Introduzione: Il Concetto di Interruzione di Gravidanza nel Contesto Italiano
L'interruzione della gravidanza è un tema complesso, che coinvolge aspetti medici, etici e giuridici profondamente intrecciati. Secondo una definizione ostetrica, l’interruzione della gravidanza (IVG) si definisce come la cessazione del processo fisiologico della procreazione prima del termine naturale. In questo contesto, si parla di aborto se avviene durante i primi sei mesi dall’inizio dell’ultima mestruazione. Dal centottantesimo al duecentosessantesimo giorno si parla di parto prematuro, mentre dal duecentosessantunesimo al duecentosettantacinquesimo giorno si parla di parto precoce.
La nozione penalistica, invece, definisce l'aborto come l’interruzione volontaria e violenta del processo fisiologico della gravidanza che abbia come conseguenza la morte del prodotto del concepimento in qualsiasi momento essa si verifichi, quindi dall’inizio della gravidanza fino al travaglio del parto. In seguito, si configurerebbe il feticidio e, successivamente, l’infanticidio.
La disciplina giuridica dell’interruzione volontaria di gravidanza in Italia è contenuta nella legge 22 maggio 1978, n. 194, intitolata "Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza". Questa normativa distingue i casi in cui la gravidanza possa essere interrotta nei primi novanta giorni da quelli in cui l’interruzione possa essere effettuata dopo il novantesimo giorno, stabilendo procedure e condizioni rigorose. In questo quadro normativo si inserisce il reato di aborto colposo, una fattispecie che, pur non essendo direttamente collegata all'interruzione volontaria disciplinata dalla Legge 194, ne condivide il contesto di tutela della maternità e della vita nascente, ponendo l'accento sulla responsabilità derivante da condotte negligenti.
L'Aborto Colposo: Definizione e Caratteristiche
Il reato di aborto colposo, introdotto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, in sostituzione del precedente articolo 17 della Legge 194/1978, sanziona chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza. Questo articolo prevede la pena della reclusione da tre mesi a due anni. Se, per colpa, si cagiona a una donna un parto prematuro, la pena è quella prevista per l'aborto colposo, diminuita fino alla metà. Nei casi in cui il fatto sia commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro, la pena è aumentata.
L'interruzione colposa della gravidanza è, dunque, la conseguenza di una condotta illecita che abbia i caratteri della colpa e da cui derivi, come evento non voluto ma prevedibile ed evitabile con un comportamento diverso, l'aborto. Per l'esistenza di tale reato, secondo la dottrina, è indifferente che la gravidanza sia conosciuta o colposamente ignorata dal colpevole.
Diversi sono gli esempi che possono illustrare la casistica dell'aborto colposo. Risponde di aborto colposo l’ostetrica, incaricata di eseguire un tracciato cardiotocografico all’esito del quale si evidenzi un’anomalia cardiaca del feto, che ometta di informare tempestivamente il medico di turno. Analogamente, risponde di aborto colposo il medico che rinvii un parto cesareo già programmato come urgente, omettendo di proseguire il monitoraggio nonostante fossero stati rilevati sintomi di tachicardia fetale.
Tuttavia, il giudizio di prevedibilità è un elemento cruciale. Nel caso in cui si discuta il carattere colposo di una condotta di guida, il thema decidendi attiene al giudizio di prevedibilità che, in un determinato contesto di tempo e di luogo, potesse essere presente una donna incinta. Non è condivisibile, ad esempio, l'argomentazione secondo la quale sarebbe "peraltro prevedibile, in quanto del tutto probabile, che una donna in età giovanile che attraversi la strada possa essere incinta", se non è dato di sapere a quale massima di esperienza, calata nel caso concreto, sia ancorato tale dato probabilistico. Questo è ancor più vero se non emerge alcun elemento noto (quale potrebbe essere stato, ad esempio, se l'incidente fosse avvenuto nelle immediate adiacenze di un ospedale o di una clinica o di uno store che vendesse prodotti per la prima infanzia) da cui possa inferirsi il dato medesimo.
La Procedibilità d'Ufficio: Un Principio Fondamentale
Una caratteristica saliente del reato di interruzione colposa della gravidanza è la sua procedibilità d'ufficio. Ciò significa che l'autorità giudiziaria può iniziare un'indagine e un procedimento penale autonomamente, senza la necessità di una querela da parte della persona offesa. Questo principio è stato oggetto di importanti dibattiti e pronunce giurisprudenziali.
