Negli Stati Uniti, e in particolare nello Stato di New York, una recente legislazione ha sollevato un acceso dibattito internazionale riguardo alla possibilità di ricorrere all'aborto anche nelle fasi più avanzate della gravidanza, fino al nono mese. Molti, non sapendo minimamente di cosa si stesse parlando, hanno tentato di bollare la notizia come una «bufala». Tuttavia, come si evince da analisi approfondite e interviste a esperti del settore giuridico e medico, la realtà è ben diversa e le implicazioni sono profonde e complesse. La questione non è affatto una notizia falsa; al contrario, la situazione si presenta ancora più grave di come viene talvolta rappresentata, definendo per la prima volta l'aborto come un «diritto fondamentale».
Il Contesto del Dibattito: Una "Bufala" Smentita e la Nascita del "Reproductive Health Act"
Le accuse di aver fatto circolare una bufala a proposito della notizia sulla liceità dell’aborto fino al nono mese di gravidanza nello stato di New York sono infondate. Con buona pace di coloro che hanno tentato di minimizzare o delegittimare l'informazione, la notizia corrisponde al vero e si riferisce all'adozione del "Reproductive Health Act" nella legislazione dello stato di New York. Questo atto è stato firmato dal Governatore dello Stato di New York, Andrew M. Cuomo, il 22 gennaio, in una data simbolica che cadeva nell'anniversario delle sentenze Roe v. Wade e Doe v. Bolton. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, tra gli altri, ha condiviso il resoconto su questa vicenda, generando un'intensa ondata di "debunking" o "fact-checking", attività para-informativa di lotta e confutazione della disinformazione, lo smantellamento delle nostrane bufale, o delle più internazionali fake-news.

Il tentativo di minimizzare la portata del provvedimento di Cuomo mediante l’appiattimento sulla legge 194/1978 italiana denota ignoranza e/o malafede, come sottolineato da diverse fonti. Il problema principale di fronte a certi azzardi è l’assenza di cognizione alcuna sia dell’impianto giuridico del common law angloamericano in generale e statunitense in particolare, sia della realtà clinica ginecologica che il RHA va a normare. Si è partiti per categorie precostituite, quelle relative alla propria comprensione della legge 194/1978 (anch’essa in realtà malintesa), mettendo in scena la più classica petizione di principio: la tesi secondo cui la legge newyorkese sarebbe sovrapponibile alla legge italiana era già contenuta nell’ipotesi comparativa iniziale e non poteva che viziarne il debole tracciato argomentativo. Avvocati e giuristi hanno chiarito che non si tratta affatto di una bufala, ma di una normativa con implicazioni molto gravi.
The Reproductive Health Act Bill - Rodneyse Bichotte
Il "Reproductive Health Act" di New York: Un Quadro Dettagliato delle Nuove Disposizioni
La normativa appena varata nello Stato di New York è molto chiara e introduce modifiche sostanziali alla regolamentazione dell'aborto. È stato eliminato il divieto di abortire oltre il limite delle 24 settimane di gravidanza, prima esistente, senza aggiungerne un altro, magari differente e più avanzato. Quindi l'aborto può essere praticato in qualunque momento, anche il giorno prima del parto. In altre parole, prima delle 24 settimane di gravidanza l'aborto è un diritto esercitabile senza giustificazione alcuna e senza presupposti necessari ad autorizzarlo.
La legge dello Stato di New York stabilisce che «ogni individuo che rimane incinta ha il diritto fondamentale di scegliere di portare a termine la gravidanza, per dare alla luce un bambino, o di avere un aborto, ai sensi del presente articolo». Poi aggiunge che «un operatore sanitario con licenza, certificato, o autorizzazione ai sensi del titolo otto della legge dell'educazione, che agisce nel suo ambito di applicazione legale, può eseguire un aborto quando, secondo il giudizio professionale ragionevole e in buona fede del professionista basato sui fatti del caso del paziente: il paziente è entro ventiquattro settimane dall'inizio della gravidanza, oppure c'è una assenza di vitalità fetale, oppure l'aborto è necessario per proteggere la vita oppure la salute della paziente». Questa è la formulazione testuale.
