La normativa italiana, incentrata sulla Legge 22 maggio 1978, n. 194, regola l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), ma la sua applicazione pratica scontra oggi fenomeni come l'elevata presenza di obiettori di coscienza in campo sanitario, l'arretratezza nell'aborto farmacologico e lo stallo sui 90 giorni quale limite temporale standard, richiedendo più che mai l'intervento delle istituzioni.

rappresentazione grafica della legge 194 e accesso ai servizi sanitari

L'aborto nel mondo: una prospettiva globale

A livello mondiale si sono registrate forti tendenze a vietare l'interruzione della gravidanza. La Polonia, ad esempio, ha conosciuto una ondata di conservatorismo che ha condotto a diverse iniziative del governo per limitare l'accesso all'aborto. Il 22 ottobre 2020 la Corte costituzionale della Polonia dichiarava incostituzionale la norma che consente l’interruzione volontaria di gravidanza, anche nel caso in cui dagli esami si registri la possibilità di una malattia incurabile o di malformazione del feto. Nel gennaio 2021 la sentenza viene trasposta in legge, esacerbando le proteste popolari già presenti da diversi anni.

Negli Stati Uniti, la storica sentenza Roe v. Wade del 1973 (ribaltata dalla Corte suprema a giugno 2022) permetteva l'aborto entro il raggiungimento della viabilità fetale (circa 24/28 settimane). Nell'ultimo decennio si è però sviluppata tra i diversi Stati una controtendenza, volta a limitare l'accesso alle pratiche abortive. Nove governi degli Stati Uniti hanno approvato leggi che vietano gli aborti a sei settimane di gravidanza, basandosi su un presunto "battito cardiaco fetale" che è, in realtà, solo uno sfarfallio visibile sui monitor che segna il posto in cui andrà a formarsi il futuro organo cardiaco. Con il ribaltamento della sentenza Roe v. Wade, la competenza a legiferare in materia di aborto è stata rimessa completamente agli Stati federati.

La disciplina legislativa in Italia

La legge 194 del 1978 legalizza l'aborto in Italia, trasformando l'interruzione volontaria della gravidanza in un diritto spettante alle cittadine italiane, ponendo comunque delle limitazioni alla motivazione con la quale si avanza richiesta dell'interruzione. Di fatto, l'aborto terapeutico è l'unico tipo di aborto legalmente possibile nella penisola. All'art. 4 si legge che l'aborto può avvenire solo qualora la donna accusi circostanze di "serio pericolo" per la sua salute fisica o psichica, qualora ci siano anomalie o malformazioni al feto, o qualora le sue condizioni economiche non le consentano di portare a termine la gravidanza.

Nel XXI secolo queste motivazioni appaiono ormai come limitazioni obsolete, volute da un governo che percepiva la necessità di trovare giustificazioni etiche conformi al senso comune più conservatore dell'epoca. Ancora oggi si palesa necessario evidenziare che una donna potrebbe desiderare l'interruzione di gravidanza semplicemente perché non è nella sua volontà portarla a termine.

diagramma di flusso del percorso IVG presso un consultorio

L'aborto entro i 90 giorni: limiti e procedura

La legge 194/78 impone un limite di tempo di 90 giorni (12 settimane e 6 giorni dall’ultima mestruazione) oltre il quale non è più possibile effettuare l'aborto sulla base dell'autonoma valutazione della donna. Durante i primi 90 giorni, la donna può rivolgersi a un consultorio pubblico o a un medico di sua fiducia. Il medico, dopo un colloquio e una visita, rilascia un documento attestante l’avvenuta richiesta.

In assenza di urgenza, la legge prevede un periodo di "riflessione" di sette giorni. Il padre del concepito non ha alcun potere di intromettersi nella decisione della donna. Per le minorenni, è necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori; in caso di rifiuto o impossibilità, l'equipe consultoriale redige una relazione per il Giudice Tutelare, il quale può autorizzare l'intervento. L'obiettivo primario della legge è la tutela sociale della maternità e la prevenzione dell’aborto attraverso la rete dei consultori familiari.

Obiezione di coscienza: il diritto che nega i diritti

La condizione di accessibilità garantita è sancita dalla legge 194/78, dove all'art. 9 para. 4 si afferma che gli enti ospedalieri sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure, anche attraverso la mobilità del personale. Tuttavia, la presenza di un elevato numero di obiettori di coscienza fa sì che tale diritto non venga riconosciuto nei fatti. Il Comitato Europeo dei diritti sociali ha più volte ritenuto che l'Italia stesse violando l'art. 11 della Carta sociale europea, poiché l'elevato numero di obiettori rende l'aborto, di fatto, inaccessibile in molte regioni.

I dati sono allarmanti: in Molise il 92% dei ginecologi è obiettore, in Sicilia l'82,7%, in Veneto il 70,3%. Lo status di obiettore non esonera però il professionista dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento, né può essere invocato quando l'interruzione sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

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Il metodo farmacologico

Dal 2009 in Italia è riconosciuto l'aborto per metodo farmacologico mediante l'utilizzo del mifepristone (RU486). Sebbene il mifepristone avesse trovato approvazione in Francia già nel 1988, l'Italia è arrivata con enorme ritardo. La procedura prevede l'assunzione di mifepristone e, dopo 48 ore, di una prostaglandina. Secondo le linee guida del Ministero della Salute aggiornate al 2020, il metodo può essere praticato fino a 63 giorni (9 settimane) di età gestazionale presso strutture ambulatoriali pubbliche, consultori o day hospital.

L'aborto oltre i 90 giorni: limiti e criticità

L'interruzione di gravidanza dopo i primi 90 giorni è permessa solo in casi estremi, ovvero quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o quando siano accertati processi patologici, tra cui rilevanti anomalie o malformazioni del feto che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

In questi casi, si parla comunemente di aborto "terapeutico". La legge non definisce un limite di epoca gestazionale preciso per questo tipo di intervento, ma all'articolo 7 stabilisce che, se il feto ha raggiunto lo stadio di viabilità (circa 22-24 settimane), il medico deve attuare ogni intervento per salvaguardarne la vita. Questo crea un paradosso drammatico per le donne con diagnosi tardive, spesso costrette a viaggi all'estero, poiché in Italia è quasi impossibile reperire centri che pratichino tali interventi oltre la ventiduesima settimana. Le associazioni, come l'Associazione Luca Coscioni, si battono affinché queste parti della legge, basate su limiti imposti dalla "fantasia del legislatore" piuttosto che su un continuum biologico, vengano revisionate per garantire il diritto alla salute e all'autodeterminazione.

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