Prima dell'approvazione della Legge 194 del 1978, l'aborto colposo non costituiva un reato autonomo, bensì una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali, procedibile a querela di parte. Con la riforma del 1978, tuttavia, l'aborto, anche se colposo, è divenuto un reato autonomo e, di conseguenza, è procedibile d'ufficio, e non a querela di parte. Questa impostazione si differenzia dalle varie ipotesi di lesioni personali colpose gravissime previste dagli articoli 583, secondo comma, e 590, secondo comma, del codice penale, tra le quali era originariamente inserito anche l'aborto.

La Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi su questa distinzione, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 194/1978. Il Tribunale di Treviso aveva sollevato la questione in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento dal punto di vista processuale per l’ipotesi dell’aborto colposo rispetto all’ipotesi delle lesioni gravissime regolate dal codice penale, le quali rimangono, in certi contesti, procedibili a querela.
La vicenda che aveva originato tale questione riguardava un procedimento penale a carico di alcuni medici del reparto di ostetricia e ginecologia di un ospedale, imputati del delitto di aborto colposo per aver cagionato colposamente a una paziente, ormai prossima al parto, l’interruzione della gravidanza e la morte intrauterina del feto. In quel caso, la persona offesa aveva rimesso la querela presentata nei confronti dei medici, essendo stata integralmente risarcita dei danni subiti. Tuttavia, il processo era proseguito proprio perché il reato contestato agli imputati era procedibile d’ufficio.
Secondo la Corte Costituzionale, il «regime di procedibilità dei reati coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità». Di conseguenza, la decisione sulla procedibilità d'ufficio per il delitto di interruzione colposa della gravidanza è «un'opzione di politica legislativa, che si sottrae ad una possibile censura di legittimità costituzionale». La previsione di un autonomo reato, inoltre, sottolinea la rilevanza di ulteriori interessi costituzionali rispetto all'ipotesi di lesioni personali. In questa prospettiva, la scelta della procedibilità d’ufficio per il delitto di interruzione colposa della gravidanza si risolve in un’opzione di politica legislativa che si sottrae a una possibile censura di legittimità costituzionale.
Il Quadro Normativo dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza (Legge 194/1978)
La Legge 194 del 1978 non solo ha modificato il regime del reato di aborto colposo, ma ha introdotto un'organica regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, distinguendo procedure e condizioni a seconda dell'epoca gestazionale.
Interruzione Volontaria di Gravidanza Entro i Primi 90 Giorni
Secondo l’articolo 4 della Legge 194/1978, per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge a un consultorio pubblico, a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia. Ad essi la donna dovrà comunicare la sussistenza di “circostanze” comportanti un serio pericolo per la sua salute psico-fisica.
L’articolo 5 prevede che il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all’interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato, la donna stessa può presentarsi a una delle sedi autorizzate a praticare l’interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere l’interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole, presso una delle sedi autorizzate.
Il documento certifica l'identità della donna, l'esistenza della gravidanza, l'epoca della gravidanza e quindi che non siano trascorsi i novanta giorni, l'età della donna, la richiesta e i motivi, l’avvenuta informazione sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può far ricorso, l’avvenuta informazione sui consultori nonché sulle strutture sociosanitarie o gli ospedali dove, e dopo il termine di sette giorni, la donna potrà rivolgersi, e la data di rilascio. L’invito a soprassedere per sette giorni ha il senso di una vera e propria “pausa di riflessione” atta a consentire alla donna di riflettere adeguatamente su tutto quanto ha costituito oggetto di discussione, e lo scopo di far pervenire la donna ad una decisione consapevole e ragionata, non frutto cioè di una scelta impulsiva ma derivante anche dalla conoscenza delle alternative all’intervento interruttivo.