Passando alla seconda condizione, un primo enorme errore sta nella traduzione arbitraria di “fetal viability” in “vitalità fetale”. Diversi interventi paiono indicare che s’immagina la viability come la presenza di segni vitali del feto nella vita intrauterina, mentre, ovviamente, un feto che non desse segni vitali all’esame ginecologico approfondito non abbisognerebbe di un aborto, essendo già stato abortito spontaneamente. Viability (al contrario della viabilità gestazionale) è un concetto giuridico, in sé stesso estraneo alla medicina prenatale, perinatale e neonatale, affermato nella giurisprudenza federale dalla sentenza Roe v. Wade, ed indica i termini temporali e le condizioni della capacità di sopravvivenza “autonoma” del feto fuori dall’utero o, in senso meno estensivo, il momento in cui le chances di sopravvivenza fuori dall’utero superano il 50%. Tuttavia l’interpretazione è variabile. Anche la traduzione in “sopravvivenza autonoma” è poco utile alla comprensione del concetto, in quanto la viability (all’epoca della sentenza indicata alle 28 settimane) si misura progressivamente secondo lo stato di avanzamento delle cure che si possono offrire ai nati prematuri: non indica cioè la capacità di sopravvivere “da soli”. Oggi la Terapia Intensiva Neonatale permette di salvare più di un bambino ogni due nati alla 24esima settimana e 2 su 5 alla 23esima, perciò la “assenza di fetal viability” come disgiunta dal limite delle 24 settimane sembrerebbe una fattispecie già ampiamente superata. L’evoluzione della giurisprudenza federale e di singoli stati ha purtroppo spesso esteso il concetto non solo nei termini di sopravvivenza temporale, ma anche tollerando nella pratica sanitaria l’omissione di rianimazione in condizioni “incompatibili con la vita”, ovvero quelle patologie che, pur arrivando al parto, nascono con terminalità imminente o precoce, come le trisomie 13 o 18, o l’anencefalia. A questa prassi ha provato a porre rimedio il Born-Alive Infants Protection Act nel 2001.

L'ultima condizione, l'aborto necessario per proteggere la vita oppure la salute della paziente, rappresenta la vera svolta dell’impianto normativo abortivo che il RHA introduce. L’impegno profuso dai fact-checkers nel nascondere o nel ricondurre il termine “salute” (“health”) alla “vita” (“life”) della gestante non è passato in secondo piano: il testo le disgiunge chiaramente “vita o salute” (“life or health”), indicando una netta distinzione. Il diritto nello Stato di New York già prevedeva la possibilità di un aborto oltre le 24 settimane nel caso di documentati rischi per la vita della gestante. È perciò evidente che una simile modifica non possa essere un pro-forma.
Per capire in che termini si declini il cambiamento è necessario entrare nell’ordine delle idee che nel regime di common law degli Stati Uniti (stare decisis) la legge non è la sola fonte per lo sviluppo del diritto, ma le sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti e delle corti statali, ognuna nella propria competenza e secondo la gerarchia giudiziaria, possono aggiornare l’impianto normativo. È giustamente stato ricordato che la legge di New York sull’accesso all’aborto (1970) ha preceduto la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti Roe v. Wade (1973) che afferma il “diritto all’aborto” come aspetto del “diritto alla privacy personale” secondo l’interpretazione del 14esimo Emendamento, consentendo così ai singoli stati la legiferazione sull’aborto nel senso di depenalizzazione. Nella Roe v. Wade esiste il riferimento alla “vita o salute” (“life or health”) materna rifacendosi al precedente Abortion Act del 1967, ovvero come “salute fisica e mentale”, a sua volta ricezione della definizione dell’OMS del 1948.
