L'aborto colposo, ovvero l'interruzione involontaria della gravidanza dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia medica, rappresenta una fattispecie delittuosa complessa che ha visto evoluzioni significative nel quadro normativo e giurisprudenziale italiano. La sua inquadramento giuridico e le conseguenti implicazioni processuali, in particolare la questione della procedibilità d'ufficio, sono state oggetto di dibattito e di pronunce significative da parte della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

La Riforma del 1978 e l'Autonomia del Reato di Interruzione di Gravidanza
Prima dell'entrata in vigore della Legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza"), l'aborto colposo non era configurato come un reato autonomo. Esso veniva considerato, a seconda delle circostanze, come una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali. Ciò significava che la sua perseguibilità era legata alla presentazione di una querela da parte della persona offesa, configurandosi quindi come un reato procedibile a querela di parte.
La riforma del 1978 ha segnato un punto di svolta fondamentale, introducendo l'interruzione volontaria di gravidanza come un diritto, ma al contempo disciplinando anche le ipotesi di interruzione non volontaria. In questo nuovo contesto, l'aborto, anche se colposo, è stato elevato a reato autonomo. Questa autonomia è cruciale per comprendere le successive evoluzioni interpretative e applicative della legge.
La Procedibilità d'Ufficio: Una Scelta di Politica Legislativa
Una delle questioni centrali emerse in relazione all'aborto colposo riguarda la sua procedibilità. A differenza di molte altre ipotesi di lesioni personali colpose gravissime, disciplinate dagli articoli 583, secondo comma, e 590, secondo comma, del Codice Penale, che richiedono la querela di parte, l'articolo 17, comma 1, della Legge n. 194/1978 prevede per il reato di interruzione colposa della gravidanza la procedibilità d'ufficio.
Questa distinzione ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, come nel caso esaminato dal Tribunale di Treviso. Il giudice a quo aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge n. 194/1978, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sostenendo una disparità di trattamento processuale tra l'aborto colposo e le lesioni gravissime. La vicenda specifica riguardava medici imputati per aver cagionato colposamente l'interruzione della gravidanza e la morte intrauterina del feto in una paziente prossima al parto. Nonostante la persona offesa avesse rimesso la querela, il processo era proseguito a causa della procedibilità d'ufficio del reato contestato.
La Corte Costituzionale, con la sua ordinanza, ha dichiarato la manifesta infondatezza di tale questione di legittimità costituzionale. La Corte ha chiarito che il regime di procedibilità dei reati rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore, configurandosi come un'opzione di politica legislativa. Queste scelte implicano bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale, che possono essere sindacati in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo in caso di manifesta irrazionalità. Pertanto, la scelta della procedibilità d'ufficio per il delitto di interruzione colposa della gravidanza è stata ritenuta una legittima espressione della discrezionalità legislativa, sottraendosi a censure di incostituzionalità.
La Corte ha inoltre sottolineato come la previsione di un autonomo reato per l'interruzione colposa della gravidanza metta in risalto la rilevanza di ulteriori interessi costituzionali rispetto alle mere lesioni personali. Questo rafforza l'idea che la vita nascente, anche in fase intrauterina, sia oggetto di una tutela specifica che giustifica un regime processuale più incisivo.
Distinzioni Fondamentali: Aborto Colposo, Omicidio Colposo e Infanticidio
Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la corretta qualificazione giuridica dei fatti che portano alla morte del prodotto del concepimento, distinguendo l'aborto colposo da altre fattispecie come l'omicidio colposo e l'infanticidio. La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 20 giugno 2019, si è pronunciata su un caso riguardante un'ostetrica condannata per omicidio colposo, contestando la qualificazione del fatto come aborto colposo.
Il ricorso in Cassazione sollevava la questione se la morte del feto, soprattutto in fase avanzata di gestazione, potesse rientrare nella nozione di "uomo" quale soggetto passivo del reato di omicidio, o se dovesse essere ricondotta alla fattispecie di aborto colposo. La difesa argomentava che le evoluzioni culturali e giurisprudenziali sulla tutela del prodotto del concepimento avrebbero potuto rendere incerto il perimetro dell'art. 589 c.p. (omicidio colposo), suggerendo una maggiore sovrapponibilità con l'art. 578 c.p. (infanticidio in condizioni di abbandono) e con la Legge n. 194/1978.
La Cassazione ha rigettato tale interpretazione, stabilendo criteri distintivi precisi. I giudici hanno evidenziato come l'art. 578 c.p. si riferisca a una situazione specifica di abbandono materiale e morale connesso al parto, rappresentando un elemento specializzante rispetto all'omicidio. La condotta di procurato aborto, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 194/1978, si realizza prima del distacco del feto dall'utero materno. Al contrario, la condotta prevista dall'art. 578 c.p. si attua dal momento del distacco del feto dall'utero materno, durante o immediatamente dopo il parto.
Di conseguenza, qualora la condotta volta a sopprimere il prodotto del concepimento avvenga dopo il distacco, naturale o indotto, dall'utero materno, e in assenza delle condizioni specializzanti previste dall'art. 578 c.p., il fatto configura il delitto di omicidio volontario (artt. 575 e 577, n. 1, c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.), a seconda dell'elemento soggettivo.