Interruzione Volontaria di Gravidanza Dopo il 90° Giorno
Per quanto riguarda l’interruzione di gravidanza nel periodo successivo ai primi novanta giorni, le condizioni che la rendono lecitamente esperibile sono previste nell’articolo 6 che stabilisce che l’interruzione volontaria della gravidanza può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

In questo articolo la parola “pericolo” è accompagnata dall’aggettivo “grave”, che sta a indicare una maggiore intensità di quanto non sia richiesto per il primo trimestre, quando il pericolo deve essere “serio”: questa accresciuta pericolosità per la vita o per la salute psico-fisica della donna sta a indicare una maggiore attenzione riservata dal legislatore al concepito, man mano che il suo sviluppo progredisce. Un’altra differenza sostanziale fra i primi novanta giorni e il periodo successivo risiede nel fatto che, a differenza dei primi (nei quali qualsiasi condizione, anche socio-economica o familiare, è ritenuta idonea a comportare pericolo - serio - per la salute della donna), nel secondo le sole condizioni ritenute legittimanti una richiesta di interruzione di gravidanza sono quelle strettamente “cliniche” e il pericolo delle stesse riverberato sulla vita o sulla salute della donna deve risultare grave.
L’articolo 7 fornisce ulteriori indicazioni procedurali e anche limitazioni. I processi patologici che configurano i casi previsti dall’articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, che ne certifica l’esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti ed è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell’ospedale per l’intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all’articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto. Altra importante limitazione è prevista per i casi in cui operi la possibilità di vita autonoma fetale: per tali casi (in cui evidentemente lo sviluppo del feto è ormai alquanto avanzato) il legislatore limita la possibilità di interrompere la gravidanza esclusivamente alla sussistenza del grave pericolo per la vita della donna (e dunque non è più sufficiente il grave pericolo della salute), e comunque cercando in ogni modo di salvaguardare la vita del feto.
Situazioni Particolari: Minorenni e Donne Interdette
Un discorso particolare deve farsi in relazione alle evenienze attinenti alle condizioni in cui la donna è minorenne o è interdetta per infermità di mente.
Ai fini dell’interruzione della gravidanza di una donna minorenne è richiesto (Articolo 12) l’assenso dell’esercente la potestà o la tutela. In caso di rifiuto dell’assenso (o di pareri difformi dell’esercente la potestà o la tutela) o anche in caso di ricorrenza di “seri motivi” che impediscano o sconsiglino di interpellarli, le strutture e i medici preposti devono inviare una relazione e un parere, entro sette giorni, al giudice tutelare che a sua volta entro cinque giorni, sentita la donna, può autorizzare la donna a decidere di interrompere la gravidanza. L’urgenza dell’intervento consente di ovviare a tali procedure. Dopo il primo trimestre, indipendentemente dall’assenso dell’esercente la potestà o la tutela, anche per la infradiciottenne si seguono le medesime procedure che per la donna maggiore di età.
Per la donna interdetta per infermità di mente, l’articolo 13 prevede la possibilità che la richiesta di intervento, oltre che dalla stessa, sia presentata dal tutore o dal marito non tutore purché non separato. In ogni caso deve essere sentito il tutore ed in ogni caso la donna deve dare conferma della sua volontà di procedere all’interruzione. Anche per questi casi dovrà inviarsi, entro sette giorni, una dettagliata relazione al giudice, cui competerà entro cinque giorni la decisione, sentiti eventualmente gli interessati.
Le Altre Fattispecie Criminose Relative all'Interruzione di Gravidanza
Oltre alle modalità legali per abortire e all'aborto colposo, la Legge 194/1978 disciplina anche i delitti di interruzione della gravidanza illegale, ovvero l'aborto criminoso e l'aborto doloso della donna consenziente, ma irregolare.
Aborto Criminoso (Art. 18)
L’articolo 18 disciplina l’aborto criminoso e sancisce che chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesione della donna (aborto preterintenzionale). Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Aborto Doloso della Donna Consenziente ma Irregolare (Art. 19)
L’articolo 19 disciplina l’aborto doloso della donna consenziente e sancisce che chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a euro 51,65. Se l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l’accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 6 o comunque senza l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.
Quando l’interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l’osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
L'aborto in Italia: Il referendum e la legge 194/1978
L’articolo 20 prevede che le pene stabilite dagli articoli 18 e 19 sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell’articolo 9. Questa disposizione mira a prevenire l'abuso dello status di obiettore di coscienza per commettere illeciti.