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), alla quale ormai fanno riferimento tutti coloro che tentano di modificare in senso ideologico la pratica medica, soprattutto negli Stati Uniti, «la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità. Il godimento del più alto livello di salute raggiungibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale».

Tale definizione è stata sostanzialmente ripresa dalla Suprema Corte statunitense nella sentenza Doe v. Bolton del 22 gennaio 1973, emessa insieme alla capostipite pro-choice Roe v. Wade. In essa si legge che il giudizio medico «può essere esercitato alla luce di tutti i fattori - fisici, emotivi, psicologici, familiari e dell'età della donna - rilevanti per il benessere del paziente. Tutti questi fattori possono riguardare la salute». Appare evidente come sia andata ben al di là della medicina vera e propria allargando la definizione di salute ricomprendendovi aspetti non medici ed estremamente soggettivi. La Doe v. Bolton fornisce la disgiunzione di cui la Roe v. Wade aveva bisogno perché la “salute” in questione non sia in vista di concreti e seri rischi per la vita della gestante, ma amplia la definizione ad un generico stato di benessere al cui conseguimento concorrono fattori di vario genere. Non solo le dimensioni di salute della persona verso le quali si possono effettuare analisi e offrire cure codificate in sede clinica, la dimensione fisiologica o psicologica. Di fatto, è sufficiente che la paziente affermi di voler abortire perché la gravidanza e la nascita del figlio la privano del suo benessere fisico, mentale e sociale, rendendo i presupposti per abortire decisamente inconsistenti e, nella pratica, facilmente affermabili, cosicché si può ritenere che al momento a New York sia sempre possibile abortire a semplice richiesta della donna.
Il Reproductive Health Act supera anche la condizione che alla valutazione fosse deputato un medico laureato, affidando la valutazione “medica” ad un qualsiasi operatore sanitario certificato o autorizzato. Questo significa che a New York può essere un qualunque operatore sanitario autorizzato ad eseguire l'aborto, quindi anche un non medico, a certificare i presupposti per l'accesso alla procedura.
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Abrogazioni Chiave e le Loro Conseguenze di Ampia Portata
Ancora più grave è il fatto che, con la stessa legge, lo Stato di New York ha abrogato l'articolo 4164 della legge sulla salute pubblica. Questo articolo in precedenza prescriveva quanto segue: "1. Quando un aborto deve essere eseguito dopo la dodicesima settimana di gravidanza, deve essere eseguito solo in ospedale e solo in regime di ricovero. Quando un aborto deve essere eseguito dopo la ventesima settimana di gravidanza, deve essere presente un medico diverso dal medico che esegue l'aborto per assumere il controllo e fornire cure mediche immediate per qualsiasi parto vivo che sia il risultato dell'aborto. Il commissario per la salute è autorizzato a promulgare norme e regolamenti per assicurare la salute e la sicurezza della madre e del bambino vitale, in tali casi. 2. A tali bambini sarà riconosciuta la protezione legale immediata ai sensi delle leggi dello stato di New York, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni applicabili della legge sui servizi sociali, l'articolo 5 della legge sui diritti civili e la legge penale. 3. Le cartelle cliniche di tutti gli sforzi di sostentamento alla vita fatti per un parto abortito vivo, il loro fallimento o successo, devono essere conservati dal medico curante. Tutti gli altri requisiti delle statistiche vitali nella legge sulla salute pubblica devono essere rispettati in relazione a tale bambino abortito. 4. In caso di morte successiva del figlio abortito, lo smaltimento del cadavere deve essere conforme ai requisiti del presente capitolo".