La Corte ha ulteriormente chiarito che i reati di omicidio e infanticidio-feticidio tutelano lo stesso bene giuridico: la vita dell'uomo nella sua interezza. La terminologia impiegata, come "cagiona la morte", è identica a quella del reato di omicidio, poiché si può cagionare la morte solo di un essere vivo. Il legislatore, in quest'ottica, ha riconosciuto al feto la qualità di soggetto meritevole di tutela della vita, equiparandolo a una persona in senso lato per quanto riguarda la protezione del bene vita.
Con la locuzione "durante il parto", l'art. 578 c.p. specifica cosa debba intendersi per "uomo" quale soggetto passivo del reato di omicidio, includendo anche il "feto nascente". Prima di tale limite, la vita del prodotto del concepimento è tutelata dal reato di procurato aborto. La Corte ha precisato che il termine "feto" nell'art. 578 c.p. può essere usato impropriamente, poiché il nascente vivo non è più feto, ma persona. Pertanto, l'uccisione volontaria di un essere vivo nato, sia esso prematuramente o meno, configura omicidio o feticidio, indipendentemente dalla durata della gestazione.
La Tutela del Nascituro e l'Interpretazione Estensiva
La giurisprudenza ha inoltre affrontato la questione dell'estensione del concetto di "uomo" quale vittima del reato di omicidio. L'art. 589 c.p., rubricato "Omicidio colposo", collocato nel Titolo XII "Dei delitti contro la persona", mira a tutelare la vita e l'incolumità fisica della persona. Il riferimento alla "persona" nel primo comma dell'art. 589 c.p. è stato interpretato come un individuo dotato di propria autonomia, vivente in modo autonomo.
Tuttavia, la giurisprudenza più recente, in linea con un orientamento dottrinale ormai consolidato e con l'evoluzione culturale e normativa internazionale, tende a considerare il nascituro, specialmente nelle fasi finali della gravidanza e durante il parto, come un soggetto la cui vita è meritevole di tutela piena, equiparabile a quella di una persona già nata. Questa interpretazione non si configura come un'analogia in malam partem vietata, ma come una legittima interpretazione estensiva delle norme incriminatrici.
L'inquadramento della morte del feto nell'ambito dell'omicidio non comporta una violazione dei principi di tassatività e determinatezza della norma penale. L'enunciazione generica di "uomo" quale vittima del reato, infatti, consente al giudice, avuto riguardo alla finalità di incriminazione e al contesto ordinamentale, di stabilire con precisione il significato della parola, garantendo al destinatario della norma una chiara percezione del suo precetto.

La tutela della vita umana, fin dai suoi primordi, è un principio fondamentale che non ammette lacune. Pertanto, in caso di parto indotto prematuramente e fuori dalle modalità consentite dalla legge, che si concluda con la morte del prodotto del concepimento, l'illecito commesso sarà qualificato come omicidio o aborto a seconda che il nascente abbia goduto o meno di vita autonoma.
Aborto, infanticidio e abbandono di neonato: i risvolti penali di una gravidanza indesiderata
Implicazioni Pratiche e Orientamenti Giurisprudenziali
La distinzione tra le diverse fattispecie, pur potendo apparire sottile, ha implicazioni giuridiche e pratiche significative. La qualificazione di un fatto come aborto colposo o omicidio colposo incide sulla pena applicabile, sui termini di prescrizione e sulle conseguenze civili.
L'orientamento giurisprudenziale consolidato individua nella transizione dalla vita intrauterina a quella extrauterina, segnata dall'inizio del travaglio e dal raggiungimento dell'autonomia del feto, il criterio distintivo fondamentale. Questo principio, pur basato su una nozione giuridica di aborto che comprende ogni interruzione della gravidanza con conseguente morte del feto, tiene conto della specificità della tutela della vita umana in tutte le sue fasi di sviluppo.
In conclusione, la disciplina dell'aborto colposo nel codice penale italiano, come interpretata dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale, riflette un complesso bilanciamento tra la tutela della maternità, il diritto alla salute della donna e la protezione della vita nascente. La procedibilità d'ufficio del reato di interruzione colposa della gravidanza è una scelta legislativa volta a garantire una tutela rafforzata al prodotto del concepimento, configurandosi come un'espressione della politica criminale dello Stato in materia. La continua evoluzione giurisprudenziale mira a fornire chiarezza e certezza nell'applicazione delle norme, distinguendo con precisione le diverse fattispecie criminose che possono coinvolgere la vita del nascituro.