La Tutela della Riservatezza (Art. 21)
La Legge 194/1978 pone una particolare attenzione alla tutela della riservatezza delle donne che accedono alle procedure di interruzione di gravidanza. L’articolo 21 prevede che chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 326 del codice penale (che riguarda la rivelazione di segreti d'ufficio), essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l’identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell’articolo 622 del codice penale, che sanziona la rivelazione di segreti professionali. Questa norma rafforza la protezione della privacy delle donne, riconoscendo la delicatezza della scelta e del percorso intrapreso.
Il Contesto Giuridico e le Questioni di Legittimità Costituzionale
La Legge 194/1978 ha rappresentato una svolta nella legislazione italiana in materia di interruzione di gravidanza e, fin dalla sua promulgazione, è stata oggetto di numerosi ricorsi e questioni di legittimità costituzionale. Questi ricorsi hanno esplorato il complesso equilibrio tra il diritto alla vita del concepito e i diritti inviolabili della donna.
Diverse ordinanze sono state emesse da vari Tribunali, mettendo in discussione la conformità della legge ai principi costituzionali. Ad esempio, con ordinanza emessa il 9 giugno 1978, nel procedimento penale a carico di Floridi Fiorella, il Tribunale di Pesaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 22 della Legge 194/1978 in riferimento agli articoli 2, 3, secondo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31, primo e secondo comma, della Costituzione. La Floridi era imputata del delitto di aborto e il suo difensore sosteneva che l'aborto avrebbe dovuto ritenersi lecito ai sensi della sentenza n. 27 del 1975 della Corte, a causa delle precarie condizioni economiche e familiari e del conseguente scadimento del suo stato di salute psichica. La questione riguardava l'applicazione delle condizioni di non punibilità previste dall'articolo 22, terzo comma, per i fatti pregressi.
La fondatezza della censura era argomentata in base ai principi che la Corte Costituzionale avrebbe enunciato nel dichiarare l'incostituzionalità dell'articolo 546 del codice penale. Si sosteneva che il diritto alla vita, costituzionalmente garantito come fondamentale fin dal concepimento, costituirebbe, pur nella sua peculiarità, una figura dei diritti inviolabili dell'uomo, proclamati dall'articolo 2 della Carta fondamentale. Non si contestava che la situazione del concepito debba essere protetta compatibilmente con gli interessi, egualmente meritevoli di tutela, della madre.
La norma oggetto di denuncia, e il sistema della Legge 194, furono criticati sotto vari aspetti. Da un canto, si osservava che l'articolo 1 afferma solennemente la tutela del concepito; dall'altro, questa proclamazione sarebbe, nelle norme successive, sotto vario riguardo spogliata del suo rilievo. Si lamentava, infatti, che ai sensi dell'articolo 4 l'aborto divenga lecito in presenza di una larga ed elastica serie di indicazioni: un pericolo serio, ancorché non grave, che potrebbe pregiudicare - in relazione alla prosecuzione della gravidanza, al parto, o addirittura alla futura condotta della maternità - non soltanto la salute fisica ma lo stesso equilibrio psichico della gestante; le condizioni economico-sociali della donna, previste in questa sede perché si sarebbe trasgredito l'obbligo, gravante sullo Stato ex articolo 31 Cost., di favorire la famiglia.

Ugualmente chiara sarebbe stata l'incostituzionalità dell'articolo 5. Tale disposizione regola le modalità che valgono per l'interruzione della gravidanza entro i primi tre mesi della gestazione. I soggetti ivi previsti - il consultorio, la struttura socio-sanitaria, il medico di fiducia - garantiscono o compiono, secondo i casi, i necessari accertamenti medici, valutano insieme con la donna e, dove questa lo consente, con il padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi preposti. Se riscontrano gli estremi di un intervento urgente, essi rilasciano immediatamente alla donna un certificato comprovante l'urgenza, che abilita l'interessata ad ottenere l'interruzione della gravidanza presso una delle sedi autorizzate. Quando non ricorre l'urgenza, e la gestante tiene tuttavia ferma la richiesta di abortire sulla base delle circostanze sopra menzionate, essi non possono che rilasciarle copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, ed invitarla a soprassedere per sette giorni. Trascorso questo periodo di riflessione, la donna è libera - anche qui, in virtù del documento rilasciatole - di sottoporsi all'intervento abortivo presso una sede autorizzata.