Questa norma sostanzialmente poneva un punto fermo nella valutazione della vitalità fetale: dopo la 20° settimana di gestazione era per legge considerato tale, per garantirgli le più alte possibilità di sopravvivenza. In pratica, è stata abrogata l'obbligatorietà, dopo la ventesima settimana, di fornire assistenza e cura al feto vitale per assicurarne la sopravvivenza, impedendogli di passare dallo stato di «feto vitale» a quello di «nato vivo» e dunque di «persona», anche ai sensi dell'applicazione della legge sull'omicidio. Questo significa che a New York il feto vitale può essere lasciato morire, senza assisterlo, poiché non vi è più alcun obbligo di cura nei suoi confronti per i medici che praticano l'aborto. Anche perché la definizione di persona in relazione al reato di omicidio, contenuta nel codice penale dello stato di New York, esclude dal novero il feto solo vitale, in quanto carente della duplice caratteristica di «nato» e «vivo», vanificando di fatto il Born-Alive Infants Protection Act del 2001.
Infine, la stessa legge di cui parliamo ha anche abrogato completamente ogni ipotesi di reato di aborto dal codice penale, lasciando del tutto privi di tutela sia la madre sia il figlio, addirittura anche, ad esempio, in caso di aborto conseguente all'aggressione ad una donna incinta, che perda il bimbo a causa delle percosse. In tal modo, inoltre, anche quando l'aborto fosse eseguito dopo la 24° settimana di gravidanza e al di fuori dei presupposti di legge sopra elencati, nessuno sarebbe punibile per aver procurato un aborto illegale, dato che nessuna condotta che comporti l'aborto con morte del feto (sia essa colposa, volontaria o preterintenzionale) è più punibile penalmente. L'aborto è dunque divenuto un diritto esercitabile ad nutum, a semplice richiesta, in ogni momento della gravidanza e il bambino nel grembo materno è stato privato di ogni tutela, ridotto ad un nulla. È esattamente così: se la gestante lo domanda adducendo problemi di salute, anche il giorno della scadenza del termine, ha «diritto» che sia praticato l'aborto. E dopo l'abrogazione dell'obbligo di cure per il feto vitale, la parola aborto ha un solo significato: uccisione del bambino.
La Realtà Clinica dell'Aborto Tardivo: Un Confronto Critico
La pratica medica e la scienza ginecologica offrono una prospettiva critica sull'efficacia e la necessità dell'aborto tardivo in situazioni di emergenza. Nessun aborto tardivo è “necessario per proteggere la vita” della gestante. Infatti, l'aborto difficilmente è praticabile per salvare la vita e/o la salute della madre nei casi di emergenza. Nell’ultimo trimestre nessuna complicazione della gravidanza si risolve necessariamente con un aborto, anzi in molti casi un aborto sarebbe controproducente, gravoso e rischioso per la tutela della vita della madre. Tumori, malattie cardiache, forme violente di gestosi: l’intervento conservativo per stabilizzare la paziente o per poter cominciare una terapia senza rischi nell’ultimo trimestre è l’induzione del parto, non l’aborto. Non si sopprime il nascituro, ma se ne anticipa la nascita.
Quando il pericolo per la madre è imminente, si pratica un parto cesareo (che richiede una procedura della durata di una ventina di minuti), non un aborto che invece richiede una procedura della durata di circa 3 giorni. La sola preparazione della cervice uterina per la dilatazione necessaria all’estrazione del feto conseguente all’aborto richiede 2-3 giorni. Ma la maggior parte delle gravi complicazioni cardiocircolatorie che possono insorgere nell’ultimo trimestre della gravidanza portano ad infarti o arresti nel giro di poche ore: iniziare una procedura abortiva in quella situazione significa, oltre a togliere al feto la possibilità di sopravvivere in un momento dello sviluppo nel quale ne avrebbe ogni probabilità, rischiare la vita della madre. La soluzione è indurre il parto, che sia naturale o cesareo, dare alla luce il bambino e lasciare che si giochi le sue possibilità in terapia intensiva neonatale. Allo stesso modo, per cominciare le terapie oncologiche o qualsiasi altra terapia il prima possibile, la soluzione non è mai una procedura abortiva. In ogni situazione in cui la vita della madre è a rischio nell’ultimo trimestre, la cura della madre esclude l’aborto. Questa realtà clinica, banale ed arcinota tra medici tanto in Europa quanto negli Stati Uniti, è purtroppo insistentemente sottaciuta.

Le procedure di aborto tardivo possono includere l'iniezione di digossina nel cranio del feto, la quale ne provoca il decesso. A questo stadio dello sviluppo, il feto si accorge perfettamente dell’iniezione. Successivamente, viene inserito un dilatatore nella cervice uterina per predisporre la successiva estrazione del feto. La donna, in genere soggiornante in albergo (la struttura più vicina è spesso distante ore di viaggio), passa la giornata con il feto morto in grembo. È possibile che il feto venga espulso nell’arco della giornata; in quel caso la donna deve trovarsi vicino ad un bagno e provvedere da sola. Nella maggior parte dei casi il feto non viene espulso e la gestante si sottopone alla visita di controllo. La procedura si allinea alla D&E, Dilatazione ed Estrazione, o, in alcuni casi, alla procedura detta «a nascita parziale», in cui viene indotto il parto ed ucciso il bimbo quando ancora non è stato completamente espulso.
È fondamentale anzitutto inquadrare la dimensione del problema. Gli aborti nel terzo trimestre negli Stati Uniti sono una percentuale irrisoria rispetto alla totalità di quelli rilevati. La più recente indagine federale del Centers for Diseases Control and Prevention (Abortion Surveillance 2015) ha registrato 640mila aborti nell’anno dagli stati che li hanno comunicati. Tuttavia, diversi stati non comunicano i dati relativi agli aborti procurati: secondo l’Istituto Guttmacher, la stima in tutta la nazione si aggirerebbe attorno al milione. Di quelli riportati nell’indagine del CDC per i 2/3 (430mila) è nota la settimana di gestazione; di questi, solo l’1,3% è praticato dopo le 21 settimane. Basti pensare che le cliniche abortive, ovvero finalizzate ad offrire la procedura come servizio primario, che ammettono aborti fino alla 24esima settimana sono solo il 10% del totale (paradossalmente è più facile che siano gli ospedali a garantire l’accesso). In proporzione gli aborti nelle fasi successive, quelli tardivi, sono così pochi che in tutti gli Stati Uniti sono rimasti soltanto 4 medici che praticano pubblicamente aborti nel terzo trimestre al di fuori del sistema ospedaliero (ma dal computo escono le cliniche che li eseguono non pubblicamente, come il franchise Planned Parenthood): due sono ad Albuquerque in New Mexico (la dr.ssa Susan Robinson e la dr.ssa Shelley Sella); a Boulder in Colorado il dr. Warren Hern e a Bethesda nel Maryland il dr. Leroy Carhart. Tre di loro hanno affermato pubblicamente di procurare aborti senza motivazioni cliniche, siano esse connesse alla salute del feto o della madre.
Il Quadro Comparativo Internazionale e il Caso Italiano
La notizia ha suscitato il quesito se quanto accaduto a New York fosse un'eccezione o una prassi già diffusa. Negli USA era già possibile abortire oltre le 20 settimane di gravidanza, e senza limiti, in New Mexico, Colorado, Ohio, California e Maryland. L'aborto fino al nono mese è consentito anche in Canada e in Cina. Nella maggior parte degli Stati del mondo, l'accesso all'aborto è limitato ai casi di tutela della salute della gestante, o ai casi di malformazione del feto, o alle gravidanze derivate da stupro. Ma, anche dove è consentito l'aborto a semplice richiesta, è previsto un limite temporale, che varia dalle 12 alle 28 settimane di gestazione, per la sua esecuzione. Inoltre, in molti casi, come in Italia, è previsto l'obbligo di cura per la sopravvivenza del feto abortito vitale.

Molti stati hanno legiferato in direzione opposta, quella di limitare l'accesso indiscriminato all'aborto. Tuttavia, in questa libertà legislativa, sono molti gli stati nei quali è possibile abortire legalmente fino al termine della gravidanza: non solo New York - il cui «Reproductive Health Act» aveva suscitato tanto scalpore - ma anche nel Minnesota di Tim Walz e in Oregon, Vermont, Alaska, Colorado, District of Columbia, Maryland, Michigan, New Jersey e New Mexico.