La disciplina così descritta, si deduceva, consentiva alla donna, espletatasi la procedura, di decidere insindacabilmente se la gravidanza dovesse essere interrotta. Non essendo previsti controlli o verifiche delle ipotesi giustificative di una simile decisione, l'articolo 19 si limiterebbe a incriminare la semplice inosservanza delle modalità da esso prescritte. Sarebbe dunque salvo quel principio di auto-determinazione della gestante, che si denunciava come lesivo del diritto alla vita del concepito, e di altri valori costituzionalmente protetti. Tali, precisamente, sarebbero stati: l'interesse del genitore maschio, tutelato ex articolo 31 Cost., alla formazione della famiglia; il principio di eguaglianza dei coniugi, sancito, dove i genitori siano legati da vincolo matrimoniale, dall'articolo 29 Cost., che si assumeva vulnerato in difetto dell'obbligo di consultare il padre nel corso della procedura abortiva; il diritto-dovere dei genitori di mantenere la prole ex articolo 30 Cost.
Il Presidente del Consiglio, costituitosi in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, eccepiva l'irrilevanza della questione proposta con riferimento all'articolo 5 e deduceva l'infondatezza della censura che concerne gli articoli 4 e 22. Il Tribunale di Pesaro avrebbe correttamente interpretato il sistema della legge: il precetto da applicare sarebbe posto nell'articolo 22, terzo comma; la sanzione, che deve operare se il giudice non accerta la sussistenza delle situazioni di non punibilità previste in detta norma mediante il richiamo dell'articolo 4, andrebbe invece ricavata dall'articolo 19. Quest'ultima disposizione stabilisce la pena sia per la donna, sia per chiunque altro abbia concorso all'aborto su donna consenziente. Testualmente, essa si riferisce agli illeciti compiuti sotto l'impero della nuova legge e dunque all'interruzione della gravidanza che abbia luogo senza l'osservanza delle modalità previste negli articoli 5 o 8. Ma ciò non toglie che la pena, com'è oggi configurata, serva a sanzionare anche l'aborto commesso prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa, essendo irrazionale, seppure non scorretto secondo lo stretto criterio della sistematica giuridica, che i fatti pregressi rimangano assoggettati alla più grave sanzione comminata nell'articolo 546 del codice penale.
Un'altra questione è stata prospettata alla Corte dal Tribunale di Trento, con ordinanza in data 16 agosto 1978, nel corso del procedimento penale a carico di Zorzi Renzo ed altri imputati. Il Pubblico Ministero eccepiva l'incostituzionalità dell'intero testo ed in particolare degli articoli 4, 6 e 22 della legge citata, per contrasto con gli articoli 30, primo comma, 31, secondo comma, 3 e 32 della Costituzione. Il Tribunale di Trento ne delibava la rilevanza, dovendo soccorrere la disposizione del terzo comma dell'articolo 22, secondo la quale i fatti pregressi non sono punibili, dove risulti accertata dal giudice la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 della stessa legge. Si assumeva che, anche qui, l'illecito pregresso non fosse punibile. Non avrebbe potuto infatti farsi ricorso all'articolo 546 del codice penale, in quanto detta norma non veniva espressamente eccettuata dall'ambito di operatività dell'abrogazione disposta, ex articolo 22, primo comma, con riferimento all'intero titolo in cui essa era inclusa. Le nuove norme che incriminano l'inosservanza delle modalità da esse introdotte sarebbero, d'altra parte, evidentemente inapplicabili a chi abbia praticato l'aborto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Sarebbe, appunto, il primo comma dell'articolo 22, da cui scaturisce l'estinzione di tutto il corpo delle norme investite dall'abrogazione espressa, a costituire la chiave di volta del sistema costruito con la nuova legge; mentre al terzo comma non si riconosceva alcun utile significato. Si veniva allora a delineare l'incostituzionalità della Legge 194 nella sua organicità ed interezza; la censura così formulata sarebbe, del resto, sorretta anche dalla considerazione che, una vol… Queste complesse argomentazioni sottolineano la profondità del dibattito giuridico e etico che ha accompagnato e continua a caratterizzare la Legge 194/1978.