Parlando dell'Italia, la Legge 194/78, all'articolo 6, dice testualmente: «L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna».
In primo luogo, va precisata la differenza semantica tra «aborto» e «interruzione di gravidanza»: la parola aborto non compare mai nella legge 194/78. Nonostante l'uso di queste parole sia, in generale, una forma di ipocrisia morale, tale differenza nel significato si fa fondamentale allo scadere del termine a partire dal quale il feto è considerato vitale, cioè ha possibilità di sopravvivenza, anche minime. L'aborto consiste nell'uccisione del bimbo nella pancia della mamma (e ciò avviene sempre nel primo trimestre), mentre l'interruzione di gravidanza può anche non sfociare in un vero e proprio aborto, ma consistere in un parto molto anticipato, al punto da consentire al bimbo di sopravvivere se curato tempestivamente.
La legislazione italiana prevede (art. 7 L. 194/78) che «Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto», imponendo dunque di salvaguardare la sopravvivenza del bimbo abortito. Ciò trasforma la procedura in un parto molto anticipato, con grave rischio per la vita del piccolo, ma senza la certezza della sua morte. Nella nuova legislazione newyorkese, come abbiamo già visto, questa tutela è stata del tutto eliminata, cosicché l'aborto si conclude sempre con la morte del bambino, anche se sano, vivo e perfettamente in grado di sopravvivere ad un parto prematuro.
Le similitudini tra la situazione di New York e quella italiana sono soprattutto derivate dalla prassi, invalsa, di considerare l'aborto come un diritto, cosicché anche in Italia molto raramente viene davvero data una piena attuazione alla legge 194/78 che prevede tutta una serie di accorgimenti al fine di scongiurare il ricorso all'aborto.
Oltre a quanto già detto sopra in relazione all'esito mortale anche in caso di feto vitale, una delle differenze formali tra l'una e l'altra legislazione consiste nella previsione, da parte di quella italiana, delle potenziali malformazioni del feto (che però provochi rischi per la salute della madre) come presupposto per autorizzare l'aborto nel secondo trimestre. La normativa statunitense non ne parla, limitandosi a considerare rilevante la mancanza di vitalità, cioè l'apparente o probabile morte in utero del bimbo. Però, nella pratica, la differenza è solo formale e non sostanziale, perché la gestante in USA può sicuramente chiedere un aborto tardivo, in caso di malformazioni del feto, sostenendo che la situazione le crea problemi di salute (nel senso lato che abbiamo già descritto) per ottenere l'aborto.
Implicazioni Giuridiche e Politiche del "Reproductive Health Act"
Le due sentenze a fondamento della normazione dell’aborto, Roe v. Wade e Doe v. Bolton del gennaio 1973, definiscono un accesso così incondizionato, difatti insindacabile, a mera discrezione della gestante (o dell’operatore che non tenta di dissuadere, o che addirittura persuade la gestante), che una volta recepite integralmente è del tutto impossibile contrastarne l’applicazione. Le due sentenze hanno ridefinito l’interpretazione di un diritto costituzionale, dunque nessun organo legislativo o giudiziario può limitarne gli effetti, meno la stessa Corte Suprema. Quarant’anni di storia giudiziaria americana hanno messo in chiaro che anche i provvedimenti presidenziali possono arginare solo relativamente e temporaneamente il processo. Solo rovesciandole con una nuova decisione della Corte Suprema si può invertire la rotta.
È precisamente per questo motivo che il governatore Andrew Cuomo ha dato il via libera al Congresso di New York, Senato e Assemblea, per recepire nell’anniversario della Roe v. Wade e della Doe v. Bolton un atto legislativo che era stato respinto diverse volte negli ultimi 5 anni, nel senso più estensivo possibile. Questo può essere interpretato come un gesto di opposizione politica all’amministrazione Trump, che ha ribaltato la maggioranza della Corte Suprema verso istanze giusnaturalistiche 5 a 4 e con la possibilità di andare sul 6 a 3 nel prossimo mandato, perciò orientandola alla destituzione delle due sentenze e di quante altre le han prese a precedenti. Un gesto di opposizione sulla pelle dei bambini non-nati, in faccia alla Marcia per la Vita svoltasi due giorni prima della firma.
The Reproductive Health Act Bill - Rodneyse Bichotte
Nel dibattito tra i due contendenti alla Casa Bianca, l'aborto è stato tra quelli più critici. Il tema aborto è stato tra quelli più critici, ma per i lettori italiani si aggiunge l'aggravante della distorsione operata dalla stampa nazionale. Il titolo di Repubblica, ad esempio, ha fatto credere che Trump avesse subito un inequivocabile fact-checking sul tema aborto al nono mese. Mentre l'ex presidente ha dichiarato - senza essere contestato né da Harris né dalla giornalista - che negli stati governati dai dem sono state approvate leggi che consentono di abortire fino al nono mese e ha aggiunto che, se andassero alla Casa Bianca, sarebbero pronti ad estendere la legge a livello federale. Né la conduttrice né Kamala Harris hanno contestato questa dichiarazione, ma piuttosto il riferimento all'aborto post-nascita (cosa ci tocca sentire e scrivere. Per non dire la verità, ovvero infanticidio, si usa l'espressione aborto post-nascita). La confusione, dunque, tra due orribili pratiche, l'aborto al nono mese e quello cosiddetto post-nascita è stata presumibilmente voluta: i democratici tendono infatti ad evitare dichiarazioni troppo cristalline sul tema, insistendo invece sulla salute delle donne, sulla libertà negata dalle limitazioni nell'accesso all'aborto e sulla nuova frontiera dei malintesi e mal-detti "diritti riproduttivi", perché la realtà dell'aborto senza limiti di tempo è indifendibile; o meglio è stata già ampiamente teorizzata anche in ambito accademico ma, accidenti alla realtà e al senso naturale di repulsione per l'uccisione dei più piccoli, resta ancora troppo impresentabile. Lo è, a rigor di logica e di diritto naturale, anche l'aborto tout court e su questo, purtroppo, anche il candidato presidente repubblicano e il suo vice hanno fatto concessioni. Trump non ha difeso a spada tratta la legge della Florida che pone il limite alle 6 settimane di gravidanza, mentre il suo vice Vance si è espresso a favore della pillola abortiva e della sua disponibilità senza restrizioni.
In questa stessa cornice, però, molti di più, cioè venti, sono gli stati che hanno legiferato in direzione opposta, quella di limitare l'accesso indiscriminato all'aborto. Come non rammaricarsi allora per il taglio (che in questo caso suona come una vera e propria censura) scelto dai media italiani e dai social che hanno dato risalto all'espressione di Trump sui cani di cui si nutrirebbero gli immigrati omettendo invece l'intenzione dichiarata della Harris di estendere l'aborto fino al nono mese in tutti 50 gli stati americani.
A pochi giorni dalla legalizzazione dell’aborto fino al nono mese di gravidanza, il Governatore dello Stato di New York, si è apprestato a mettere mano anche all’attuale normativa sulla maternità surrogata: via libera a quella commerciale, regolata da contratti di compravendita prontamente ribattezzata come “collaborative reproduction”. Poche e flebili le voci contrarie. La maternità “surrogata gestazionale” negli USA sembra ormai una pratica “sdoganata”. “La Gpa” - spiega Daniela Bandelli, sociologa all’Università Lumsa di Roma, impegnata in una ricerca mondiale sulla maternità surrogata - “è proposta come un metodo per realizzare il desiderio di genitorialità. Il bambino è il mezzo, e viene dopo le priorità dell’adulto”.